Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2022, proposto da
PE UO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto recante protocollo numero M_D AB05933 REG2022 0060984 del 10.02.2022, notificato al ricorrente in data 16.02.2022, mediante il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare nella persona del Vice Direttore Generale Brigadiere Generale Massimo Croce, rigettava, per le motivazioni indicate in premessa, il ricorso gerarchico presentato dal M.llo Ca. in s.p. PE UO avverso il rapporto informativo n. 73 relativo al periodo 5 dicembre 2020 – 4 aprile 2021 compilato per “Fine servizio del giudicando”, sottoscritto dallo stesso per presa visione in data 18.08.2021;
nonché del Rapporto Informativo n. 73 relativo al periodo 5 dicembre 2020 – 4 aprile 2021 compilato per “Fine servizio del giudicando”, sottoscritto dal M.llo Ca. in s.p. PE UO, odierno ricorrente, per presa visione in data 18.08.2021, oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., la dott.ssa SI BI e preso atto delle dichiarazioni di passaggio in decisione senza discussione dei difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ricopre il ruolo di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri presso il 3° Reggimento Carabinieri Lombardia ed effettivo alla 2^ squadra del 1° Plotone della 2^ Compagnia.
Dal 5 dicembre 2020 al 4 aprile 2021, periodo oggetto della valutazione contenuta nell’ambito del rapporto informativo n. 73, ha svolto l’incarico di “Comandante” della 2° Squadra del 1° Plotone.
Poiché nel rapporto informativo n. 73 la valutazione delle qualità personali e professionali era inferiore rispetto alle precedenti e costanti valutazioni eccellenti, ha presentato ricorso gerarchico in data 16 Settembre 2021, che veniva però respinto con decreto n. M_D AB05933 REG2022 0060984 del 10.02.2022, notificato al ricorrente in data 16.02.2022, con le seguenti motivazioni: “ - in relazione all’asserita insufficienza di elementi a sostegno della meno positiva valutazione, è richiamabile la consolidata giurisprudenza secondo cui le motivazioni dei giudizi espressi nella documentazione caratteristica non richiedono cronache di avvenimenti o ampie rassegne di attività, essendo necessario e sufficiente che le stesse si risolvano in indicazioni letterali e di sintesi, idonee a permettere di escludere la presenza di macroscopiche disarmonie nel loro iter logico essenziale; - l’apprezzamento in tempi diversi di qualità che, per loro natura, non sono suscettibili di significative variazioni nel breve periodo, può comunque generare valutazioni anche differenti, sia perché la loro manifestazione può non essere costante, sia perché il giudizio si fonda non solo sulla mera cognizione del possesso di quelle qualità, quanto soprattutto sulla valutazione della sensibilità e capacità di saperne fare un sapiente ed appropriato utilizzo; - il riferimento alla pregressa documentazione o ai precedenti di carriera è del tutto ininfluente, in quanto le valutazioni sono indipendenti l’una dall’altra e devono riferirsi esclusivamente all’arco di tempo preso in considerazione dal documento, senza tener conto di circostanze estranee a tale periodo; - è stato assicurato il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra le voci interne ed i giudizi testuali non rilevandosi, tra essi, dissonanze tali da inficiare la legittimità del documento caratteristico. Le autorità intervenute, nella piena autonomia di giudizio e discrezionalità riconosciute loro dalla normativa di settore, hanno legittimamente modificato in peius alcune aggettivazioni interne mantenendo, tuttavia, un giudizio ampiamente positivo e adeguatamente motivato nel descrivere un militare che ha raggiunto livelli di rendimento molto buoni; - l’assenza di richiami o esortazioni e ininfluente ai fini della valutazione perché, ai sensi della normativa vigente in materia, solo gravi giudizi negativi sulle qualità e sul rendimento devono essere convalidati, quando del caso, da specifiche sanzioni disciplinari. L’aspetto 5 disciplinare rappresenta soltanto uno dei fattori su cui si basa la valutazione; il giudizio sul rendimento nel documento caratteristico, infatti, scaturisce dall’analitico esame di tutte le qualità da vagliare attraverso le singole aggettivazioni contenute nello stesso, ciascuna concorrente a formulare la sintesi nel giudizio complessivo finale e nella qualifica, quando prevista. Infine, occorre precisare che nella fattispecie in esame, durante il periodo di valutazione e come rappresentato nelle relazioni esplicative, il militare è stato destinatario di opera di sensibilizzazione da parte del 1° revisore con riferimento ad una ingiustificata doglianza per un incarico non gradito; - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente il giudizio complessivo finale elaborato dall’ultima Autorità intervenuta, oltre a non essere identico a quello formulato dal 1° revisore, costituisce comunque sintesi sufficientemente riepilogativa anche del giudizio del compilatore
Con il presente ricorso ha impugnato sia il rapporto informativo sia il rigetto del ricorso gerarchico, deducendo le seguenti censure:
Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione della situazione di fatto, difetto di motivazione: il rapporto informativo sarebbe stato redatto nel rispetto del termine di legge, ma notificato in data 18.08.2021, oltre il termine dei trenta giorni previsti in via generale dall’art. 2 della legge n. 241/1990.
Inoltre il decreto sarebbe illegittimo per difetto di motivazione e illogicità della valutazione peggiorativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 ottobre 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Con il presente ricorso vengono impugnati il decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo n. 73 relativo al periodo 5 dicembre 2020 – 4 aprile 2021 e il rapporto informativo stesso.
Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente contesta la legittimità della decisione assunta in data del 10.02.2022 dall'Amministrazione a definizione del ricorso gerarchico proposto avverso il rapporto informativo n. 73, che, secondo la sua prospettazione, sarebbe illegittimo in quanto inferiore rispetto alle precedenti valutazioni.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto ai sensi e nei termini di seguito indicati.
2) Preliminarmente preme ricordare che il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi del personale militare (al pari di quelli sugli altri dipendenti pubblici) è limitato al mero riscontro di vizi di legittimità, mentre la correttezza sostanziale, la validità e l'attendibilità delle valutazioni espresse dall'Amministrazione non possono essere esaminate in sede giurisdizionale, potendo essere prospettate solo in sede di ricorso gerarchico, in quanto costituiscono una tipica valutazione di merito riservata all'Amministrazione.
Si tratta inoltre di caratterizzati da un'ampia discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento della capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, che impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa, quindi soggetti al sindacato di legittimità entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (ex multis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 28/03/2025, n.6352; Consiglio di Stato sez. IV, 22/01/2018, n.389).
3) Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto oltre alla violazione del termine per della decisione sul ricorso gerarchico, il difetto di motivazione e l’illogicità sia della valutazione sia del decreto di rigetto del ricorso gerarchico.
3.1 Nella prima censura il ricorrente deduce la violazione del termine di 30 giorni per la comunicazione della valutazione del rapporto informativo.
Il motivo non è fondato.
Ai fini della tempestività del provvedimento finale deve aversi riguardo alla data della sua adozione, e non a quella della sua notifica, la quale rileva a diversi fini. La recettizietà del provvedimento influisce sul solo momento di produzione degli effetti nei confronti del destinatario, ma non attiene al diverso profilo del perfezionamento dell'atto e della tempestività dell'azione amministrativa.
3.2. Le ulteriori censure attengono sia alla valutazione sia alla decisione assunta dall'Amministrazione a definizione del ricorso gerarchico.
Parte ricorrente censura la valutazione in quanto “ diversa e peggiorativa ” rispetto alla precedente, resa solo cinque mesi prima; deduce altresì il profilo di illogicità, che emergerebbe dalla contraddittorietà delle valutazioni afferenti le qualità intellettuali e culturali.
Infatti, sempre secondo la prospettazione del ricorrente, emergerebbero contraddizioni logiche nei giudizi espressi all’interno dello stesso rapporto.
Inoltre, gli atti avrebbero dovuto essere motivati perché hanno comportato un vistoso abbassamento del rendimento con grave e conseguente diminuzione delle note caratteristiche.
I motivi non sono fondati.
Rispetto alla valutazione contenuta nel rapporto informativo, in cui il sindacato giurisdizionale come detto è limitato al mero riscontro di vizi di legittimità, si deve richiamare l’orientamento consolidato, secondo cui la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi " costituiscono le linee portanti di un sistema all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili; in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica, e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (così, ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2674, e 20 marzo 2019, n. 1832, nonché, sempre ad es. e tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 14 novembre 2012, n. 5760).
Viene poi affermato che " in sede di compilazione e revisione delle note caratteristiche del personale militare non occorre che sia data specifica indicazione di fatti, circostanze e criteri in base ai quali le autorità giudicatrici esprimono i loro giudizi .
Nel richiamare tale principio, la stessa giurisprudenza ha peraltro puntualizzato che, comunque, “ i documenti caratteristici sfuggono all'obbligo di puntuale e diffusa motivazione in quanto devono contenere apprezzamenti che, pur fondandosi sul complesso dei fatti verificatisi nello specifico periodo di valutazione, prescindono dai singoli accadimenti. ...... In questo contesto, pertanto, la motivazione sul complessivo calo di rendimento del militare - purché congrua e congruente con il resto del documento - ben può essere espressa ....... individuando in termini generali e con formula sintetica la complessiva condizione o situazione che ha giustificato i giudizi espressi in relazione alle singole voci analitiche e la conseguente valutazione finale" (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330, nonché Sez. III, 11 febbraio 2003, n. 3090).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso in esame, si osserva che la valutazione non presenta uno sconvolgimento radicale, passando da “eccellente” a “molto buono”, per cui viene in rilievo solo un fisiologico scostamento, che esclude elementi di contraddittorietà per il contrasto con precedenti valutazioni.
Proprio perché vale il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio, ogni scheda valutativa è autonoma e indipendente dall'altra, per cui la diversità di valutazione tra un periodo annuo e un altro costituisce un evento tutt’altro che patologico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 10 gennaio 2022, n. 174; id. 12 dicembre 2019, n. 8456; Consiglio di Stato, Sez. III, 1° giugno 2010, n. 4655; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2897), che non necessità di specifica motivazione, quando, come nel caso in esame, la valutazione non consiste in un peggioramento considerevole dei giudizi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1656).
Né può ravvisarsi una illogicità rispetto ai giudizi afferenti le qualità intellettuali e culturali, in quanto, trattandosi di voci relative ad aspetti caratteriali e morali afferenti la personalità, secondo la prospettazione del ricorrente, “ poco verosimilmente possono subire dei cambiamenti in soggetti di età adulta come nel caso del ricorrente (52 anni) ”. Viene riportato a titolo di esempio il cambiamento rispetto alla voce “ Capacità comunicativa ”, giudicata nel periodo 2019-2020 così come anche nel periodo precedente con il massimo riconoscimento previsto in: “ Sempre conciso chiaro e convincente ”, per cinque mesi da 05.12.2020 al 04.04.2021, che sarebbe è stata invece declinata nel minore apprezzamento di “ Si esprime abitualmente con facilità e chiarezza” .
Rilevando come anche in questi giudizi non vi è stato un rilevante scostamento rispetto alla valutazione precedente, tuttavia, se è vero che le qualità caratteriali ed intellettuali di un individuo sono per loro natura non modificabili, è altrettanto vero che esse possono manifestarsi all’esterno in modo non costante nel tempo, ragione per cui il giudizio che su queste viene espresso nel processo di valutazione periodica del personale non si fonda sul mero possesso di esse, ma sulla capacità dimostrata dal valutato di saperne fare un appropriato utilizzo nel corso dello specifico arco temporale oggetto di scrutinio, capacità che è senz’altro misurabile in termini di differente rendimento nel servizio (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919: sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876; sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994).
3.3 Anche le censure articolate avverso la decisione del ricorso gerarchico sono infondate.
Infatti il decreto risulta adeguatamente motivato, riportando un'accurata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che hanno condotto a non accogliere le censure prospettate.
4) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Ministero intimato, che liquida in € 1.000,00 (mille,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF CA, Presidente
SI BI, Consigliere, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI BI | EF CA |
IL SEGRETARIO