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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 3396/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3396/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Chiara Bortoletto con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 02.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza n. 149 emessa in data 07.01.2025 (pubblicata in data
07.02.2025 - RGN 3396/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
pagina 1 di 4 che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio civile in data 02.10.2010 - dal quale è nata la figlia (n. il 22.12.2007) - era tra loro intervenuta separazione Persona_1 personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) Residenza degli ex coniugi. Le parti continueranno a vivere separate, con piena libertà di fissare ovunque la propria residenza, salvo l'obbligo di comunicare reciprocamente il cambio della stessa entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.
2) Collocamento minore. La figlia , se ed in quanto minorenne al momento di pronuncia Per_1 della sentenza di scioglimento del matrimonio, viene collocata presso la residenza materna in
Fossalta di Piave (VE), Piazza IV Novembre 13, già immobile di proprietà per ½ della sig.ra
e adibito a residenza familiare;
Parte_1
3) Affidamento minore. La figlia , se ed in quanto minorenne al momento di pronuncia Per_1 della sentenza di scioglimento del matrimonio, continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con tutti i diritti e doveri che la legge prevede ed ordina. I genitori si impegnano
a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione ed alle necessità della figlia;
4) Diritto di vista del genitore non collocatario. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo con la madre, come di fatto avviene da anni;
5) Contributo al mantenimento. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, quale contributo al mantenimento della figlia , fino all'autosufficienza
[...] Per_1 economica di quest'ultima, l'importo di euro 200,00= mensili, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, da accreditarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto. Le somme saranno aggiornate annualmente, secondo gli indici istat, a decorrere dal mese di dicembre 2025.
6) Spese straordinarie. Le spese straordinarie saranno concordate ed affrontate in osservanza del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, da intendersi qui integralmente ritrascritto, e ciascun genitore se ne farà carico nella misura del 50% sicché, a fronte dell'esibizione della relativa
pagina 2 di 4 documentazione, alla fine di ogni mese e comunque entro la fine del mese successivo, ciascuno dovrà corrisponderle e rimborsare la propria quota al genitore che le avrà anticipate.
7) Dichiarazione di autosufficienza. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti
e di rinunciare pertanto reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al mantenimento;
8) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia .”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 02.10.2010 a Salgareda (TV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] alla parte I, n. 12, uff. 1 anno 2010 del Comune di Salgareda (TV);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 3396/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3396/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( ) Parte_1 C.F._1
e
( Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Chiara Bortoletto con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 02.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza n. 149 emessa in data 07.01.2025 (pubblicata in data
07.02.2025 - RGN 3396/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
pagina 1 di 4 che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio civile in data 02.10.2010 - dal quale è nata la figlia (n. il 22.12.2007) - era tra loro intervenuta separazione Persona_1 personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) Residenza degli ex coniugi. Le parti continueranno a vivere separate, con piena libertà di fissare ovunque la propria residenza, salvo l'obbligo di comunicare reciprocamente il cambio della stessa entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.
2) Collocamento minore. La figlia , se ed in quanto minorenne al momento di pronuncia Per_1 della sentenza di scioglimento del matrimonio, viene collocata presso la residenza materna in
Fossalta di Piave (VE), Piazza IV Novembre 13, già immobile di proprietà per ½ della sig.ra
e adibito a residenza familiare;
Parte_1
3) Affidamento minore. La figlia , se ed in quanto minorenne al momento di pronuncia Per_1 della sentenza di scioglimento del matrimonio, continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con tutti i diritti e doveri che la legge prevede ed ordina. I genitori si impegnano
a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione ed alle necessità della figlia;
4) Diritto di vista del genitore non collocatario. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo con la madre, come di fatto avviene da anni;
5) Contributo al mantenimento. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, quale contributo al mantenimento della figlia , fino all'autosufficienza
[...] Per_1 economica di quest'ultima, l'importo di euro 200,00= mensili, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, da accreditarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto. Le somme saranno aggiornate annualmente, secondo gli indici istat, a decorrere dal mese di dicembre 2025.
6) Spese straordinarie. Le spese straordinarie saranno concordate ed affrontate in osservanza del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, da intendersi qui integralmente ritrascritto, e ciascun genitore se ne farà carico nella misura del 50% sicché, a fronte dell'esibizione della relativa
pagina 2 di 4 documentazione, alla fine di ogni mese e comunque entro la fine del mese successivo, ciascuno dovrà corrisponderle e rimborsare la propria quota al genitore che le avrà anticipate.
7) Dichiarazione di autosufficienza. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti
e di rinunciare pertanto reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al mantenimento;
8) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia .”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 02.10.2010 a Salgareda (TV), trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] alla parte I, n. 12, uff. 1 anno 2010 del Comune di Salgareda (TV);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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