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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/08/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1921/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1921/2023 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monfalcone, alla Via Duca d'Aosta n. 15, presso lo studio dell'avv. MICHIELI
DANIELA, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Monfalcone, alla via IX Giugno n. 51, presso lo studio dell'avv. Sandra Paneck dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: nelle note scritte depositate il 13.2.2025, il difensore di Parte_1 ha chiesto:
1 R.G. 1921/2023 V.G.
- disporre l'affidamento “super esclusivo” di al padre, presso il Persona_1 quale viene collocata, confermando la sospensione di ogni rapporto tra la minore e la madre con divieto per la stessa di avere qualsivoglia tipo di contatto con la figlia;
- disporre la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali e dei servizi specialistici degli interventi in corso, nell'interesse della minore;
- disporre che la signora concorra al mantenimento della figlia Controparte_1 sopportando il 50% delle spese mediche (quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale) scolastiche e ricreative, concordate preventivamente, ad eccezione delle spese mediche, le spese straordinarie di importo superiore ad euro 200,00;
- spese di lite rifuse.
Nelle note scritte depositate il 17.2.2025, il difensore di ha chiesto: Controparte_1
- a fronte degli evidenti risultati raggiunti dalla signora , che si sta CP fattivamente impegnando per mettere ordine nella sua vita e diventare una madre capace ed affidabile per entrambe le sue figlie, rigettare la richiesta di pronunciare a suo carico la decadenza dalla potestà genitoriale formulata dalla curatrice avv. Grazia Bernot;
- rimettendosi all'Ill.mo Giudice per la decisione sulle modalità di eventuali incontri tra e la madre;
ER
- in ordine all'affidamento della minore, la conferma del decreto dd. 20.12.2023;
- spese di lite rifuse.
Nelle note scritte depositate il 14.2.2025, la curatrice speciale della minore ha chiesto:
- pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della Sig.ra CP
disponendo il divieto in capo alla madre di qualsiasi tipo di contatto,
[...] anche telefonico e/o via messaggio, con la minore, fermo il collocamento presso il padre, e l'affido al servizio sociale competente per la prosecuzione anche da parte dei servizi specialistici di tutti gli interventi in corso nell'interesse della minore e del nucleo famigliare, con previsione per la madre di un percorso a sostegno e supporto della genitorialità volto alla eliminazione dei comportamenti disfunzionali;
2 R.G. 1921/2023 V.G.
- in subordine, disporre l'affidamento esclusivo al padre con Parte_1 collocamento presso di lui, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la minore siano assunte esclusivamente dal padre, disponendo altresì il divieto in capo alla madre di qualsiasi tipo di contatto, anche telefonico e/o via messaggio, con la minore, prevedendo la prosecuzione da parte dei servizi sociali e specialistici degli interventi in corso nell'interesse della minore e del nucleo famigliare con previsione per la madre di un percorso a sostegno e supporto della genitorialità volto alla eliminazione dei comportamenti disfunzionali;
- Disporsi in ogni caso la prosecuzione del monitoraggio da parte del Pt_2 riguardo alla madre nonché la prosecuzione del percorso di sostegno presso il
Csm.
- Spese di lite rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9 L. 898/1970, depositato il 17/05/2023, , adiva il Parte_1
Tribunale di Gorizia, esponendo:
- che, con sentenza 93/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Gorizia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, con il recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, Controparte_1 dell'accordo di cui al ricorso congiunto, in base al quale la figlia minore ER
(nata il [...]) era affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna e diritto del padre di vedere e tenere sé con la minore secondo un articolato calendario, mentre, dal punto di vista economico, era stato posto a suo carico il versamento di un assegno mensile nella misura di € 250,00 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che la minore è stata presa in carico dal Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare presso l'Ospedale di Monfalcone, avendo iniziato a manifestare, a partire dal mese di dicembre del 2022, seri disturbi alimentari, associati a episodi di autolesionismo, causati dalle dinamiche disfunzionali del contesto familiare materno, caratterizzato dall'abuso di alcool e da condotte violente
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poste in essere dalla madre e dal suo attuale marito, anche alla presenza di e della sorella unilaterale di quest'ultima ; ER Pt_3
- che, dal mese di febbraio 2023, si era trasferita a vivere presso la propria ER residenza, a seguito della visita del 22.2.2023, alla presenza del medico psichiatra del centro disturbi del comportamento alimentare e delle parti;
- che, dopo un iniziale periodo, la resistente avrebbe, con insistenza, chiesto di incontrare la figlia, richieste che, tuttavia, avevano un impatto negativo su
, lasciandola turbata, riportando, in particolare, l'episodio verificatosi il ER
3.5.2023, allorquando si sarebbe presentata presso Controparte_1
l'abitazione di egli ricorrente, urlando di voler prendere con sé la minore e rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, nonostante la minore avesse manifestato la volontà di non seguirla.
chiedeva, dunque, a modifica delle condizioni di divorzio, previa Parte_1 adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., l'affidamento esclusivo della minore, la previsione degli incontri madre – figlia in spazio neutro alla presenza di un operatore, la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico, a far data dal mese di febbraio 2023, e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali.
Si costituiva nel presente procedimento , la quale contestava quanto Controparte_1 allegato dalla controparte in ordine alle violenze e all'abuso di sostanze alcoliche, deducendo, da un lato, che la minore avrebbe sviluppato un'avversione nei confronti del suo attuale marito, ritenuto responsabile del loro trasferimento a Ronchi dei Legionari e, dall'altro, che il padre le avrebbe impedito di sentire telefonicamente e vedere la minore e, in più di un'occasione, avrebbe rivolto, nei suoi confronti, espressioni offensive.
La resistente, senza opporsi al collocamento prevalente della minore presso la residenza paterna e alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, chiedeva la conferma dell'affidamento di ad entrambi i genitori, di poter vedere e tenere ER con sé la figlia tre pomeriggi alla settimana, anche in modalità protetta, ove ritenuto necessario, e di poterla sentire telefonicamente tutti i giorni, con le modalità individuate dai Servizi Sociali.
Ciò posto, si rileva che, all'esito del procedimento ex art. 473bis.15 c.p.c., con provvedimento depositato il 19.6.2023 è stato confermato il decreto emesso inaudita
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altera parte, con il quale la minore era stata collocata in via prevalente presso la residenza paterna ed erano sono state disposte le visite materne in modalità presenziata, pur sempre nel rispetto della volontà di , rimettendo ai Servizi Sociali, d'intesa ER con il Consultorio familiare, ogni valutazione sulla concreta regolamentazione dei contatti telefonici madre - figlia, ivi compresa l'opportunità che le telefonate avvenissero in forma presenziata. Un tanto alla luce del contenuto della relazione dei
Servizi Sociali depositata dal ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo (doc. 4), da cui emergeva una situazione di imminente e grave pregiudizio per la minore, la quale aveva tenuto un “comportamento alimentare di tipo restrittivo, con condotte di eliminazione, disregolazione emotivo-comportamentale con agiti autolesivi” (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Con successivo atto depositato in data 15.9.2023, interveniva nel presente procedimento l'avv. Grazia Bernot, nominata curatrice speciale della minore nell'ambito del parallelo procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre, con facoltà per la madre di incontrare in modalità protetta, nel rispetto dei desideri e/o richieste di ER quest'ultima, e comunque non oltre una volta al mese, con la richiesta di vietare qualsiasi rapporto madre – figlia, anche tramite telefono o altri strumenti, ponendovi a fondamento il pregiudizio alla minore derivante dai rapporti con la madre, riportando il forte crollo di dopo aver avuto contatti telefonici con la madre, che l'aveva ER portata a procurarsi profondi tagli e crisi di vomito, oltre a manifestare intenti suicidari.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 27.9.2023, alla cui motivazione integralmente si rinvia, il Giudice delegato, in via temporanea e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha affidato in via esclusiva la minore al padre, ha revocato il contributo al mantenimento della minore posto a suo carico, in sede di divorzio, e ha limitato sia gli incontri madre-figlia, prevedendo una visita al mese, rimettendo ai
Servizi Sociali e/o al Consultorio familiare, per quanto di competenza, la determinazione delle concrete modalità, ossia se le stesse dovessero svolgersi in forma protetta o in modalità presenziata, e consentendo una telefonata alla figlia una volta alla settimana alla presenza di un operatore, in ogni caso subordinatamente alla volontà della minore. È stata, inoltre, disposta la presa in carico di da parte dei Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Monfalcone, con il coinvolgimento dei Servizi Specialistici e,
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con il medesimo provvedimento, l'avv. Grazia Benot è stata nominata curatrice speciale della minore ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c., ritualmente costituitosi in data 3.10.2023.
Da ultimo, con ordinanza depositata il 7.1.2024, all'esito del subprocedimento R.G. n.
1921-2/2023, introdotto su ricorso del curatore speciale della minore al fine di ottenere, in via urgente, la pronuncia della decadenza di dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale, con richiesta di contestuale inibizione di qualsiasi contatto tra la madre e la figlia, è stata rigettata, dal Giudice delegato, la domanda di decadenza, proposta in via urgente, e sono stati confermati i provvedimenti assunti con decreto emesso, inaudita altera parte, il 20.12.2023, con il quale era stato disposto l'affidamento super esclusivo della minore al padre ed erano stati sospesi i rapporti madre - figlia, prescrivendo a
, ai sensi dell'art. 333 c.c., di non avere alcun contatto con la minore, Controparte_1 neanche da remoto, a mezzo telefono, lettera, e-mail, messaggi o strumenti di messaggistica istantanea, se non previa espressa autorizzazione del Tribunale, alla luce del contenuto della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici del 16.12.2023, da cui emergeva il peggioramento delle condizioni psicofisiche della minore, la quale, a seguito di una visita presenziata con la madre, aveva abusato quotidianamente, nelle due settimane successive, di sostanze alcoliche, recandosi a scuola il giorno successivo in pessime condizioni psicofisiche, cui era seguito un periodo di ricovero presso il centro disturbi del comportamento alimentare dell'Ospedale di Monfalcone.
Disposta l'audizione della minore, avvenuta all'udienza del 20.6.2024, con l'ausilio di uno psicologo del CSM di Monfalcone, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
• Sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della madre e sul regime di affidamento della minore.
Il presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio trae origine dal ricorso proposto da , a seguito dei disturbi del comportamento alimentare Parte_1 manifestati dalla minore, associate a condotte di autolesionismo, cui era seguita la presa in carico di da parte del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare. ER
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È stata, dunque, disposta, la presa in carico della minore, da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Monfalcone, i quali, con l'ausilio dei servizi Specialistici della competente
GI (Consultorio Familiare, Centro Disturbi del Comportamento Alimentare e CSM di Monfalcone) hanno avviato, su delega del Tribunale, una intensa attività di monitoraggio e supporto sia della minore, con attivazione di un intervento educativo presso il domicilio paterno, che dei genitori.
Orbene, dall'esame delle prime relazioni pervenute dai Servizi Sociali e dai Servizi
Specialistici emerge un ambiente familiare materno, caratterizzato dall'abuso di sostanze alcoliche e condotte violente poste in essere dagli adulti di riferimento, compresi la nonna materna e il nuovo marito della madre anche alla Persona_2 presenza della minore (v. relazione del 26.6.2023). La madre viene descritta da ER come “disfunzionale”, “non sufficientemente madre, non ce la fa ad essere madre”,
“dice una cosa e ne fa un'altra cambia idea in continuazione, non si riesce a starle dietro, irascibile, imprevedibile, impulsiva, pericolosa”, con grandi sbalzi di umore, riportando alcuni episodi verificatosi durante la sua infanzia: ad esempio, la minore ha raccontato della lite scoppiata tra i suoi genitori mentre erano in auto, e la madre, dopo essere scesa dall'autovettura, ancora in movimento, era salita bordo di un'altra auto, proveniente dall'opposto senso di marcia, guidata da alcuni ragazzi ubriachi;
la minore ha, inoltre, riferito agli operatori di aver trovato la madre priva di sensi e di abiti, dopo aver ingerito il contenuto di un flacone di Xanax, mentre cercava di Persona_2 farla rinvenire e, in un'altra occasione, più di recente, di aver impedito a sua madre di lanciarsi dal balcone di casa, afferrandole il vestito. ha, inoltre, riferito che ER anche la nonna materna era dedita al consumo di alcool, riferendo che, più volte, nel corso della sua infanzia, era stato necessario scendere nel locale cantina per riportare la nonna, in stato di ubriachezza, a casa (v. relazione del 26.6.2023).
In ordine alle condizioni psicofisiche di , nella relazione del 26.6.2023, veniva ER segnalato, dagli operatori, un miglioramento del tono dell'umore che, tuttavia, rimaneva tendenzialmente depresso, con difficoltà alimentari, sostenute da un'assenza di accettazione del proprio corpo e dall'attacco al sé, principalmente attraverso il vomito, associate a condotte autolesive di self cutting e un importante disturbo del sonno;
venivano, da ultimo, evidenziati meccanismi dissociativi derivati presumibilmente da traumi evolutivi.
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A seguito dell'iniziale avvio delle visite materne in spazio neutro o in modalità presenziata, è stato nel tempo segnalato il comportamento altalenante tenuto da CP
, nei confronti della figlia, alternando comportamenti del tutto inadeguati e
[...] dannosi per la figlia a comportamenti normali, con l'ausilio dell'educatore.
In più occasioni, nonostante le puntualizzazioni e i diversi richiami effettuati circa le inosservanze, da parte degli operatori coinvolti, è stato riscontrato che la madre non riusciva a mantenere un comportamento equilibrato, coerente e adeguato alle circostanze, dimostrando estrema difficoltà a controllare le proprie emozioni, apparendo, talvolta, con umore molto instabile e mettendo in atti comportamenti non adeguati nella comunicazione con la figlia, riportando, quale esempio, l'episodio verificatosi nel corso della visita presenziata del 24/07/2023, svoltasi presso la biblioteca comunale, in cui la madre, con modalità aggressive, aveva accusato la figlia di procurarsi dei tagli e successivamente si era allontanata dicendole che avrebbe parlato con il suo avvocato. Tale comportamento aveva destabilizzato molto , ER innescando, nella stessa, sensi di colpa (v. relazione del 12.9.2023).
Si rileva, inoltre, che, a seguito della delega ai Servizi Sociali, ai quali era stata demandata, con ordinanza del 19.6.2023, la concreta regolamentazione dei contatti telefonici madre – figlia, i Servizi Sociali avevano ritenuto di programmare le telefonate materne, avendo riferito di ricevere incessanti telefonate dalla madre, quale ER fonte di malessere per la minore. Ciononostante, , pur negando tale Controparte_1 circostanza, aveva continuato a contattare , colpevolizzandola per l'attuale ER situazione e dei limiti, alla stessa, imposta e invitandola a incontrarsi all'insaputa degli operatori, in spregio ai provvedimenti in essere (v. relazione del 12.9.2023).
Tali comportamenti avevano ulteriormente provato la minore, inducendola a chiedere la riduzione sia delle visite materne (a una volta al mese) che delle telefonate presenziate, limitate a una volta alla settimana, richiesta accolta dal Giudice delegato al momento dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Dalla successiva relazione pervenuta il 13.12.2023, emerge il nuovo peggioramento delle condizioni psicofisiche di , verificatosi a seguito della visita presenziata ER della madre del 21.11.2023. Alla visita la madre si era presentata, accompagnata da con alito alcolico e riflessi rallentati, stimolando, più volte, nel corso Persona_2 del colloquio, i sensi di colpa di e un vissuto di rifiuto. Dal report della visita ER
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emerge anche il vissuto di , nell'ambito familiare materno, allorquando, nel ER corso della discussione, rivolge alla madre la seguente frase: “pensa che per sette anni almeno una volta alla settimana vi menavate” e la madre le aveva dato ragione.
Da quel giorno e per le due settimane successive, aveva posto in essere agiti ER autodistruttivi, abusando di sostanze alcoliche, trascorrendo gran parte della notte a vomitare, in conseguenza dell'abuso di alcool, e costringendosi a recarsi a scuola il giorno successivo, cui era seguito un periodo di ricovero ospedaliero, nel corso del quale era stata accertata, dai sanitari, una quota significativa di vissuti post-traumatici, che si manifestano con ricorrenti flashback di ricordi relativi a violenze domestiche assistite, rispetto alle quali sperimenta angoscia, paura e senso di colpa per non ER essere riuscita ad evitare tali accadimenti.
In conseguenza degli eventi sopra descritti, a seguito del ricorso depositato dalla curatrice speciale della minore il 15.12.2023, volta alla pronuncia, in via urgente, della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e all'adozione di provvedimenti finalizzati a inibire i contatti tra la madre e la minore, con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c., veniva confermato l'affidamento esclusivo della minore al padre, già disposto, in via temporanea e urgente, con ordinanza del 27.9.2023, concentrando, inoltre, in capo a quest'ultimo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, con sospensione di ogni rapporto tra la madre e la minore, successivamente confermato con ordinanza del
7.1.2024, emessa a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, prescrivendo, altresì, ai sensi dell'art. 333 c.c., a di “non avere alcun contatto con la Controparte_1 minore, neanche da remoto, a mezzo telefono, lettera, e-mail, messaggi o strumenti di messaggistica istantanea, se non previa espressa autorizzazione del Tribunale.
Si rileva che tali ulteriori provvedimenti ex art. 333 c.c. erano stati emessi anche alla luce del contenuto della relazione di aggiornamento del 2.1.2024 del Centro disturbi del comportamento alimentare, in cui si dava atto che la madre, una volta venuta a conoscenza del ricovero ospedaliero di , nonostante le rassicurazioni ricevute dai ER sanitari e l'invito a dare priorità al benessere della figlia, dopo essere stata allontanata dai sanitari del reparto ove la minore era ricoverata, aveva contattato la figlia, in violazione dei provvedimenti in vigore, sia telefonicamente che mediante messaggi, che
– secondo il dott. psicologo – psicoterapeuta del centro disturbi del CP_2
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comportamento alimentare - “se in termini di contenuto esprimevano vicinanza, preoccupazione e dichiarazione di affetto, dall'altra hanno sottoposto la figlia a delle sollecitazioni emotive, che hanno prodotto dei movimenti regressivi, transitori ma profondi (evidenti soprattutto nel ritiro rispetto alla relazione con l'altro e nei vissuti di colpa)”. È stato, inoltre, evidenziato come “ abbia percepito la presenza della ER madre e se ne sia subito fatto carico, accettando delle brevi interazioni sulla scia dei sensi colpa, che venivano mantenuti immaginando di aver causato il dolore della madre stessa. C'è stato un solo momento di contatto con la rabbia, che ha permesso alla ragazza una breve esperienza di differenziazione, ricordando tutte le sofferenze passate
e come non sia giusto che nell'attuale occasione la madre si professi come una persona completamente centrata sui bisogni della figlia e con istinti protettivi, aspetti fin prima assolutamente carenti nella sua esperienza evolutiva” (v. relazione del 2.1.2024);
Quanto alle condizioni psicofisiche della minore, dalla medesima relazione emerge che:
<rispetto alle idee negative di sé, precipitato di tali esperienze, la ragazza ha introiettato l'idea di non essere importante per gli altri e di non essere amabile, proprio perché non tutelata e sottoposta costantemente a episodi di perdite di controllo e violenza, spesso con gli adulti di riferimento sotto l'effetto dell'alcol>> (v. relazione del
Centro dei Disturbi alimentari).
Anche al termine del periodo di ricovero ospedaliero, nonostante la terapia farmacologica neurolettica, nel monitoraggio quotidiano è stata accertata la permanenza di una quota significativa di vissuti post-traumatici, che si manifestano soprattutto con ricorrenti flashback di ricordi relativi a violenze domestiche assistite rispetto alle quali sperimenta angoscia paura e senso di colpa;
nel lavoro terapeutico, i sanitari ER avevano comunque accertato “un ampliamento nel contatto con le proprie emozioni ed una lenta modificazione del sistema di attaccamento”, che consente a di ER esprimere maggiormente i propri vissuti con modalità più funzionali al suo percorso di cambiamento (v. relazione del centro Disturbi Alimentari dell'11.3.2024).
In ordine agli agiti autolesivi, nonostante negli ultimi tempi non fossero stati posti in essere dalla minore tali comportamenti, permaneva in l'impulso di metterli in ER atto a fronte di emozioni molte negative, che, tuttavia, è riuscita a disciplinare. ER
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Si è, inoltre, assistito a un miglioramento dal punto di vista delle abitudini alimentari, con sporadiche perdite di controllo e ricorso a meccanismi compensatori contenuti (v. relazione del Centro Disturbi Alimentari dell'11.6.2024).
Per quanto riguarda il comportamento materno, si rileva che ha Controparte_1 continuato, con perseveranza, a non rispettare i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 333 c.c., contattando la minore telefonicamente o tramite o mandandole Persona_2 messaggi (v. relazione del 21.6.2024 dei Servizi Sociali e il report sia della visita del
9.5.2024, nel corso della quale viene contattata da che mette in ER Persona_2 contatto la minore con la madre, selezionando la modalità “viva voce” e proponendole, nel corso della telefonata, di incontrarsi, che della visita del 23.5.2024).
Queste conversazioni, dal contenuto, ritenuto dai Servizi Sociali, totalmente inadeguato, producono effetti negativi sulle condizioni di salute, già complesse, di , poiché ER investita di sensi di colpa e responsabilità, e , a sua volta, fatica talvolta a non ER rispondere alla madre per un senso di preoccupazione nei suoi confronti (v. relazione del 21.6.2024 dei Servizi Sociali).
Tanto premesso, si rileva che l'art. 330 cod. civ. consente al giudice di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.,
Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
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(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017,
n. 14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (cfr.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24708).
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che precedono, pur ravvisandosi nella condotta della madre, perpetrata anche nel corso del presente procedimento, in spregio ai provvedimenti urgenti, emessi nell'interesse della minore, la causa di grave pregiudizio per la minore, il provvedimento di decadenza rischia, in concreto, di produrre effetti pregiudizievoli sulla minore, ossia di acuire il suo senso di colpa nei confronti della madre, in quanto ha la tendenza a colpevolizzarsi e, in più ER occasioni, ha espresso preoccupazione per la madre. Pertanto, il Tribunale ritiene, nell'interesse della minore, di dichiarare la sospensione di dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale.
La minore resta, dunque, affidata in via esclusiva ad , il quale può Parte_1 contare sulla collaborazione della propria sorella (zia paterna di ), concentrando ER in capo allo stesso, in via esclusiva, tutte le decisioni di maggiore interesse per , ER
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relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
• Sul diritto di visita materno.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'istanza depositata dal difensore di il 19.6.2025, allorquando la causa era già stata rimessa al Collegio Controparte_1 per la decisione.
Nel merito, considerato che tanto le visite madre – figlia quanto i contatti mediante telefono, messaggi o altri strumenti di messagistica istantanea sono stati causa di ulteriore pregiudizio per , aggravando le sue condizioni psicofisiche, come ER evidenziato nelle relazioni susseguitesi nel tempo, il Tribunale conferma la sospensione delle visite materne alla minore, disposte con decreto depositato il 20.12.2023 e il divieto a di avere contatti con la minore, anche da remoto, a mezzo Controparte_1 telefono, lettera, e-mail, messaggi o strumenti di messaggistica istantanea.
Considerato che, in base alle relazioni da ultimo pervenute, risulta che CP
abbia completato, nel mese di maggio del 2024, il percorso di monitoraggio
[...] presso il , in precedenza avviato numerose volte e mai concluso, all'esito del quale Pt_2 non sono state evidenziate alterazioni della funzionalità epatica, e abbia preso contatti con il CSM, il Tribunale dispone che, nel preminente interesse della minore, tanto le visite materne alla minore, da effettuare in spazio neutro o in forma presenziata, secondo le modalità che saranno in concreto determinate dai Servizi Sociali, quanto i contatti da remoto (telefonate o messaggi) possano riprendere qualora ne faccia ER richiesta e solo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre presso la SC Salute della Donna, dell'Età evolutiva e della famiglia della competente GI
(ex Consultorio familiare), affiancato, ove ritenuto necessario, da un percorso di sostegno psicologico presso il C.S.M. di Monfalcone e, in ogni caso, con il costante monitoraggio del SerD sul consumo di alcool, al fine di evitare che le condotte materne costituiscono causa di ulteriore grave pregiudizio per la minore.
In altri termini, la ripresa dei rapporti madre – figlia è subordinata alla richiesta di agli operatori dei Servizi Sociali e all'acquisizione, da parte di ER CP
, di sufficienti capacità genitoriali, all'esito di un percorso di sostegno alla
[...] genitorialità presso il Consultorio familiare, da affiancare a un percorso di sostegno
13 R.G. 1921/2023 V.G.
psicologico presso il CSM di Monfalcone, ove ritenuto necessario, e al costante monitoraggio da parte del in ordine all'assenza di abuso di alcool. Pt_2
Per quanto riguarda, invece, gli incontri tra e la sorella , gli stessi ER Pt_3 proseguiranno sulla base di liberi accordi tra , che ormai ha raggiunto il ER sedicesimo anno di età, e il genitore affidatario di , come di fatto già avviene dal Pt_3 mese di ottobre del 2024.
Si conferma, infine, la presa in carico della minore ai Servizi Sociali del Persona_1
Comune di Monfalcone, per la prosecuzione degli interventi in corso nell'interesse della minore e del nucleo familiare, i quali si avvarranno dell'ausilio dei Servizi Specialistici della competente GI (Consultorio familiare, , CSM e SSD Disturbi del Pt_2
Comportamento alimentare) per il tempo ritenuto, in concreto, necessario e in ogni caso non oltre il raggiungimento della maggiore età di . A tal fine, il Tribunale ER dispone la trasmissione del presente fascicolo al Giudice Tutelare per attività di vigilanza e che i Servizi Sociali del Comune di Monfalcone e i Sevizi Specialistici della competente GI facciano pervenire al Giudice tutelare una relazione sulle condizioni psicofisiche della minore e sull'attività svolta nei confronti dei genitori con cadenza semestrale. Il Giudice Tutelare, in tal modo, potrà segnalare all'Autorità giudiziaria competente eventuali comportamenti pregiudizievoli per la minore, ai fini dell'adozione di più incisivi provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.
• Sul mantenimento della minore
Per quanto riguarda il mantenimento della minore, si rileva che non Parte_1 ha avanzato alcuna domanda per il mantenimento ordinario, chiedendo solo la ripartizione delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di
Gorizia. Nulla è stato, invece, offerto dalla madre né in punto di mantenimento ordinario nè straordinario.
Orbene, quanto alle condizioni economiche del ricorrente, lo stesso risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente pari circa € 24.765,00 nel 2022 e circa €
35.520,00 netti nel 2023, corrispondente a una entrata media mensile netta di circa €
2.000,00 nel 2022 e circa € 2.960,00 nel 2023.
Per quanto riguarda invece la resistente, a seguito dell'invito del Giudice delegato a depositare documentazione reddituale aggiornata, nelle note scritte depositate il
14 R.G. 1921/2023 V.G.
18.11.2024, ha allegato di aver reperito una nuova occupazione, Controparte_1 presso la società Gaia s.r.l., senza tuttavia fornire alcuna indicazione sull'importo della retribuzione percepita, depositando solo alcuni estratti conto da cui emerge l'accredito di somme riconducibili a stipendi di importo compreso tra € 700,00 ed € 900,00 sino alla fine del 2023 e successivamente l'erogazione dell'indennità di disoccupazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va confermata la revoca del contributo al mantenimento ordinario della minore, stabilito, in sede di divorzio, in capo al ricorrente e, in assenza di motivi ostativi alla previsione di un contributo al mantenimento della minore, da parte della madre, il Tribunale ritiene di determinare in € 150,00 mensili il contributo al mantenimento della minore, che dovrà versare a Controparte_1 [...]
, entro il 5 di ogni mese, a far data dalla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Tenuto conto della disparità reddituale delle parti e delle maggiori capacità economiche di , le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Parte_1
Tribunale di Gorizia saranno sostenute nella misura del 60% dal padre e nella restante misura del 40% da . Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate, in Controparte_1 applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022
(scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), in € 98,00 per esborsi ed €
3.950,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%, in favore di ed € 3.950,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%, Parte_1 per compensi, per l'attività professionale svolta dal curatore speciale della minore, da versare in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese Persona_1 dello Stato, diversamente dalla nota spese depositata, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai difensori e del tenore delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la sospensione di dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti della figlia;
Persona_1
- affida, in via esclusiva, la figlia minore al padre Persona_1 Parte_1
disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative
[...]
15 R.G. 1921/2023 V.G.
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere assunte dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- conferma la sospensione delle visite materne alla minore e il divieto per CP
di avere contatti con la figlia minore, anche da remoto, a mezzo
[...] telefono, lettera, e-mail, messaggi o strumenti di messaggistica istantanea;
- autorizza la ripresa dei contatti da remoto e delle visite madre – figlia, in modalità presenziata o in spazio neutro, secondo le modalità che saranno determinate dai Servizi Sociali, qualora ne faccia richiesta e ER subordinatamente all'acquisizione, da parte di , di sufficienti Controparte_1 capacità genitoriali, all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare della competente GI, da affiancare a un percorso di sostegno psicologico presso il CSM di Monfalcone, ove ritenuto necessario, e al costante monitoraggio, da parte del , in ordine all'assenza di abuso di Pt_2 alcool, da parte di;
Controparte_1
- conferma la presa in carico della minore da parte dei Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Monfalcone, per la prosecuzione degli interventi in corso nell'interesse della minore e del nucleo familiare, i quali si avvarranno dell'ausilio dei Servizi Specialistici della competente GI (Consultorio familiare, , C.S.M. e SSD Disturbi del Comportamento alimentare) per il Pt_2 tempo ritenuto, in concreto, necessario e in ogni caso non oltre il raggiungimento della maggiore età di;
ER
- dispone la trasmissione del presente fascicolo al Giudice Tutelare territorialmente competente in base al luogo di residenza della minore per attività di vigilanza ex art. 337 c.c.;
- dispone che i Servizi sociali del Comune di Monfalcone e i Sevizi Specialistici della competente GI facciano pervenire al Giudice tutelare una relazione sulle condizioni psicofisiche della minore e sull'attività svolta nei confronti dei genitori, con cadenza semestrale per il periodo di presa in carico della minore;
- conferma la revoca del contributo al mantenimento della minore, posto a carico di , in sede di divorzio;
Parte_1
16 R.G. 1921/2023 V.G.
- dispone che versi a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'importo di €
150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
- dispone che contribuisca, nella misura del 40%, alle spese Controparte_1 straordinarie nell'interesse della figlia, come individuate dal protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Gorizia, mentre il restante 60% resterà
a carico di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 procedimento, liquidate in € 98,00 per esborsi ed € 3.950,00 per compensi, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%, in favore di , ed Parte_1
€ 3.950,00, per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%, per l'attività professionale svolta dal curatore speciale della minore, da versare in favore dell'Erario.
Manda alla cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di Monfalcone, i quali avranno cura di inoltrarlo ai Servizi Specialistici della competente GI per lo svolgimento dell'attività di competenza.
Così deciso in Gorizia, alla camera di consiglio del 7.8.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1921/2023 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monfalcone, alla Via Duca d'Aosta n. 15, presso lo studio dell'avv. MICHIELI
DANIELA, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Monfalcone, alla via IX Giugno n. 51, presso lo studio dell'avv. Sandra Paneck dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: nelle note scritte depositate il 13.2.2025, il difensore di Parte_1 ha chiesto:
1 R.G. 1921/2023 V.G.
- disporre l'affidamento “super esclusivo” di al padre, presso il Persona_1 quale viene collocata, confermando la sospensione di ogni rapporto tra la minore e la madre con divieto per la stessa di avere qualsivoglia tipo di contatto con la figlia;
- disporre la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali e dei servizi specialistici degli interventi in corso, nell'interesse della minore;
- disporre che la signora concorra al mantenimento della figlia Controparte_1 sopportando il 50% delle spese mediche (quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale) scolastiche e ricreative, concordate preventivamente, ad eccezione delle spese mediche, le spese straordinarie di importo superiore ad euro 200,00;
- spese di lite rifuse.
Nelle note scritte depositate il 17.2.2025, il difensore di ha chiesto: Controparte_1
- a fronte degli evidenti risultati raggiunti dalla signora , che si sta CP fattivamente impegnando per mettere ordine nella sua vita e diventare una madre capace ed affidabile per entrambe le sue figlie, rigettare la richiesta di pronunciare a suo carico la decadenza dalla potestà genitoriale formulata dalla curatrice avv. Grazia Bernot;
- rimettendosi all'Ill.mo Giudice per la decisione sulle modalità di eventuali incontri tra e la madre;
ER
- in ordine all'affidamento della minore, la conferma del decreto dd. 20.12.2023;
- spese di lite rifuse.
Nelle note scritte depositate il 14.2.2025, la curatrice speciale della minore ha chiesto:
- pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della Sig.ra CP
disponendo il divieto in capo alla madre di qualsiasi tipo di contatto,
[...] anche telefonico e/o via messaggio, con la minore, fermo il collocamento presso il padre, e l'affido al servizio sociale competente per la prosecuzione anche da parte dei servizi specialistici di tutti gli interventi in corso nell'interesse della minore e del nucleo famigliare, con previsione per la madre di un percorso a sostegno e supporto della genitorialità volto alla eliminazione dei comportamenti disfunzionali;
2 R.G. 1921/2023 V.G.
- in subordine, disporre l'affidamento esclusivo al padre con Parte_1 collocamento presso di lui, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la minore siano assunte esclusivamente dal padre, disponendo altresì il divieto in capo alla madre di qualsiasi tipo di contatto, anche telefonico e/o via messaggio, con la minore, prevedendo la prosecuzione da parte dei servizi sociali e specialistici degli interventi in corso nell'interesse della minore e del nucleo famigliare con previsione per la madre di un percorso a sostegno e supporto della genitorialità volto alla eliminazione dei comportamenti disfunzionali;
- Disporsi in ogni caso la prosecuzione del monitoraggio da parte del Pt_2 riguardo alla madre nonché la prosecuzione del percorso di sostegno presso il
Csm.
- Spese di lite rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9 L. 898/1970, depositato il 17/05/2023, , adiva il Parte_1
Tribunale di Gorizia, esponendo:
- che, con sentenza 93/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Gorizia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, con il recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, Controparte_1 dell'accordo di cui al ricorso congiunto, in base al quale la figlia minore ER
(nata il [...]) era affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna e diritto del padre di vedere e tenere sé con la minore secondo un articolato calendario, mentre, dal punto di vista economico, era stato posto a suo carico il versamento di un assegno mensile nella misura di € 250,00 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che la minore è stata presa in carico dal Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare presso l'Ospedale di Monfalcone, avendo iniziato a manifestare, a partire dal mese di dicembre del 2022, seri disturbi alimentari, associati a episodi di autolesionismo, causati dalle dinamiche disfunzionali del contesto familiare materno, caratterizzato dall'abuso di alcool e da condotte violente
3 R.G. 1921/2023 V.G.
poste in essere dalla madre e dal suo attuale marito, anche alla presenza di e della sorella unilaterale di quest'ultima ; ER Pt_3
- che, dal mese di febbraio 2023, si era trasferita a vivere presso la propria ER residenza, a seguito della visita del 22.2.2023, alla presenza del medico psichiatra del centro disturbi del comportamento alimentare e delle parti;
- che, dopo un iniziale periodo, la resistente avrebbe, con insistenza, chiesto di incontrare la figlia, richieste che, tuttavia, avevano un impatto negativo su
, lasciandola turbata, riportando, in particolare, l'episodio verificatosi il ER
3.5.2023, allorquando si sarebbe presentata presso Controparte_1
l'abitazione di egli ricorrente, urlando di voler prendere con sé la minore e rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, nonostante la minore avesse manifestato la volontà di non seguirla.
chiedeva, dunque, a modifica delle condizioni di divorzio, previa Parte_1 adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., l'affidamento esclusivo della minore, la previsione degli incontri madre – figlia in spazio neutro alla presenza di un operatore, la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico, a far data dal mese di febbraio 2023, e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali.
Si costituiva nel presente procedimento , la quale contestava quanto Controparte_1 allegato dalla controparte in ordine alle violenze e all'abuso di sostanze alcoliche, deducendo, da un lato, che la minore avrebbe sviluppato un'avversione nei confronti del suo attuale marito, ritenuto responsabile del loro trasferimento a Ronchi dei Legionari e, dall'altro, che il padre le avrebbe impedito di sentire telefonicamente e vedere la minore e, in più di un'occasione, avrebbe rivolto, nei suoi confronti, espressioni offensive.
La resistente, senza opporsi al collocamento prevalente della minore presso la residenza paterna e alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, chiedeva la conferma dell'affidamento di ad entrambi i genitori, di poter vedere e tenere ER con sé la figlia tre pomeriggi alla settimana, anche in modalità protetta, ove ritenuto necessario, e di poterla sentire telefonicamente tutti i giorni, con le modalità individuate dai Servizi Sociali.
Ciò posto, si rileva che, all'esito del procedimento ex art. 473bis.15 c.p.c., con provvedimento depositato il 19.6.2023 è stato confermato il decreto emesso inaudita
4 R.G. 1921/2023 V.G.
altera parte, con il quale la minore era stata collocata in via prevalente presso la residenza paterna ed erano sono state disposte le visite materne in modalità presenziata, pur sempre nel rispetto della volontà di , rimettendo ai Servizi Sociali, d'intesa ER con il Consultorio familiare, ogni valutazione sulla concreta regolamentazione dei contatti telefonici madre - figlia, ivi compresa l'opportunità che le telefonate avvenissero in forma presenziata. Un tanto alla luce del contenuto della relazione dei
Servizi Sociali depositata dal ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo (doc. 4), da cui emergeva una situazione di imminente e grave pregiudizio per la minore, la quale aveva tenuto un “comportamento alimentare di tipo restrittivo, con condotte di eliminazione, disregolazione emotivo-comportamentale con agiti autolesivi” (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Con successivo atto depositato in data 15.9.2023, interveniva nel presente procedimento l'avv. Grazia Bernot, nominata curatrice speciale della minore nell'ambito del parallelo procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre, con facoltà per la madre di incontrare in modalità protetta, nel rispetto dei desideri e/o richieste di ER quest'ultima, e comunque non oltre una volta al mese, con la richiesta di vietare qualsiasi rapporto madre – figlia, anche tramite telefono o altri strumenti, ponendovi a fondamento il pregiudizio alla minore derivante dai rapporti con la madre, riportando il forte crollo di dopo aver avuto contatti telefonici con la madre, che l'aveva ER portata a procurarsi profondi tagli e crisi di vomito, oltre a manifestare intenti suicidari.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 27.9.2023, alla cui motivazione integralmente si rinvia, il Giudice delegato, in via temporanea e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha affidato in via esclusiva la minore al padre, ha revocato il contributo al mantenimento della minore posto a suo carico, in sede di divorzio, e ha limitato sia gli incontri madre-figlia, prevedendo una visita al mese, rimettendo ai
Servizi Sociali e/o al Consultorio familiare, per quanto di competenza, la determinazione delle concrete modalità, ossia se le stesse dovessero svolgersi in forma protetta o in modalità presenziata, e consentendo una telefonata alla figlia una volta alla settimana alla presenza di un operatore, in ogni caso subordinatamente alla volontà della minore. È stata, inoltre, disposta la presa in carico di da parte dei Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Monfalcone, con il coinvolgimento dei Servizi Specialistici e,
5 R.G. 1921/2023 V.G.
con il medesimo provvedimento, l'avv. Grazia Benot è stata nominata curatrice speciale della minore ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c., ritualmente costituitosi in data 3.10.2023.
Da ultimo, con ordinanza depositata il 7.1.2024, all'esito del subprocedimento R.G. n.
1921-2/2023, introdotto su ricorso del curatore speciale della minore al fine di ottenere, in via urgente, la pronuncia della decadenza di dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale, con richiesta di contestuale inibizione di qualsiasi contatto tra la madre e la figlia, è stata rigettata, dal Giudice delegato, la domanda di decadenza, proposta in via urgente, e sono stati confermati i provvedimenti assunti con decreto emesso, inaudita altera parte, il 20.12.2023, con il quale era stato disposto l'affidamento super esclusivo della minore al padre ed erano stati sospesi i rapporti madre - figlia, prescrivendo a
, ai sensi dell'art. 333 c.c., di non avere alcun contatto con la minore, Controparte_1 neanche da remoto, a mezzo telefono, lettera, e-mail, messaggi o strumenti di messaggistica istantanea, se non previa espressa autorizzazione del Tribunale, alla luce del contenuto della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici del 16.12.2023, da cui emergeva il peggioramento delle condizioni psicofisiche della minore, la quale, a seguito di una visita presenziata con la madre, aveva abusato quotidianamente, nelle due settimane successive, di sostanze alcoliche, recandosi a scuola il giorno successivo in pessime condizioni psicofisiche, cui era seguito un periodo di ricovero presso il centro disturbi del comportamento alimentare dell'Ospedale di Monfalcone.
Disposta l'audizione della minore, avvenuta all'udienza del 20.6.2024, con l'ausilio di uno psicologo del CSM di Monfalcone, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
• Sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della madre e sul regime di affidamento della minore.
Il presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio trae origine dal ricorso proposto da , a seguito dei disturbi del comportamento alimentare Parte_1 manifestati dalla minore, associate a condotte di autolesionismo, cui era seguita la presa in carico di da parte del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare. ER
6 R.G. 1921/2023 V.G.
È stata, dunque, disposta, la presa in carico della minore, da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Monfalcone, i quali, con l'ausilio dei servizi Specialistici della competente
GI (Consultorio Familiare, Centro Disturbi del Comportamento Alimentare e CSM di Monfalcone) hanno avviato, su delega del Tribunale, una intensa attività di monitoraggio e supporto sia della minore, con attivazione di un intervento educativo presso il domicilio paterno, che dei genitori.
Orbene, dall'esame delle prime relazioni pervenute dai Servizi Sociali e dai Servizi
Specialistici emerge un ambiente familiare materno, caratterizzato dall'abuso di sostanze alcoliche e condotte violente poste in essere dagli adulti di riferimento, compresi la nonna materna e il nuovo marito della madre anche alla Persona_2 presenza della minore (v. relazione del 26.6.2023). La madre viene descritta da ER come “disfunzionale”, “non sufficientemente madre, non ce la fa ad essere madre”,
“dice una cosa e ne fa un'altra cambia idea in continuazione, non si riesce a starle dietro, irascibile, imprevedibile, impulsiva, pericolosa”, con grandi sbalzi di umore, riportando alcuni episodi verificatosi durante la sua infanzia: ad esempio, la minore ha raccontato della lite scoppiata tra i suoi genitori mentre erano in auto, e la madre, dopo essere scesa dall'autovettura, ancora in movimento, era salita bordo di un'altra auto, proveniente dall'opposto senso di marcia, guidata da alcuni ragazzi ubriachi;
la minore ha, inoltre, riferito agli operatori di aver trovato la madre priva di sensi e di abiti, dopo aver ingerito il contenuto di un flacone di Xanax, mentre cercava di Persona_2 farla rinvenire e, in un'altra occasione, più di recente, di aver impedito a sua madre di lanciarsi dal balcone di casa, afferrandole il vestito. ha, inoltre, riferito che ER anche la nonna materna era dedita al consumo di alcool, riferendo che, più volte, nel corso della sua infanzia, era stato necessario scendere nel locale cantina per riportare la nonna, in stato di ubriachezza, a casa (v. relazione del 26.6.2023).
In ordine alle condizioni psicofisiche di , nella relazione del 26.6.2023, veniva ER segnalato, dagli operatori, un miglioramento del tono dell'umore che, tuttavia, rimaneva tendenzialmente depresso, con difficoltà alimentari, sostenute da un'assenza di accettazione del proprio corpo e dall'attacco al sé, principalmente attraverso il vomito, associate a condotte autolesive di self cutting e un importante disturbo del sonno;
venivano, da ultimo, evidenziati meccanismi dissociativi derivati presumibilmente da traumi evolutivi.
7 R.G. 1921/2023 V.G.
A seguito dell'iniziale avvio delle visite materne in spazio neutro o in modalità presenziata, è stato nel tempo segnalato il comportamento altalenante tenuto da CP
, nei confronti della figlia, alternando comportamenti del tutto inadeguati e
[...] dannosi per la figlia a comportamenti normali, con l'ausilio dell'educatore.
In più occasioni, nonostante le puntualizzazioni e i diversi richiami effettuati circa le inosservanze, da parte degli operatori coinvolti, è stato riscontrato che la madre non riusciva a mantenere un comportamento equilibrato, coerente e adeguato alle circostanze, dimostrando estrema difficoltà a controllare le proprie emozioni, apparendo, talvolta, con umore molto instabile e mettendo in atti comportamenti non adeguati nella comunicazione con la figlia, riportando, quale esempio, l'episodio verificatosi nel corso della visita presenziata del 24/07/2023, svoltasi presso la biblioteca comunale, in cui la madre, con modalità aggressive, aveva accusato la figlia di procurarsi dei tagli e successivamente si era allontanata dicendole che avrebbe parlato con il suo avvocato. Tale comportamento aveva destabilizzato molto , ER innescando, nella stessa, sensi di colpa (v. relazione del 12.9.2023).
Si rileva, inoltre, che, a seguito della delega ai Servizi Sociali, ai quali era stata demandata, con ordinanza del 19.6.2023, la concreta regolamentazione dei contatti telefonici madre – figlia, i Servizi Sociali avevano ritenuto di programmare le telefonate materne, avendo riferito di ricevere incessanti telefonate dalla madre, quale ER fonte di malessere per la minore. Ciononostante, , pur negando tale Controparte_1 circostanza, aveva continuato a contattare , colpevolizzandola per l'attuale ER situazione e dei limiti, alla stessa, imposta e invitandola a incontrarsi all'insaputa degli operatori, in spregio ai provvedimenti in essere (v. relazione del 12.9.2023).
Tali comportamenti avevano ulteriormente provato la minore, inducendola a chiedere la riduzione sia delle visite materne (a una volta al mese) che delle telefonate presenziate, limitate a una volta alla settimana, richiesta accolta dal Giudice delegato al momento dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Dalla successiva relazione pervenuta il 13.12.2023, emerge il nuovo peggioramento delle condizioni psicofisiche di , verificatosi a seguito della visita presenziata ER della madre del 21.11.2023. Alla visita la madre si era presentata, accompagnata da con alito alcolico e riflessi rallentati, stimolando, più volte, nel corso Persona_2 del colloquio, i sensi di colpa di e un vissuto di rifiuto. Dal report della visita ER
8 R.G. 1921/2023 V.G.
emerge anche il vissuto di , nell'ambito familiare materno, allorquando, nel ER corso della discussione, rivolge alla madre la seguente frase: “pensa che per sette anni almeno una volta alla settimana vi menavate” e la madre le aveva dato ragione.
Da quel giorno e per le due settimane successive, aveva posto in essere agiti ER autodistruttivi, abusando di sostanze alcoliche, trascorrendo gran parte della notte a vomitare, in conseguenza dell'abuso di alcool, e costringendosi a recarsi a scuola il giorno successivo, cui era seguito un periodo di ricovero ospedaliero, nel corso del quale era stata accertata, dai sanitari, una quota significativa di vissuti post-traumatici, che si manifestano con ricorrenti flashback di ricordi relativi a violenze domestiche assistite, rispetto alle quali sperimenta angoscia, paura e senso di colpa per non ER essere riuscita ad evitare tali accadimenti.
In conseguenza degli eventi sopra descritti, a seguito del ricorso depositato dalla curatrice speciale della minore il 15.12.2023, volta alla pronuncia, in via urgente, della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e all'adozione di provvedimenti finalizzati a inibire i contatti tra la madre e la minore, con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c., veniva confermato l'affidamento esclusivo della minore al padre, già disposto, in via temporanea e urgente, con ordinanza del 27.9.2023, concentrando, inoltre, in capo a quest'ultimo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, con sospensione di ogni rapporto tra la madre e la minore, successivamente confermato con ordinanza del
7.1.2024, emessa a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, prescrivendo, altresì, ai sensi dell'art. 333 c.c., a di “non avere alcun contatto con la Controparte_1 minore, neanche da remoto, a mezzo telefono, lettera, e-mail, messaggi o strumenti di messaggistica istantanea, se non previa espressa autorizzazione del Tribunale.
Si rileva che tali ulteriori provvedimenti ex art. 333 c.c. erano stati emessi anche alla luce del contenuto della relazione di aggiornamento del 2.1.2024 del Centro disturbi del comportamento alimentare, in cui si dava atto che la madre, una volta venuta a conoscenza del ricovero ospedaliero di , nonostante le rassicurazioni ricevute dai ER sanitari e l'invito a dare priorità al benessere della figlia, dopo essere stata allontanata dai sanitari del reparto ove la minore era ricoverata, aveva contattato la figlia, in violazione dei provvedimenti in vigore, sia telefonicamente che mediante messaggi, che
– secondo il dott. psicologo – psicoterapeuta del centro disturbi del CP_2
9 R.G. 1921/2023 V.G.
comportamento alimentare - “se in termini di contenuto esprimevano vicinanza, preoccupazione e dichiarazione di affetto, dall'altra hanno sottoposto la figlia a delle sollecitazioni emotive, che hanno prodotto dei movimenti regressivi, transitori ma profondi (evidenti soprattutto nel ritiro rispetto alla relazione con l'altro e nei vissuti di colpa)”. È stato, inoltre, evidenziato come “ abbia percepito la presenza della ER madre e se ne sia subito fatto carico, accettando delle brevi interazioni sulla scia dei sensi colpa, che venivano mantenuti immaginando di aver causato il dolore della madre stessa. C'è stato un solo momento di contatto con la rabbia, che ha permesso alla ragazza una breve esperienza di differenziazione, ricordando tutte le sofferenze passate
e come non sia giusto che nell'attuale occasione la madre si professi come una persona completamente centrata sui bisogni della figlia e con istinti protettivi, aspetti fin prima assolutamente carenti nella sua esperienza evolutiva” (v. relazione del 2.1.2024);
Quanto alle condizioni psicofisiche della minore, dalla medesima relazione emerge che:
<rispetto alle idee negative di sé, precipitato di tali esperienze, la ragazza ha introiettato l'idea di non essere importante per gli altri e di non essere amabile, proprio perché non tutelata e sottoposta costantemente a episodi di perdite di controllo e violenza, spesso con gli adulti di riferimento sotto l'effetto dell'alcol>> (v. relazione del
Centro dei Disturbi alimentari).
Anche al termine del periodo di ricovero ospedaliero, nonostante la terapia farmacologica neurolettica, nel monitoraggio quotidiano è stata accertata la permanenza di una quota significativa di vissuti post-traumatici, che si manifestano soprattutto con ricorrenti flashback di ricordi relativi a violenze domestiche assistite rispetto alle quali sperimenta angoscia paura e senso di colpa;
nel lavoro terapeutico, i sanitari ER avevano comunque accertato “un ampliamento nel contatto con le proprie emozioni ed una lenta modificazione del sistema di attaccamento”, che consente a di ER esprimere maggiormente i propri vissuti con modalità più funzionali al suo percorso di cambiamento (v. relazione del centro Disturbi Alimentari dell'11.3.2024).
In ordine agli agiti autolesivi, nonostante negli ultimi tempi non fossero stati posti in essere dalla minore tali comportamenti, permaneva in l'impulso di metterli in ER atto a fronte di emozioni molte negative, che, tuttavia, è riuscita a disciplinare. ER
10 R.G. 1921/2023 V.G.
Si è, inoltre, assistito a un miglioramento dal punto di vista delle abitudini alimentari, con sporadiche perdite di controllo e ricorso a meccanismi compensatori contenuti (v. relazione del Centro Disturbi Alimentari dell'11.6.2024).
Per quanto riguarda il comportamento materno, si rileva che ha Controparte_1 continuato, con perseveranza, a non rispettare i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 333 c.c., contattando la minore telefonicamente o tramite o mandandole Persona_2 messaggi (v. relazione del 21.6.2024 dei Servizi Sociali e il report sia della visita del
9.5.2024, nel corso della quale viene contattata da che mette in ER Persona_2 contatto la minore con la madre, selezionando la modalità “viva voce” e proponendole, nel corso della telefonata, di incontrarsi, che della visita del 23.5.2024).
Queste conversazioni, dal contenuto, ritenuto dai Servizi Sociali, totalmente inadeguato, producono effetti negativi sulle condizioni di salute, già complesse, di , poiché ER investita di sensi di colpa e responsabilità, e , a sua volta, fatica talvolta a non ER rispondere alla madre per un senso di preoccupazione nei suoi confronti (v. relazione del 21.6.2024 dei Servizi Sociali).
Tanto premesso, si rileva che l'art. 330 cod. civ. consente al giudice di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.,
Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
11 R.G. 1921/2023 V.G.
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017,
n. 14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (cfr.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24708).
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che precedono, pur ravvisandosi nella condotta della madre, perpetrata anche nel corso del presente procedimento, in spregio ai provvedimenti urgenti, emessi nell'interesse della minore, la causa di grave pregiudizio per la minore, il provvedimento di decadenza rischia, in concreto, di produrre effetti pregiudizievoli sulla minore, ossia di acuire il suo senso di colpa nei confronti della madre, in quanto ha la tendenza a colpevolizzarsi e, in più ER occasioni, ha espresso preoccupazione per la madre. Pertanto, il Tribunale ritiene, nell'interesse della minore, di dichiarare la sospensione di dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale.
La minore resta, dunque, affidata in via esclusiva ad , il quale può Parte_1 contare sulla collaborazione della propria sorella (zia paterna di ), concentrando ER in capo allo stesso, in via esclusiva, tutte le decisioni di maggiore interesse per , ER
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relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
• Sul diritto di visita materno.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'istanza depositata dal difensore di il 19.6.2025, allorquando la causa era già stata rimessa al Collegio Controparte_1 per la decisione.
Nel merito, considerato che tanto le visite madre – figlia quanto i contatti mediante telefono, messaggi o altri strumenti di messagistica istantanea sono stati causa di ulteriore pregiudizio per , aggravando le sue condizioni psicofisiche, come ER evidenziato nelle relazioni susseguitesi nel tempo, il Tribunale conferma la sospensione delle visite materne alla minore, disposte con decreto depositato il 20.12.2023 e il divieto a di avere contatti con la minore, anche da remoto, a mezzo Controparte_1 telefono, lettera, e-mail, messaggi o strumenti di messaggistica istantanea.
Considerato che, in base alle relazioni da ultimo pervenute, risulta che CP
abbia completato, nel mese di maggio del 2024, il percorso di monitoraggio
[...] presso il , in precedenza avviato numerose volte e mai concluso, all'esito del quale Pt_2 non sono state evidenziate alterazioni della funzionalità epatica, e abbia preso contatti con il CSM, il Tribunale dispone che, nel preminente interesse della minore, tanto le visite materne alla minore, da effettuare in spazio neutro o in forma presenziata, secondo le modalità che saranno in concreto determinate dai Servizi Sociali, quanto i contatti da remoto (telefonate o messaggi) possano riprendere qualora ne faccia ER richiesta e solo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre presso la SC Salute della Donna, dell'Età evolutiva e della famiglia della competente GI
(ex Consultorio familiare), affiancato, ove ritenuto necessario, da un percorso di sostegno psicologico presso il C.S.M. di Monfalcone e, in ogni caso, con il costante monitoraggio del SerD sul consumo di alcool, al fine di evitare che le condotte materne costituiscono causa di ulteriore grave pregiudizio per la minore.
In altri termini, la ripresa dei rapporti madre – figlia è subordinata alla richiesta di agli operatori dei Servizi Sociali e all'acquisizione, da parte di ER CP
, di sufficienti capacità genitoriali, all'esito di un percorso di sostegno alla
[...] genitorialità presso il Consultorio familiare, da affiancare a un percorso di sostegno
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psicologico presso il CSM di Monfalcone, ove ritenuto necessario, e al costante monitoraggio da parte del in ordine all'assenza di abuso di alcool. Pt_2
Per quanto riguarda, invece, gli incontri tra e la sorella , gli stessi ER Pt_3 proseguiranno sulla base di liberi accordi tra , che ormai ha raggiunto il ER sedicesimo anno di età, e il genitore affidatario di , come di fatto già avviene dal Pt_3 mese di ottobre del 2024.
Si conferma, infine, la presa in carico della minore ai Servizi Sociali del Persona_1
Comune di Monfalcone, per la prosecuzione degli interventi in corso nell'interesse della minore e del nucleo familiare, i quali si avvarranno dell'ausilio dei Servizi Specialistici della competente GI (Consultorio familiare, , CSM e SSD Disturbi del Pt_2
Comportamento alimentare) per il tempo ritenuto, in concreto, necessario e in ogni caso non oltre il raggiungimento della maggiore età di . A tal fine, il Tribunale ER dispone la trasmissione del presente fascicolo al Giudice Tutelare per attività di vigilanza e che i Servizi Sociali del Comune di Monfalcone e i Sevizi Specialistici della competente GI facciano pervenire al Giudice tutelare una relazione sulle condizioni psicofisiche della minore e sull'attività svolta nei confronti dei genitori con cadenza semestrale. Il Giudice Tutelare, in tal modo, potrà segnalare all'Autorità giudiziaria competente eventuali comportamenti pregiudizievoli per la minore, ai fini dell'adozione di più incisivi provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.
• Sul mantenimento della minore
Per quanto riguarda il mantenimento della minore, si rileva che non Parte_1 ha avanzato alcuna domanda per il mantenimento ordinario, chiedendo solo la ripartizione delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di
Gorizia. Nulla è stato, invece, offerto dalla madre né in punto di mantenimento ordinario nè straordinario.
Orbene, quanto alle condizioni economiche del ricorrente, lo stesso risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente pari circa € 24.765,00 nel 2022 e circa €
35.520,00 netti nel 2023, corrispondente a una entrata media mensile netta di circa €
2.000,00 nel 2022 e circa € 2.960,00 nel 2023.
Per quanto riguarda invece la resistente, a seguito dell'invito del Giudice delegato a depositare documentazione reddituale aggiornata, nelle note scritte depositate il
14 R.G. 1921/2023 V.G.
18.11.2024, ha allegato di aver reperito una nuova occupazione, Controparte_1 presso la società Gaia s.r.l., senza tuttavia fornire alcuna indicazione sull'importo della retribuzione percepita, depositando solo alcuni estratti conto da cui emerge l'accredito di somme riconducibili a stipendi di importo compreso tra € 700,00 ed € 900,00 sino alla fine del 2023 e successivamente l'erogazione dell'indennità di disoccupazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va confermata la revoca del contributo al mantenimento ordinario della minore, stabilito, in sede di divorzio, in capo al ricorrente e, in assenza di motivi ostativi alla previsione di un contributo al mantenimento della minore, da parte della madre, il Tribunale ritiene di determinare in € 150,00 mensili il contributo al mantenimento della minore, che dovrà versare a Controparte_1 [...]
, entro il 5 di ogni mese, a far data dalla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Tenuto conto della disparità reddituale delle parti e delle maggiori capacità economiche di , le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Parte_1
Tribunale di Gorizia saranno sostenute nella misura del 60% dal padre e nella restante misura del 40% da . Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate, in Controparte_1 applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022
(scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), in € 98,00 per esborsi ed €
3.950,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%, in favore di ed € 3.950,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%, Parte_1 per compensi, per l'attività professionale svolta dal curatore speciale della minore, da versare in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese Persona_1 dello Stato, diversamente dalla nota spese depositata, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai difensori e del tenore delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la sospensione di dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti della figlia;
Persona_1
- affida, in via esclusiva, la figlia minore al padre Persona_1 Parte_1
disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative
[...]
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all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere assunte dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- conferma la sospensione delle visite materne alla minore e il divieto per CP
di avere contatti con la figlia minore, anche da remoto, a mezzo
[...] telefono, lettera, e-mail, messaggi o strumenti di messaggistica istantanea;
- autorizza la ripresa dei contatti da remoto e delle visite madre – figlia, in modalità presenziata o in spazio neutro, secondo le modalità che saranno determinate dai Servizi Sociali, qualora ne faccia richiesta e ER subordinatamente all'acquisizione, da parte di , di sufficienti Controparte_1 capacità genitoriali, all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare della competente GI, da affiancare a un percorso di sostegno psicologico presso il CSM di Monfalcone, ove ritenuto necessario, e al costante monitoraggio, da parte del , in ordine all'assenza di abuso di Pt_2 alcool, da parte di;
Controparte_1
- conferma la presa in carico della minore da parte dei Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Monfalcone, per la prosecuzione degli interventi in corso nell'interesse della minore e del nucleo familiare, i quali si avvarranno dell'ausilio dei Servizi Specialistici della competente GI (Consultorio familiare, , C.S.M. e SSD Disturbi del Comportamento alimentare) per il Pt_2 tempo ritenuto, in concreto, necessario e in ogni caso non oltre il raggiungimento della maggiore età di;
ER
- dispone la trasmissione del presente fascicolo al Giudice Tutelare territorialmente competente in base al luogo di residenza della minore per attività di vigilanza ex art. 337 c.c.;
- dispone che i Servizi sociali del Comune di Monfalcone e i Sevizi Specialistici della competente GI facciano pervenire al Giudice tutelare una relazione sulle condizioni psicofisiche della minore e sull'attività svolta nei confronti dei genitori, con cadenza semestrale per il periodo di presa in carico della minore;
- conferma la revoca del contributo al mantenimento della minore, posto a carico di , in sede di divorzio;
Parte_1
16 R.G. 1921/2023 V.G.
- dispone che versi a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'importo di €
150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
- dispone che contribuisca, nella misura del 40%, alle spese Controparte_1 straordinarie nell'interesse della figlia, come individuate dal protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Gorizia, mentre il restante 60% resterà
a carico di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 procedimento, liquidate in € 98,00 per esborsi ed € 3.950,00 per compensi, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%, in favore di , ed Parte_1
€ 3.950,00, per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%, per l'attività professionale svolta dal curatore speciale della minore, da versare in favore dell'Erario.
Manda alla cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di Monfalcone, i quali avranno cura di inoltrarlo ai Servizi Specialistici della competente GI per lo svolgimento dell'attività di competenza.
Così deciso in Gorizia, alla camera di consiglio del 7.8.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
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