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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5800 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6869/2021, pendente
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Leonardo Pandiscia per delega in atti
Appellante
CONTRO
(c.f./p.iva n. ), in persona del l.r.p.t., con gli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Andrea Mollo e Gloria di Gregorio
Appellata
NONCHE' (c.f. ), in persona del Presidente p.t. della con CP_2 P.IVA_3 Controparte_3
l'avv.to Andrea Ferraguto
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
(già - C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, e per essa (C.F. e P. IVA n. , in persona del CP_6 P.IVA_5
legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 6388/2021 resa inter partes dal Tribunale di Roma il
14.4.2021.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia la Corte di Appello adìta, in totale riforma della sentenza impugnata:
accertato e dichiarato che la è creditrice dell'importo di €. 928.110,47, condannare la Parte_1 [...]
in solido con la ovvero, in subordine, la ovvero, in ulteriore subordine, Pt_2 CP_2 CP_2
la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore di Parte_2 CP_6
[..
nella qualità di procuratrice speciale di attuale titolare dei crediti, ovvero, in subordine di Controparte_4
, dell'importo di €. 928.110,47, oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e Parte_1
int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008.
In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero, in subordine, la Parte_2 CP_2 CP_2
ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed
[...] Parte_2
obbligazione, al pagamento, in favore di nella qualità di procuratrice speciale di CP_6 Controparte_4
attuale titolare dei crediti, ovvero, in subordine di , dell'importo di €. 928.110,47, ovvero della Parte_1
diversa somma che dovesse risuttare di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008.
Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la ovvero, in subordine, Parte_2 CP_2
della ovvero, in ulteriore subordine, della ognuna per quanto di rispettiva CP_2 Parte_2
competenza ed obbligazione, al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C..
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”
Per la : “eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva al pagamento e l'infondatezza CP_2
nel merito delle richieste di pagamento di parte appellante, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 6388/2021 del Tribunale di Roma”
Part Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione I Civile, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
1) In via principale, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma n. 6388/2021, in quanto inammissibile e comunque infondato, per le ragioni di cui in narrativa.
2) In via incidentale condizionata, accogliere l'appello proposto dalla e per l'effetto riformare la Parte_2
sentenza n. 6388/2021 del 14.04.2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in funzione del Giudice
Unico Dott.ssa Bifano, per le ragioni di cui in narrativa.
Vinte le spese del secondo grado di giudizio”.
Per insiste “Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, Voglia, in accoglimento CP_6
dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato che Parte_1
la è creditrice dell'importo di €. 928.110,47, condannare la in solido con la Parte_1 Parte_2
ovvero, in subordine, la ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna CP_2 CP_2 Parte_2
per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore della cessionaria, attuale titolare dei crediti, ovvero, in subordine di dell'importo di €. 928.110,47, oltre interessi ex artt.4 Parte_1 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da
Sent. Cass. 19499/2008.
In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero, in subordine, la Parte_2 CP_2 CP_2
ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed
[...] Parte_2
obbligazione, al pagamento, in favore della cessionaria, attuale titolare dei crediti, ovvero, in subordine di
[...]
dell'importo di €. 928.110,47, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, a Parte_1
titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., oltre interessi ex artt.4 e 5 D. Lgs. 231/2002 e succ mod e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008.
Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la ovvero, in subordine, Parte_2 CP_2
della ovvero, in ulteriore subordine, della ognuna per quanto di rispettiva CP_2 Parte_2
competenza ed obbligazione, al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C.
In via istruttoria, ai fini della verifica della congruità del tetto rispetto al fabbisogno effettivo ed ai costi di produzione sostenuti dalla struttura privata, nonché del rispetto dei principi concorrenziali e dell'utilitas conseguita dalla p.a. in ragione delle prestazioni erogate e non remunerate, per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, si chiede Parte che la Corte voglia ordinare, ex art. 210 cpc, alla ed alla , nonché all'AIOP, all'ASP ed CP_2
a Confindustria, l'esibizione dei dati sintetici dei budget individuali assegnati ad ognuna delle strutture del CP_2
accreditate, come SA AF TA per le prestazioni di lungodegenza e riabilitazione, con l'indicazione, per ognuna di esse, del mese durante il quale il rispettivo budget si sia esaurito, e con indicazione del complessivo numero di prestazioni eseguite e di quelle coperte dai budget, ovvero voglia chiedere, ex art. 213 cpc, alla CP_2
Part ed alla pari informativa al riguardo, disponendo, all'occorrenza, anche una CTU per la verifica dei
[...]
dati suddetti, ovvero per il loro accertamento ex novo, anche tramite autorizzazione all'accesso ai pubblici uffici per le attività inerenti. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società quale titolare della struttura “AF TA” (soggetto Parte_1
esercente sino alla sua chiusura, avvenuta nel 2012, attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale per conto del Servizio SAitario Regionale), ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la e la chiedendone la condanna al pagamento di CP_2 Parte_2
€ 928.110,47, oltre interessi moratori calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/02, per prestazioni sanitarie erogate negli anni dal 2007 al 2011; in via subordinata ha domandato il pagamento della medesima somma a titolo di indebito arricchimento ex artt. 2041 e ss. c.c.
Part La e la si sono costituite in giudizio eccependo la loro carenza di legittimazione CP_2
passiva, la prescrizione del diritto azionato e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle domande.
In corso di causa è intervenuta la società (oggi in qualità di CP_5 CP_4
cessionaria dei crediti di cui è causa.
A conclusione del giudizio il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione al pagamento della e rigettato nel merito le richieste di pagamento di parte attrice nei confronti CP_2
della . Parte_2
Contro tale sentenza la società ha proposto appello denunciandone l'ingiustizia e Parte_1
la illegittimità.
Nel costituirsi in giudizio ha aderito alle difese dell'appellante. CP_6
Part La ha reiterato le difese già articolate in primo grado, mentre la ha formulato CP_2
appello incidentale condizionato censurando il provvedimento per aver ritenuto il Tribunale infondata l'eccezione circa la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, ha ribadito l'infondatezza nel merito delle domande dall'appellante.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche. *
§1. In applicazione della ragione più liquida, si esamineranno i primi due motivi di appello a mezzo dei quali ha censurato la sentenza impugnata per aver il Tribunale Parte_1
rigettato la domanda “finalizzata al riconoscimento dei corrispettivi maturati a titolo di conguaglio tariffario per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012” e, in subordine, al riconoscimento dei medesimi importi ex art. 2041 c.c.
Assume l'appellante che l'annullamento del tariffario contenuto nel DM SAità 2006, disposto con sentenza del Consiglio di Stato n. 1295 del 2010, avrebbe comportato l'immediata caducazione per invalidità derivata degli atti regionali di assegnazione dei budget di spesa alla
Struttura sanitaria dal 2007 al 2012, stante il richiamo ivi contenuto alle tariffe di cui al DM.
Risulta pacifico inter partes che gli unici atti allo stato annullati dal Giudice amministrativo sono le DGR 436/2007 e 1061/2007 e la DCA 43/2010, aventi ad oggetto l'individuazione dei tetti massimi di spesa per le prestazioni DRG relativamente agli anni 2007 e 2010, mentre nessuna impugnazione è stata presentata in relazione alle DGR 206/2008 e DCA 19/08, DCA 41/2009
e 56/2009, DCA 21/2011, DCA 94/2012 e DCA349/2012 (aventi ad oggetto l'individuazione del budget per gli anni dal 2008 al 2012).
Al fine di colmare il vuoto tariffario conseguente agli annullamenti disposti dal giudice amministrativo, con Decreto n. 479/2013, il commissario ad acta della SAità per la CP_2
ha rideterminato la tariffa ed il budget per le prestazioni di riabilitazione post acuzie rese
[...]
degli anni 2007-2012.
CP_ Secondo la prospettazione di parte appellante e di tale decreto commissariale dovrebbe considerarsi nullo poiché assunto in carenza assoluta di potere, in quanto immotivatamente reiterativo delle tariffe e dei limiti di spesa annullati dal giudice amministrativo senza che venissero tenuti in debita considerazione i costi standard di produzione, in violazione del disposto della norma gerarchicamente superiore (i.e. art. 3 del DM del 15.4.1994).
Il motivo di appello è infondato.
Il Decreto commissariale è stato impugnato innanzi al giudice amministrativo per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, ragioni che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5731/2015, il cui contenuto si condivide integralmente, ha ritenuto infondati, confermando la legittimità del provvedimento (perché emesso a valle di una compiuta istruttoria e supportato da motivazione scevra dei vizi).
Si legge nella citata sentenza: “Premesso che il contenzioso in materia di determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie soggiace al principio della invarianza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffarii
[…],occorre osservare che, con il provvedimento in questione, la ha ritenuto di colmare la lacuna CP_2
normativa relativa al periodo 2007-2011, garantendo l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa ed escludendo l'ipotesi della reviviscenza dell'atto previgente nella piena consapevolezza dei limiti dell'effetto conformativo derivante dalla precedente sentenza di annullamento e della sottolineata … incompatibilità delle tariffe di cui alla previgente DGR n. 143/2006 con le logiche del Piano di rientro sottoscritto nel 2007, stabilendo tariffe “di fatto coincidenti con quelle di cui al D.M. 30 giugno 1997” ( pag. 11 DCA ); e ciò del tutto congruamente, in quanto, essendo stato annullato il D.M. 12 settembre 2006, il sistema tariffario di riferimento non poteva che essere quello di cui al D.M. 30 giugno 1997.
Trattasi di un “recepimento” delle tariffe massime previste dal D.M. medesimo, che tiene ragionevolmente conto della pratica impossibilità per la Regione di fissare tariffe più alte in quanto a carico del bilancio regionale ( v. art.
8-sexies, comma 5, del Decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 ), con conseguente irriducibile contrasto con gli obiettivi previsti per le Regioni in situazione di squilibrio economico-finanziario ( v. pag. 2 DCA ) ed impraticabilità di una manovra, che “sarebbe causativa di un certo, inevitabile e cospicuo, aumento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, invero già tra le più alte d'Italia” ( pag. 8 DCA ).
Se così è ( e tenuto conto del fatto che il regime "autoritativo", che il legislatore ha predisposto in relazione al sistema dei rapporti tra aziende sanitarie ed operatori accreditati, consente di qualificare i corrispettivi spettanti a questi ultimi in termini, per l'appunto, di "tariffa" - non già di "prezzo di mercato" - dal che deriva il potere- dovere dell'Amministrazione di "contenere" il più possibile l'impatto economico delle prestazioni in un'ottica di contenimento della spesa sanitaria, con l'unico limite costituito dalla non manifesta irragionevolezza ed illogicità della quantificazione ), l'applicazione, nel caso all'esame effettuata dalla Regione, delle tariffe massime previste dal DM 30 giugno 1997 ( il quale regolamenta espressamente l'"Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di
e dall'altro, sul piano istruttorio, sorretta dall'applicazione, in sede di adozione del D.M. 30 giugno 1997, dei precisi criterii dettati sempre a livello normativo col D.M. 15 aprile 1994, con specifico riguardo alla disciplina recata dall'art. 3 in ordine alla necessità che le tariffe vengano fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quanto percentuale rispetto ai costi standard di produzione, a loro volta da stabilire sulla base di criterii assai dettagliati in funzione delle relative componenti.
A tale stregua, ferma la veduta “impraticabilità” di qualsivoglia ipotesi di fissazione da parte della di CP_2
tariffe eccedenti la misura massima finanziabile dal servizio sanitario nazionale, il provvedimento gravato non soffre … di alcun deficit logico-motivazionale in ordine alla verifica dell'indefettibile connessione tra l'accertamento dei costi e la misura delle tariffe, dovendosi ritenere a tal fine sufficienti ( oltre che l'istruttoria posta a monte del
D.M. 30 giugno 1997 qui pedissequamente applicato ) i richiami in esso contenuti all'evoluzione tecnologica intervenuta nel decennio ed alle tariffe concordate nell'intesa sottoscritta con le associazioni di categoria per l'anno
2012.
Ciò in quanto:
- da un lato, in circostanze eccezionali e contingenti collegate alla grave situazione finanziaria che interessa il sistema sanitario nazionale ed ai pressanti ed inderogabili vincoli che derivano dai piani di rientro cui sono sottoposte alcune regioni ( fra cui appunto la ) in ragione della rilevante consistenza del livello di CP_2
indebitamento del settore, la effettuata determinazione delle tariffe di cui si tratta all'interno del quadro ordinamentale di riferimento ( basato su convenzioni, autorizzazioni ed accreditamenti con remunerazione delle prestazioni a tariffa, sulla base di provvedimenti di natura anche autoritativa e vincolante di competenza dello
Stato quanto alla determinazione dei criterii generali per la fissazione delle tariffe e delle Regioni quanto all'articolazione locale delle stesse ) risulta adeguatamente supportata dalle puntuali motivazioni del provvedimento in argomento in ordine alle valutazioni di idoneità del sistema tariffario in rapporto allo scorrere del tempo ed all'efficientamento dei costi notoriamente intervenuto nell'ultimo decennio all'interno del settore, alla luce della sempre più estesa compensazione della rilevanza ( e crescita dei costi ) dell'elemento umano con il decremento dei costi connessi ai crescenti, spesso in misura esponenziale, processi di automazione ed innovazione tecnologica;
- dall'altro, il D.M. 30 giugno 1997, preso dalla a riferimento per la determinazione delle tariffe di cui CP_2
si tratta, risulta in buona parte sovrapponibile al più recente Decreto del Ministero della Salute in data 18 ottobre 2012, adottato in attuazione delle disposizioni del D.L. n. 95/12, la cui “resistenza” ai molteplici ricorsi giurisdizionali avverso di esso proposti proprio in relazione ad una pretesa carenza di istruttoria e di certezza dei dati assunti a base della nuova determinazione tariffaria ( v., tra le tante, Cons. St., III, 23 luglio
2014, n. 3921 e 2 dicembre 2014, n. 5963 ) vale proprio a dimostrare la scarsa, e quindi non rilevante, variabilità nel tempo preso in considerazione ( 15 anni ) dei costi di produzione e dell'utile di impresa;
variabilità, che, in assenza di qualsivoglia diverso e significativo elemento portato dalla ricorrente originaria a supporto delle proprie doglianze, sarebbe assolutamente illogico ipotizzare per il solo arco di tempo 2007-2011, per di più con una poi del tutto impensabile regressione che caratterizzerebbe il passaggio dal 2001 al 2012;
….
Non può comunque non sottolinearsi qui come le doglianze circa l'insufficiente elaborazione istruttoria ed il preteso, conseguente, deficit motivazionale si appalesino [anche nel caso che ci occupa] generiche ed apodittiche, in quanto non supportate da dati probatori oggettivi.
Ed infatti la originaria ricorrente non ha portato in giudizio alcun dato od elemento aggiornato in ordine a presunte, e pretese, variazioni dei costi di produzione delle prestazioni sanitarie intervenute nel tempo.
….
In tale contesto, vale infine rammentare il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria, che impone allo Stato ed alle Regioni interventi correttivi immediati, con sacrifici posti a vario titolo a carico di tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche delle strutture accreditate, queste ultime libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del servizio sanitario nazionale operando privatamente, a favore dei soli utenti solventi (cfr.
A.P., n. 4 del 2012)”.
Per le ragioni sopra esposte, fatte proprie da questa Corte, deve dunque concludersi per la validità ed efficacia del DCA 479/2013, come pure degli atti di assegnazione dei budget successivi al 2007 (anch'essi, al pari del citato decreto, non impugnati dall'Appallante innanzi al giudice amministrativo).
CP_ Diversamente da quanto sostenuto dall'Appellante e da infatti, i DGR 206/2008, DCA
19/08, DCA 41/2009, 56/2009, 21/2011 e DCA94/2012 e DCA 349/2012 non risultano travolti, per invalidità derivata, dalla caducazione del DM SAità 2006.
Come chiarito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza: “Vanno anzitutto respinte in quanto infondate le deduzioni svolte con l'atto di appello principale, con le quali si insiste… sulla tesi dell'illegittimità derivata a cascata dei singoli budgets successivi a quello del 2007 per effetto della sentenza TAR n. 5417/2012 passata in giudicato, in virtù della quale è stata annullata la DGR n. 436 del 2007 nella parte in cui aveva fissato i tetti massimi di fatturato per quell'anno e che sarebbe in grado, secondo l'appellante principale, di
“produrre ripercussioni a cascata su ciascuno dei tetti di spesa in seguito fissati”, dal momento che il parametro posto di volta in volta a base dei singoli provvedimenti amministrativi di determinazione dei budgets annuali risulterebbe “illegittimamente determinato” ….
Si tratta infatti di un ordine argomentativo non condivisibile.
Premesso che la struttura privata accreditata … concorre nel servizio di rilievo pubblico nei limiti assegnati dall'accordo contrattuale in base a scelte discrezionali della che investono sia il riparto della prestazioni CP_2
fra strutture pubbliche e private sia i limiti di sostenibilità che vincolano la spesa sanitaria ( Cons. St., III, 16 aprile 2014, n. 1925 ), il collegamento pacificamente operato dalla dal 2008 in avanti dei volumi CP_2
di prestazioni e di budget alla c.d. spesa storica dell'anno precedente ( secondo una scelta che si configura coerente con le note esigenze di contenimento, se non di deflazione, dell'impiego di risorse economiche nel settore sanitario e che comunque l'odierna appellante principale non ha posto di per sé in discussione ) comporta che il tetto di risorse pregresse assegnato, che la pone a base di anno in anno ai fini della determinazione del nuovo CP_2
budget annuale di riferimento, debba esser considerato come fisso ed invariabile, e cioè come cristallizzato ed immutabile, con la conseguenza:
- ch'esso può essere messo in discussione solo nella misura in cui sia stata impugnata la determinazione di budget dell'anno immediatamente precedente, da cui deriva il dato di calcolo posto a base del pure contestato budget dell'anno successivo;
- tanto meno, poi, è ipotizzabile una sorta di rivisitazione “automatica” dei tetti di spesa anno per anno fissati qualora intervenga una statuizione giurisdizionale di annullamento di una delle determinazioni annuali di budget
( nella fattispecie, quella relativa al 2007 ), ch'è in grado di determinare la pretesa illegittimità derivata “a cascata” di quelle relative agli anni successivi solo qualora la relativa censura sia stata per ciascuno di questi anni specificamente proposta con mirata ed autonoma impugnazione di anno in anno tempestivamente avanzata avverso le determinazioni a ciascun anno riferite, altrimenti resistendo ciascuna assegnazione annuale a tale invocato effetto di “invalidità derivata a cascata” in virtù del semplice ed ineludibile principio del consolidamento degli atti non tempestivamente impugnati. A differenza, dunque, di quanto dedotto dall'odierna appellante principale, i “parametri numerici posti a base dei periodici riconoscimenti dei tetti di spesa” non sono contestabili nella loro determinazione se non mediante l'impugnazione degli atti precedenti, sulla base dei quali essi sono stati fissati;
se tanto non avviene, essi costituiscono dati non più contestabili quanto ad ogni eventuale vizio risalente alla loro genesi, pena la non consentita disapplicazione incidentale dei presupposti provvedimenti, da cui derivano.
3.1 – Ciò posto, l'intervenuto annullamento, ad opera della citata sentenza del T.A.R. Lazio n. 5417/2012
e di altre precedenti tutte ormai coperte dal giudicato, della DGR n. 436 del 2007 che aveva fissato tariffe e tetti massimi di fatturato per quell'anno, se effettivamente comporta, come sostiene l'appellante principale,
l'annullamento delle tariffe regionali in quella sede impugnate e del budget 2007 di conseguenza erroneamente assegnato alla struttura in applicazione delle tariffe dichiarate illegittime ( v. in proposito il dictum della sent. n.
5417, cit., secondo cui il ricorso “va accolto con riferimento ai tetti di spesa previsti con riguardo alla deducente
… e che erano stati computati in applicazione delle tariffe regionali annullate”; dictum, peraltro, al quale risulta pienamente conforme il DCA oggetto del presente giudizio, laddove, alla pag. 7, nel preambolo, fa riferimento espresso ai “budget annullati in quanto derivanti dall'applicazione di atto illegittimo” ), non implica affatto, a differenza di quanto sostiene l'appellante principale, la automatica reviviscenza, con riferimento agli anni 2007-
2011 in discussione, della tariffa giornaliera fissata dalla previgente DGR n. 143/06.
Ed infatti, come in proposito osservato dal T.A.R., “tale annullamento era stato disposto per vizi procedimentali e per difetto di motivazione senza che fosse stato disposto alcunchè con riferimento all'effetto conformativo in ordine al contenuto sostanziale del futuro esercizio del potere amministrativo”, nulla “precludendo in sostanza all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato, atteso che tale effetto paralizzante del futuro esercizio del potere amministrativo non è in alcun modo insito nelle citate sentenze, tenuto conto delle ragioni poste a base dell'accoglimento” ( pagg. 12 – 13 sent. )”.
Chiarito quanto sopra, e perciò la piena legittimità ed efficacia degli atti di individuazione delle tariffe e dei tetti massimi di spesa, si deve concludere per l'infondatezza delle domande di pagamento azionate in primo grado e per la conferma della sentenza del Tribunale sul punto, e ciò in ossequio del principio di ineludibilità del budget fissato dalla normativa di settore.
Il D. Lgs. 502/1992 in tema di “Riordino della disciplina in materia sanitaria” prevede al suo articolo Part 8 quinques che gli accordi – Strutture SAitarie Private Accreditate definiscano:
- il volume massimo di prestazioni che queste ultime si impegnano ad assicurare (lett. b) ed - il “corrispettivo preventivato” da erogarsi in loro favore (lett. d), oltre che
- le “modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato” (lett. e bis).
Dalla piana lettura della norma emerge dunque come il budget da riconoscersi alla struttura (i.e., con i termini usati dal legislatore, il corrispettivo preventivato, v. supra) rappresenti il limite dell'obbligazione di remunerazione nei confronti della struttura sanitaria accreditata, limite modificabile solo mediante il perfezionamento di accordi integrativi, nel caso di specie mai stipulati dalle parti.
Part L'ineludibilità del budget risulta fissata, peraltro, anche nelle convenzioni intercorse tra e
[...]
(v. fascicolo di parte di parte attrice in primo grado), ove si legge: “l'Erogatore di impegna Pt_1
ad assicurare le prestazioni sanitarie … fino alla concorrenza del Budget (Tetto massimo) assegnato”, ed ancora che “le prestazioni erogate oltre il tetto massimo (Budget) non sono riconosciute con onere a carico del SSR” e che “le prestazioni fatturate oltre il (Budget /tetto massimo) non sono liquidabili da parte della
[...]
e pertanto non esigibili”. CP_1
In ragione di quanto sin qui chiarito, nel caso di specie, si conferma la statuizione del primo
Giudice in punto di infondatezza della domanda di pagamento delle prestazioni rese dal
[...]
Controparte_7
Si aggiunga che con riguardo all'anno 2012 l'appellante non ha neppure prodotto la convenzione Part stipulata con la motivo che già solo basterebbe al rigetto della domanda afferente tale periodo (cfr., Cass., ord. n. 10042/2025).
§3. Con il terzo motivo di gravame ha addotto l'erroneità della pronuncia di primo Parte_1
grado nella parte in cui è stata disattesa la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., dovendo ritenersi pacifica l'utilitas in capo all'amministrazione e, per questa via, la debenza delle somme richieste in relazione alle prestazioni rese oltre i tetti massimi di spesa per gli anni 2007-2012.
Nel caso di specie non si ritiene sussistano ragioni per discostarsi dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (in questo senso, da ultimo, Cass., ord., 24.9.2024, n. 25514).
Nel deliberare il tetto di spesa la pubblica amministrazione adempie infatti "ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche" (giacché… "anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema"…), sicché l' , "comunicando alla struttura accreditata il limite di Controparte_1
spesa determinato" per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, le viene, "implicitamente ma inequivocabilmente",
a manifestare "il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa"; ciò che conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione - quel carattere "imposto", ancora rilevante
(secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369-01) ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della PA.
Del resto, diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della "tutela della salute", nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il "contenimento della spesa pubblica sanitaria", in quanto "espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica", al rango di "principio fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141). - "l'entità delle spese pubbliche" sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile" (in questi termini, Cass., 6.7.2020, n. 13884; Cass., ord. 24 aprile 2019, n. 11209, Cass., n. 27608 del
2019, in motivazione). Per tali ragioni, in conformità a quanto ritenuto dal primo Giudice, la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve essere rigettata.
§3. Il rigetto dei primi tre motivi di appello e l'accertata infondatezza nel merito delle pretese azionate, assorbe ogni altra eccezione e questione sollevata dalle parti.
Part L'appello incidentale condizionato proposto dalla afferente al preteso difetto di legittimazione della stessa è assorbito dal rigetto dell'appello principale Controparte_1
proposto da e dalla conseguente conferma della pronuncia con la quale è stata Parte_1
ritenuta infondata la pretesa creditoria da quest'ultima avanzata.
§4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di e Parte_1 CP_8
in favore delle restanti parti e sono liquidate in applicazione dei vigenti parametri tariffari tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
6869/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della e della Controparte_9 Parte_2
delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle parti appellate, in € 18.000,00, CP_2
oltre spese generali ed accessori come per legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto