TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1804/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO BI Presidente relatore
EN IN UD
Emanuele Venzo UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1804/2024 R.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
17.10.2024, congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PT) il 02.04.1980, residente in [...], Monsummano
Terme (PT), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mottola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano (MI),
Corso Matteotti n. 1/A, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Firenze (FI) l'11.01.1971, residente in [...],
Monsummano Terme (PT), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Comità ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), Via Ugo Foscolo snc c/o Studio Barni, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 17.07.2017 a Serravalle Pistoiese (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 17.04.2014). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 92/2025 del 07.03.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 07.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 10.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) L'abitazione familiare resterà nell'utilizzo esclusivo di Parte_2 che, di converso, si impegna a partecipare alle spese
[...] sostenute da per la locazione del nuovo immobile e Parte_1 per le utenze.
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori - con Per_1 collocazione prevalente presso la madre - i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale ex art. 337 ter c.c. saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. è collocato con Per_1 la madre presso l'abitazione condotta in locazione da quest'ultima a
Pistoia, essendo la casa coniugale utilizzata da Parte_2
vedrà il padre quando vorrà, compatibilmente con i suoi impegni Per_1
e con gli impegni lavorativi dei genitori. Comunque, potrà Per_1
2 frequentare il padre a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita di scuola sino a lunedì mattina con impegno del padre di accompagnare il figlio a scuola, nonché tutti i martedì e mercoledì con facoltà di pernottamento. Durante il periodo natalizio trascorrerà, a sua Per_1 scelta, il 24 dicembre sera con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro; trascorrerà, ad anni alterni, il periodo pasquale con l'uno o l'altro genitore. Nelle vacanze estive trascorrerà con il padre un periodo di una settimana (a scelta nel mese di giugno, luglio o agosto), da concordare con la dr.ssa entro il giorno 31 maggio di ogni Parte_1 anno. trascorrerà con il genitore festeggiato il compleanno di Per_1 questi, anche in deroga alla frequentazione ordinaria, nonché le festività della mamma e del papà. Le altre festività nel corso dell'anno saranno godute ad anni alterni previo accordo tra i genitori.
3) contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 erogando mensilmente l'importo di € 430 entro il giorno cinque di ogni mese a favore della dr.ssa a mezzo bonifico Parte_1 bancario sul c/c indicato dalla stessa. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con base di riferimento settembre 2024. provvederà altresì al Parte_2 pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie concordate ed occorrende per il figlio così come previste e dettagliate nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA di Pistoia e dall'Autorità Giudiziaria nell'ottobre 2018, compreso il 50% dei bollettini mensili della mensa scolastica;
qualora la dr.ssa anticipi gli importi, il Parte_1 sig. restituirà le somme erogate entro la fine Parte_2 del mese in cui la spesa è stata effettuata.
4) L'assegno unico di circa € 50,00 mensili incassato dalla dott.ssa verrà utilizzato per le necessità di e non Parte_1 Per_1 potrà essere decurtato dall'assegno di mantenimento.
5) Quanto ai beni mobili presenti nell'abitazione che, sino ad oggi, è stata adibita a casa coniugale ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, essi continueranno a rimanere presso
l'immobile ex casa coniugale, ad uso esclusivo del sig. Parte_2
[...]
6) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
3 7) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi e per il figlio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.11.2025 nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
17.07.2017 a Serravalle Pistoiese (PT), tra i coniugi Parte_1
(C.F. , nata a [...] il
[...] C.F._1
02.04.1980 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] l'[...], alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle
Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
4 03.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 8, P. 1, anno 2017);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente relatore
NO BI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO BI Presidente relatore
EN IN UD
Emanuele Venzo UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1804/2024 R.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
17.10.2024, congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PT) il 02.04.1980, residente in [...], Monsummano
Terme (PT), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mottola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano (MI),
Corso Matteotti n. 1/A, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Firenze (FI) l'11.01.1971, residente in [...],
Monsummano Terme (PT), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Comità ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), Via Ugo Foscolo snc c/o Studio Barni, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 17.07.2017 a Serravalle Pistoiese (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 17.04.2014). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 92/2025 del 07.03.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 07.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 10.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) L'abitazione familiare resterà nell'utilizzo esclusivo di Parte_2 che, di converso, si impegna a partecipare alle spese
[...] sostenute da per la locazione del nuovo immobile e Parte_1 per le utenze.
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori - con Per_1 collocazione prevalente presso la madre - i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale ex art. 337 ter c.c. saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. è collocato con Per_1 la madre presso l'abitazione condotta in locazione da quest'ultima a
Pistoia, essendo la casa coniugale utilizzata da Parte_2
vedrà il padre quando vorrà, compatibilmente con i suoi impegni Per_1
e con gli impegni lavorativi dei genitori. Comunque, potrà Per_1
2 frequentare il padre a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita di scuola sino a lunedì mattina con impegno del padre di accompagnare il figlio a scuola, nonché tutti i martedì e mercoledì con facoltà di pernottamento. Durante il periodo natalizio trascorrerà, a sua Per_1 scelta, il 24 dicembre sera con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro; trascorrerà, ad anni alterni, il periodo pasquale con l'uno o l'altro genitore. Nelle vacanze estive trascorrerà con il padre un periodo di una settimana (a scelta nel mese di giugno, luglio o agosto), da concordare con la dr.ssa entro il giorno 31 maggio di ogni Parte_1 anno. trascorrerà con il genitore festeggiato il compleanno di Per_1 questi, anche in deroga alla frequentazione ordinaria, nonché le festività della mamma e del papà. Le altre festività nel corso dell'anno saranno godute ad anni alterni previo accordo tra i genitori.
3) contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 erogando mensilmente l'importo di € 430 entro il giorno cinque di ogni mese a favore della dr.ssa a mezzo bonifico Parte_1 bancario sul c/c indicato dalla stessa. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con base di riferimento settembre 2024. provvederà altresì al Parte_2 pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie concordate ed occorrende per il figlio così come previste e dettagliate nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA di Pistoia e dall'Autorità Giudiziaria nell'ottobre 2018, compreso il 50% dei bollettini mensili della mensa scolastica;
qualora la dr.ssa anticipi gli importi, il Parte_1 sig. restituirà le somme erogate entro la fine Parte_2 del mese in cui la spesa è stata effettuata.
4) L'assegno unico di circa € 50,00 mensili incassato dalla dott.ssa verrà utilizzato per le necessità di e non Parte_1 Per_1 potrà essere decurtato dall'assegno di mantenimento.
5) Quanto ai beni mobili presenti nell'abitazione che, sino ad oggi, è stata adibita a casa coniugale ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, essi continueranno a rimanere presso
l'immobile ex casa coniugale, ad uso esclusivo del sig. Parte_2
[...]
6) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
3 7) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi e per il figlio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.11.2025 nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
17.07.2017 a Serravalle Pistoiese (PT), tra i coniugi Parte_1
(C.F. , nata a [...] il
[...] C.F._1
02.04.1980 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] l'[...], alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle
Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
4 03.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 8, P. 1, anno 2017);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente relatore
NO BI
5