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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2006 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Faraci e
CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Revoca ADI
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale dolendosi della revoca dell'Assegno D'Inclusione disposta dall' CP_1 con la seguente motivazione “…Accertamento del non corrispondenza al vero delle Cont dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di .”. Chiede quindi, anche in via cautelare, l'annullamento del provvedimento di revoca.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto ella domanda. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE La ricorrente si duole della perdita dell'Assegno di Inclusione (ADI) precedentemente riconosciutale sul presupposto della disabilità del proprio figlio minorenne Per_1
.
[...]
In particolare, la ricorrente evidenzia che il minore “è stato riconosciuto a più riprese quale invalido e/o portatore di handicap dalla stessa controparte, ed ovvero e come da verbali che si versano in atti, sia nel 2019 che nel 2021”. Lo stesso, inoltre, “è stato anche riconosciuto in un'occasione quale invalido, e come tale destinatario di indennità di frequenza” e, comunque, a seguito di visita del 29 maggio 2024, “è stato comunque confermato quello di portatore di handicap, peraltro con effetti dal luglio 2023”.
1 La domanda amministrativa del 23.12.2023, quindi, non sarebbe corredata da dichiarazioni false, come invece si afferma nel provvedimento di revoca emesso dall'Istituto.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non contestate delle parti, emerge che, a seguito di revisione del 13.9.2021, il minore non è stato più nelle Persona_1 condizioni per percepire l'indennità di frequenza (che è stata infatti revocata) e versava nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/92 (come disabile non in condizioni di gravità). Identica situazione è stata riscontrata all'esito della visita del 23.7.2023.
Tale situazione, a norma della tabella di cui all'allegato n. 3 al DPCM 159/2013, che concerne la “Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c)”, non incarna i presupposti dell'handicap medio, in quanto non sussiste una invalidità, né il diritto a percepire l'indennità di frequenza (che è stata revocata appunto), non sussistono sordità o cecità e neppure sussiste una disabilità inquadrabile in seno all'art. 3 co, 3 L. 104/92.
La domanda di DSU del 23.12.2023 (doc. 3 fasc, ric), nella parte in cui, relativamente al minore, viene barrata la casella “disabilità media” (pag. 10), quindi, contiene una dichiarazione falsa. Non si tratta di un falso innocuo, bensì idoneo ad incidere quantomeno sull'importo della prestazione assistenziale, come affermato dall in sede di discussione. CP_1
In sostanza, la revoca del beneficio è giustificata e il ricorso va rigettato. La presente decisione di merito consente di ritenere assorbita anche la domanda cautelare.
Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Trapani, 12/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Faraci e
CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Revoca ADI
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale dolendosi della revoca dell'Assegno D'Inclusione disposta dall' CP_1 con la seguente motivazione “…Accertamento del non corrispondenza al vero delle Cont dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di .”. Chiede quindi, anche in via cautelare, l'annullamento del provvedimento di revoca.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto ella domanda. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE La ricorrente si duole della perdita dell'Assegno di Inclusione (ADI) precedentemente riconosciutale sul presupposto della disabilità del proprio figlio minorenne Per_1
.
[...]
In particolare, la ricorrente evidenzia che il minore “è stato riconosciuto a più riprese quale invalido e/o portatore di handicap dalla stessa controparte, ed ovvero e come da verbali che si versano in atti, sia nel 2019 che nel 2021”. Lo stesso, inoltre, “è stato anche riconosciuto in un'occasione quale invalido, e come tale destinatario di indennità di frequenza” e, comunque, a seguito di visita del 29 maggio 2024, “è stato comunque confermato quello di portatore di handicap, peraltro con effetti dal luglio 2023”.
1 La domanda amministrativa del 23.12.2023, quindi, non sarebbe corredata da dichiarazioni false, come invece si afferma nel provvedimento di revoca emesso dall'Istituto.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non contestate delle parti, emerge che, a seguito di revisione del 13.9.2021, il minore non è stato più nelle Persona_1 condizioni per percepire l'indennità di frequenza (che è stata infatti revocata) e versava nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/92 (come disabile non in condizioni di gravità). Identica situazione è stata riscontrata all'esito della visita del 23.7.2023.
Tale situazione, a norma della tabella di cui all'allegato n. 3 al DPCM 159/2013, che concerne la “Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c)”, non incarna i presupposti dell'handicap medio, in quanto non sussiste una invalidità, né il diritto a percepire l'indennità di frequenza (che è stata revocata appunto), non sussistono sordità o cecità e neppure sussiste una disabilità inquadrabile in seno all'art. 3 co, 3 L. 104/92.
La domanda di DSU del 23.12.2023 (doc. 3 fasc, ric), nella parte in cui, relativamente al minore, viene barrata la casella “disabilità media” (pag. 10), quindi, contiene una dichiarazione falsa. Non si tratta di un falso innocuo, bensì idoneo ad incidere quantomeno sull'importo della prestazione assistenziale, come affermato dall in sede di discussione. CP_1
In sostanza, la revoca del beneficio è giustificata e il ricorso va rigettato. La presente decisione di merito consente di ritenere assorbita anche la domanda cautelare.
Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Trapani, 12/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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