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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 6036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6036 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-7-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 12-5-2025, in data 25-7-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1 19.08.1988 e residente in [...], elettivamente domiciliato, ai fini della odierna procedura, presso e nello studio dell'Avvocato Gennaro Scotti (C.F. ) sito in CodiceFiscale_2 Napoli alla M. Cervantes 55/27 - 80133 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ) in virtù C.F._3 di procura generale notarile alle liti, con cui elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55 CP_1 Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 5-2-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, il ricorrente proponeva azione di accertamento negativo del debito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 37120230012562800000, avente ad oggetto contributi previdenziali di competenza del Giudice del Lavoro, per l'importo di € 28.769,69 relativo ai Contributi Fissi Gestione Commercianti dal 2016 al 2021 rate 1, 2 e 3 e anno 2022 rata 1, oltre sanzioni per morosità, regolarmente notificato in data 29.12.2023. Eccepiva la prescrizione parziale quinquennale della contribuzione reclamata (per i primi due anni indicati nell'avviso di addebito 2016/2017) e, nel merito l'infondatezza della pretesa. Esponeva di avere svolto soltanto compiti di organizzazione e rappresentanza per la società
Parte_2
, con partita iva , codice ATECO 46.45, non partecipando
[...] P.IVA_1 personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità o prevalenza. Invero la suddetta società aveva in carico i seguenti lavoratori dipendenti: in carico dal Persona_1
22/10/15 al 04/02/2021 con mansioni di addetto alle vendite;
in carico dal Parte_3
23/10/2015 al 20/09/2018 con mansioni di magazziniere;
in carico Parte_4 dal 01/08/2016 al 31/01/2018 con mansioni di apprendista commessa;
la stessa società aveva cessato ogni attività a febbraio 2021 (ricavi per l'anno 2021 appena 15.439,00 come da dichiarazione dei redditi allegata al ricorso) ed entrando nella fase di liquidazione il 15/02/2022. Deduceva l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali non avendo egli partecipato personalmente all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 203 della Legge n. 662/96, e dell'art. 3 L. n. 45/1986), della quale era stato amministratore esercitando soltanto compiti di
1 organizzazione e rappresentanza e affidando l'attività commerciale ai dipendenti. Lamentava, altresì, che non gli era mai stato notificato provvedimento d'iscrizione alla Gestione commercianti. Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, ricorrendone gravi motivi stante l'annunciata presenza della situazione debitoria suscettibile di azioni e la possibilità di imminente minaccia di esecuzione coattiva e il danno grave ed irreparabile che ne deriva, in quanto pregiudizievole di affidamenti bancari e trattative commerciali in corso;
2. accogliersi il proposto ricorso, e per l'effetto annullare l'importo di cui all'avviso di addebito i motivi indicati al punto 2 del ricorso, oltre che per intervenuta prescrizione per gli anni 2016/2017; 3. con il ristoro di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Sospesa l'esecutorietà dell'avviso opposto, si fissava per la discussione l'udienza del 13-6- 2024. Si costituiva tempestivamente l' , che deduceva di avere provveduto, in data 7/03/2022, a CP_1 comunicare all'odierno ricorrente, mediante mod. AC/DEL01, l'iscrizione alla Gestione Commercianti con inizio dell'attività dal 14.10.2014 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.01.2016, nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto anche conto della proroga dei termini prescrizionali per l'emergenza Covid19 (cfr circolare n. 126/22); tuttavia, tale notifica era risultata inesitata per indirizzo sconosciuto;
ragion per cui il termine di prescrizione poteva considerarsi maturato per gli anni 2016 e 2017 indicati nell'ava opposto;
coerentemente, l' aveva proceduto al parziale sgravio dell'avviso di addebito in sede di Controparte_2 autotutela (cfr. all.ti SGRAVIO parziale del 30/04/24 per l'anno 2016 e 2017). In ordine ai contributi del 2018, rispetto ai quali non era maturato alcun termine prescrizionale, osservava che il ricorrente pur contestando l'obbligo contributivo, tuttavia confermava di aver svolto l'attività commerciale quale titolare e responsabile della Società; chiariva che il
[...]
era stato iscritto alla gestione Commercianti dal 14/10/2014 al 15/02/2022, con obbligo Pt_1 contributivo da 01/2016 e con codice azienda n. 21713911 (come da all.ti Anagrafe Azienda ArtCoWeb); precisava che l'avviso di addebito oggetto del ricorso scaturiva dal mancato versamento delle rate inerenti contributi sui minimali, cui il ricorrente era tenuto, in qualità di amministratore della società, proprio in relazione ai non contestati compiti di organizzazione e rappresentanza . Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi cessata parzialmente la materia del contendere con riferimento agli anni 2016 e 2017 ed il rigetto del ricorso con riguardo ai contributi dovuti per l'annualità 2018, con vittoria di spese di lite Concesso termine per il deposito di note illustrative, si fissava udienza di discussione per il 10 luglio 2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalle parti, a seguito della costituzione dell' . CP_1 Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
2 Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, risulta che, in sede amministrativa, l' aveva verificato che il CP_1 termine di prescrizione poteva considerarsi maturato per gli anni 2016 e 2017 indicati nell'ava opposto ed aveva proceduto al parziale sgravio dell'avviso di addebito in sede di autotutela (cfr. all.ti sgravio parziale del 30/04/24 per l'anno 2016 e 2017). Ciò era avvenuto, tuttavia, in epoca successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo all'addebito contenuto nell'avviso di addebito opposto, in relazione alle annualità 2016 e 2017. Quanto ai contributi ulteriori (annualità 2018) si osserva quanto segue. Alcuna prescrizione risulta maturata, per le ragioni esposte dall' nella memoria di CP_1 costituzione (anche con riguardo alla sospensione del termine in conseguenza della legislazione adottata in relazione alla pandemia da COVID-19 ex art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) alle quali parte ricorrente ha sostanzialmente aderito, limitando l'eccezione alle annualità 2016-2017 già indicate. Nel merito, risulta non contestato che il ricorrente sia stato iscritto alla gestione Commercianti dal 14/10/2014 al 15/02/2022, con obbligo contributivo da 01/2016 e con codice azienda n. 21713911, in seguito alla ricezione di una delibera di variazione carica societaria della Camera di Commercio del 03/03/2022, con data effetto dal 14/10/2014, considerando come anno di imposizione 2016, nei limiti della prescrizione quinquennale;
l'iscrizione, come chiarito dal convenuto è connessa al ruolo di socio al 50% e amministratore della CP_1 [...]
, con partita iva Parte_2
, codice ATECO 46.45, commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici (come da P.IVA_1 visura camerale e delibera di variazione allegate alla memoria di costituzione). La carica di socio al 50% e amministratore della società suddetta non è contestata dal ricorrente, che tuttavia, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Sul piano normativo, occorre ricordare che la L. n. 662 del 1996, all'art. 1, comma 203 (il quale ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Va, poi, ricordato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti di fatto per la costituzione dell'obbligo contributivo grava sull'Ente previdenziale.
3 Alla luce della disposizione indicata, dunque, è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale;
ciò, come meglio si dirà nella parte seguente della motivazione, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale. E, invero, la stessa Legge 662/96 e la successiva Circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 della D.C. Entrate Contributive, precisano che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e direzione (svolte con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa) atteso che anche con tali atti il socio amministratore apporta il proprio contributo all'attività dell'azienda ingerendo direttamente in quest'ultima. Lo scopo dell'impresa, in questi casi, si realizza proprio nella gestione e nella responsabilità assunta nell'amministrare la società che altrimenti non potrebbe operare, né assumere personale, né effettuare pagamenti, acquisti e tutte le altre operazioni inerenti la propria vita che non possono essere realizzate senza la gestione di un amministratore o di un consiglio di amministrazione. Nel caso in esame, pacifica la gestione delle indicate attività da parte del , la Parte_1 prevalenza di detta attività può essere desunta dall'assenza di altre attività lavorative svolte a fini di lucro. Come provato dall'Istituto, in effetti, dalla consultazione degli archivi e CP_3 (cfr all.ti), non risulta che il ricorrente, per il periodo in cui è risultato iscritto CP_4 alla Gestione Commercianti, abbia svolto altra attività lavorativa. Del resto, l'altro socio, anch'egli al 50% non risulta essere iscritto alla Gestione Commercianti. Parte_3 Conclusivamente, il ricorrente ha svolto, per il periodo in esame, con abitualità e prevalenza,
[... l'attività lavorativa all'interno della a responsabilità limitata semplificata Parte_5 ; come detto, non è dirimente nel senso auspicato dalla parte attrice la circostanza Parte_2 che il abbia curato dall'inizio al 2022 solo l'organizzazione e la rappresentanza, Parte_1 lasciando la gestione materiale ed esecutiva ai propri dipendenti. E, invero, si ribadisce che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale essenziale per lo svolgimento dell'attività commerciale. Secondo la Cassazione, ai CP_ fini dell'iscrizione alla Gestione non rilevano solo le “mansioni prettamente pratiche”, ma anche quelle organizzative e gestionali dell'azienda che sono coinvolte direttamente e in maniera rilevante nel ciclo produttivo (Corte di cassazione, sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012). Di qui la doverosa iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non avendo egli alcuna copertura piena previdenziale. Deve, inoltre, rilevarsi che la comunicazione d'iscrizione alla Gestione risulta correttamente notificata al contribuente in data 04/05/2020 come da relata di notifica allegata alla memoria di costituzione. Legittimo, quindi, l'avviso di addebito oggetto del ricorso (per l'annualità in esame, non coperta da maturazione di termine prescrizionale), che scaturisce dall'accertato mancato versamento delle rate inerenti contributi sui minimali. Per le suesposte considerazioni, il ricorso in opposizione va rigettato, per la parte non coperta dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere;
pertanto, lo stesso avviso va confermato in riferimento alle somme dovute, con esclusione delle annualità 2016 e 2017, e comprese le somme dovute per le corrispondenti sanzioni da ritardato pagamento. Ritiene, infatti, il giudicante di prestare adesione all'indirizzo giurisprudenziale espresso di recente dalla suprema Corte, secondo cui “In materia di riscossione di contributi previdenziali, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, ove accerti la parziale insussistenza del credito, non è tenuto a dichiarare integralmente inefficace la cartella opposta, dovendosi ritenere che non operino i limiti ai poteri del g.o. di cui all'art. 4 l. 30 marzo 1865, all. E, il cui ambito è limitato all'esercizio dei poteri autoritativi, in quanto il credito contributivo trova la sua fonte direttamente nella legge, mentre la previsione della riscossione mediante iscrizione a ruolo concerne soltanto la possibilità - concessa normativamente anche ai privati - di formare un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui legittimità formale e sostanziale vi è pienezza di
4 cognizione e potestà da parte del g.o. (Cassazione civile sez. lav 30 dicembre 2009 n. 27824, confermato, più recentemente, da Cassazione civile sez. VI, 21/01/2015, n.1073 secondo cui Vale ricordare che questa Corte ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute e, ancora, da Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, n.23447). La soccombenza reciproca e la particolare complessità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite per intero. Della presente sentenza – in quanto adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta- va data comunicazione alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli pronunciando tra le parti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle somme riportate nell'avviso di addebito n. 37120230012562800000 quali contributi dovuti per le annualità 2017 e 2017 e corrispondenti sanzioni da ritardato pagamento;
2) rigetta il ricorso per il resto, confermando, nel residuo, l'efficacia dell'avviso di addebito n. 37120230012562800000 opposto; 3) compensa per intero le spese di lite tra le parti. Si comunichi.
Napoli, 26 luglio 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-7-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 12-5-2025, in data 25-7-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1 19.08.1988 e residente in [...], elettivamente domiciliato, ai fini della odierna procedura, presso e nello studio dell'Avvocato Gennaro Scotti (C.F. ) sito in CodiceFiscale_2 Napoli alla M. Cervantes 55/27 - 80133 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ) in virtù C.F._3 di procura generale notarile alle liti, con cui elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55 CP_1 Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 5-2-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, il ricorrente proponeva azione di accertamento negativo del debito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 37120230012562800000, avente ad oggetto contributi previdenziali di competenza del Giudice del Lavoro, per l'importo di € 28.769,69 relativo ai Contributi Fissi Gestione Commercianti dal 2016 al 2021 rate 1, 2 e 3 e anno 2022 rata 1, oltre sanzioni per morosità, regolarmente notificato in data 29.12.2023. Eccepiva la prescrizione parziale quinquennale della contribuzione reclamata (per i primi due anni indicati nell'avviso di addebito 2016/2017) e, nel merito l'infondatezza della pretesa. Esponeva di avere svolto soltanto compiti di organizzazione e rappresentanza per la società
Parte_2
, con partita iva , codice ATECO 46.45, non partecipando
[...] P.IVA_1 personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità o prevalenza. Invero la suddetta società aveva in carico i seguenti lavoratori dipendenti: in carico dal Persona_1
22/10/15 al 04/02/2021 con mansioni di addetto alle vendite;
in carico dal Parte_3
23/10/2015 al 20/09/2018 con mansioni di magazziniere;
in carico Parte_4 dal 01/08/2016 al 31/01/2018 con mansioni di apprendista commessa;
la stessa società aveva cessato ogni attività a febbraio 2021 (ricavi per l'anno 2021 appena 15.439,00 come da dichiarazione dei redditi allegata al ricorso) ed entrando nella fase di liquidazione il 15/02/2022. Deduceva l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali non avendo egli partecipato personalmente all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 203 della Legge n. 662/96, e dell'art. 3 L. n. 45/1986), della quale era stato amministratore esercitando soltanto compiti di
1 organizzazione e rappresentanza e affidando l'attività commerciale ai dipendenti. Lamentava, altresì, che non gli era mai stato notificato provvedimento d'iscrizione alla Gestione commercianti. Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, ricorrendone gravi motivi stante l'annunciata presenza della situazione debitoria suscettibile di azioni e la possibilità di imminente minaccia di esecuzione coattiva e il danno grave ed irreparabile che ne deriva, in quanto pregiudizievole di affidamenti bancari e trattative commerciali in corso;
2. accogliersi il proposto ricorso, e per l'effetto annullare l'importo di cui all'avviso di addebito i motivi indicati al punto 2 del ricorso, oltre che per intervenuta prescrizione per gli anni 2016/2017; 3. con il ristoro di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Sospesa l'esecutorietà dell'avviso opposto, si fissava per la discussione l'udienza del 13-6- 2024. Si costituiva tempestivamente l' , che deduceva di avere provveduto, in data 7/03/2022, a CP_1 comunicare all'odierno ricorrente, mediante mod. AC/DEL01, l'iscrizione alla Gestione Commercianti con inizio dell'attività dal 14.10.2014 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.01.2016, nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto anche conto della proroga dei termini prescrizionali per l'emergenza Covid19 (cfr circolare n. 126/22); tuttavia, tale notifica era risultata inesitata per indirizzo sconosciuto;
ragion per cui il termine di prescrizione poteva considerarsi maturato per gli anni 2016 e 2017 indicati nell'ava opposto;
coerentemente, l' aveva proceduto al parziale sgravio dell'avviso di addebito in sede di Controparte_2 autotutela (cfr. all.ti SGRAVIO parziale del 30/04/24 per l'anno 2016 e 2017). In ordine ai contributi del 2018, rispetto ai quali non era maturato alcun termine prescrizionale, osservava che il ricorrente pur contestando l'obbligo contributivo, tuttavia confermava di aver svolto l'attività commerciale quale titolare e responsabile della Società; chiariva che il
[...]
era stato iscritto alla gestione Commercianti dal 14/10/2014 al 15/02/2022, con obbligo Pt_1 contributivo da 01/2016 e con codice azienda n. 21713911 (come da all.ti Anagrafe Azienda ArtCoWeb); precisava che l'avviso di addebito oggetto del ricorso scaturiva dal mancato versamento delle rate inerenti contributi sui minimali, cui il ricorrente era tenuto, in qualità di amministratore della società, proprio in relazione ai non contestati compiti di organizzazione e rappresentanza . Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi cessata parzialmente la materia del contendere con riferimento agli anni 2016 e 2017 ed il rigetto del ricorso con riguardo ai contributi dovuti per l'annualità 2018, con vittoria di spese di lite Concesso termine per il deposito di note illustrative, si fissava udienza di discussione per il 10 luglio 2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalle parti, a seguito della costituzione dell' . CP_1 Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
2 Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, risulta che, in sede amministrativa, l' aveva verificato che il CP_1 termine di prescrizione poteva considerarsi maturato per gli anni 2016 e 2017 indicati nell'ava opposto ed aveva proceduto al parziale sgravio dell'avviso di addebito in sede di autotutela (cfr. all.ti sgravio parziale del 30/04/24 per l'anno 2016 e 2017). Ciò era avvenuto, tuttavia, in epoca successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo all'addebito contenuto nell'avviso di addebito opposto, in relazione alle annualità 2016 e 2017. Quanto ai contributi ulteriori (annualità 2018) si osserva quanto segue. Alcuna prescrizione risulta maturata, per le ragioni esposte dall' nella memoria di CP_1 costituzione (anche con riguardo alla sospensione del termine in conseguenza della legislazione adottata in relazione alla pandemia da COVID-19 ex art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) alle quali parte ricorrente ha sostanzialmente aderito, limitando l'eccezione alle annualità 2016-2017 già indicate. Nel merito, risulta non contestato che il ricorrente sia stato iscritto alla gestione Commercianti dal 14/10/2014 al 15/02/2022, con obbligo contributivo da 01/2016 e con codice azienda n. 21713911, in seguito alla ricezione di una delibera di variazione carica societaria della Camera di Commercio del 03/03/2022, con data effetto dal 14/10/2014, considerando come anno di imposizione 2016, nei limiti della prescrizione quinquennale;
l'iscrizione, come chiarito dal convenuto è connessa al ruolo di socio al 50% e amministratore della CP_1 [...]
, con partita iva Parte_2
, codice ATECO 46.45, commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici (come da P.IVA_1 visura camerale e delibera di variazione allegate alla memoria di costituzione). La carica di socio al 50% e amministratore della società suddetta non è contestata dal ricorrente, che tuttavia, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Sul piano normativo, occorre ricordare che la L. n. 662 del 1996, all'art. 1, comma 203 (il quale ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Va, poi, ricordato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti di fatto per la costituzione dell'obbligo contributivo grava sull'Ente previdenziale.
3 Alla luce della disposizione indicata, dunque, è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale;
ciò, come meglio si dirà nella parte seguente della motivazione, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale. E, invero, la stessa Legge 662/96 e la successiva Circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 della D.C. Entrate Contributive, precisano che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e direzione (svolte con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa) atteso che anche con tali atti il socio amministratore apporta il proprio contributo all'attività dell'azienda ingerendo direttamente in quest'ultima. Lo scopo dell'impresa, in questi casi, si realizza proprio nella gestione e nella responsabilità assunta nell'amministrare la società che altrimenti non potrebbe operare, né assumere personale, né effettuare pagamenti, acquisti e tutte le altre operazioni inerenti la propria vita che non possono essere realizzate senza la gestione di un amministratore o di un consiglio di amministrazione. Nel caso in esame, pacifica la gestione delle indicate attività da parte del , la Parte_1 prevalenza di detta attività può essere desunta dall'assenza di altre attività lavorative svolte a fini di lucro. Come provato dall'Istituto, in effetti, dalla consultazione degli archivi e CP_3 (cfr all.ti), non risulta che il ricorrente, per il periodo in cui è risultato iscritto CP_4 alla Gestione Commercianti, abbia svolto altra attività lavorativa. Del resto, l'altro socio, anch'egli al 50% non risulta essere iscritto alla Gestione Commercianti. Parte_3 Conclusivamente, il ricorrente ha svolto, per il periodo in esame, con abitualità e prevalenza,
[... l'attività lavorativa all'interno della a responsabilità limitata semplificata Parte_5 ; come detto, non è dirimente nel senso auspicato dalla parte attrice la circostanza Parte_2 che il abbia curato dall'inizio al 2022 solo l'organizzazione e la rappresentanza, Parte_1 lasciando la gestione materiale ed esecutiva ai propri dipendenti. E, invero, si ribadisce che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale essenziale per lo svolgimento dell'attività commerciale. Secondo la Cassazione, ai CP_ fini dell'iscrizione alla Gestione non rilevano solo le “mansioni prettamente pratiche”, ma anche quelle organizzative e gestionali dell'azienda che sono coinvolte direttamente e in maniera rilevante nel ciclo produttivo (Corte di cassazione, sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012). Di qui la doverosa iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non avendo egli alcuna copertura piena previdenziale. Deve, inoltre, rilevarsi che la comunicazione d'iscrizione alla Gestione risulta correttamente notificata al contribuente in data 04/05/2020 come da relata di notifica allegata alla memoria di costituzione. Legittimo, quindi, l'avviso di addebito oggetto del ricorso (per l'annualità in esame, non coperta da maturazione di termine prescrizionale), che scaturisce dall'accertato mancato versamento delle rate inerenti contributi sui minimali. Per le suesposte considerazioni, il ricorso in opposizione va rigettato, per la parte non coperta dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere;
pertanto, lo stesso avviso va confermato in riferimento alle somme dovute, con esclusione delle annualità 2016 e 2017, e comprese le somme dovute per le corrispondenti sanzioni da ritardato pagamento. Ritiene, infatti, il giudicante di prestare adesione all'indirizzo giurisprudenziale espresso di recente dalla suprema Corte, secondo cui “In materia di riscossione di contributi previdenziali, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, ove accerti la parziale insussistenza del credito, non è tenuto a dichiarare integralmente inefficace la cartella opposta, dovendosi ritenere che non operino i limiti ai poteri del g.o. di cui all'art. 4 l. 30 marzo 1865, all. E, il cui ambito è limitato all'esercizio dei poteri autoritativi, in quanto il credito contributivo trova la sua fonte direttamente nella legge, mentre la previsione della riscossione mediante iscrizione a ruolo concerne soltanto la possibilità - concessa normativamente anche ai privati - di formare un titolo esecutivo stragiudiziale, sulla cui legittimità formale e sostanziale vi è pienezza di
4 cognizione e potestà da parte del g.o. (Cassazione civile sez. lav 30 dicembre 2009 n. 27824, confermato, più recentemente, da Cassazione civile sez. VI, 21/01/2015, n.1073 secondo cui Vale ricordare che questa Corte ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute e, ancora, da Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, n.23447). La soccombenza reciproca e la particolare complessità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite per intero. Della presente sentenza – in quanto adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta- va data comunicazione alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli pronunciando tra le parti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle somme riportate nell'avviso di addebito n. 37120230012562800000 quali contributi dovuti per le annualità 2017 e 2017 e corrispondenti sanzioni da ritardato pagamento;
2) rigetta il ricorso per il resto, confermando, nel residuo, l'efficacia dell'avviso di addebito n. 37120230012562800000 opposto; 3) compensa per intero le spese di lite tra le parti. Si comunichi.
Napoli, 26 luglio 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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