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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4971/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
nato a [...] il giorno 20.05.1973, CF: , che agisce Parte_1 C.F._1
in proprio e, unitamente alla sig.ra quale genitore del figlio minore Controparte_1
- nato a [...], il [...], CF: 138.397.237-01, entrambi Persona_1
residenti in [...]n. 229, app.to 401, Tijuca (RJ), Brasile, cap 20271-064,
Rappresentati e difesi dagli avvocati Noemi Demuru e Monica Cui del Foro di Sassari
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.11.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
1 In data 04.12.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 16.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 16.04.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 17.02.2025 il difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 14.04.2025, il si costituiva in giudizio. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il chiede preliminarmente che il Tribunale CP_2
disponga la sospensiva impropria del procedimento in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna in ordine all'ambito di applicazione delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis. Osserva che la questione sulla interpretazione costituzionalmente orientata da dare alla norma fondante l'istituto della trasmissione della cittadinanza, con particolare riferimento alla necessità di una effettività del rapporto con la collettività di cui i richiedenti ambiscono far parte
- criterio ermeneutico indicato dalla stessa Corte di Cassazione nelle sentenze che hanno chiarito gli oneri probatori a carico delle parti in causa – abbia una incidenza anche sul presente caso atteso che i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento di effettivo e concreto rapporto con l'Italia ulteriore rispetto alla discendenza dell'avo.
Il Giudice rigetta la richiesta del in quanto i casi di sospensione legale sono tassativi CP_2
e tra questi non è compresa anche la sospensione del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - sollevata in altro giudizio. Sospendere il presente giudizio contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza
n. 6121 del 07/03/2024 (Rv. 670814 - 01).
Il prospetta altresì una possibile carenza procedimentale amministrativa per la CP_2
valutazione della quale si rimette comunque al giudice. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi
2 annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del DPR del
31.08.1999 n. 394 il quale prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma 1 lett. c)”per
l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà; ritiene il che nessun CP_2
procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni, non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR
123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver prenotato un appuntamento al
Consolato Generale D'Italia di Porto Alegre in Brasile, senza però riuscire ad ottenere una data di convocazione a causa delle innumerevoli domande presentate.
3 Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
, figlio di e , è cittadino italiano in quanto nato a Persona_2 Persona_3 Persona_4
AV (UD) il giorno 7 aprile 1832, e, pur se emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato il su certificato negativo di naturalizzazione.
Ne egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd
“grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del suddetto decreto. Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni
4 che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Va osservato che nel proprio atto di costituzione il eccepisce in capo ai ricorrenti un CP_2
fattore interruttivo costituito dal fatto che padre e nonno dei ricorrenti, presta Persona_5
servizio militare nelle forze armate brasiliane, come risultante dal certificato di matrimonio.
Il giudice osserva che la perdita della cittadinanza correlata all'accettazione di un impiego dal governo estero è stata disciplinata dalle seguenti norme susseguitesi nel tempo.
- L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022 n. 25317 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese (essendo 'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del
1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui,
a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che
5 la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo italiano”.
- L'art.35 della legge n. 23 del 1901 (Disposizioni sull'immigrazione) abroga il paragrafo 3 della prima parte dell'art.11 del Codice Civile.
- La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al
1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n. 949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato. "
Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del
05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
- Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto presso uno Stato estero è disciplinato dall'art. 12 della legge 91/1992 che così dispone: “1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
La citata disposizione di cui all'art 12 della legge 91/1992, in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi “armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez. U. del
24.08.2022, n. 25317)”.
6 Giova sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte Costituzionale auspicava che l'intera materia costituisse “oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che l'avevano ispirata”.
Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, è nato a [...] Persona_5
il 12.02.1946 ed è divenuto maggiorenne presumibilmente nel 1966, quindi la norme applicabili sono quelle previste dell'art 8 della l.555/1912 e riformulato all'art.12 della legge 91/1992 in virtù delle quali la perdita della cittadinanza italiana non consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego governativo da parte di uno Stato Straniero o dall'aver prestato servizio presso le forze armate di uno Stato estero, dovendovi essere invece una intimazione da parte dello stato italiano ad abbandonare l'impiego o il servizio a seguito di una mancata ottemperanza all'intimazione entro il termine previsto.
Tuttavia, il Tribunale rileva che il non ha fornito alcuna prova di intimazione da CP_2
parte del Governo italiano nei confronti di né una inottemperanza da parte di Persona_5 quest'ultimo, nonostante trattasi di fattispecie interruttiva della cittadinanza italiana la cui prova grava sulla parte che l'eccepisce in giudizio ( Cass. Sez. U. del 24.08.2022 n. 25317). Peraltro, è lo stesso a dar atto, al punto n.3 della comparsa di costituzione, di non aver “ricevuto dalle CP_2
evidenziate Amministrazioni, competenti alla gestione delle risultanze dei registri da essi tenuti, alcun elemento in senso ostativo(es: rinuncia)”.
Rileva altresì che la mera accettazione di un impiego governativo o la prestazione del servizio presso le forze armate estere non può di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4 e 22 della
Costituzione italiana, come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza del
24.08.2022 n. 25317 che così recita: “ Il vero è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di Cassazione espressamente sostiene che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –
7 a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).
Alla luce di tali considerazioni non ha perso la cittadinanza italiana e l'ha Persona_5 potuta trasmettere a suo figlio, odierno ricorrente, Quest'ultimo a sua volta Parte_1
l'ha potuta trasmettere a suo figlio, odierno ricorrente, Persona_1
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del 15.02.2025, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_2
convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via CP_2
amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Nel caso di specie, il ritiene che i richiedenti non possano annoverarsi tra la CP_2 popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente CP_2
chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di CP_2
accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_2 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20
marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- non a caso il D.P.R. n. 396/2000 che regolamenta l'ordinamento dello Stato Civile, 8 espressamente prevede all'art. 14 che il soggetto tenuto a provvedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile non sia l'esponente ma CP_2
il Cancelliere;
- il resistente non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto dei CP_2
singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni. L'attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell'ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal Sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell'art. 54 del TUEL (attinente alle "attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al il potere di indirizzo ed al Controparte_3
prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. (art. 104 ). La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile.
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente.
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra CP_2
la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere CP_2
alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
9 Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_2
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_2
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e Controparte_2
coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_2
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza
10 di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_2
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_2
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_2
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_2
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_2
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_2 CP_2
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_2
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_2
ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
11 In Trieste il 4 giugno 2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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