TAR Milano, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1622
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Eccesso e carenza di potere - Manifesta irragionevolezza – Incompetenza Violazione del principio di legalità

    La sopravvenuta normativa ha reso il provvedimento impugnato privo di effetto ex lege, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Nullità- violazione dell’art. 21 septies L. 241/90 e 3 L.241/90 – Violazione del principio di parità di trattamento – Violazione dei principi di lealtà e correttezza.

    La sopravvenuta normativa ha reso il provvedimento impugnato privo di effetto ex lege, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione di legge: art. 2 Reg. n. 3950/92, 6° considerando Reg. n. 536/93, 5° Considerando - Art. 11, comma 1 Reg. 1392/2001 (di poi art. 4 Reg. n.1788/2003 - art. 17 Reg. n. 595/2004 Commissione) Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo – Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, della certezza del diritto e di non discriminazione - Violazione del principio di parità di trattamento più specificatamente sancito all’art. 40, n.3, II° comma, del Trattato CE - Eccesso di potere per l’applicazione di norme abrogate – Violazione di giudicato.

    La sopravvenuta normativa ha reso il provvedimento impugnato privo di effetto ex lege, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione – Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere- Violazione di legge in relazione al Reg. (CEE) n. 536/93, art. 7, comma 1, Reg. (CE) n. 1392/2001 5° considerando, Reg. (CE) n. 595/2004 Nonché art. 11, comma 1, D.L. 43/99 L.118/99 art. 1 comma 7, D. L. n. 22/2005, lettera b art. 3).

    La sopravvenuta normativa ha reso il provvedimento impugnato privo di effetto ex lege, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Eccezione di prescrizione ex art. 73 par. 1 del Reg. CEE n. 796/04, ovvero ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento UE n. 2988/95 -Eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. In subordine eccezione di prescrizione ordinaria.

    La sopravvenuta normativa ha reso il provvedimento impugnato privo di effetto ex lege, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Illegittimità per violazione degli artt. 8 ter, quater, quinquies della legge n. 33/2009 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; illegittima intimazione degli interessi; illegittima intimazione degli interessi con riferimento alla decorrenza, prescrizione degli interessi - eccesso di potere sotto differenti profili.

    La sopravvenuta normativa ha reso il provvedimento impugnato privo di effetto ex lege, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Nullità/Annullabilità dell’atto per eccesso di potere, difetto di motivazione circa i recuperi Pac effettuati nel corso degli anni da EA. Errata quantificazione del presunto debito – Carenza di motivazione.

    La sopravvenuta normativa ha reso il provvedimento impugnato privo di effetto ex lege, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Risarcimento danni

    La sopravvenuta normativa ha reso il provvedimento impugnato privo di effetto ex lege, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato

    La sopravvenuta normativa (art. 10 bis, comma 4, D.L. 69/2023, conv. L. 103/2023) ha disposto che tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima della sua entrata in vigore sono prive di effetto. Pertanto, il provvedimento impugnato è inefficace ex lege.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato

    La sopravvenuta normativa (art. 10 bis, comma 4, D.L. 69/2023, conv. L. 103/2023) ha reso prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima della sua entrata in vigore. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è inefficace ex lege e il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1622
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1622
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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