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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5252/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
e per essa la mandataria c.f. Controparte_1 Parte_1
, assistita e difesa dall'avv. Danilo COTRONEI, come da procura in atti;
P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
Curatela dell'eredità giacente di , c.f. , in persona del PEona_1 C.F._1
curatore dott. come da decreto di nomina in atti;
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita di eredità;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente depositato, la società – e per Controparte_1
essa la mandataria (doc. B) – ha chiesto a questo Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità del signor da parte della moglie defunta PEona_2
citata in giudizio in persona del curatore dell'eredità giacente nominato dal Presidente PEona_1
del Tribunale di Bergamo (doc. 9, 9 bis), deducendo che: - a seguito di un'operazione di cessione dei
PE crediti in blocco (doc. 3), ha acquistato da Banco BPM il credito vantato nei confronti dei signori e e derivante dal contratto di mutuo stipulato il 20 settembre 2004 (doc. 4), garantito da ipoteca Per_1
volontaria concessa dai coniugi, ciascuno per la propria quota, sul bene sito in Fara Gera d'Adda (BG), così identificato catastalmente: foglio 1, Sezione MM, con il mappale 771 subalterno 3, Via
PE Gorizia, piano 1, categoria A/3, classe 2, vani 5; - in data 17 dicembre 2010, è deceduto il signor
(doc. 5) e la sua eredità si è devoluta per testamento in favore della moglie (doc. 6), deceduta a sua volta il 23 febbraio 2016 senza avere accettato espressamente l'eredità del coniuge (doc. 7); - nell'ambito della procedura esecutiva avviata per ottenere il pignoramento dell'immobile ipotecato, PE è emerso che difetta la continuità delle trascrizioni dell'eredità del signor la quale risulta tacitamente accettata dalla signora in forza della voltura catastale effettuata in proprio favore Per_1
(doc. 11).
Malgrado la regolarità della notifica, il curatore dell'eredità giacente della signora non si è Per_1 costituito, ma all'udienza del 23 giugno 2025 è comparso personalmente, rimettendosi alla decisione del Tribunale.
La ricorrente, sentita in udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, deve affermarsi la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di erede della signora e alla successiva trascrizione del presente provvedimento, così da ripristinare la continuità Per_1 delle trascrizioni e poter procedere all'esecuzione dinanzi al giudice competente.
Nel merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno
2018, n.14499).
Com'è noto, L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. 30 aprile 2023, n. 11478; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23737; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1438 e da ult. Cass. 14 aprile 2022, n. 12259).
Se ciò è vero, occorre tuttavia ricordare che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria- può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. 11 novembre 2021, n. 33516; in senso conforme, v. Corte d'Appello di Brescia, 6 dicembre 2021, n.1594).
Ne consegue che Le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale.
Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità (Corte appello Venezia sez. II, 20/07/2022,
n. 1702).
Intendendo aderire a tale orientamento, si osserva quanto segue.
PE Dall'esame dei documenti in atti, risulta che, dopo la morte del signor i dati catastali relativi all'immobile di Fara Gera d'Adda sono stati volturati (doc. 11), con conseguente intestazione dell'intera proprietà del bene, di proprietà del de cuius per la quota di 1/2, in favore di PEona_1
che ne ha acquistato l'intera proprietà per successione testamentaria, come precisato anche nella relazione notarile e nella nota di trascrizione (doc. 6, 10).
Pertanto, considerato che la signora era l'unica legittimata ad effettuare la voltura, tale Per_1 adempimento può senz'altro riferirsi alla stessa, desumendo da ciò la volontà inequivoca di accettare l'eredità del coniuge.
La domanda deve essere pertanto accolta.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c. la quale potrà essere richiesta dalla resistente, su cui grava il relativo onere, senza che possa essergli ordinato si provvedervi, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso.
In caso di inerzia, la trascrizione potrà essere richiesta dalla parte ricorrente, a proprie spese, non essendo necessaria a tal fine un'autorizzazione del Giudice.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della controparte, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ai sensi degli art. 281 terdecies e sexies c.p.c., così statuisce: dichiara la signora erede pura e semplice del signor PEona_1 PEona_2
dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c.; dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, il 27 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
e per essa la mandataria c.f. Controparte_1 Parte_1
, assistita e difesa dall'avv. Danilo COTRONEI, come da procura in atti;
P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
Curatela dell'eredità giacente di , c.f. , in persona del PEona_1 C.F._1
curatore dott. come da decreto di nomina in atti;
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita di eredità;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente depositato, la società – e per Controparte_1
essa la mandataria (doc. B) – ha chiesto a questo Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità del signor da parte della moglie defunta PEona_2
citata in giudizio in persona del curatore dell'eredità giacente nominato dal Presidente PEona_1
del Tribunale di Bergamo (doc. 9, 9 bis), deducendo che: - a seguito di un'operazione di cessione dei
PE crediti in blocco (doc. 3), ha acquistato da Banco BPM il credito vantato nei confronti dei signori e e derivante dal contratto di mutuo stipulato il 20 settembre 2004 (doc. 4), garantito da ipoteca Per_1
volontaria concessa dai coniugi, ciascuno per la propria quota, sul bene sito in Fara Gera d'Adda (BG), così identificato catastalmente: foglio 1, Sezione MM, con il mappale 771 subalterno 3, Via
PE Gorizia, piano 1, categoria A/3, classe 2, vani 5; - in data 17 dicembre 2010, è deceduto il signor
(doc. 5) e la sua eredità si è devoluta per testamento in favore della moglie (doc. 6), deceduta a sua volta il 23 febbraio 2016 senza avere accettato espressamente l'eredità del coniuge (doc. 7); - nell'ambito della procedura esecutiva avviata per ottenere il pignoramento dell'immobile ipotecato, PE è emerso che difetta la continuità delle trascrizioni dell'eredità del signor la quale risulta tacitamente accettata dalla signora in forza della voltura catastale effettuata in proprio favore Per_1
(doc. 11).
Malgrado la regolarità della notifica, il curatore dell'eredità giacente della signora non si è Per_1 costituito, ma all'udienza del 23 giugno 2025 è comparso personalmente, rimettendosi alla decisione del Tribunale.
La ricorrente, sentita in udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, deve affermarsi la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di erede della signora e alla successiva trascrizione del presente provvedimento, così da ripristinare la continuità Per_1 delle trascrizioni e poter procedere all'esecuzione dinanzi al giudice competente.
Nel merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno
2018, n.14499).
Com'è noto, L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. 30 aprile 2023, n. 11478; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23737; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1438 e da ult. Cass. 14 aprile 2022, n. 12259).
Se ciò è vero, occorre tuttavia ricordare che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria- può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. 11 novembre 2021, n. 33516; in senso conforme, v. Corte d'Appello di Brescia, 6 dicembre 2021, n.1594).
Ne consegue che Le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale.
Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità (Corte appello Venezia sez. II, 20/07/2022,
n. 1702).
Intendendo aderire a tale orientamento, si osserva quanto segue.
PE Dall'esame dei documenti in atti, risulta che, dopo la morte del signor i dati catastali relativi all'immobile di Fara Gera d'Adda sono stati volturati (doc. 11), con conseguente intestazione dell'intera proprietà del bene, di proprietà del de cuius per la quota di 1/2, in favore di PEona_1
che ne ha acquistato l'intera proprietà per successione testamentaria, come precisato anche nella relazione notarile e nella nota di trascrizione (doc. 6, 10).
Pertanto, considerato che la signora era l'unica legittimata ad effettuare la voltura, tale Per_1 adempimento può senz'altro riferirsi alla stessa, desumendo da ciò la volontà inequivoca di accettare l'eredità del coniuge.
La domanda deve essere pertanto accolta.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c. la quale potrà essere richiesta dalla resistente, su cui grava il relativo onere, senza che possa essergli ordinato si provvedervi, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso.
In caso di inerzia, la trascrizione potrà essere richiesta dalla parte ricorrente, a proprie spese, non essendo necessaria a tal fine un'autorizzazione del Giudice.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della controparte, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ai sensi degli art. 281 terdecies e sexies c.p.c., così statuisce: dichiara la signora erede pura e semplice del signor PEona_1 PEona_2
dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c.; dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, il 27 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo