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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 33 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, in persona del Sindaco in carica, l.r.p.t., rappresentato e Parte_1
in calce al ricorso in appello, dall'avv. Francesco Sapone, presso il cui studio, sito in , Via Antonio Gramsci 3, è elettivamente Pt_1 domiciliato appellante E
, CF. rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
in in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, R.G. n. 776/2018, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Domenico Milelli n.° 32, presso lo studio dell'avv. Alessandra Puccio appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Pagamento di retribuzioni CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<
1. Accerti la Corte l'inesistenza dei presupposti per l'azione di cui all' art.1676 proposta da con decreto ingiuntivo verso il Controparte_1
Comune di per un mes tribuzione relativa al mese di Pt_1 maggio e T l'attività lavorativa prestata presso Lao Pools;
2. L'inesistenza di un rapporto di credito (e quindi di debito) tra Lao Pools ed il Parte_1 già dalla proposizione della domanda, comunque successiva al rapporto causata da interdittiva antimafia;
3. L'incapacità contrattuale assoluta, di Lao Pools e gli effetti anche retroattivi della interdittiva antimafia, in essere ancora oggi. Con vittoria di spese e competenze legali derivanti dal doppio grado di giudizio;
4. La nullità del contratto per i periodi successivi all'anno 2013 per mancanza di forma scritta richiesta ab substantiam 5. Revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze >>; per l'appellato: <1) Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 434 primo comma del codice di procedura civile, e comunque rigettare, perché destituito di
1 fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza N. 469/2022 del Tribunale di Paola, resa il 13.12.2022 nel procedimento R.G. n.° 1099/2018; 2) Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
3) Confermare il decreto ingiuntivo N. 105/2018, R. G. Lav. n. 776/2018, emesso dal Tribunale di Paola il 15.06.2018; 4) infine, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive della fase cautelare e del doppio grado di giudizio, da distrarsi. >> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il tribunale di Paola, Giudice del lavoro, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nei confronti di , alla Parte_1 Controparte_1 luce delle seguenti argo
<
1. Con ricorso depositato il 31.07.2018 il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 105 ta 15.06.2018 (e notificato il 26.06.2018) dal Tribunale Ordinario di Paola con il quale si ingiungeva all'Ente locale di pagare in favore di la somma di Controparte_1 euro 17.295,79, oltre rivalutazione monetaria e i hé le spese di procedimento liquidate in euro 300,00, deducendo: che non era stato provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'opposto alle dipendenze della
[...]
che comunque l'attività medesima non 1 era stata espletat CP_2 di opere commissionate dal;
che l'ammontare del Parte_1 presunto credito era sproporzionato ri spettante in base alle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore;
che l'affidamento del servizio idrico alla società era terminato il 24.03.2017, stanti i ripetuti Controparte_2 inadempimenti del esima, peraltro raggiunta da un'interdittiva antimafia della , con esclusione quindi dei crediti maturati dai CP_3 dipendenti della il periodo successivo fino a maggio 2017; che non sussisteva alcuna posizione debitoria del nei confronti della Parte_1 società posto che il decreto 2017 del 5.05.2017, Controparte_2 per l'i ,934,66 ottenuto dalla società era oggetto di opposizione dinanzi al medesimo Tribunale di Paola;
che il contratto di affidamento nei confronti della società era intercorso dal 30.07.2012 al 29.10.2013, Controparte_2 mentre in seguito l'af proseguito in virtù di proroghe e Delibere Dirigenziali con cadenza mensile, pertanto, in assenza di un contratto avente forma scritta ad substantiam, la Pubblica Amministrazione non poteva ritenersi vincolata ad alcun rapporto negoziale. Con note di trattazione scritta del 25.05.2022 il evidenziava, ulteriormente, che nelle more del Parte_1 giudizio era i a nel proc. n. 1061/2017 RGAC di opposizione al decreto ingiuntivo n. 232/2017, di accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo medesimo. In virtù di quanto esposto, il Parte_1
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la con
[...]
del decreto ingiuntivo n. 105/2018, con vittoria di spese e competenze di
2 lite da distrarsi. Si costituiva in giudizio deducendo: di essere Controparte_1 stato assunto dalla società ; di aver cessato il suo Controparte_2 rapporto lavorativo con l in data 31.05.2017; di aver prestato la propria attività lavorativa presso il Servizio Idrico integrato del Comune di Pt_1 in ragione del contratto di appalto stipulato tra il l'Ente locale e la società; che CP_ erano state proposte, dai sindacati di categoria e Filtcem Cgil, domande stragiudiziali, ritualmente notificate al in date 8.6.2017 e Parte_1
28.06.2017, di pagamento diretto all'ista denti della CP_2
[...
di aver esso ricorrente notificato in data 27.02.2018 al Comune di Pt_1 anda stragiudiziale di diffida e intimazione al pagamento diretto ex art cc della retribuzione, nella misura portata in busta paga “maggio 2017”; che il committente non aveva liquidato e pagato alla Parte_1 Controparte_5
, quale corrispettivo del contratto di affidamento per l'espletamento, nel
[...] rio municipale di 2 , del servizio idrico integrato, per il mese di Pt_1 maggio 2017, la somma 99.275,00 contenuta nella fattura n. 18 del 30.05.2017 emessa dalla società appaltatrice;
che l'esistenza del suo credito nei confronti della società datrice di lavoro ammontava ad € 17.295,79, pari alla retribuzione lorda indicata nella busta paga di maggio 2017; che inoltre sussisteva un credito della società nei confronti del committente Controparte_2
, comprovato dal ivo n. 232/2017 del 5.05.2017 Parte_1
534,934,66. Alla luce di tali premesse concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi. Concesso termine per il deposito di note illustrative, all'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, lett. h), D. L. n. 34/20, il giudice – medio tempore subentrato sul ruolo – ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate nelle note difensive depositate in via telematica, qui da intendersi riprodotte, in conformità al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono. Il giudicante ritiene di dover condividere l'orientamento già manifestato dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola rispetto a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, l'art. 1676 c.c. rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente” prevede un rimedio azionabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nella qualità di committente, che consente al lavoratore di agire in via diretta nei confronti del committente per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto la cui ratio è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi. Presupposto per l'operatività della norma, tuttavia, è che i dipendenti abbiano maturato il credito nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto di appalto e che “al momento della richiesta di pagamento vi sia un debito della committente nei confronti dell'appaltatore per quell'opera o quel servizio, di importo pari o superiore al credito rivendicato dai lavoratori”. Ad avviso del resistente però, difetterebbe, nel caso di specie, il requisito Pt_1
3 dell'esistenza di siffatto presupposto necessario ai fini dell'applicazione della norma al caso concreto, in quanto la fattura n. 18 del 30.05.2017 non sarebbe mai stata ricevuta dall'Ente comunale e il Decreto Ingiuntivo n. 232/2017 che la società aveva ottenuto nei confronti del è stato revocato Controparte_2 Pt_1 con la sentenza del 10.05.2022 intervenuta nel proc. R.G.A.C n. 1061/2017, conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, vi è prova agli atti del processo di una Attestazione del 21.02.2018 prot. N. 3849/2018 del capo settore lavori pubblici- urbanistica del comune di , ing. , che certifica che “è pervenuta ed acquisita al Pt_1 CP_6 protocollo ale d in data 30.5.2017 al N. 10359 la fattura della società […] non è stata né liquidata e né pagata alla società” (cfr. all. CP_2
11 me ione). Inoltre, per quanto concerne il credito contenuto nel decreto ingiuntivo n. 232/2017, revocato con la sentenza del 10.5.2022, si osserva che comunque tale sopravvenienza è del tutto ininfluente nel presente procedimento. Come è noto, infatti, l'art. 1676 c.c. prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Nello specifico, giova ribadire che la sussistenza del credito dell'appaltatore nei confronti del committente è riferita al momento della proposizione della domanda dell'ausiliario nei confronti del committente. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli effetti della domanda ex art. 1676 c.c. si producono anche in caso di domanda proposta in via extragiudiziale (cfr. Cass. sez. lav. 19 aprile 2006, n. 9048). Orbene, nel caso di specie, risulta provato il credito del lavoratore verso il datore di lavoro in quanto contenuto nella busta paga di maggio 2017 emessa dalla società (cfr. all. 5 memoria di costituzione). Risulta altresì dimostrato anche il credito dell'appaltatore nei confronti del committente al tempo della domanda – cioè della proposizione della domanda stragiudiziale notificata il 27.02.2018 (cfr. all. 8 memoria di costituzione) – in quanto, da un lato, riconosciuto con attestazione dello stesso Ente del 21.02.2018 prot. N. 3849/2018, relativamente alla 4 fattura di euro 99.275,00 (cfr. all. 11 memoria di costituzione), e, dall'altro, contenuto nel decreto ingiuntivo n. 232/2017 del 05.05.2017. Il successivo accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo è invece irrilevante per quanto rileva in questa sede. Il , in ogni caso, avrebbe dovuto provvedere Parte_1 al pagamento del cre e già a far data dalla sua richiesta di pagamento, formulata diversi mesi prima della definizione della procedura di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017. Non vi è ragione, quindi, per la quale il opponente possa sottrarsi alla sua obbligazione di Parte_1 pagamento. P ioni va rigettata l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 105/2018. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto della materia, del valore della causa e dell'assenza di un'autonoma
4 fase istruttoria, con applicazione dei valori minimi e con distrazione in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.>>.
§3 Propone appello il lamentando che il giudicante non ha tenuto conto Pt_1 della difesa dell'ente circa gli effetti, nei rapporti tra le parti, dell'interdittiva antimafia che ha colpito la società:>.
§ 4 Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 15 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
5 E nella specie, il ha denunciato le anzidette lacune della Parte_1 sentenza impugna ni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento all'opposizione che invece il primo giudice ha respinto.
§5.1 Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto Orbene, il legislatore di cui al D.L. 76/2013 è intervenuto per chiarire l'esatto ambito di esclusione, nel settore pubblicistico, dell'applicazione della norma generale di responsabilità solidale del committente di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, ritagliando, a tal fine, un'area rappresentata dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tali amministrazioni, pertanto, l'art. 29, comma 2, del d. l.vo 276/2003, non si applica per il disposto dell'art. 9 D.L. 76/13. Del resto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a delibare la questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell'occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela delle condizioni dei lavoratori (d. lgs. 276/2003) e dei contratti pubblici (d. lgs 163/2006) e dei relativi regimi di responsabilità: solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali da questo dovuti ai suoi lavoratori dipendenti (art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003); diretta dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e solidale con i subappaltatori per l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni (art. 118, sesto comma, d.lgs. 163/2006) e sostitutiva del committente (stazione appaltante) in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e dell'appaltatore (artt. 4 e 5 d.p.r. 207/2010, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici). Ha risolto la questione negativamente - nel senso dell'inapplicabilità della responsabilità prevista dall'art. 29, secondo comma, d. lgs. 276/2003 (Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), con riferimento alle pubbliche amministrazioni (nel caso di specie, ), in esito Controparte_9 ad un articolato procedimento argomen ne delle disposizioni regolanti i rapporti tra i soggetti coinvolti nell'appalto pubblico e dei rispettivi obblighi retributivi e contributivi, da cui è tratta la constatazione della più rigorosa disciplina del codice degli appalti (anche) a tutela della natura pubblica della committenza e tenuto conto della tutela stabilita in via sussidiaria dall'art. 1676 c. c.; ciò si spiega per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, secondo comma, ulteriormente ribadito da quello più specifico introdotto dall'art. 9, primo comma di. 76/2013 conv. con mod. in l.n. 99/2013. Alla luce di tali principi, tenuto conto del fatto che il rientra nel novero Pt_1 delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del gislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui l'art. 29, comma 2, del d. l.vo 276/2003, non si applica per il disposto dell'art. 9 D.L. 76/13, ha errato il Tribunale a ritenere la ininfluenza, ai fini del giudizio, delle vicende relative alla che, in conseguenza di CP_2
6 interdittiva antimafia, ha perso la propria capacità di agire, ciò che ha determinato la revoca del decreto ingiuntivo n. 232/2017 del 05.05.2017, che rappresentava la prova scritta del credito dell'appaltatore nei confronti del committente;
in sostanza, la misura interdittiva, privando la della CP_2 capacità di agire, ha determinato la nullità del contratto di appalto, facendo venire meno, in radice, la ragione creditoria della suddetta nei confronti del
Pt_1
, dovendosi applicare al caso di specie, la tutela residuale dell'art. 1676 cod. civ. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto", applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3559 del 10/03/2001); - una volta intervenuta la revoca del decreto ingiuntivo che aveva accertato l'esistenza del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, è venuta a mancare la condicio sine qua non dell'azione diretta dell'ausiliario dell'appaltatore nei confronti del committente, ossia l'esistenza del debito del committente verso l'appaltatore. Vero è che l'art. 1676 cc puntualizza che l'azione diretta è concessa fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il dipendente propone la domanda, sennonché, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo per il conseguimento delle retribuzioni di cui al presente giudizio è stato depositato il 22 giugno 2018, in data cioè successiva all'interdittiva antimafia (che è del 24 marzo 2017) che, privando di capacità di agire la Lao Pools, ha determinato l'insussistenza del debito del committente verso l'appaltatore.
§6 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso della revoca del decreto ingiuntivo opposto dal . Parte_1
L'oggetto della contro elle parti, la peculiarità delle questioni sottese al giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, con ricorso in data 13 gennaio 2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
a, giudice del lavoro, n. 769/2022, resa in data 13 dicembre 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
7
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 33 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, in persona del Sindaco in carica, l.r.p.t., rappresentato e Parte_1
in calce al ricorso in appello, dall'avv. Francesco Sapone, presso il cui studio, sito in , Via Antonio Gramsci 3, è elettivamente Pt_1 domiciliato appellante E
, CF. rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
in in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, R.G. n. 776/2018, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Domenico Milelli n.° 32, presso lo studio dell'avv. Alessandra Puccio appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Pagamento di retribuzioni CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<
1. Accerti la Corte l'inesistenza dei presupposti per l'azione di cui all' art.1676 proposta da con decreto ingiuntivo verso il Controparte_1
Comune di per un mes tribuzione relativa al mese di Pt_1 maggio e T l'attività lavorativa prestata presso Lao Pools;
2. L'inesistenza di un rapporto di credito (e quindi di debito) tra Lao Pools ed il Parte_1 già dalla proposizione della domanda, comunque successiva al rapporto causata da interdittiva antimafia;
3. L'incapacità contrattuale assoluta, di Lao Pools e gli effetti anche retroattivi della interdittiva antimafia, in essere ancora oggi. Con vittoria di spese e competenze legali derivanti dal doppio grado di giudizio;
4. La nullità del contratto per i periodi successivi all'anno 2013 per mancanza di forma scritta richiesta ab substantiam 5. Revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze >>; per l'appellato: <1) Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 434 primo comma del codice di procedura civile, e comunque rigettare, perché destituito di
1 fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza N. 469/2022 del Tribunale di Paola, resa il 13.12.2022 nel procedimento R.G. n.° 1099/2018; 2) Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
3) Confermare il decreto ingiuntivo N. 105/2018, R. G. Lav. n. 776/2018, emesso dal Tribunale di Paola il 15.06.2018; 4) infine, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive della fase cautelare e del doppio grado di giudizio, da distrarsi. >> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il tribunale di Paola, Giudice del lavoro, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nei confronti di , alla Parte_1 Controparte_1 luce delle seguenti argo
<
1. Con ricorso depositato il 31.07.2018 il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 105 ta 15.06.2018 (e notificato il 26.06.2018) dal Tribunale Ordinario di Paola con il quale si ingiungeva all'Ente locale di pagare in favore di la somma di Controparte_1 euro 17.295,79, oltre rivalutazione monetaria e i hé le spese di procedimento liquidate in euro 300,00, deducendo: che non era stato provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'opposto alle dipendenze della
[...]
che comunque l'attività medesima non 1 era stata espletat CP_2 di opere commissionate dal;
che l'ammontare del Parte_1 presunto credito era sproporzionato ri spettante in base alle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore;
che l'affidamento del servizio idrico alla società era terminato il 24.03.2017, stanti i ripetuti Controparte_2 inadempimenti del esima, peraltro raggiunta da un'interdittiva antimafia della , con esclusione quindi dei crediti maturati dai CP_3 dipendenti della il periodo successivo fino a maggio 2017; che non sussisteva alcuna posizione debitoria del nei confronti della Parte_1 società posto che il decreto 2017 del 5.05.2017, Controparte_2 per l'i ,934,66 ottenuto dalla società era oggetto di opposizione dinanzi al medesimo Tribunale di Paola;
che il contratto di affidamento nei confronti della società era intercorso dal 30.07.2012 al 29.10.2013, Controparte_2 mentre in seguito l'af proseguito in virtù di proroghe e Delibere Dirigenziali con cadenza mensile, pertanto, in assenza di un contratto avente forma scritta ad substantiam, la Pubblica Amministrazione non poteva ritenersi vincolata ad alcun rapporto negoziale. Con note di trattazione scritta del 25.05.2022 il evidenziava, ulteriormente, che nelle more del Parte_1 giudizio era i a nel proc. n. 1061/2017 RGAC di opposizione al decreto ingiuntivo n. 232/2017, di accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo medesimo. In virtù di quanto esposto, il Parte_1
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la con
[...]
del decreto ingiuntivo n. 105/2018, con vittoria di spese e competenze di
2 lite da distrarsi. Si costituiva in giudizio deducendo: di essere Controparte_1 stato assunto dalla società ; di aver cessato il suo Controparte_2 rapporto lavorativo con l in data 31.05.2017; di aver prestato la propria attività lavorativa presso il Servizio Idrico integrato del Comune di Pt_1 in ragione del contratto di appalto stipulato tra il l'Ente locale e la società; che CP_ erano state proposte, dai sindacati di categoria e Filtcem Cgil, domande stragiudiziali, ritualmente notificate al in date 8.6.2017 e Parte_1
28.06.2017, di pagamento diretto all'ista denti della CP_2
[...
di aver esso ricorrente notificato in data 27.02.2018 al Comune di Pt_1 anda stragiudiziale di diffida e intimazione al pagamento diretto ex art cc della retribuzione, nella misura portata in busta paga “maggio 2017”; che il committente non aveva liquidato e pagato alla Parte_1 Controparte_5
, quale corrispettivo del contratto di affidamento per l'espletamento, nel
[...] rio municipale di 2 , del servizio idrico integrato, per il mese di Pt_1 maggio 2017, la somma 99.275,00 contenuta nella fattura n. 18 del 30.05.2017 emessa dalla società appaltatrice;
che l'esistenza del suo credito nei confronti della società datrice di lavoro ammontava ad € 17.295,79, pari alla retribuzione lorda indicata nella busta paga di maggio 2017; che inoltre sussisteva un credito della società nei confronti del committente Controparte_2
, comprovato dal ivo n. 232/2017 del 5.05.2017 Parte_1
534,934,66. Alla luce di tali premesse concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi. Concesso termine per il deposito di note illustrative, all'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, lett. h), D. L. n. 34/20, il giudice – medio tempore subentrato sul ruolo – ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate nelle note difensive depositate in via telematica, qui da intendersi riprodotte, in conformità al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono. Il giudicante ritiene di dover condividere l'orientamento già manifestato dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola rispetto a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, l'art. 1676 c.c. rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente” prevede un rimedio azionabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nella qualità di committente, che consente al lavoratore di agire in via diretta nei confronti del committente per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto la cui ratio è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi. Presupposto per l'operatività della norma, tuttavia, è che i dipendenti abbiano maturato il credito nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto di appalto e che “al momento della richiesta di pagamento vi sia un debito della committente nei confronti dell'appaltatore per quell'opera o quel servizio, di importo pari o superiore al credito rivendicato dai lavoratori”. Ad avviso del resistente però, difetterebbe, nel caso di specie, il requisito Pt_1
3 dell'esistenza di siffatto presupposto necessario ai fini dell'applicazione della norma al caso concreto, in quanto la fattura n. 18 del 30.05.2017 non sarebbe mai stata ricevuta dall'Ente comunale e il Decreto Ingiuntivo n. 232/2017 che la società aveva ottenuto nei confronti del è stato revocato Controparte_2 Pt_1 con la sentenza del 10.05.2022 intervenuta nel proc. R.G.A.C n. 1061/2017, conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, vi è prova agli atti del processo di una Attestazione del 21.02.2018 prot. N. 3849/2018 del capo settore lavori pubblici- urbanistica del comune di , ing. , che certifica che “è pervenuta ed acquisita al Pt_1 CP_6 protocollo ale d in data 30.5.2017 al N. 10359 la fattura della società […] non è stata né liquidata e né pagata alla società” (cfr. all. CP_2
11 me ione). Inoltre, per quanto concerne il credito contenuto nel decreto ingiuntivo n. 232/2017, revocato con la sentenza del 10.5.2022, si osserva che comunque tale sopravvenienza è del tutto ininfluente nel presente procedimento. Come è noto, infatti, l'art. 1676 c.c. prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Nello specifico, giova ribadire che la sussistenza del credito dell'appaltatore nei confronti del committente è riferita al momento della proposizione della domanda dell'ausiliario nei confronti del committente. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli effetti della domanda ex art. 1676 c.c. si producono anche in caso di domanda proposta in via extragiudiziale (cfr. Cass. sez. lav. 19 aprile 2006, n. 9048). Orbene, nel caso di specie, risulta provato il credito del lavoratore verso il datore di lavoro in quanto contenuto nella busta paga di maggio 2017 emessa dalla società (cfr. all. 5 memoria di costituzione). Risulta altresì dimostrato anche il credito dell'appaltatore nei confronti del committente al tempo della domanda – cioè della proposizione della domanda stragiudiziale notificata il 27.02.2018 (cfr. all. 8 memoria di costituzione) – in quanto, da un lato, riconosciuto con attestazione dello stesso Ente del 21.02.2018 prot. N. 3849/2018, relativamente alla 4 fattura di euro 99.275,00 (cfr. all. 11 memoria di costituzione), e, dall'altro, contenuto nel decreto ingiuntivo n. 232/2017 del 05.05.2017. Il successivo accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo è invece irrilevante per quanto rileva in questa sede. Il , in ogni caso, avrebbe dovuto provvedere Parte_1 al pagamento del cre e già a far data dalla sua richiesta di pagamento, formulata diversi mesi prima della definizione della procedura di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017. Non vi è ragione, quindi, per la quale il opponente possa sottrarsi alla sua obbligazione di Parte_1 pagamento. P ioni va rigettata l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 105/2018. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto della materia, del valore della causa e dell'assenza di un'autonoma
4 fase istruttoria, con applicazione dei valori minimi e con distrazione in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.>>.
§3 Propone appello il lamentando che il giudicante non ha tenuto conto Pt_1 della difesa dell'ente circa gli effetti, nei rapporti tra le parti, dell'interdittiva antimafia che ha colpito la società:
§ 4 Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 15 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
5 E nella specie, il ha denunciato le anzidette lacune della Parte_1 sentenza impugna ni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento all'opposizione che invece il primo giudice ha respinto.
§5.1 Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto Orbene, il legislatore di cui al D.L. 76/2013 è intervenuto per chiarire l'esatto ambito di esclusione, nel settore pubblicistico, dell'applicazione della norma generale di responsabilità solidale del committente di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, ritagliando, a tal fine, un'area rappresentata dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tali amministrazioni, pertanto, l'art. 29, comma 2, del d. l.vo 276/2003, non si applica per il disposto dell'art. 9 D.L. 76/13. Del resto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a delibare la questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell'occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela delle condizioni dei lavoratori (d. lgs. 276/2003) e dei contratti pubblici (d. lgs 163/2006) e dei relativi regimi di responsabilità: solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali da questo dovuti ai suoi lavoratori dipendenti (art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003); diretta dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e solidale con i subappaltatori per l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni (art. 118, sesto comma, d.lgs. 163/2006) e sostitutiva del committente (stazione appaltante) in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e dell'appaltatore (artt. 4 e 5 d.p.r. 207/2010, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici). Ha risolto la questione negativamente - nel senso dell'inapplicabilità della responsabilità prevista dall'art. 29, secondo comma, d. lgs. 276/2003 (Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), con riferimento alle pubbliche amministrazioni (nel caso di specie, ), in esito Controparte_9 ad un articolato procedimento argomen ne delle disposizioni regolanti i rapporti tra i soggetti coinvolti nell'appalto pubblico e dei rispettivi obblighi retributivi e contributivi, da cui è tratta la constatazione della più rigorosa disciplina del codice degli appalti (anche) a tutela della natura pubblica della committenza e tenuto conto della tutela stabilita in via sussidiaria dall'art. 1676 c. c.; ciò si spiega per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, secondo comma, ulteriormente ribadito da quello più specifico introdotto dall'art. 9, primo comma di. 76/2013 conv. con mod. in l.n. 99/2013. Alla luce di tali principi, tenuto conto del fatto che il rientra nel novero Pt_1 delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del gislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui l'art. 29, comma 2, del d. l.vo 276/2003, non si applica per il disposto dell'art. 9 D.L. 76/13, ha errato il Tribunale a ritenere la ininfluenza, ai fini del giudizio, delle vicende relative alla che, in conseguenza di CP_2
6 interdittiva antimafia, ha perso la propria capacità di agire, ciò che ha determinato la revoca del decreto ingiuntivo n. 232/2017 del 05.05.2017, che rappresentava la prova scritta del credito dell'appaltatore nei confronti del committente;
in sostanza, la misura interdittiva, privando la della CP_2 capacità di agire, ha determinato la nullità del contratto di appalto, facendo venire meno, in radice, la ragione creditoria della suddetta nei confronti del
Pt_1
, dovendosi applicare al caso di specie, la tutela residuale dell'art. 1676 cod. civ. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto", applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3559 del 10/03/2001); - una volta intervenuta la revoca del decreto ingiuntivo che aveva accertato l'esistenza del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, è venuta a mancare la condicio sine qua non dell'azione diretta dell'ausiliario dell'appaltatore nei confronti del committente, ossia l'esistenza del debito del committente verso l'appaltatore. Vero è che l'art. 1676 cc puntualizza che l'azione diretta è concessa fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il dipendente propone la domanda, sennonché, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo per il conseguimento delle retribuzioni di cui al presente giudizio è stato depositato il 22 giugno 2018, in data cioè successiva all'interdittiva antimafia (che è del 24 marzo 2017) che, privando di capacità di agire la Lao Pools, ha determinato l'insussistenza del debito del committente verso l'appaltatore.
§6 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso della revoca del decreto ingiuntivo opposto dal . Parte_1
L'oggetto della contro elle parti, la peculiarità delle questioni sottese al giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, con ricorso in data 13 gennaio 2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
a, giudice del lavoro, n. 769/2022, resa in data 13 dicembre 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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