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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.10857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC UT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.10857/2024 promossa da
C.F./P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DE ROSSI 15, BARI, presso lo studio dell'avv. Parte_2
TO RI ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla C.F._1 comparsa di riassunzione, unitamente all'avv. TO MARA ( ) C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. P. I.V.A. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'amministratore delegato, dott. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI Controparte_2
31, MILANO, presso lo studio dell'avv. MANDRUZZATO PIERGIOVANNI
( ), che lo rappresenta e difende per procura congiunta alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, unitamente all'avv. BUSSOTTI FRANCESCA ) C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
L'attore insiste per la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni come indicate nella comparsa conclusionale e replica del giudizio RG n.66/2015 Tribunale di Bari e negli atti del presente giudizio, cioè €578.233,00; ovvero €453.760,00 quantificate nella perizia nel giudizio Tribunale di Bari
pagina 1 di 9 RG n.66/2015 oltre a €124.473,00 indicate dall'attrice sin dalle osservazioni alla bozza di CTU e in ultimo nella comparsa conclusionale del ridetto giudizio dinanzi il Tribunale di Bari RG n.66/2015 e nella comparsa in riassunzione del presente giudizio;
dell'indennità di cessazione del rapporto ex art.1751 cc per €256.475,98; ovvero €140.829,44 importo determinato dal perito d'Ufficio nel giudizio avanti al Tribunale di Bari RG n.66/2015, oltre a €115.646,54 come indicato dall'attrice sempre sin dalle osservazioni alla bozza di CTU e in ultimo nella comparsa conclusionale e replica del ridetto giudizio dinanzi il Tribunale di Bari RG 66/2015 e nella comparsa in riassunzione del presente giudizio. Il tutto, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 e spese. Si precisa, inoltre, in merito al conteggio dell'indennità suppletiva di clientela e del FIRR effettuato dal CTU nel giudizio dinanzi il
Tribunale di Bari, che la prima ammonta a €23.129,32, ovvero €18.150,40 calcolata dal CTU oltre a
€4.978,92 come indicato dall'attrice sempre sin dalle osservazioni alla bozza di CTU e in ultimo nella comparsa conclusionale e replica del ridetto giudizio dinanzi il Tribunale di Bari RG n.66/2015 e nella comparsa in riassunzione del presente giudizio. Il FIRR ammonta a €6.018,61, ovvero €4.556,88 calcolata dal CTU, oltre a €1.461,73 come indicato dall'attrice sempre sin dalle osservazioni alla bozza di CTU e in ultimo nella comparsa conclusionale e replica del ridetto giudizio dinanzi il Tribunale di
Bari RG n.66/2015 e nella comparsa in riassunzione del presente giudizio. L'attrice, infine, reitera le proprie richieste istruttorie contenute in memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. (RG n.66/2015
Tribunale Bari) riguardanti l'esistenza delle condizioni richieste dall'art.1751 c.c., in denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga necessario assumerle. inoltre, insiste per il rigetto di Parte_1 ogni avversa eccezione -in rito e nel merito -e deduzione, siccome infondate in fatto e in diritto.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio promosso dalla per non aver Pt_1 quest'ultima dato corso nei termini di legge al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n.28/2010. nel merito: respingere le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto assolvere la società convenuta da ogni domanda svolta nei suoi confronti. In via istruttoria: ove ancora ritenuta necessaria, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova per testi ex adverso formulati perché da provare mediante documenti e comunque perché generici e contenenti giudizi e valutazioni;
in caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle medesime circostanze;
con ogni più ampia riserva di deduzioni e produzioni, si chiede inoltre, ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai punti sub 2 e 3 da A) a II) della nostra comparsa di risposta del 02.04.2015, nonché sulle pagina 2 di 9 circostanze di cui ai punti da A) a EEE) della nostra memoria ex art.183 cod. proc. civ. del 26.06.2015
e quelle di cui ai punti da 1) a 39) della nostra memoria ex art.183 cod. proc. civ. n.3 del 16.07.2015 con i testi già indicati in ciascuno di tali atti. Si reitera, infine e anche alla luce dell'invito rivolto da codesto Tribunale alla scorsa udienza del 02.04.25, la richiesta di rinnovazione della CTU formulata a verbale all'udienza del 17.01.23 dinanzi il Tribunale di Bari, visti gli evidenti vizi nei quali è incorso il perito incaricato da quel Tribunale. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione notificata a controparte in data 15.03.2024, la , con sede in Parte_1
Bari, ha convenuto avanti a questo tribunale la , con sede in Milano, svolgendo le Controparte_1 conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 10.07.24, la convenuta ha concluso pure come in epigrafe.
La causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.06.2025, svoltasi ex art.127 ter cpc, ed è, quindi, passata in decisione, decorsi i termini assegnati ex art.190 cpc.
Appare, anzitutto, opportuno sottolineare che la presente causa è stata introdotta da avanti al Pt_1
Tribunale di Bari, con atto di citazione del novembre 2014; controparte, costituitasi con memoria depositata nell'aprile 2015 ha eccepito, anzitutto, l'incompetenza per territorio del giudice adito, e l'eccezione, respinta in un primo momento nell'aprile del 2015, è stata poi accolta, in esito all'istruttoria di merito espletata, con ordinanza del 10.01.2024.
Prima di esaminare il merito, occorre affermare che risulta soddisfatta la condizione di procedibilità ex art.5 del decreto legislativo n.28/2010, dato che il procedimento di mediazione è stato esperito, con esito negativo, dopo l'udienza del 03.03.2016 e prima della successiva udienza del 24.11.2016, come risulta dai relativi verbali redatti presso il Tribunale di Bari (in tema, Cass.n.4133/'24).
Ciò posto, nel merito, le domande di parte attrice attengono al rapporto tra le parti, fondato sul contratto d'agenzia del 25.02.2002, stipulato tra l'agente e Pt_1 Controparte_3 preponente -che sostituiva quello del 19.03.1999, e rinviava espressamente all'AEC del settore commercio -cui si aggiungeva, in data 11.02.2004, l'Accordo integrativo, stipulato tra e Pt_1
-già cui era ridefinita la misura percentuale Controparte_4 Controparte_5 delle provvigioni. In data 11.04.2004 era acquisita dalla convenuta Controparte_4 CP_1
Risulta dalla comparsa di costituzione e risposta (pagg.6 e seguenti), che, in ragione del mandato ricevuto, da ultimo, era chiamata alla promozione della vendita di mezzi di contrasto Pt_1
(Visipaque, Omnipaque e Omniscan) oltre che di radio-farmaci (Drytec; Ceretec;
Nanocol, Theracap, pagina 3 di 9 Other core, Datscan, Myoview, Andreview e MI-PET). La Zona da ultimo assegnata ad era Pt_1 costituita dalla e dalla , e, all'interno della zona, l'attività di CP_6 Controparte_7 promozione si rivolgeva a tutte le Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e , con CP_10 Controparte_11 CP_10 Controparte_12 Controparte_13 esclusione ”. CP_14 CP_15
Evidenzia, altresì, il convenuto, che la maggior parte dei clienti nei confronti dei quali ha Pt_1 svolto la propria attività erano strutture pubbliche;
con riferimento a tali ultime strutture la conclusione di un affare era (così come lo è oggi) necessariamente preceduta da un bando di gara indetto dall'ente per la fornitura di mezzi di contrasto e di radiofarmaci, dalla presentazione di un'offerta da parte della e dall'eventuale aggiudicazione a quest'ultima a fronte di specifica delibera da parte CP_1 dell'ente, delibera che interviene in seguito ad una analisi delle offerte, sia dal punto di vista qualitativo, sia in ragione del prezzo. Coi bandi di gara -cui gli agenti non contribuiscono, essendo gestiti interamente da struttura interna al preponente -l'Ente si assicura la mera possibilità di acquistare tali prodotti dall'aggiudicatario senza che però, in virtù della mera assegnazione/aggiudicazione della gara sorga in capo all'Ente l'obbligo di acquistare e in capo all'aggiudicatario il diritto a vendere prodotti nella misura e per l'importo assegnato/aggiudicato (comparsa convenuto, pag.7).
Il rapporto agenziale è proseguito fino al marzo 2014, allorché, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione della propria rete commerciale, con lettera 31.03.2014, ha comunicato CP_1 il recesso dal contratto in essere con esonero dal prestare in servizio il periodo di preavviso. In esito ai conteggi, ha versato a controparte il complessivo importo di €384.105,28 per indennità CP_1 di preavviso e competenze, indennità di cessazione del rapporto, ex art.12 AEC Commercio e FIRR - rendendosi, altresì, disponibile a versare, a mero titolo transattivo, per i cosiddetti “ordini postumi” - effettuati, cioè, dagli Enti in date successive alla cessazione del rapporto agenziale -l'ulteriore importo di euro 111 mila, determinato sulla base di previsioni di fatturato realizzabili nell'arco temporale dei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto negoziale (ivi, pagg.8,9).
Con riguardo al profilo del cd an debeatur, afferma l'attore -comparsa di riassunzione, pag.13 -che, nel caso concreto, “non ci sono “ordini” successivi alla cessazione del rapporto, in quanto i contratti-ordini
(che sono le delibere di aggiudicazione o i contratti privati) sono tutti antecedenti alla citata cessazione.
Quelli successivi sono solo acquisti, ovvero atti di esecuzione dei ridetti contratti acquisiti durante il rapporto”, sicché “spettano le provvigioni alla società attrice sulla base delle delibere di aggiudicazione in atti e per tutta la durata delle stesse (in applicazione dell'art.1748 primo comma c.c.: gli affari conclusi sono, appunto, le delibere in oggetto), dal momento che queste ultime sono state emesse in pagina 4 di 9 costanza del rapporto di agenzia grazie all'opera prestata dall'agente . Parte_1
Secondo l'attore, “trattandosi di contratti di durata, l'agente ha diritto alle provvigioni per tutta la durata stessa, anche se gli acquisti vengono effettuati dopo lo scioglimento del rapporto, tanto più che nel caso di specie l'ex agente aveva l'esclusiva di zona, come risulta dal contratto in atti. E ciò, cum grano salis, sta a significare che, qualora la naturale scadenza della ripetuta delibera venga prorogata, con o senza un provvedimento ufficiale di proroga, all'agente le provvigioni spettano (e devono essere liquidate) sino a quando non sarà indetta un'altra gara ed emessa una delibera successiva” (ivi, pag.13).
Ciò posto, osserva questo giudice che è noto -secondo il più recente orientamento del Supremo
Collegio (Cass.n.20453/'18 e n.6482/'04 ivi richiamata) -che nel contratto d'agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato, che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; perciò, l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente o in qualsiasi altro modo, purché, tuttavia, sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione (in tema, anche Cass.n.6291/'90 e n.6355/'99).
Peraltro, il citato arresto n.20453/'18 richiama anche la pronuncia della Suprema Corte n.18686/'08, secondo cui, per il caso che i prodotti della preponente siano offerti a strutture ospedaliere o ad aziende sanitarie pubbliche, entrambe tenute a svolgere attività contrattuale ad evidenza pubblica, non possono maturare a favore dell'agente le provvigioni pattuite per quella clientela nei cui confronti invece l'agente è in grado di procedere alla conclusione diretta del contratto (ivi, pag.6, primo capoverso).
La Cassazione ha, tuttavia, affermato -n.696/'88 -che nell'attività di promozione dell'agente rientrano molteplici attività, di impulso ed agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, incrementare e convogliare verso l'acquisto la domanda del prodotto offerto dal preponente ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto in termini conformi alle istruzioni impartite dal preponente;
perciò, la propaganda, pur non potendo di per sé sola costituire l'attività tipica dell'agente, integra, tuttavia, il presupposto della promozione della conclusione dei contratti ove si accompagni ad ulteriori compiti, risultanti dalla disciplina complessiva del rapporto, che evidenzino il ruolo dell'agente quale intermediario tra impresa e clienti. Proprio ciò che emerge dalla lettura dei pagina 5 di 9 documenti negoziali qui azionati dall'agente, con riferimento all'incarico conferito a (art.4 Pt_1 contratto febbraio 2002, art.7 contratto marzo 1999).
Occorre, inoltre, sottolineare che, se è vero che, per qualificare il contratto è necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti, è pur vero che non si può prescindere dalla dichiarazione di volontà delle parti con riguardo al detto contenuto e si deve pure tenere conto del relativo affidamento reciproco delle parti (Cass.n.6616/'88).
Ciò posto, appare evidente nel caso concreto che l'attività dell'attore si inserisce, per espressa previsione contrattuale, nella serie causale dei plurimi fattori -tra cui, certamente, anche le gare indette dagli enti pubblici committenti -che, nel corso degli anni in cui si è svolto il rapporto, hanno portato alla stipula dei contratti di fornitura dei prodotti forniti da a detti enti, e concorre, CP_1 perciò, al conseguimento del risultato dato dalla conclusione degli affari andati a buon fine, nell'accezione di cui all'art.1748 cc, quale presupposto per il diritto dell'agente alla provvigione.
Diversamente opinando si dovrebbe pervenire alla conclusione, contraria al concreto svolgersi del rapporto negoziale, secondo cui il preponente avrebbe pagato per anni provvigioni senza che l'attore avesse valido titolo giuridico per incassarle -ciò che neppure il convenuto si spinge qui ad affermare.
Così risolta la questione attinente al cd an debeatur, si tratta di verificare se ed eventualmente in quale misura l'agente -onerato della relativa prova (ex multis, Cass.n.8640/'97, n.5532/'86) -abbia qui maturato il diritto alle provvigioni cd postume.
A tal proposito, risulta dalla relazione di CTU -più precisamente nella nota di chiarimento datata
25.11.2022 -che le provvigioni spettanti all'agente ammontano ad euro 455.688,00 (ivi, pag.3), e che detto importo attiene agli affari conclusi a norma degli artt.4 AEC Settore commercio e 1748 cc, affari intesi come “aggiudicazioni delle gare” indette dall'ente pubblico committente.
Secondo il CTU le provvigioni spettano all'agente sull'intero valore di aggiudicazione (ivi, pag.2), dato che le delibere di aggiudicazione delle gare stabiliscono, “per un determinato periodo di tempo
(generalmente triennale oltre le proroghe in attesa di bandire nuove gare), l'impegno, da parte dell'ente ospedaliero, ad acquistare prodotti per un certo importo, indicato in contratto per l'intero periodo di durata”, sicché, “aggiudicata la gara le forniture avvengono nell'arco dell'intero periodo senza alcun ulteriore intervento di agenti”. Il CTU ha, perciò, determinato le “provvigioni rimanenti” “in maniera empirica, ipotizzando una costante fornitura mensile dell'intera fornitura, fino alla scadenza del contratto in essere” (stessa pag.2), estendendo i calcoli provvigionali ben oltre i sei mesi del 2014, cioè
a tutto il periodo di vigenza contrattuale (così a pagg.5,6 punto 1 della nota di chiarimenti 19.09.22).
pagina 6 di 9 Reputa questo giudice che il criterio di quantificazione adottato dal CTU non possa essere condiviso, poiché in contrasto col disposto del vigente art.1748 cc, a norma del quale, di regola, l'agente matura il diritto di attribuzione della provvigione non prima del momento della conclusione del contratto promosso dall'agente stesso (cd momento acquisitivo) e il diritto di esigerne il pagamento al momento in cui il preponente esegue la prestazione (cd momento di maturazione), salva la possibilità che le parti del contratto di agenzia si accordino nel senso che detto momento coincida col pagamento, da parte del terzo, della prestazione resa dal preponente in esecuzione del contratto procurato dall'agente.
Nel caso concreto, la mera aggiudicazione della gara non è sufficiente, poiché può ben verificarsi l'ipotesi che l'ente pubblico committente non invii al preponente ordine alcuno d'acquisto, nel qual caso non ha luogo neppure la stipula del contratto su cui l'agente può fondare il proprio diritto di attribuzione della provvigione.
Grava, inoltre, sull'agente l'onere di indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente medesimo (in tal senso, Cass.n.23345/'24).
Peraltro, in esito all'udienza del 21.05.2025, è emerso che le parti, nel riportarsi, di fatto, alle proprie posizioni processuali, non hanno fornito elementi, specifici ed ulteriori, rispetto a quelli esaminati dal
CTU, per portare alla riapertura delle operazioni peritali.
Pare, comunque, possibile ritenere che, sebbene, formalmente, il convenuto contesti che controparte abbia fornito prova del proprio diritto alle provvigioni nel periodo in questione (comparsa di costituzione, par.2, pag.14, e par.3, pag.23), di fatto, l'agente ha maturato il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi nei sei mesi successivi alla cessazione del contratto di agenzia, a norma dell'art.5
AEC settore commercio, del febbraio 2009 (così a par.2, pag.23 della comparsa citata), per un importo pari ad euro 110.156,42 -di cui euro 64.937,00 per forniture di mezzi di contrasto ed euro 45.219,42 per forniture di prodotti destinati alla medicina nucleare (così in comparsa citata, sub punto FF), pag.12,13)
-calcolato dallo stesso preponente “sulla base degli effettivi ordini ricevuti dalla convenuta con riguardo alle strutture sanitarie rientranti nella Zona assegnata ad nel periodo di sei mesi Pt_1 successivo alla cessazione del rapporto”, oggetto di offerta meramente transattiva dal preponente -cioè non effettuata a norma del primo comma dell'art.1209 cc -rifiutata, tuttavia, dall'agente.
Sul detto importo capitale maturano interessi moratori ex art.7 secondo comma AEC;
non può, per contro, essere attribuita la rivalutazione monetaria in via automatica, né risulta prova idonea per l'attribuzione del maggior danno, ex art.1224 secondo comma cc (Cass.n.3029/'15 e n.6684/'18).
Con riguardo alla seconda posta creditoria oggetto della pretesa attorea, cioè le indennità per fine pagina 7 di 9 rapporto, il CTU ha accertato la sussistenza dei requisiti, legali e secondo AEC di settore, con motivazione idonea e pienamente condivisibile, che ha tenuto conto dei rilievi critici delle parti, rispondendovi in modo adeguato e persuasivo, sicché è qui ben possibile rinviare alla relazione tecnica che la contiene, datata 24.02.2022 (in tema, Cass.n.1815/'15, n.33742/'22).
Dunque, avuto riguardo a quanto percepito dall'agente a tale titolo -relazione citata, pagg.11-17 e, in particolare, pagg.16,17 -residua ancora a carico del preponente l'importo di euro 140.829,39, oltre interessi moratori ex art.1284 cc, essendo il contratto di data anteriore all'agosto 2002.
In punto spese di lite, avuto riguardo ai rilievi che precedono, e tenuto conto dell'ammontare della pretesa creditoria azionata da in relazione a quanto qui riconosciuto, si configurano ragioni Pt_1 idonee, ex art.92 secondo comma cpc, per disporne la parziale compensazione tra le parti, nella misura della metà, con condanna del convenuto alla rifusione della residua metà di quelle di controparte, frazione liquidata come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, nei parametri medi.
Il compenso liquidato al CTU nel giudizio avanti al Tribunale di Bari -decreto del 26.02.2022, per euro
12 mila, oltre accessori di legge -resta in via definitiva a carico di ambo le parti, ciascuna per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice in riassunzione svolte nei Parte_1 confronti di condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1 del complessivo importo di euro 250.985,86 -di cui euro 110.156,42 per residue provvigioni ed euro 140.829,44 per residue indennità di fine rapporto -oltre, quanto all'importo per provvigioni, interessi moratori ex art.7 AEC commercio e, quanto alle indennità di fine rapporto, interessi moratori ex art.1284 cc, primo comma dalla data di cessazione del contratto
(31.03.2014) fino alla data di notifica dell'atto di citazione del 20.11.2014, e quarto comma da detta data di notifica fino al saldo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore in riassunzione, nella misura della metà, frazione liquidata in euro 15.000,00 per compensi ed euro 856,50 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, compensato il residuo;
3) pone il compenso liquidato al CTU in via definitiva a carico delle parti, ciascuna per la metà.
pagina 8 di 9 Milano, 13 ottobre 2025
Il Giudice
NC UT
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC UT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.10857/2024 promossa da
C.F./P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DE ROSSI 15, BARI, presso lo studio dell'avv. Parte_2
TO RI ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla C.F._1 comparsa di riassunzione, unitamente all'avv. TO MARA ( ) C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. P. I.V.A. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'amministratore delegato, dott. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI Controparte_2
31, MILANO, presso lo studio dell'avv. MANDRUZZATO PIERGIOVANNI
( ), che lo rappresenta e difende per procura congiunta alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, unitamente all'avv. BUSSOTTI FRANCESCA ) C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
L'attore insiste per la condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni come indicate nella comparsa conclusionale e replica del giudizio RG n.66/2015 Tribunale di Bari e negli atti del presente giudizio, cioè €578.233,00; ovvero €453.760,00 quantificate nella perizia nel giudizio Tribunale di Bari
pagina 1 di 9 RG n.66/2015 oltre a €124.473,00 indicate dall'attrice sin dalle osservazioni alla bozza di CTU e in ultimo nella comparsa conclusionale del ridetto giudizio dinanzi il Tribunale di Bari RG n.66/2015 e nella comparsa in riassunzione del presente giudizio;
dell'indennità di cessazione del rapporto ex art.1751 cc per €256.475,98; ovvero €140.829,44 importo determinato dal perito d'Ufficio nel giudizio avanti al Tribunale di Bari RG n.66/2015, oltre a €115.646,54 come indicato dall'attrice sempre sin dalle osservazioni alla bozza di CTU e in ultimo nella comparsa conclusionale e replica del ridetto giudizio dinanzi il Tribunale di Bari RG 66/2015 e nella comparsa in riassunzione del presente giudizio. Il tutto, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 e spese. Si precisa, inoltre, in merito al conteggio dell'indennità suppletiva di clientela e del FIRR effettuato dal CTU nel giudizio dinanzi il
Tribunale di Bari, che la prima ammonta a €23.129,32, ovvero €18.150,40 calcolata dal CTU oltre a
€4.978,92 come indicato dall'attrice sempre sin dalle osservazioni alla bozza di CTU e in ultimo nella comparsa conclusionale e replica del ridetto giudizio dinanzi il Tribunale di Bari RG n.66/2015 e nella comparsa in riassunzione del presente giudizio. Il FIRR ammonta a €6.018,61, ovvero €4.556,88 calcolata dal CTU, oltre a €1.461,73 come indicato dall'attrice sempre sin dalle osservazioni alla bozza di CTU e in ultimo nella comparsa conclusionale e replica del ridetto giudizio dinanzi il Tribunale di
Bari RG n.66/2015 e nella comparsa in riassunzione del presente giudizio. L'attrice, infine, reitera le proprie richieste istruttorie contenute in memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. (RG n.66/2015
Tribunale Bari) riguardanti l'esistenza delle condizioni richieste dall'art.1751 c.c., in denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga necessario assumerle. inoltre, insiste per il rigetto di Parte_1 ogni avversa eccezione -in rito e nel merito -e deduzione, siccome infondate in fatto e in diritto.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio promosso dalla per non aver Pt_1 quest'ultima dato corso nei termini di legge al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n.28/2010. nel merito: respingere le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto assolvere la società convenuta da ogni domanda svolta nei suoi confronti. In via istruttoria: ove ancora ritenuta necessaria, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova per testi ex adverso formulati perché da provare mediante documenti e comunque perché generici e contenenti giudizi e valutazioni;
in caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle medesime circostanze;
con ogni più ampia riserva di deduzioni e produzioni, si chiede inoltre, ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai punti sub 2 e 3 da A) a II) della nostra comparsa di risposta del 02.04.2015, nonché sulle pagina 2 di 9 circostanze di cui ai punti da A) a EEE) della nostra memoria ex art.183 cod. proc. civ. del 26.06.2015
e quelle di cui ai punti da 1) a 39) della nostra memoria ex art.183 cod. proc. civ. n.3 del 16.07.2015 con i testi già indicati in ciascuno di tali atti. Si reitera, infine e anche alla luce dell'invito rivolto da codesto Tribunale alla scorsa udienza del 02.04.25, la richiesta di rinnovazione della CTU formulata a verbale all'udienza del 17.01.23 dinanzi il Tribunale di Bari, visti gli evidenti vizi nei quali è incorso il perito incaricato da quel Tribunale. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione notificata a controparte in data 15.03.2024, la , con sede in Parte_1
Bari, ha convenuto avanti a questo tribunale la , con sede in Milano, svolgendo le Controparte_1 conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 10.07.24, la convenuta ha concluso pure come in epigrafe.
La causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.06.2025, svoltasi ex art.127 ter cpc, ed è, quindi, passata in decisione, decorsi i termini assegnati ex art.190 cpc.
Appare, anzitutto, opportuno sottolineare che la presente causa è stata introdotta da avanti al Pt_1
Tribunale di Bari, con atto di citazione del novembre 2014; controparte, costituitasi con memoria depositata nell'aprile 2015 ha eccepito, anzitutto, l'incompetenza per territorio del giudice adito, e l'eccezione, respinta in un primo momento nell'aprile del 2015, è stata poi accolta, in esito all'istruttoria di merito espletata, con ordinanza del 10.01.2024.
Prima di esaminare il merito, occorre affermare che risulta soddisfatta la condizione di procedibilità ex art.5 del decreto legislativo n.28/2010, dato che il procedimento di mediazione è stato esperito, con esito negativo, dopo l'udienza del 03.03.2016 e prima della successiva udienza del 24.11.2016, come risulta dai relativi verbali redatti presso il Tribunale di Bari (in tema, Cass.n.4133/'24).
Ciò posto, nel merito, le domande di parte attrice attengono al rapporto tra le parti, fondato sul contratto d'agenzia del 25.02.2002, stipulato tra l'agente e Pt_1 Controparte_3 preponente -che sostituiva quello del 19.03.1999, e rinviava espressamente all'AEC del settore commercio -cui si aggiungeva, in data 11.02.2004, l'Accordo integrativo, stipulato tra e Pt_1
-già cui era ridefinita la misura percentuale Controparte_4 Controparte_5 delle provvigioni. In data 11.04.2004 era acquisita dalla convenuta Controparte_4 CP_1
Risulta dalla comparsa di costituzione e risposta (pagg.6 e seguenti), che, in ragione del mandato ricevuto, da ultimo, era chiamata alla promozione della vendita di mezzi di contrasto Pt_1
(Visipaque, Omnipaque e Omniscan) oltre che di radio-farmaci (Drytec; Ceretec;
Nanocol, Theracap, pagina 3 di 9 Other core, Datscan, Myoview, Andreview e MI-PET). La Zona da ultimo assegnata ad era Pt_1 costituita dalla e dalla , e, all'interno della zona, l'attività di CP_6 Controparte_7 promozione si rivolgeva a tutte le Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e , con CP_10 Controparte_11 CP_10 Controparte_12 Controparte_13 esclusione ”. CP_14 CP_15
Evidenzia, altresì, il convenuto, che la maggior parte dei clienti nei confronti dei quali ha Pt_1 svolto la propria attività erano strutture pubbliche;
con riferimento a tali ultime strutture la conclusione di un affare era (così come lo è oggi) necessariamente preceduta da un bando di gara indetto dall'ente per la fornitura di mezzi di contrasto e di radiofarmaci, dalla presentazione di un'offerta da parte della e dall'eventuale aggiudicazione a quest'ultima a fronte di specifica delibera da parte CP_1 dell'ente, delibera che interviene in seguito ad una analisi delle offerte, sia dal punto di vista qualitativo, sia in ragione del prezzo. Coi bandi di gara -cui gli agenti non contribuiscono, essendo gestiti interamente da struttura interna al preponente -l'Ente si assicura la mera possibilità di acquistare tali prodotti dall'aggiudicatario senza che però, in virtù della mera assegnazione/aggiudicazione della gara sorga in capo all'Ente l'obbligo di acquistare e in capo all'aggiudicatario il diritto a vendere prodotti nella misura e per l'importo assegnato/aggiudicato (comparsa convenuto, pag.7).
Il rapporto agenziale è proseguito fino al marzo 2014, allorché, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione della propria rete commerciale, con lettera 31.03.2014, ha comunicato CP_1 il recesso dal contratto in essere con esonero dal prestare in servizio il periodo di preavviso. In esito ai conteggi, ha versato a controparte il complessivo importo di €384.105,28 per indennità CP_1 di preavviso e competenze, indennità di cessazione del rapporto, ex art.12 AEC Commercio e FIRR - rendendosi, altresì, disponibile a versare, a mero titolo transattivo, per i cosiddetti “ordini postumi” - effettuati, cioè, dagli Enti in date successive alla cessazione del rapporto agenziale -l'ulteriore importo di euro 111 mila, determinato sulla base di previsioni di fatturato realizzabili nell'arco temporale dei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto negoziale (ivi, pagg.8,9).
Con riguardo al profilo del cd an debeatur, afferma l'attore -comparsa di riassunzione, pag.13 -che, nel caso concreto, “non ci sono “ordini” successivi alla cessazione del rapporto, in quanto i contratti-ordini
(che sono le delibere di aggiudicazione o i contratti privati) sono tutti antecedenti alla citata cessazione.
Quelli successivi sono solo acquisti, ovvero atti di esecuzione dei ridetti contratti acquisiti durante il rapporto”, sicché “spettano le provvigioni alla società attrice sulla base delle delibere di aggiudicazione in atti e per tutta la durata delle stesse (in applicazione dell'art.1748 primo comma c.c.: gli affari conclusi sono, appunto, le delibere in oggetto), dal momento che queste ultime sono state emesse in pagina 4 di 9 costanza del rapporto di agenzia grazie all'opera prestata dall'agente . Parte_1
Secondo l'attore, “trattandosi di contratti di durata, l'agente ha diritto alle provvigioni per tutta la durata stessa, anche se gli acquisti vengono effettuati dopo lo scioglimento del rapporto, tanto più che nel caso di specie l'ex agente aveva l'esclusiva di zona, come risulta dal contratto in atti. E ciò, cum grano salis, sta a significare che, qualora la naturale scadenza della ripetuta delibera venga prorogata, con o senza un provvedimento ufficiale di proroga, all'agente le provvigioni spettano (e devono essere liquidate) sino a quando non sarà indetta un'altra gara ed emessa una delibera successiva” (ivi, pag.13).
Ciò posto, osserva questo giudice che è noto -secondo il più recente orientamento del Supremo
Collegio (Cass.n.20453/'18 e n.6482/'04 ivi richiamata) -che nel contratto d'agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato, che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; perciò, l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente o in qualsiasi altro modo, purché, tuttavia, sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione (in tema, anche Cass.n.6291/'90 e n.6355/'99).
Peraltro, il citato arresto n.20453/'18 richiama anche la pronuncia della Suprema Corte n.18686/'08, secondo cui, per il caso che i prodotti della preponente siano offerti a strutture ospedaliere o ad aziende sanitarie pubbliche, entrambe tenute a svolgere attività contrattuale ad evidenza pubblica, non possono maturare a favore dell'agente le provvigioni pattuite per quella clientela nei cui confronti invece l'agente è in grado di procedere alla conclusione diretta del contratto (ivi, pag.6, primo capoverso).
La Cassazione ha, tuttavia, affermato -n.696/'88 -che nell'attività di promozione dell'agente rientrano molteplici attività, di impulso ed agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, incrementare e convogliare verso l'acquisto la domanda del prodotto offerto dal preponente ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto in termini conformi alle istruzioni impartite dal preponente;
perciò, la propaganda, pur non potendo di per sé sola costituire l'attività tipica dell'agente, integra, tuttavia, il presupposto della promozione della conclusione dei contratti ove si accompagni ad ulteriori compiti, risultanti dalla disciplina complessiva del rapporto, che evidenzino il ruolo dell'agente quale intermediario tra impresa e clienti. Proprio ciò che emerge dalla lettura dei pagina 5 di 9 documenti negoziali qui azionati dall'agente, con riferimento all'incarico conferito a (art.4 Pt_1 contratto febbraio 2002, art.7 contratto marzo 1999).
Occorre, inoltre, sottolineare che, se è vero che, per qualificare il contratto è necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti, è pur vero che non si può prescindere dalla dichiarazione di volontà delle parti con riguardo al detto contenuto e si deve pure tenere conto del relativo affidamento reciproco delle parti (Cass.n.6616/'88).
Ciò posto, appare evidente nel caso concreto che l'attività dell'attore si inserisce, per espressa previsione contrattuale, nella serie causale dei plurimi fattori -tra cui, certamente, anche le gare indette dagli enti pubblici committenti -che, nel corso degli anni in cui si è svolto il rapporto, hanno portato alla stipula dei contratti di fornitura dei prodotti forniti da a detti enti, e concorre, CP_1 perciò, al conseguimento del risultato dato dalla conclusione degli affari andati a buon fine, nell'accezione di cui all'art.1748 cc, quale presupposto per il diritto dell'agente alla provvigione.
Diversamente opinando si dovrebbe pervenire alla conclusione, contraria al concreto svolgersi del rapporto negoziale, secondo cui il preponente avrebbe pagato per anni provvigioni senza che l'attore avesse valido titolo giuridico per incassarle -ciò che neppure il convenuto si spinge qui ad affermare.
Così risolta la questione attinente al cd an debeatur, si tratta di verificare se ed eventualmente in quale misura l'agente -onerato della relativa prova (ex multis, Cass.n.8640/'97, n.5532/'86) -abbia qui maturato il diritto alle provvigioni cd postume.
A tal proposito, risulta dalla relazione di CTU -più precisamente nella nota di chiarimento datata
25.11.2022 -che le provvigioni spettanti all'agente ammontano ad euro 455.688,00 (ivi, pag.3), e che detto importo attiene agli affari conclusi a norma degli artt.4 AEC Settore commercio e 1748 cc, affari intesi come “aggiudicazioni delle gare” indette dall'ente pubblico committente.
Secondo il CTU le provvigioni spettano all'agente sull'intero valore di aggiudicazione (ivi, pag.2), dato che le delibere di aggiudicazione delle gare stabiliscono, “per un determinato periodo di tempo
(generalmente triennale oltre le proroghe in attesa di bandire nuove gare), l'impegno, da parte dell'ente ospedaliero, ad acquistare prodotti per un certo importo, indicato in contratto per l'intero periodo di durata”, sicché, “aggiudicata la gara le forniture avvengono nell'arco dell'intero periodo senza alcun ulteriore intervento di agenti”. Il CTU ha, perciò, determinato le “provvigioni rimanenti” “in maniera empirica, ipotizzando una costante fornitura mensile dell'intera fornitura, fino alla scadenza del contratto in essere” (stessa pag.2), estendendo i calcoli provvigionali ben oltre i sei mesi del 2014, cioè
a tutto il periodo di vigenza contrattuale (così a pagg.5,6 punto 1 della nota di chiarimenti 19.09.22).
pagina 6 di 9 Reputa questo giudice che il criterio di quantificazione adottato dal CTU non possa essere condiviso, poiché in contrasto col disposto del vigente art.1748 cc, a norma del quale, di regola, l'agente matura il diritto di attribuzione della provvigione non prima del momento della conclusione del contratto promosso dall'agente stesso (cd momento acquisitivo) e il diritto di esigerne il pagamento al momento in cui il preponente esegue la prestazione (cd momento di maturazione), salva la possibilità che le parti del contratto di agenzia si accordino nel senso che detto momento coincida col pagamento, da parte del terzo, della prestazione resa dal preponente in esecuzione del contratto procurato dall'agente.
Nel caso concreto, la mera aggiudicazione della gara non è sufficiente, poiché può ben verificarsi l'ipotesi che l'ente pubblico committente non invii al preponente ordine alcuno d'acquisto, nel qual caso non ha luogo neppure la stipula del contratto su cui l'agente può fondare il proprio diritto di attribuzione della provvigione.
Grava, inoltre, sull'agente l'onere di indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente medesimo (in tal senso, Cass.n.23345/'24).
Peraltro, in esito all'udienza del 21.05.2025, è emerso che le parti, nel riportarsi, di fatto, alle proprie posizioni processuali, non hanno fornito elementi, specifici ed ulteriori, rispetto a quelli esaminati dal
CTU, per portare alla riapertura delle operazioni peritali.
Pare, comunque, possibile ritenere che, sebbene, formalmente, il convenuto contesti che controparte abbia fornito prova del proprio diritto alle provvigioni nel periodo in questione (comparsa di costituzione, par.2, pag.14, e par.3, pag.23), di fatto, l'agente ha maturato il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi nei sei mesi successivi alla cessazione del contratto di agenzia, a norma dell'art.5
AEC settore commercio, del febbraio 2009 (così a par.2, pag.23 della comparsa citata), per un importo pari ad euro 110.156,42 -di cui euro 64.937,00 per forniture di mezzi di contrasto ed euro 45.219,42 per forniture di prodotti destinati alla medicina nucleare (così in comparsa citata, sub punto FF), pag.12,13)
-calcolato dallo stesso preponente “sulla base degli effettivi ordini ricevuti dalla convenuta con riguardo alle strutture sanitarie rientranti nella Zona assegnata ad nel periodo di sei mesi Pt_1 successivo alla cessazione del rapporto”, oggetto di offerta meramente transattiva dal preponente -cioè non effettuata a norma del primo comma dell'art.1209 cc -rifiutata, tuttavia, dall'agente.
Sul detto importo capitale maturano interessi moratori ex art.7 secondo comma AEC;
non può, per contro, essere attribuita la rivalutazione monetaria in via automatica, né risulta prova idonea per l'attribuzione del maggior danno, ex art.1224 secondo comma cc (Cass.n.3029/'15 e n.6684/'18).
Con riguardo alla seconda posta creditoria oggetto della pretesa attorea, cioè le indennità per fine pagina 7 di 9 rapporto, il CTU ha accertato la sussistenza dei requisiti, legali e secondo AEC di settore, con motivazione idonea e pienamente condivisibile, che ha tenuto conto dei rilievi critici delle parti, rispondendovi in modo adeguato e persuasivo, sicché è qui ben possibile rinviare alla relazione tecnica che la contiene, datata 24.02.2022 (in tema, Cass.n.1815/'15, n.33742/'22).
Dunque, avuto riguardo a quanto percepito dall'agente a tale titolo -relazione citata, pagg.11-17 e, in particolare, pagg.16,17 -residua ancora a carico del preponente l'importo di euro 140.829,39, oltre interessi moratori ex art.1284 cc, essendo il contratto di data anteriore all'agosto 2002.
In punto spese di lite, avuto riguardo ai rilievi che precedono, e tenuto conto dell'ammontare della pretesa creditoria azionata da in relazione a quanto qui riconosciuto, si configurano ragioni Pt_1 idonee, ex art.92 secondo comma cpc, per disporne la parziale compensazione tra le parti, nella misura della metà, con condanna del convenuto alla rifusione della residua metà di quelle di controparte, frazione liquidata come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, nei parametri medi.
Il compenso liquidato al CTU nel giudizio avanti al Tribunale di Bari -decreto del 26.02.2022, per euro
12 mila, oltre accessori di legge -resta in via definitiva a carico di ambo le parti, ciascuna per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice in riassunzione svolte nei Parte_1 confronti di condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1 del complessivo importo di euro 250.985,86 -di cui euro 110.156,42 per residue provvigioni ed euro 140.829,44 per residue indennità di fine rapporto -oltre, quanto all'importo per provvigioni, interessi moratori ex art.7 AEC commercio e, quanto alle indennità di fine rapporto, interessi moratori ex art.1284 cc, primo comma dalla data di cessazione del contratto
(31.03.2014) fino alla data di notifica dell'atto di citazione del 20.11.2014, e quarto comma da detta data di notifica fino al saldo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore in riassunzione, nella misura della metà, frazione liquidata in euro 15.000,00 per compensi ed euro 856,50 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, compensato il residuo;
3) pone il compenso liquidato al CTU in via definitiva a carico delle parti, ciascuna per la metà.
pagina 8 di 9 Milano, 13 ottobre 2025
Il Giudice
NC UT
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