CA
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2023 R.G., promossa
DA
(cod. fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli
Avv.ti Ivano Marcedone, Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli;
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1302/2022 del 2.12.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1
annullava l'avviso di addebito n. 598 2019 00025370 42, notificato in data 13.1.2020, con il quale l' aveva richiesto il pagamento della somma di € 3.502,27 per omesso Pt_1
versamento di contributi ed accessori IVS - Gestione Commercianti, relativi all'anno
2018.
In particolare, il Tribunale - richiamata la sentenza n. 23439/2016 della Corte di Cassazione, secondo la quale “lo status giuridico di socio accomandatario non è di per se sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione Pt_1
commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell' Pt_1
– riteneva che l' non avesse provato la partecipazione personale Controparte_2
dell'accomandatario al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Impugnava la sentenza l' , con ricorso depositato il 1.6.2023; Controparte_2
rimaneva contumace l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con unico motivo di impugnazione, l appellante censura la sentenza del CP_2
Tribunale di Siracusa laddove ha accolto la domanda del ricorrente sull'erroneo assunto che lo stesso non fosse iscritto alla gestione INPS commercianti.
A tal proposito, ribadisce di aver provveduto all'iscrizione alla gestione commercianti su domanda di e che l'imposizione contributiva scaturiva non dalla Controparte_1
posizione di agente di commercio, bensì da quella di socio accomandatario della ditta
FUTURAP di BA ST s.a.s., di cui lo stesso era stato nominato liquidatore, persistendo l'obbligo contributivo anche in capo ai soci accomandatari (sia liquidatori che non), i quali – durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione (15.10.2018) e alla cancellazione dal Registro delle Imprese (12.11.2018) – continuano a svolgere attività sociale.
Richiama a sostegno del proprio assunto la giurisprudenza di legittimità, nonché la pronuncia n. 1436 (rectius 146) del 5.12.19, emessa dal Tribunale di Siracusa sempre nei confronti di , che, nell'accogliere parzialmente il ricorso, ha Controparte_1
stabilito che l'obbligazione contributiva permane anche durante la fase di liquidazione dell'impresa (l'iscrizione alla Gestione commercianti conserva validità… durante la fase di liquidazione … fino alla … cancellazione della società dal registro delle imprese); che tale capo della sentenza non è stato appellato da ed Controparte_1 è dunque passato in giudicato;
che tale statuizione ha dato atto della sussistenza (e della permanenza) dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti anche nella fase di liquidazione della società.
L'appellante precisa, altresì, che la cancellazione della società è avvenuta il 12 novembre 2018, ragione per cui i contributi portati dall'avviso di addebito risulterebbero interamente dovuti.
2. L'appello è fondato.
2.1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato, che sebbene regolarmente evocato in giudizio non ha curato di costituirsi.
2.2 Nel merito, va richiamato, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi ragioni per discostarsene, il precedente di questa Corte (sentenza n. 791/2023) che – riformando la sentenza di primo grado n. 146/2020 – ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. Controparte_1
59820160000554173000, emesso per contributi dovuti alla gestione commercianti in relazione alla medesima fattispecie oggetto del presente giudizio ma relativa al periodo
1° gennaio-31 dicembre 2015: “
2.1. Al riguardo, deve osservarsi che il primo giudice ha ritenuto di applicare al caso di specie il principio espresso della Cassazione con la sentenza n. 2139/2014: “in tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che ha sostituito il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160-, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuano a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta continui a possedere i caratteri dell'abitualità
e della prevalenza” (v. pag. 2 sentenza). Appare evidente che il riferimento al predetto principio giurisprudenziale era finalizzato a legittimare il permanere dell'obbligo contributivo – anche per l'annualità di cui all'avviso opposto (gennaio-dicembre
2015) – in capo a , quale socio accomandatario della FUTURAP Controparte_1 di BA ST s.a.s. all'epoca ancora in fase di liquidazione. Ne deriva che la statuizione sull'annullamento dei contributi afferenti al periodo posteriore al 17 marzo
2015 – indicato nel provvedimento giudiziale quale data di cancellazione della ditta – deve sostanzialmente ritenersi frutto di una svista del giudice nella lettura della documentazione versata in atti. E invero, la visura camerale ivi richiamata attesta la cancellazione della ditta individuale di agente di commercio del BA (v. allegato
n. 2 fascicolo di parte ricorrente) e non già quella della s.a.s., avvenuta il 12 novembre
2018 (v. estratto camerale aggiornato prodotto dall' . Incidendo tale errore sulla Pt_1
sostanza del giudizio, quindi non emendabile con il procedimento di correzione ex art.
287 c.p.c., l'unico rimedio era rappresentato dall'appello, siccome correttamente proposto dall' 3. Peraltro, rileva il Collegio che l'applicazione del citato Pt_1
principio nomofilattico alla fattispecie de qua da parte del giudice di prime cure
(“Pertanto, applicando l'esposto principio al caso in esame …” – v. pag. 2 sentenza) non è stata oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'appellato, comunque parzialmente soccombente, talché sul punto deve ritenersi formato giudicato (cfr.
Cass. n. 9265/2021)”.
Va soggiunto in questa sede che al superiore principio di diritto la Corte di cassazione ha dato continuità con la sentenza n. 4885 del 27.02.2017.
Sicché per le ragioni che precedono deve ritenersi che permanga in capo a
[...]
l'obbligo contributivo per l'annualità di cui all'avviso opposto (gennaio- CP_1
ottobre 2018), tenuto conto, altresì, che risulta incontestato che quest'ultimo è stato iscritto su domanda alla gestione commercianti quale socio accomandatario della
FUTURAP di BA ST s.a.s. e che la predetta società ha cessato l'attività in data 15.10.2018, con successiva cancellazione dal registro delle imprese solo in data
12.11.2018 (v. estratto camerale aggiornato prodotto dall' ). Pt_1
3. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato l'originario ricorso in opposizione proposto da avverso l'avviso di Controparte_1
addebito n. 598 2019 00025370 42.
4. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di e liquidate come da dispositivo Controparte_1
secondo le tariffe professionali vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1302/2022 del Tribunale di Siracusa, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. Controparte_1
598 2019 00025370 42.
Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 1.400,00 quanto al primo grado e in € 1.500,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese