Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03378/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3378 del 2022, proposto da
Az. Agr. ED MO e RT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Corridoni, 39;
contro
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- Della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35137 Comunicazione: CP700-4485346-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale EA ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso EA ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AL Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo
supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35137 Comunicazione: CP700 4485346-P notificata all’azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale EA ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
1° - Eccesso e carenza di potere - Manifesta irragionevolezza – Incompetenza Violazione del principio di legalità .
2° - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Nullità- violazione dell’art. 21 septies L. 241/90 e 3 L.241/90 – Violazione del principio di parità di trattamento – Violazione dei principi di lealtà e correttezza.
3° - Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione di legge: art. 2 Reg. n. 3950/92, 6° considerando Reg. n. 536/93, 5° Considerando - Art. 11, comma 1 Reg. 1392/2001 (di poi art. 4 Reg. n.1788/2003 - art. 17 Reg. n. 595/2004 Commissione) Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo – Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, della certezza del diritto e di non discriminazione - Violazione del principio di parità di trattamento più specificatamente sancito all’art. 40, n.3, II° comma, del Trattato CE - Eccesso di potere per l’applicazione di norme abrogate – Violazione di giudicato.
4° - Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione – Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere- Violazione di legge in relazione al Reg. (CEE) n. 536/93,
art. 7, comma 1, Reg. (CE) n. 1392/2001 5° considerando, Reg. (CE) n. 595/2004 Nonché art. 11, comma 1, D.L. 43/99 L.118/99 art. 1 comma 7, D. L. n. 22/2005, lettera b art. 3).
5° - Eccezione di prescrizione ex art. 73 par. 1 del Reg. CEE n. 796/04, ovvero ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento UE n. 2988/95 -Eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. In subordine eccezione di prescrizione ordinaria.
6° - Illegittimità per violazione degli artt. 8 ter, quater, quinquies della legge n. 33/2009 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; illegittima intimazione degli interessi; illegittima intimazione degli interessi con riferimento alla decorrenza, prescrizione degli interessi - eccesso di potere sotto differenti profili.
7° - Nullità/Annullabilità dell’atto per eccesso di potere, difetto di motivazione circa i recuperi Pac effettuati nel corso degli anni da EA. Errata quantificazione del presunto debito – Carenza di motivazione.
8° - Risarcimento danni.
2. L’intimata EA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura non si è costituita in giudizio.
3. Con memoria depositata in data 22/01/2026, parte ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire la vertenza, poiché l’art. 10 bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023 n. 103 (recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), ha disposto: “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti”.
Quanto sopra posto, l’istante ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato, notificato in data 6 ottobre 2022.
4. All’udienza del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Il Collegio ritiene, in ciò conformandosi ad orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che la predetta sopravvenienza normativa sia idonea a definire il giudizio, poiché l’art. 10 bis, comma 4, del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023, convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ha disposto che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti”.
Alla luce di tale norma, anche il provvedimento di ricalcolo oggetto del presente giudizio è divenuto inefficace ex lege, dovendo pertanto l’Amministrazione procedere ad una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore (ex plurimis, TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, 23 aprile 2025, n. 7987; TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, 15 luglio 2025, n. 13949).
Da quanto sopra consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
6. Nulla è dovuto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL Di MA, Presidente, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
RT Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL Di MA |
IL SEGRETARIO