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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 280/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 280/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Stramaccia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lancia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scandicci (FI) in data
05/04/2008, precisando che dall'unione nascevano i figli (nata a [...] il Persona_1
31/08/2009) e (nato a [...] il [...]) e che a far data dalla comparizione Persona_2
dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 19/03/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“· I minori e fermo restando l'affidamento condiviso, saranno collocati Per_1 Persona_2
prevalentemente presso la madre, mantenendo la residenza in Penna in Teverina – Via della
Fontana 10/a, ma dimorando con essa prevalentemente in Scandicci – Via Amendola, 64 - presso
l'abitazione dei nonni materni;
· Il padre avrà facoltà:
a) di tenere con sé e far visita ai figli quando vorrà previo preavviso alla madre, nel rispetto degli impegni dei minori;
b) di tenerli e averli con sé continuativamente per 2 week-end al mese;
· Essi genitori assumono l'obbligo di gestire il rapporto genitoriale in spirito di collaborazione e responsabilità nel preminente interesse dei medesimi al fine di favorirne una crescita armonica ove le figure genitoriali siano entrambe adeguatamente valutate dalle predette;
· Essi genitori hanno facoltà di tenere per 15 giorni anche consecutivi i figli durante il mese di giugno, luglio e agosto di ogni anno da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
· Inoltre, i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni le festività di Natale, Santo Stefano,
Capodanno e Primo dell'Anno, Epifania, Pasqua etc. – con facoltà di entrambi i genitori di trascorrere, durante le vacanze natalizie, sette giorni continuativi con i figli, diversi dal Natale e/o
Capodanno;
· Poiché i figli saranno collocati prevalentemente con la madre, la medesima ha l'obbligo di informare il padre di qualsiasi evento straordinario relativo ad essi e di ogni problema afferente anche alla loro salute ed in caso di malattia il padre potrà recarsi presso la casa della madre per fargli visita e rimanere con loro. Lo stesso obbligo rimarrà per il padre nel caso in cui gli eventi possano verificarsi quando i minori sono collocati presso di lui e la madre avrà le stesse facoltà di visita a di assistenza sopra specificate;
· Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli minori, la Per_2 Parte_1 somma di € 300,00 (150,00 cadauno) al mese rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie;
· L'assegno unico per i figli sarà diviso al 50% tra i coniugi.”
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scandicci (FI) in data
05/04/2008 tra: nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Scandicci (FI), anno 2008 n. 4 parte 2;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli