Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 13152/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Chieffallo, giusta procura Parte_1
in atti;
-ricorrente- contro
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del tempore, CP_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dal funzionario delegato ex art. 417
[...]
bis c.p.c., dott. ; Persona_1
-resistenti- nonché nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella II fascia delle “Graduatorie Provinciali di Supplenza” e nella III fascia delle “Graduatorie di Circolo e d'Istituto per il personale docente” - per le classi di concorso B019 (“Laboratori di servizi di ricettività alberghiera”) e A066 (“Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica”) - valide per il biennio 2022/23 e 2023/24
-controinteressati chiamati in causa-
Avente ad oggetto: riconoscimento punteggio servizio civile per inserimento nelle
“Graduatorie Provinciali di Supplenza” e nelle “Graduatorie di Circolo e di Istituto per
1
2022/2023 e 2023/2024.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 6 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2023, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;
- per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere alla ricorrente 12 punti per il possesso del titolo di servizio civile espletato dal 05.10.2015 al 04.10.2016;
- riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di e CP_3
valide per il triennio 2022/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di 48,00 per la classe di concorso B019;
- riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di e CP_3
valide per il triennio 2022/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di 42,00 per la classe di concorso A066;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva di aver presentato, in data
30.05.2022, domanda di aggiornamento delle “Graduatorie Provinciali di Supplenza” e delle “Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale docente” per le classi di concorso B019 (“Laboratori di servizi di ricettività alberghiera”) e A066 (“Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica”), valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.
Precisava di aver conseguito, mediante decreto del 21.08.2023 (prot. n. 0020524) dell'ATP di , il punteggio complessivo di 36,00 per la classe di concorso B019 CP_3
(rispettivamente 12,00 punti per i “Titoli di accesso”, 12,00 per i “Titoli culturali” e
12,00 per i “Titoli di servizio”); nonché il punteggio totale di 36,00 per la classe di concorso A066 (rispettivamente 12,00 punti per i “Titoli di accesso”, 12,00 punti per i
“Titoli culturali” e 12,00 punti per i “Titoli di servizio”).
2 Aggiungeva di aver prestato servizio civile “non in costanza di nomina” dal 05.10.2015 al 04.10.2016, vedendosi riconosciuto, pertanto, un punteggio inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, a differenza di quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, O.M. n. 112/2022, secondo cui il servizio civile era interamente valutabile purché assolto “in costanza di nomina”; e di aver inviato il 21.11.2023, all'ATP competente, apposita istanza per il riconoscimento del maggior punteggio dovuto all'espletamento del servizio de quo.
In merito alla giurisdizione del giudice ordinario e a quella del giudice amministrativo, affermava che criterio discretivo fosse quello del c.d. “petitum” sostanziale - consistente nella natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti erano manifestazioni - e che, avendo agito ai fini dell'accertamento del proprio diritto e non dell'annullamento di un atto amministrativo generale, la giurisdizione spettava al giudice ordinario.
Ed ancora, eccepiva la violazione dell'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, dolendosi del fatto che la mancata valutazione del titolo inerente al servizio militare, sostitutivo e civile ex art. 15, comma 6, O.M. n. 112/2022 - in quanto svolto “non in costanza di nomina” - contrastava con il predetto art. 485, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Sul tema, richiamava la sentenza n. 4343/2015 del Consiglio di Stato a mente della quale
“L'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizioni interpretative”. Si trattava, pertanto, di argomentazioni valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2, D.Lgs. n. 297/1994 il quale prevedeva che “Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”.
Menzionava, inoltre, l'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010, statuente al comma 1: “I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; nonché al comma 2: “Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche
3 amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Sollevava, altresì, l'eccezione di nullità ex art. 21 septies, comma 1, L. n. 241/1990, dell'art. 15, comma 6, O.M. n. 112/2022 per violazione di giudicato, puntualizzando che
- essendosi la giurisprudenza pronunciata in favore della valutabilità del servizio militare e civile anche se prestato “non in costanza di nomina”- l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i decreti che non riconoscevano la validità del servizio svolto “non in costanza di nomina”, esplicava effetti ex tunc ed erga omnes: l'art. 15, comma 6, O.M. n. 112/2022 - nullo ai sensi dell'art. 21 septies L.
n. 241/1990 in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati – doveva pertanto essere disapplicato.
1.2. Con memoria costitutiva depositata in data 10.04.2024, si costituivano in giudizio il e l' , i Controparte_1 Controparte_4 quali eccepivano in primis l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, deducendo che parte ricorrente aveva proposto un'azione di mero accertamento, inammissibile per violazione dell'art. 100 c.p.c., in ragione della mancata allegazione di un fatto concretamente lesivo di una posizione di diritto tutelabile processualmente, dolendosi, altresì, del fatto che le graduatorie oggetto di causa sarebbero scadute nell'anno 2023/2024.
Inoltre contestavano il difetto di giurisdizione citando – per corroborare la propria tesi - la sentenza n. 21198/2017 della Suprema Corte e la distinzione da essa scaturente: “A seconda che la questione, che involga un atto di gestione delle graduatorie riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria;
(…) con le ordinanze n.
27991 e n. 27992 del 2013, queste Sezioni Unite hanno peraltro rilevato che la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo nella diversa fattispecie in cui l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in
4 una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria”.
Ed ancora, ritenevano che parte ricorrente non avesse diritto al riconoscimento del servizio civile, in quanto non espressamente previsto dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate all'O.M. n. 112/2022, le quali non potevano essere integrate ex post rispetto alla pubblicazione ed alla definizione della procedura, ledendo in tal modo i principi di “par condicio” concorsuale e di legalità.
Tanto premesso, formulavano le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso;
Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova.
Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c. ovvero, in subordine, la compensazione.
Fissare udienza ex art. 420 c.p.c.
Disporre la riunione dei procedimenti 13130 e 13152 del 2023”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 6 maggio 2025 dalle note di cui all'articolo 127- ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia dei controinteressati nei cui riguardi è stato esteso il contraddittorio, stante che gli stessi, a fronte della rituale notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. non si sono costituiti in giudizio.
2.1 Deve rilevarsi, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di giurisdizione formulata da parte resistente (cfr. pag. 3 della memoria costitutiva depositata in data 10.04.2024).
Sul punto si ritiene, come condiviso da giurisprudenza di legittimità, che “In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente
5 all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria” (cfr. Cass. civ., SS.UU., ordinanza n. 10538 del 19.04.2023).
Poiché nella fattispecie in esame ciò che invoca parte ricorrente è il diritto all'inserimento in graduatoria con un determinato punteggio aggiuntivo - in forza della corretta interpretazione di legge, senza che venga richiesto l'annullamento di alcun atto amministrativo - la controversia non può che ricadere nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
2.3 Va, inoltre, disattesa l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in quanto un punteggio aggiuntivo può favorire l'assegnazione di supplenze annuali o l'ottenimento di incarichi a tempo indeterminato, rappresentando un vantaggio significativo per la parte ricorrente (cfr. pag. 2 della memoria costitutiva depositata in data 10.04.2024). In ogni caso il riconoscimento del punteggio aggiuntivo potrebbe in concreto concorrere a dimostrare che l'eventuale adeguamento della graduatoria avrebbe condotto all'assegnazione di un incarico o quanto meno inciso sulle chance di averlo.
2.3 Ugualmente non ricorrono i presupposti per la riunione dei procedimenti formulata dall'amministrazione scolastica convenuta, essendo riferita a procedimenti afferenti la medesima fattispecie in diritto, ma non ricorrendo connessione soggettiva e la peculiarità del caso specifico.
3.0 Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo relativamente alle classi di concorso B019
(“Laboratori di servizi di ricettività alberghiera”) e A066 (“Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica”), per il servizio civile espletato dal 05.10.2015 al 04.10.2016
“non in costanza di nomina” nelle “Graduatorie Provinciali di Supplenza” e nelle
“Graduatorie di Istituto”, pubblicate nell'AT di e valide per il biennio 2022/2023 CP_3
e 2023/2024.
6 Risulta documentalmente provato, in merito, che quest'ultima ha presentato “domanda di aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024” (cfr. doc. n. 1 “domanda aggiornamento GPS” allegato al ricorso depositato in data 29.12.2023).
È, altresì, prodotto in giudizio l'attestato comprovante la partecipazione al progetto di servizio civile vertente sul tema de “La cultura delle feste e tradizioni nella CP_3
Orientale”, tenutosi dal 5 ottobre 2015 al 4 ottobre 2016 (cfr. doc. n. 6 “attestato servizio civile” allegato al ricorso).
Trattasi di titolo la cui spesa non risultava possibile in sede di domanda amministrativa, proprio per non essere contemplato, d'altro verso essendo rimasta senza esito la diffida inoltrata prima di incardinare il presente giudizio.
Ciò premesso, deve ora richiamarsi l'ordinanza n. 8586 del 29.03.2024 della Corte di
Cassazione, la quale ha così disposto: “Secondo l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR n.
417/1974 (Cass. n. 41894/2021).
Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone
7 la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.
Analogamente - sul tema della valutazione del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo ai fini concorsuali e sull'equiparabilità degli stessi ai titoli specifici per l'insegnamento - la VII Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ravvisando
«la necessità di far prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa che penalizzava nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggi a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con la previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 [...] » ha ritenuto pertanto
«di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al "sacro dovere del cittadino" di provvedere alla "difesa della Patria" (art. 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino" » (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 2854 del 03.04.2025 e n. 6936/2023).
Segnatamente, i massimi giudici amministrativi valorizzano il principio della piena valutabilità del servizio militare o civile in sé, senza subordinazione alla costanza del rapporto di lavoro – come già affermato in una serie di sentenze della stessa Sezione (n.
1720/2022, n. 3423/2022, n. 266/2023, n. 9864/2024) – dando rilevanza e continuità alla norma concernente il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'amministrazione scolastica: “Per quest'ultimo l'art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti».
8 La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità, la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2854/2025).
Ed ancora, la Suprema Corte nell'ordinanza suindicata ha ribadito: “Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011,
n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).
[...]
Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore”.
9 Nel caso di specie, va presa in considerazione quanto al personale docente, l'Ordinanza
Ministeriale n. 112/2022 (e il suo allegato A/4) che, dando prevalenza ai titoli direttamente collegati all'attività didattica, non riconosce alcun punteggio per quelli non specificamente pertinenti all'insegnamento, come appunto il servizio militare o civile prestato “non in costanza di rapporto”.
In forza delle ragioni sopra espresse devono disapplicarsi - in quanto illegittime - le disposizioni contenute nell'O.M. de quo, che consentono la valutazione del solo servizio reso “in costanza di rapporto di lavoro”, coordinandosi le previsioni ex art. 2050 D.Lgs.
n. 66/2010 con l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 - relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera - secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La fondatezza della domanda comporta, infatti, la disapplicazione – per contrasto con le norme di legge sopra citate nell'interpretazione condivisa e fornita dalla giurisprudenza di legittimità – segnatamente dell'art. 15, comma 6, O.M. n. 112/2022 (“Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio”), relativo al riconoscimento del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva nonché del servizio civile, prestati solo “in costanza di nomina” e senza definire alcun punteggio per lo svolgimento degli stessi.
Da quanto sopra emerso si desume una piena equiparabilità tra il servizio militare o civile prestato “non in costanza di nomina” e quello espletato “in costanza di nomina”, garantendo una regolamentazione equa e non discriminatoria ai fini del riconoscimento integrale del punteggio.
3.1 Alla stregua di quanto precedentemente esposto, la domanda di accertamento di parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento con conseguente riconoscimento – per il servizio civile svolto dal 05.10.2015 al 04.10.2016 - di ulteriori 12 punti per la classe di concorso B019 (rispetto ai 36,00 punti già riconosciutile) e di ulteriori 6 punti per la classe di concorso A066, rispetto a quanto già riconosciutole in precedenza (36,00 punti).
4.0 Stante l'effettiva sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti e tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accerta il diritto di al riconoscimento del servizio civile espletato “non Parte_1 in costanza di rapporto” con l'attribuzione, rispetto al punteggio precedentemente attribuitole, di ulteriori 12 punti per la classe di concorso B019 e di ulteriori 6 punti per la classe di concorso A066, nelle “Graduatorie Provinciali di Supplenza” e nelle
“Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale docente”, valide per il biennio
2022/2023 e 2023/2024; compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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