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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2095/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n° 2095/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]16 47853 CORIANO con il patrocinio degli avv.ti NEBBIA LUCA e
CHIARA CANALETTI, con domicilio eletto presso i difensori in V.LE PIACENZA N. 4
RICCIONE;
RICORRENTE
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
IL GIARDINO N.11 47853 CORIANO, con il patrocinio degli avv.ti MUSSONI PATRIZIA e DI
FELICE ROSSELLA, con domicilio eletto presso i difensori in VIA FLAMINIA 187/A 47900
RIMINI;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27/11/2024 richiamandosi ai rispettivi fogli depositati telematicamente.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
MILANO (MI) il 03/04/1976, contraevano matrimonio civile in data 19/08/2017 a CORIANO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2017, n. 13, parte I.
Dall'unione dei coniugi nasceva, in data 15/09/2007, il figlio . Persona_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 28/1/2021.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione a suo carico di un contributo mensile al mantenimento del figlio pari a euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e percezione dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, alla collocazione del minore presso di sé e alla regolamentazione dei tempi di visita paterni, ma chiedendo un contributo al mantenimento di da porre a carico del padre di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato all'udienza del 16/11/2023, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e non venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, ferme restando le condizioni della separazione. Su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo.
Pronunziata sentenza parziale n° 1214/2023 pubblicata il 12/12/2023 di scioglimento del matrimonio civile, la causa era rimessa innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio con fissazione di udienza al 3/04/2024 per l'ascolto del minore , effettuato con l'ausilio del personale del Per_1
Servizio Sociale territorialmente competente.
All'udienza del 27/11/2024, già concessi i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. rispettati dalle parti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva in data 5/1/2024 riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n.
2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli
2 dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
* * * * *
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente dare atto che entrambi i genitori concordano per l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente Per_1
presso la madre nella casa coniugale in assegnazione. Detta soluzione, disposta in sede di separazione, merita di essere confermata anche in questa sede, non ricorrendo ragioni per una modifica.
2. In punto di esercizio del diritto di visita, il ricorrente propone di tenere con sé il figlio a weekend alternati (dal venerdì sera alla domenica sera) e uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento, con festività e vacanze scolastiche equamente ripartite fra i genitori. Si tratta di una regolamentazione già sperimentata fra le parti, ben accolta dallo stesso minore (così in sede di ascolto verbale Per_1
d'udienza del 3/4/2024: “Vado da mio babbo ogni due settimane circa, da venerdì a domenica, a volte mi allungo fino al martedì; non ci vediamo in settimana, a volte mi porta a scuola”) e non contestata dalla resistente.
Ciò posto, codesto Collegio ritiene non vi sia motivo di disattendere la predetta disciplina poiché conforme all'interesse del minore, oltre che corrispondente ai suoi desiderata (così dichiara la resistente nel suo atto di costituzione “Ad onor del vero va detto che nell'ultimo mese il Sig. Parte_1
è più presente, spesso contatta il figlio telefonicamente e si interessa del suo stato di salute e di ciò
è particolarmente entusiasta”). Per_1
2. Quanto alle richieste di natura economica, le parti dissentono in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento del figlio, proposto dal ricorrente nella somma mensile di € 200, oltre il 50 % delle spese straordinarie, e preteso dalla madre nell'importo di € 800 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Si osserva in diritto che l'articolo 147 c.c. impone ai coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, laddove l'art. 337 ter c.c., nel disporre che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio (segnatamente, aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale), il tenore di vita cui era abituato in costanza di convivenza dei genitori, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Tali principi sono ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 12/03/2024, n. 6455), per la quale la determinazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e
Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018;
3 Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.
n. 17089/2013).
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in misura diversa ( Parte_1
dipendente della Titan Welness (RSM), con entrata mensile di euro 1.600,00 euro circa, e CP_1 impiegata con reddito mensile medio di € 600/700 circa, secondo quanto risulta dai docc.
4-5 allegati alla costituzione).
Deve tuttavia rilevarsi un mutamento della attuale capacità economico-reddituale dei coniugi.
Il ricorrente -affetto da grave forma tumorale a far data del 2017, soggetto a molteplici interventi, frequenti ricoveri e cicli di terapia- in mobilità dal marzo 2023, “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100%” (verbale di accertamento INPS del 29/7/2024), è ad oggi disoccupato e dichiara di percepire pensione dell'importo mensile di € 310,00; sostiene la spesa mensile di € 380,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e del 50% delle sue spese straordinarie. Dal punto di vista patrimoniale, egli risulta proprietario di un immobile nel Comune di
Rimini, concesso in comodato gratuito alla madre della e di cui ha chiesto il rilascio nel marzo CP_1
2023 (doc. 6 fasc. , e comproprietario per 1/3 di un immobile in Sardegna. CP_1
La disoccupata a far data del 31/05/2023, percepisce NASPI di € 300,00 mensili e lavora CP_1 saltuariamente nell'organizzazione di serate ed eventi in un locale;
è comproprietaria nella misura di
¼ di un'unità immobiliare in Milano e, per l'intero, dell'abitazione nella quale vive con il figlio , Per_1
per il quale dichiara di sostenere in misura esclusiva spese per terapie psicologiche e farmacologiche necessitate da uno stato di disagio certificato del ragazzo (disturbo depressivo maggiore).
Entrambe le parti evidenziano, dunque, un nuovo assetto economico patrimoniale, che vede oramai incapace di ottenere reddito da lavoro poiché inabile al 100%, beneficiario di Parte_1
pensione di modesta entità e proprietario di un bene immobile potenzialmente produttivo di reddito e disoccupata ma ancora spendibile -seppur nei limiti dell'età e della formazione/esperienza CP_1
professionale- sul mercato del lavoro, al quale non si è mai definitivamente sottratta.
Per completezza motivazionale occorre infine valorizzare la circostanza del più gravoso onere di accudimento e cura del figlio minore a carico della madre, sia quale conseguenza della grave malattia del padre, sia in ragione del disagio psicologico manifestato da , di cui ella si occupa in via Per_1
pressocché esclusiva.
Ciò posto, tenuto conto delle esigenze del figlio e, in particolare, della necessità di garantire al ragazzo il sostegno materiale necessario a proseguire la terapia di “intervento di ristrutturazione cognitiva in sintomatologia depressiva” al fine del recupero del suo benessere psicofisico e, tuttavia, ponderato il nuovo assetto economico-patrimoniale di entrambe le parti come sopra ricostruito, il Collegio ritiene congruo disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento, in
4 favore della madre, di un importo mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, che sarà elevato ad € 350,00 mensili non appena ritornerà nella disponibilità Parte_1 dell'appartamento di sua proprietà sito a Coriano, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
4. Nulla deve disporsi sulla domanda di parte ricorrente di ripartire al 50% fra i genitori l'assegno unico per i figli poiché regola generale già prevista per legge (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021), derogabile solo pattiziamente per volontà dei beneficiari.
5. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- dà atto che, con sentenza non definitiva n. 1214/2023 pubblicata il 12/12/2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], con , c.f. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...]; C.F._2
- conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
- dispone che il padre, salvo diverso accordo e nel rispetto delle esigenze del minore, possa vedere e tenere con sé il figlio per due weekend al mese (dal venerdì sera alla domenica sera) e per uno o due pomeriggi infrasettimanali (eventualmente anche con pernotto); festività e vacanze scolastiche equamente ripartite fra i genitori.
- dispone che versi a , a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1
del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabile Per_1 annualmente secondo indici Istat, che sarà elevato ad € 350,00 mensili non appena egli ritornerà nella disponibilità dell'appartamento di sua proprietà sito a Coriano, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Miconi Francesca
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n° 2095/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]16 47853 CORIANO con il patrocinio degli avv.ti NEBBIA LUCA e
CHIARA CANALETTI, con domicilio eletto presso i difensori in V.LE PIACENZA N. 4
RICCIONE;
RICORRENTE
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
IL GIARDINO N.11 47853 CORIANO, con il patrocinio degli avv.ti MUSSONI PATRIZIA e DI
FELICE ROSSELLA, con domicilio eletto presso i difensori in VIA FLAMINIA 187/A 47900
RIMINI;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27/11/2024 richiamandosi ai rispettivi fogli depositati telematicamente.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
MILANO (MI) il 03/04/1976, contraevano matrimonio civile in data 19/08/2017 a CORIANO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2017, n. 13, parte I.
Dall'unione dei coniugi nasceva, in data 15/09/2007, il figlio . Persona_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 28/1/2021.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione a suo carico di un contributo mensile al mantenimento del figlio pari a euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e percezione dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, alla collocazione del minore presso di sé e alla regolamentazione dei tempi di visita paterni, ma chiedendo un contributo al mantenimento di da porre a carico del padre di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato all'udienza del 16/11/2023, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e non venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, ferme restando le condizioni della separazione. Su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo.
Pronunziata sentenza parziale n° 1214/2023 pubblicata il 12/12/2023 di scioglimento del matrimonio civile, la causa era rimessa innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio con fissazione di udienza al 3/04/2024 per l'ascolto del minore , effettuato con l'ausilio del personale del Per_1
Servizio Sociale territorialmente competente.
All'udienza del 27/11/2024, già concessi i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. rispettati dalle parti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva in data 5/1/2024 riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n.
2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli
2 dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
* * * * *
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente dare atto che entrambi i genitori concordano per l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente Per_1
presso la madre nella casa coniugale in assegnazione. Detta soluzione, disposta in sede di separazione, merita di essere confermata anche in questa sede, non ricorrendo ragioni per una modifica.
2. In punto di esercizio del diritto di visita, il ricorrente propone di tenere con sé il figlio a weekend alternati (dal venerdì sera alla domenica sera) e uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento, con festività e vacanze scolastiche equamente ripartite fra i genitori. Si tratta di una regolamentazione già sperimentata fra le parti, ben accolta dallo stesso minore (così in sede di ascolto verbale Per_1
d'udienza del 3/4/2024: “Vado da mio babbo ogni due settimane circa, da venerdì a domenica, a volte mi allungo fino al martedì; non ci vediamo in settimana, a volte mi porta a scuola”) e non contestata dalla resistente.
Ciò posto, codesto Collegio ritiene non vi sia motivo di disattendere la predetta disciplina poiché conforme all'interesse del minore, oltre che corrispondente ai suoi desiderata (così dichiara la resistente nel suo atto di costituzione “Ad onor del vero va detto che nell'ultimo mese il Sig. Parte_1
è più presente, spesso contatta il figlio telefonicamente e si interessa del suo stato di salute e di ciò
è particolarmente entusiasta”). Per_1
2. Quanto alle richieste di natura economica, le parti dissentono in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento del figlio, proposto dal ricorrente nella somma mensile di € 200, oltre il 50 % delle spese straordinarie, e preteso dalla madre nell'importo di € 800 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Si osserva in diritto che l'articolo 147 c.c. impone ai coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, laddove l'art. 337 ter c.c., nel disporre che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio (segnatamente, aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale), il tenore di vita cui era abituato in costanza di convivenza dei genitori, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Tali principi sono ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 12/03/2024, n. 6455), per la quale la determinazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e
Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018;
3 Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.
n. 17089/2013).
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in misura diversa ( Parte_1
dipendente della Titan Welness (RSM), con entrata mensile di euro 1.600,00 euro circa, e CP_1 impiegata con reddito mensile medio di € 600/700 circa, secondo quanto risulta dai docc.
4-5 allegati alla costituzione).
Deve tuttavia rilevarsi un mutamento della attuale capacità economico-reddituale dei coniugi.
Il ricorrente -affetto da grave forma tumorale a far data del 2017, soggetto a molteplici interventi, frequenti ricoveri e cicli di terapia- in mobilità dal marzo 2023, “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100%” (verbale di accertamento INPS del 29/7/2024), è ad oggi disoccupato e dichiara di percepire pensione dell'importo mensile di € 310,00; sostiene la spesa mensile di € 380,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e del 50% delle sue spese straordinarie. Dal punto di vista patrimoniale, egli risulta proprietario di un immobile nel Comune di
Rimini, concesso in comodato gratuito alla madre della e di cui ha chiesto il rilascio nel marzo CP_1
2023 (doc. 6 fasc. , e comproprietario per 1/3 di un immobile in Sardegna. CP_1
La disoccupata a far data del 31/05/2023, percepisce NASPI di € 300,00 mensili e lavora CP_1 saltuariamente nell'organizzazione di serate ed eventi in un locale;
è comproprietaria nella misura di
¼ di un'unità immobiliare in Milano e, per l'intero, dell'abitazione nella quale vive con il figlio , Per_1
per il quale dichiara di sostenere in misura esclusiva spese per terapie psicologiche e farmacologiche necessitate da uno stato di disagio certificato del ragazzo (disturbo depressivo maggiore).
Entrambe le parti evidenziano, dunque, un nuovo assetto economico patrimoniale, che vede oramai incapace di ottenere reddito da lavoro poiché inabile al 100%, beneficiario di Parte_1
pensione di modesta entità e proprietario di un bene immobile potenzialmente produttivo di reddito e disoccupata ma ancora spendibile -seppur nei limiti dell'età e della formazione/esperienza CP_1
professionale- sul mercato del lavoro, al quale non si è mai definitivamente sottratta.
Per completezza motivazionale occorre infine valorizzare la circostanza del più gravoso onere di accudimento e cura del figlio minore a carico della madre, sia quale conseguenza della grave malattia del padre, sia in ragione del disagio psicologico manifestato da , di cui ella si occupa in via Per_1
pressocché esclusiva.
Ciò posto, tenuto conto delle esigenze del figlio e, in particolare, della necessità di garantire al ragazzo il sostegno materiale necessario a proseguire la terapia di “intervento di ristrutturazione cognitiva in sintomatologia depressiva” al fine del recupero del suo benessere psicofisico e, tuttavia, ponderato il nuovo assetto economico-patrimoniale di entrambe le parti come sopra ricostruito, il Collegio ritiene congruo disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento, in
4 favore della madre, di un importo mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, che sarà elevato ad € 350,00 mensili non appena ritornerà nella disponibilità Parte_1 dell'appartamento di sua proprietà sito a Coriano, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
4. Nulla deve disporsi sulla domanda di parte ricorrente di ripartire al 50% fra i genitori l'assegno unico per i figli poiché regola generale già prevista per legge (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021), derogabile solo pattiziamente per volontà dei beneficiari.
5. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- dà atto che, con sentenza non definitiva n. 1214/2023 pubblicata il 12/12/2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], con , c.f. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...]; C.F._2
- conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
- dispone che il padre, salvo diverso accordo e nel rispetto delle esigenze del minore, possa vedere e tenere con sé il figlio per due weekend al mese (dal venerdì sera alla domenica sera) e per uno o due pomeriggi infrasettimanali (eventualmente anche con pernotto); festività e vacanze scolastiche equamente ripartite fra i genitori.
- dispone che versi a , a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1
del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabile Per_1 annualmente secondo indici Istat, che sarà elevato ad € 350,00 mensili non appena egli ritornerà nella disponibilità dell'appartamento di sua proprietà sito a Coriano, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Miconi Francesca
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito
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