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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1092/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, iscritto al n. 4545/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
(c.f.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla Via Unità Italiana, n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonia Sarro (c.f.: ) e Marco C.F._1
Alois (c.f.: ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1
, con sede in Sessa Aurunca (CE), al Corso Lucilio, n. 134, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ferraro
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._3 CP_2 C.F._4 [...]
(c.f.: ) e (c.f.: ); CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il Controparte_1
domandava al Tribunale di S. M. Capua Vetere di ordinare all'
[...] Parte_1
di corrispondergli la somma di € 77.954,36, “oltre interessi ai sensi e per gli
[...]
effetti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02”, a saldo residuo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie rientranti nella branca di Patologia Clinica eseguite da gennaio 2010 a gennaio 2013, in virtù dei contratti relativi alle singole annualità di tale arco temporale stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Parte 2. Con decreto ingiuntivo n. 169 del 2018 il Tribunale adito intimava all' di versare al la somma di € 77.954,36, oltre “gli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. CP_1
231/02”.
Parte 3. Con atto di citazione in opposizione, notificato il 2 marzo 2018, l' eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, che le somme richieste non erano dovute, in quanto decurtate dalle fatture in ragione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o) della L. 296/2006.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 giugno 2018, il CP_1
insisteva sulla debenza del credito reclamato, considerato che lo sconto tariffario invocato dalla controparte non doveva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame.
5. Con sentenza n. 1092/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, il Tribunale di S. M. Capua
Vetere, dopo aver accertato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, rigettava Parte l'opposizione affermando che lo sconto tariffario eccepito dall non era applicabile al caso di specie, in quanto le prestazioni di cui alle fatture azionate erano state eseguite successivamente al periodo di efficacia della L. 296/2006, che lo aveva introdotto, e, dal tenore del contratto stipulato tra le parti, non poteva desumersi un rinvio recettizio a tale normativa.
Pertanto, rigettava l'opposizione e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 169/2018.
Parte 6. A tale sentenza s'è appellata l' che, con atto di citazione notificato alla controparte l'8 novembre 2021, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
2 Con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale.
Con il secondo motivo ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nell'accertare che:
- “non sono in contestazione le prestazioni sanitarie erogate dal Laboratorio Analisi
Cliniche Gen srl del cui corrispettivo si chiede il pagamento in questa sede” (pag. 4 della sentenza appellata), perché invece “[o]ggetto della pretesa creditoria, a differenza di quanto erroneamente ritiene il Giudice di prime cure, è proprio la maggiorazione del prezzo - rectius tariffa, che si pretende eliminando l'applicazione dello sconto tariffario, invero contrattualmente previsto” (pag. 8 dell'atto di citazione in appello);
- “lo sconto di cui si discute non sia stato validamente – ed incontrovertibilmente - pattuito negozialmente, disattendendo le chiarissime disposizioni contrattuali” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello), in quanto “[c]ontrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure, il richiamo allo sconto tariffario è tutt'altro che generico, essendovi un rinvio ad una norma chiara, che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima e che il Consiglio di Stato, in assenza di una nuova tariffazione, ha ritenuto addirittura ultrattiva, onde scongiurare vuoti normativi”.
Con il terzo motivo ha dedotto che “[a]nche qualora non fosse ritenuta applicabile la normativa in esame e, quindi, lo sconto fosse ritenuto non praticabile per come previsto dall'art.1 co.796 lett. O) della Legge n.296/16, in ogni caso la somma richiesta non sarebbe dovuta pena il superamento del limite di spesa fissato dall'Amm.ne per gli anni in questione” (pag. 17 dell'atto di citazione in appello), specificando che “le somme richieste nell'atto introduttivo rappresentano il superamento del limite di spesa relativamente alle predette annualità che non è possibile corrispondere giacché per le prestazioni rese, la società è stata già remunerata nei limiti invalicabili dei Decreti regionali all'epoca vigenti”
(pag. 18 dell'atto di citazione in appello).
Con il quarto motivo ha contestato la condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, deducendo che: “in ogni caso opera l'esclusione degli interessi moratori prevista dall'art.3 del medesimo D.Lgs. 231/2002 secondo il quale non sono dovuti interessi nel caso in cui vi sia stata un'impossibilità del pagamento non imputabile al debitore”; “la violazione della normativa sull'obbligo di invio delle fatture elettroniche alle
PP.AA. -art. 1 commi dal 209 al 214 L. 244/2007, a decorrere dal 31/03/2015 (termine
3 anticipato dal DL 66/2014 rispetto al precedente 06/06/2015) - da parte della opposta, ha reso del tutto inesigibile la pretesa stessa giacché alcun ritardo può essere addebitato all' ”; sul punto ha precisato che il rapporto contrattuale in esame doveva Parte_3
inquadrarsi nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, non di una transazione commerciale, con la conseguenza che la fattispecie non rientrava nell'campo di applicazione della normativa disciplinante gli interessi moratori contestati.
Pertanto, l'appellante ha spiegato le seguenti nelle sue conclusioni: “in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del gravame, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, annullare la Sentenza e riformarla nel senso di accogliere integralmente l'opposizione proposta in primo grado e dichiarare che nulla è dovuto da parte della in favore del Laboratorio Analisi Cliniche Gen s.r.l. in ragione Controparte_5
di tutto quanto sopra esposto ed argomentato. In via subordinata, ammettere CTU contabile per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per il periodo in questione. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro”.
7. Il , costituitosi nel giudizio di gravame il 15 febbraio 2022, ha resistito CP_1
all'appello ritenendolo inammissibile – perché “privo dell'indicazione delle singole parti del provvedimento che si intendono appellare, nonché delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, contestando la fondatezza dei motivi relativi allo sconto tariffario e agli interessi moratori, nonché l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., del motivo relativo al superamento del tetto di spesa.
Pertanto, l'appellato ha proposto le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 434, comma I, c.p.c., in quanto privo dei requisiti e delle indicazioni ivi previste;
- ancora in via preliminare, ai sensi dell'art.
348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n°1092, pubblicata il 15.4.2021, resa dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere;
− di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
4 8. All'udienza del 21 gennaio 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la
Corte ha introitato la causa in decisione, assegnando i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato.
Come molte volte affermato da questa Corte in casi analoghi ed in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e
28053/2018), rientrano nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare Part di una struttura sanitaria privata accreditata al pagamento da parte dell' ei corrispettivi di tali prestazioni non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto l'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
II. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Parte L' ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva negato che lo sconto tariffario in esame potesse applicarsi in forza di una pattuizione contrattuale.
La Corte ritiene che l'affermazione del Tribunale sia condivisibile. Ed infatti, nei contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, l'art. 4 disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria
e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, il limite entro cui doveva essere contenuta la spesa annuale per volume di prestazioni della branca di Patologia Clinica, determinato all'art. 3, comma 4, quantificato al netto dello sconto di cui all'art. 1 co. 796 lett. o) della L. 296/2006.
L'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) di tali contratti, dispone che
“1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti di legge”
(secondo i contratti del 2010, 2011 e 2012) / “dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato” (secondo il contratto del 2013), specificando che eventuali adeguamenti tariffari non potranno comportare un aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.
5 Tali articoli non contengono alcuna pattuizione in ordine all'applicazione dello sconto previsto dalla L. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, i contratti partono dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per gli anni qui considerati (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), ma non stabiliscono che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe vengano modificate nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass.
8689/1995; Cass. 3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal centro deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in ordine alla conclusione del contratto al
Parte quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
III. Il terzo motivo, relativo alla questione del superamento del tetto di spesa, è inammissibile poiché proposto in violazione del divieto posto dall'art. 345, co. 2, c.p.c., in Parte quanto, dall'esame degli atti difensivi del primo grado, non risulta che l' avesse
6 eccepito il superamento del tetto di spesa di branca contrattualmente stabilito. Trattandosi di circostanza che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile come un fatto impeditivo della pretesa creditoria del credito (cfr. ex ultimis Cass. Parte n. 29474/2024), il relativo onere della prova incombeva sull' la quale, ancor prima di provarla, avrebbe dovuto dedurla entro i termini preclusivi di legge.
IV. Il quarto motivo di appello, avente ad oggetto l'applicabilità al caso di specie degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, è infondato.
Anzitutto deve osservarsi che risultano prive di pregio le contestazioni rappresentate Parte dall' circa l'asserita non debenza degli interessi moratori a causa della presunta applicazione dello sconto tariffario, sconto che per quanto detto in precedenza non si applica al caso di specie. Allo stesso modo risultano inconsistenti le deduzioni relative al mancato rispetto da parte del dell'obbligo di fatturazione elettronica poiché l'obbligo di CP_1
emissione delle fatture elettroniche è stato introdotto successivamente alla loro emissione, sicché non sussiste alcuna violazione in tal senso.
Inoltre, è altresì infondata la tesi secondo cui gli interessi moratori in parola non sarebbero applicabili al caso di specie in ragione del fatto che il rapporto intercorrente tra le parti rientrerebbe in una concessione di servizio pubblico, invece che in una transazione commerciale.
Invero, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sua sentenza pubblicata il
29 marzo 2012 con il n. 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017,
8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
7 Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n.
231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quo.
V. Al rigetto del gravame consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n.
55, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da 52.000,01 a
260.000,00 €), nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 1.800,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.400,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva,
2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 3.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e [(1.800 + 1.400 + 2.200 +
3.000) x 15% =] 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
VI. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere n. 1092/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, proposto dall' Parte_3
nei confronti del così Controparte_1
provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 8.400,00 € per compensi e 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, da liquidare in parti uguali in favore degli avv. Andrea Ferraro, dichiaratisi antistatari;
CP_2 Controparte_3
8 C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1092/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, iscritto al n. 4545/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
(c.f.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla Via Unità Italiana, n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonia Sarro (c.f.: ) e Marco C.F._1
Alois (c.f.: ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1
, con sede in Sessa Aurunca (CE), al Corso Lucilio, n. 134, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ferraro
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._3 CP_2 C.F._4 [...]
(c.f.: ) e (c.f.: ); CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il Controparte_1
domandava al Tribunale di S. M. Capua Vetere di ordinare all'
[...] Parte_1
di corrispondergli la somma di € 77.954,36, “oltre interessi ai sensi e per gli
[...]
effetti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02”, a saldo residuo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie rientranti nella branca di Patologia Clinica eseguite da gennaio 2010 a gennaio 2013, in virtù dei contratti relativi alle singole annualità di tale arco temporale stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Parte 2. Con decreto ingiuntivo n. 169 del 2018 il Tribunale adito intimava all' di versare al la somma di € 77.954,36, oltre “gli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. CP_1
231/02”.
Parte 3. Con atto di citazione in opposizione, notificato il 2 marzo 2018, l' eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, che le somme richieste non erano dovute, in quanto decurtate dalle fatture in ragione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o) della L. 296/2006.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 giugno 2018, il CP_1
insisteva sulla debenza del credito reclamato, considerato che lo sconto tariffario invocato dalla controparte non doveva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame.
5. Con sentenza n. 1092/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, il Tribunale di S. M. Capua
Vetere, dopo aver accertato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, rigettava Parte l'opposizione affermando che lo sconto tariffario eccepito dall non era applicabile al caso di specie, in quanto le prestazioni di cui alle fatture azionate erano state eseguite successivamente al periodo di efficacia della L. 296/2006, che lo aveva introdotto, e, dal tenore del contratto stipulato tra le parti, non poteva desumersi un rinvio recettizio a tale normativa.
Pertanto, rigettava l'opposizione e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 169/2018.
Parte 6. A tale sentenza s'è appellata l' che, con atto di citazione notificato alla controparte l'8 novembre 2021, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
2 Con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale.
Con il secondo motivo ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nell'accertare che:
- “non sono in contestazione le prestazioni sanitarie erogate dal Laboratorio Analisi
Cliniche Gen srl del cui corrispettivo si chiede il pagamento in questa sede” (pag. 4 della sentenza appellata), perché invece “[o]ggetto della pretesa creditoria, a differenza di quanto erroneamente ritiene il Giudice di prime cure, è proprio la maggiorazione del prezzo - rectius tariffa, che si pretende eliminando l'applicazione dello sconto tariffario, invero contrattualmente previsto” (pag. 8 dell'atto di citazione in appello);
- “lo sconto di cui si discute non sia stato validamente – ed incontrovertibilmente - pattuito negozialmente, disattendendo le chiarissime disposizioni contrattuali” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello), in quanto “[c]ontrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure, il richiamo allo sconto tariffario è tutt'altro che generico, essendovi un rinvio ad una norma chiara, che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima e che il Consiglio di Stato, in assenza di una nuova tariffazione, ha ritenuto addirittura ultrattiva, onde scongiurare vuoti normativi”.
Con il terzo motivo ha dedotto che “[a]nche qualora non fosse ritenuta applicabile la normativa in esame e, quindi, lo sconto fosse ritenuto non praticabile per come previsto dall'art.1 co.796 lett. O) della Legge n.296/16, in ogni caso la somma richiesta non sarebbe dovuta pena il superamento del limite di spesa fissato dall'Amm.ne per gli anni in questione” (pag. 17 dell'atto di citazione in appello), specificando che “le somme richieste nell'atto introduttivo rappresentano il superamento del limite di spesa relativamente alle predette annualità che non è possibile corrispondere giacché per le prestazioni rese, la società è stata già remunerata nei limiti invalicabili dei Decreti regionali all'epoca vigenti”
(pag. 18 dell'atto di citazione in appello).
Con il quarto motivo ha contestato la condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, deducendo che: “in ogni caso opera l'esclusione degli interessi moratori prevista dall'art.3 del medesimo D.Lgs. 231/2002 secondo il quale non sono dovuti interessi nel caso in cui vi sia stata un'impossibilità del pagamento non imputabile al debitore”; “la violazione della normativa sull'obbligo di invio delle fatture elettroniche alle
PP.AA. -art. 1 commi dal 209 al 214 L. 244/2007, a decorrere dal 31/03/2015 (termine
3 anticipato dal DL 66/2014 rispetto al precedente 06/06/2015) - da parte della opposta, ha reso del tutto inesigibile la pretesa stessa giacché alcun ritardo può essere addebitato all' ”; sul punto ha precisato che il rapporto contrattuale in esame doveva Parte_3
inquadrarsi nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, non di una transazione commerciale, con la conseguenza che la fattispecie non rientrava nell'campo di applicazione della normativa disciplinante gli interessi moratori contestati.
Pertanto, l'appellante ha spiegato le seguenti nelle sue conclusioni: “in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del gravame, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, annullare la Sentenza e riformarla nel senso di accogliere integralmente l'opposizione proposta in primo grado e dichiarare che nulla è dovuto da parte della in favore del Laboratorio Analisi Cliniche Gen s.r.l. in ragione Controparte_5
di tutto quanto sopra esposto ed argomentato. In via subordinata, ammettere CTU contabile per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per il periodo in questione. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro”.
7. Il , costituitosi nel giudizio di gravame il 15 febbraio 2022, ha resistito CP_1
all'appello ritenendolo inammissibile – perché “privo dell'indicazione delle singole parti del provvedimento che si intendono appellare, nonché delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, contestando la fondatezza dei motivi relativi allo sconto tariffario e agli interessi moratori, nonché l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., del motivo relativo al superamento del tetto di spesa.
Pertanto, l'appellato ha proposto le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 434, comma I, c.p.c., in quanto privo dei requisiti e delle indicazioni ivi previste;
- ancora in via preliminare, ai sensi dell'art.
348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n°1092, pubblicata il 15.4.2021, resa dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere;
− di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
4 8. All'udienza del 21 gennaio 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la
Corte ha introitato la causa in decisione, assegnando i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato.
Come molte volte affermato da questa Corte in casi analoghi ed in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e
28053/2018), rientrano nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare Part di una struttura sanitaria privata accreditata al pagamento da parte dell' ei corrispettivi di tali prestazioni non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto l'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
II. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Parte L' ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva negato che lo sconto tariffario in esame potesse applicarsi in forza di una pattuizione contrattuale.
La Corte ritiene che l'affermazione del Tribunale sia condivisibile. Ed infatti, nei contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, l'art. 4 disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria
e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, il limite entro cui doveva essere contenuta la spesa annuale per volume di prestazioni della branca di Patologia Clinica, determinato all'art. 3, comma 4, quantificato al netto dello sconto di cui all'art. 1 co. 796 lett. o) della L. 296/2006.
L'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) di tali contratti, dispone che
“1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti di legge”
(secondo i contratti del 2010, 2011 e 2012) / “dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato” (secondo il contratto del 2013), specificando che eventuali adeguamenti tariffari non potranno comportare un aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.
5 Tali articoli non contengono alcuna pattuizione in ordine all'applicazione dello sconto previsto dalla L. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, i contratti partono dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per gli anni qui considerati (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), ma non stabiliscono che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe vengano modificate nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass.
8689/1995; Cass. 3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal centro deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in ordine alla conclusione del contratto al
Parte quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
III. Il terzo motivo, relativo alla questione del superamento del tetto di spesa, è inammissibile poiché proposto in violazione del divieto posto dall'art. 345, co. 2, c.p.c., in Parte quanto, dall'esame degli atti difensivi del primo grado, non risulta che l' avesse
6 eccepito il superamento del tetto di spesa di branca contrattualmente stabilito. Trattandosi di circostanza che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile come un fatto impeditivo della pretesa creditoria del credito (cfr. ex ultimis Cass. Parte n. 29474/2024), il relativo onere della prova incombeva sull' la quale, ancor prima di provarla, avrebbe dovuto dedurla entro i termini preclusivi di legge.
IV. Il quarto motivo di appello, avente ad oggetto l'applicabilità al caso di specie degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, è infondato.
Anzitutto deve osservarsi che risultano prive di pregio le contestazioni rappresentate Parte dall' circa l'asserita non debenza degli interessi moratori a causa della presunta applicazione dello sconto tariffario, sconto che per quanto detto in precedenza non si applica al caso di specie. Allo stesso modo risultano inconsistenti le deduzioni relative al mancato rispetto da parte del dell'obbligo di fatturazione elettronica poiché l'obbligo di CP_1
emissione delle fatture elettroniche è stato introdotto successivamente alla loro emissione, sicché non sussiste alcuna violazione in tal senso.
Inoltre, è altresì infondata la tesi secondo cui gli interessi moratori in parola non sarebbero applicabili al caso di specie in ragione del fatto che il rapporto intercorrente tra le parti rientrerebbe in una concessione di servizio pubblico, invece che in una transazione commerciale.
Invero, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sua sentenza pubblicata il
29 marzo 2012 con il n. 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017,
8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
7 Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n.
231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quo.
V. Al rigetto del gravame consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n.
55, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da 52.000,01 a
260.000,00 €), nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 1.800,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.400,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva,
2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 3.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e [(1.800 + 1.400 + 2.200 +
3.000) x 15% =] 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
VI. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere n. 1092/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, proposto dall' Parte_3
nei confronti del così Controparte_1
provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 8.400,00 € per compensi e 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, da liquidare in parti uguali in favore degli avv. Andrea Ferraro, dichiaratisi antistatari;
CP_2 Controparte_3
8 C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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