Art. 1.
In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598 , e nella legge 14 agosto 1982, n. 599 , gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, nonche' i termini previsti dalle stesse leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.
In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598 , e nella legge 14 agosto 1982, n. 599 , gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, nonche' i termini previsti dalle stesse leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.