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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1048/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT AR Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato all'udienza dell' 8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1088/ 2022 vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato TAVERNESE MARCO ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Viale Gorizia 52 giusta procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 8833 del 27.10.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.8..20 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, per chiedere la condanna del , in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, a corrispondergli l'importo di € 6.376,67 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver svolto attività lavorativa intramuraria alle dipendenze del nei plurimi periodi di detenzione a partire dal maggio Parte_1
2013 al marzo 2020 ; tuttavia, sosteneva di aver percepito, per la predetta attività, una retribuzione inferiore a quanto previsto dall'art. 22 e ss. ex L.354/1975. Ciò, lo induceva ad adire l'A.G. competente, al fine di chiedere e ottenere l'adeguamento della retribuzione al netto di quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio il , il quale, tramite i propri funzionari costiuiti ex Parte_1 art. 417 bis cpc eccepiva la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 8833/2021 il tribunale accoglieva il ricorso disponendo la condanna del Parte_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme di denaro da lui rivendicate.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza per i seguenti motivi: erroneità della pronuncia di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2948 c.c., stante l'interruzione del rapporto lavorativo nell'arco temporale di detenzione a intervalli scanditi, oggetto di disamina
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza;
con appello incidentale eccepiva la carenza di ius postulandi del Parte_1
e quindi la sua contumacia nel giudizio diprimo grado e la non opponibilità dell'eccezione di prescrizione Il all'udienza odierna dichiarava di rinunciare all'appello alla luce del mutato orientamento Parte_1 giurisprudenziale maturato in corso di causa e chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite.
Parte appellata e appellante incidentale si riportava alle proprie eccezioni sulla carenza dello ius postulandi del ministero impropriamente costituito in primo grado attraverso i propri funzionari .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il venir meno dell'interesse all'impugnazione, stante il comportamento univoco di parte appellante che ha dichiarato di voler rinunciare agli atti e all'azione nel procedimento in appello, determina ben donde l'estinzione del giudizio per sostanziale rinuncia al gravame.
Invero la rinuncia all'impugnazione non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte, salvo che la stessa abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata parte ed estingue l'azione (cfr., Cass. 23749/2011; Cass. 18255/2004), fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali .
L'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L'appellante incidentale, richiedendo solo l'accertamento del difetto di ius postulandi , non aveva in effetti un autonomo intresse alla decisione nel merito.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 5250 del 6.3.18 che menziona Cass. Sent. N. 21707/06 secondo cui : «L'art. 306, quarto Comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito
- la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi») Il deve essere pertanto condannato alla refusione delle spese di lite del grado liquidate in Parte_1 relazione al valore della causa che si pone nello scaglione compreso tra i 5201 euro e i 26000 euro .
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario di Parte_2
La Presidente
AR NT AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT AR Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato all'udienza dell' 8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1088/ 2022 vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato TAVERNESE MARCO ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Viale Gorizia 52 giusta procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 8833 del 27.10.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.8..20 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, per chiedere la condanna del , in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, a corrispondergli l'importo di € 6.376,67 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver svolto attività lavorativa intramuraria alle dipendenze del nei plurimi periodi di detenzione a partire dal maggio Parte_1
2013 al marzo 2020 ; tuttavia, sosteneva di aver percepito, per la predetta attività, una retribuzione inferiore a quanto previsto dall'art. 22 e ss. ex L.354/1975. Ciò, lo induceva ad adire l'A.G. competente, al fine di chiedere e ottenere l'adeguamento della retribuzione al netto di quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio il , il quale, tramite i propri funzionari costiuiti ex Parte_1 art. 417 bis cpc eccepiva la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 8833/2021 il tribunale accoglieva il ricorso disponendo la condanna del Parte_1 resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme di denaro da lui rivendicate.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza per i seguenti motivi: erroneità della pronuncia di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2948 c.c., stante l'interruzione del rapporto lavorativo nell'arco temporale di detenzione a intervalli scanditi, oggetto di disamina
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza;
con appello incidentale eccepiva la carenza di ius postulandi del Parte_1
e quindi la sua contumacia nel giudizio diprimo grado e la non opponibilità dell'eccezione di prescrizione Il all'udienza odierna dichiarava di rinunciare all'appello alla luce del mutato orientamento Parte_1 giurisprudenziale maturato in corso di causa e chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite.
Parte appellata e appellante incidentale si riportava alle proprie eccezioni sulla carenza dello ius postulandi del ministero impropriamente costituito in primo grado attraverso i propri funzionari .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il venir meno dell'interesse all'impugnazione, stante il comportamento univoco di parte appellante che ha dichiarato di voler rinunciare agli atti e all'azione nel procedimento in appello, determina ben donde l'estinzione del giudizio per sostanziale rinuncia al gravame.
Invero la rinuncia all'impugnazione non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte, salvo che la stessa abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata parte ed estingue l'azione (cfr., Cass. 23749/2011; Cass. 18255/2004), fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali .
L'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L'appellante incidentale, richiedendo solo l'accertamento del difetto di ius postulandi , non aveva in effetti un autonomo intresse alla decisione nel merito.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 5250 del 6.3.18 che menziona Cass. Sent. N. 21707/06 secondo cui : «L'art. 306, quarto Comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito
- la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi») Il deve essere pertanto condannato alla refusione delle spese di lite del grado liquidate in Parte_1 relazione al valore della causa che si pone nello scaglione compreso tra i 5201 euro e i 26000 euro .
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario di Parte_2
La Presidente
AR NT AR