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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1220 /2023 del Ruolo Generale
Tra
RAPPRESENTATA DA Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Spirandelli Piero
Parte attrice
E
RAPPRESENTATA DA Controparte_1 Controparte_2
Con gli Avv.ti Le Fosse Giuseppe e
[...]
[...]
Controparte_3
Parti convenute
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 cpc ritualmente notificato rappresentata da ora Parte_1 Parte_2
citava in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la signora Pt_2 CP_3
e , già in qualità di procuratrice speciale
[...] Controparte_2 CP_2
di er ivi sentir accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità Controparte_1
del provvedimento di conferma del progetto di riparto, procedere alla revoca o alla modifica di quest'ultimo, con tutti i provvedimenti consequenziali e per l'effetto disporre l'assegnazione dell'intero residuo del ricavato della vendita pari ad euro 18.322,42 al netto delle spese in prededuzione già di spettanza della creditrice procedente.
Si costituiva in giudizio parte convenuta per Controparte_2 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e dichiararsi approvato il riparto
[...]
di cui all'opposizione.
Rimaneva contumace la signora . CP_3
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc, senza necessità
di istruttoria alcuna, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni che venivano precisate come di seguito:
Conclusioni per parte attrice: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della proposta opposizione, così giudicare
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, procedendo alla revoca o alla modifica di quest'ultimo, con tutti i provvedimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in atti;
- per l'effetto disporre l'assegnazione dell'intero residuo del ricavato della vendita, pari ad Euro 18.322,42=, al netto delle spese in prededuzione relative alla procedura già di spettanza della creditrice procedente, a favore della medesima creditrice ipotecaria procedente
[...]
e ciò a parziale soddisfacimento del maggior credito dalla stessa vantato per Euro Parte_1
855.691,59= oltre interessi, così come precisato in atti, con imputazione della somma assegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 cod. civ.
- In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di chiedere termine, produrre altri documenti ed indicare nuovi mezzi di prova nel rispetto del rito. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della fase sommaria.
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi espositi: In via principale: rigettare l'avversa opposizione ex artt. 512, 617, II comma e 618, II comma c.p.c. proposto e per l'effetto, dichiarare approvato il progetto di riparto come da bozza del Professionista Delegato del 14.04.2021; In via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 298/2017 R.G.E. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Trattasi di opposizione al provvedimento di approvazione del progetto di riparto formato dal Professionista Delegato in ordine all'esecuzione immobiliare RGE
n. 298/2017.
Il piano di riparto ha previsto la totale attribuzione del residuo ricavato dalla vendita degli immobili della signora a Controparte_3 Controparte_2
intervenuta quale procuratrice di er un credito a quest'ultima Controparte_1
ceduto da A tutela di detto credito era CP_2 Controparte_4
stata iscritta ipoteca giudiziale ai nn. 8024/1789 in data 13.7.2005.
Parte attrice lamenta il fatto che, sebbene il creditore sia
[...] l'ipoteca giudiziale è stata iscritta in favore di LE Controparte_5
Società di gestione del credito Spa, allora procuratrice di CP_2 [...]
Controparte_4
Secondo la società attrice l'ipoteca come iscritta è affetta da invalidità
insanabile in quanto il soggetto creditore è diverso dal soggetto a favore del quale l'ipoteca è stata iscritta, indipendentemente dalla sussistenza o meno di procura notarile diretta a consentire l'acquisizione di ipoteche giudiziali da parte della procuratrice.
Tale circostanza secondo l'opponente è tale da creare confusione circa il soggetto titolare del diritto di iscrizione ipotecaria.
La convenuta opposta rileva che la non coincidenza tra il soggetto creditore e il soggetto a favore del quale è iscritta ipoteca non determina l'invalidità
dell'ipoteca in quanto, essendo allegato, alla nota di iscrizione, il titolo per cui il creditore procede, non sussiste alcun dubbio in merito all'effettivo titolare del credito per cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria.
A tal proposito rileva che la sussistenza dell'ipoteca ed il suo grado non potevano non essere conosciuti dai terzi che, con una visura a nome del debitore, potevano estrapolare i dati necessari ad individuare i gravami presenti sui beni immobili di proprietà della debitrice.
La convenuta richiama, ai fini della validità dell'iscrizione ipotecaria, una nota sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 2075/2015) che ha affermato come “Deve escludersi che la nota di iscrizione, che ha funzione soltanto strumentale e non è autonoma fonte di obbligazioni possa sostituirsi al titolo,
neppure allo scopo di meglio tutelare l'affidamento dei terzi, attribuendo al
diritto ipotecario contenuti o limiti non previsti dalla legge, da un provvedimento
del giudice e neppure dalla volontà delle parti che abbiano consentito
all'iscrizione.”
Inoltre, sempre secondo la tesi di parte convenuta, LE Società di Gestione
del Credito S.p.a., a seguito di procura conferitale da Controparte_5
aveva, tra gli altri, il potere di acquisire ipoteche giudiziali ed
[...]
apparteneva allo stesso gruppo bancario della mandante, tanto da non poter ingenerare incertezza in merito al soggetto creditore.
Il Tribunale letti gli atti ed esaminati i documenti di causa deve valutare se l'errata indicazione del soggetto a favore del quale è stata iscritta ipoteca comporti la nullità della nota o, diversamente un mero errore rettificabile.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul punto ed è giunta, in maniera pressochè unanime a stabilire che “in tema di costituzione
dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare
l'invalidità ex art. 2841 cod. civ. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo
strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi
essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o
l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o
l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto
(da ultimo, cfr. Cass. 26/07/2023, n. 22534)”. Con la recentissima ordinanza del 4 luglio 2024 n. 18367 la Suprema Corte ha voluto dare un contributo all'ambito operativo del giudice di merito chiamato a valutare di volta in volta il “peso” dell'errore della nota di iscrizione diretto ad operare una discrasia tra nota e titolo esecutivo.
Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione uno degli errori della nota era l'errata indicazione del debitore: era stato indicato quale debitore il proprietario dell'immobile, invece di essere indicato come terzo datore di ipoteca ed inoltre era stato indicato un titolo errato per il quale veniva iscritta ipoteca.
In entrambi i casi la Cassazione ha rilevato che trattasi di errori rettificabili in quanto, con un mero iter logico, sono individuabili i dati corretti, e, quindi, con una mera rettifica è possibile ristabilire l'esattezza della nota di iscrizione.
Per gli il giudice di merito, al fine di valutare l'emendabilità della nota Parte_3
di iscrizione ipotecaria dalle inesattezze, dovrà valutare la potenzialità delle stesse ad ingenerare confusione in ordine a dati identificativi dell'iscrizione;
siffatta valutazione di fatto resta insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da adeguata e non illogica motivazione.
Nel caso che ci occupa nella nota di iscrizione è stato erroneamente indicato il soggetto a favore del quale l'iscrizione è stata fatta, ma il titolo allegato alla nota non fa sorgere dubbi in merito a chi sia il soggetto creditore
[...]
e a che titolo aveva agito LE Società di Gestione del Controparte_5
Credito (mandataria munita di procura).
Richiamando la sentenza sopra citata (Cass. 26.7.2023 n. 22534) la Suprema Corte precisa che uno degli elementi che attengono la nullità della iscrizione ipotecaria riguarda l'incertezza sull'identità del creditore. Nel caso in oggetto il creditore è certo e la sua identità non è stata mai messa in discussione nemmeno dall'odierna opponente.
L'errore nella nota sarebbe stato insanabile se fosse stato tale da ingenerare confusione in merito al soggetto titolare del diritto di iscrizione, così non è, in quanto non vi è alcun dubbio su chi sia il creditore, titolare del diritto di cui sopra, anche alla luce dell'ulteriore procedura esecutiva immobiliare – RGE
284/2017 – promossa nei confronti della signora su immobili gravati CP_3
dall'ipoteca per cui oggi si discute e per cui non vi sono state contestazioni;
nessun dubbio è sorto al Professionista delegato in sede di predisposizione di riparto.
Alla luce di quanto sopra il Tribunale rileva che l'errore nell'indicazione del soggetto a favore del quale è stata iscritta ipoteca possa essere individuato tra gli errori rettificabili e pertanto rigetta le domande attoree confermando il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione di rappresentata da ora Parte_1 Parte_2 Pt_2
- conferma il provvedimento impugnato;
- condanna rappresentata da ora in Parte_1 Parte_2 Pt_2
persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di CP_1
rappresentata da in persona del legale rapp.te pro
[...] Controparte_2
tempore, delle spese di lite che si quantificano forfettariamente in € 2.000,00
per competenze, oltre R.F. cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 6 febbraio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini