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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 645/2025
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto introdotto da
, (C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. SALVI RI
e
(C.F. Controparte_1
) con l'assistenza dell'Avv. SALVI C.F._2
RI
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale e del successivo divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate con memoria depositata in data 8.9.2025 e con le successive note depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 e Parte_1 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale Controparte_1
al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio da loro contratto in data 04/05/2002 e trascritto presso il comune di Piombino, Parte 1, atto n. 10, anno 2002 .
Il P.M. ha espresso parere condizionato ad alcune precisazioni che le parti hanno successivamente svolto nella memoria depositata in data 8.9.2025.
Su questa scorta deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
Il ricorso, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
Pag. 2 di 7 Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49
c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso/scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 9.9.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Piombino alla, Parte 1, atto n. 10, anno 2002, contratto tra Pt_1
e in data
[...] CP_1 CP_1
04/05/2002, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come successivamente modificate con memoria depositata in data 8.9.2025 e con le successive note depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, da intendersi da intendersi qui tutte trascritte;
ORDINA
Pag. 3 di 7 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno
19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
R.G. n. 645/2025
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio, deve essere fissata nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
Pag. 5 di 7
ritenuto che
la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA nuova udienza per il proseguo al 15.4.2026,
DISPONENDONE la sostituzione con il deposito di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note entro il
15.4.2026ore 9.00;
3) AVVERTE le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
4) AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza,
Pag. 6 di 7 sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del giorno
19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 645/2025
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto introdotto da
, (C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. SALVI RI
e
(C.F. Controparte_1
) con l'assistenza dell'Avv. SALVI C.F._2
RI
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale e del successivo divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate con memoria depositata in data 8.9.2025 e con le successive note depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 e Parte_1 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale Controparte_1
al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio da loro contratto in data 04/05/2002 e trascritto presso il comune di Piombino, Parte 1, atto n. 10, anno 2002 .
Il P.M. ha espresso parere condizionato ad alcune precisazioni che le parti hanno successivamente svolto nella memoria depositata in data 8.9.2025.
Su questa scorta deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
Il ricorso, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
Pag. 2 di 7 Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49
c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso/scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 9.9.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Piombino alla, Parte 1, atto n. 10, anno 2002, contratto tra Pt_1
e in data
[...] CP_1 CP_1
04/05/2002, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come successivamente modificate con memoria depositata in data 8.9.2025 e con le successive note depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, da intendersi da intendersi qui tutte trascritte;
ORDINA
Pag. 3 di 7 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno
19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
R.G. n. 645/2025
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio, deve essere fissata nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
Pag. 5 di 7
ritenuto che
la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA nuova udienza per il proseguo al 15.4.2026,
DISPONENDONE la sostituzione con il deposito di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note entro il
15.4.2026ore 9.00;
3) AVVERTE le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
4) AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza,
Pag. 6 di 7 sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del giorno
19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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