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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Marica Loschi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1869/2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Caldato,
ricorrente
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bianchini.
resistente
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale del 13.11.2025.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE EX ART. 132 N. 4 C.P.C.
Con ricorso ex art 281 decies – 281 undecies c.p.c., la società “ 2.0. Pt_1 [...]
, in persona del socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante, signor chiedeva il pagamento in suo favore della Parte_1 somma di € 27.816,00, o di un importo diverso ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento della convenuta alle CP_1 obbligazioni assunte nell'incarico di mediazione del 10 giugno 2022.
Deduceva la ricorrente di aver raccolto, nell'ambito dell'incarico, una proposta di acquisto per l'immobile di proprietà della convenuta sito in Maserada sul Piave, per il prezzo di euro 380.000,00, corrispondente a quello determinato nell'incarico e con versamento di una caparra pari ad euro 20.000,00; sosteneva che nonostante ciò la resistente si rifiutava di sottoscrivere la predetta proposta, pur essendo aderente ed allineata alle condizioni di cui all'atto di conferimento dell'incarico.
Atteso, dunque, il comportamento inadempiente posto in essere dalla alle CP_1 obbligazioni assunte nell'incarico di mediazione, chiedeva il risarcimento dei danni, parametrandolo, nell'importo, alla mediazione, prevista nella misura del 3% che, in caso di conclusione dell'affare, avrebbe percepito da entrambe le parti, sia venditrice che acquirente.
Si costituiva in giudizio la signora , contestando gli avversi assunti e CP_1 deducendo, in particolare, di avere richiesto al mediatore, con mail del 11.9.2020,
a seguito di pareri diversi sulla valutazione della casa, di modificare il prezzo di vendita dell'immobile, chiedendo specificatamente di non porre in vendita l'immobile se non dopo aver concordato una nuova valutazione.
Lamentava che ciò non era accaduto, sottolineando la mala fede del mediatore.
Aggiungeva, inoltre, che la somma richiesta dalla ricorrente era praticamente il compenso provvigionale, essendo del tutto in linea con quello, e che, perciò, ne pagina 2 di 5 eccepiva la prescrizione, oltre alla illegittimità e vessatorietà della clausola di irrevocabilità dell'incarico.
Ammesse le istanze istruttorie, sentiti i testi, all'udienza del 13.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
E' opportuno preliminarmente rilevare che la domanda di parte ricorrente è volta all'ottenimento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e non quale provvigione per l'attività di mediazione, pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente deve essere respinta.
Ora, sul diritto della società ricorrente ad ottenere il ristoro dei danni subiti, si evidenzia che la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi, nel suo libero apprezzamento, della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 cod. civ., non residuando, in capo al committente, alcun obbligo di risarcire i danni che il mediatore deduca di aver patito per non aver percepito la mediazione (rectius provvigione) del caso” (Cass. 5095/2006; cfr. altresì Cass.
11244/2003; Cass. 9904/1998; Cass. 3368/1962).”
Pertanto anche qualora il mediatore, come nel caso di specie, avesse prodotto una proposta del tutto in linea e conforme alle richieste della resistente, la condotta della convenuta non può ritenersi contraria a buona fede o inadempiente in quanto ella si è avvalsa di una facoltà, quella di rifiutare la proposta, riconosciutale dalla legge che altrimenti avrebbe comportato una restrizione inammissibile alla libertà contrattuale. (si condivide l'orientamento della Corte di
Appello di Milano n. 1909/22 del 1.6.2022).
Si rammenta che è necessario, peraltro, che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi di un accordo, non potendosene ravvisare, pertanto, la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, ancorchè qui mancanti, risulti rimessa ad un pagina 3 di 5 tempo successivo la determinazione degli elementi accessori (Cass. n. 14267 del
2006; Cass. n. 11371 del 2010).
Nel caso di specie non si ravvisa né una condotta scorretta da parte della cliente, né è individuato specificatamente il danno che sarebbe derivato alla ricorrente.
A maggior ragione se si tiene conto del fatto che parte resistente ha dato prova di ritenere quel prezzo del tutto ingiustificato in quanto ritenuto troppo basso: ella aveva, per l'appunto, richiesto allo di poter incontrarsi al fine poterlo Pt_1 rettificare alzandolo anche di poco.
A sostegno di ciò, in atti, produceva la mail del 11.9.2020, comunicazione e-mail che, parte ricorrente riteneva genericamente di non aver mai ricevuto, ma che tuttavia risulta essere stata correttamente spedita all'indirizzo contenuto proprio nell'incarico di mediazione del 10.6.2022 e che costituiva la modalità corretta per comunicare un elemento di modificazione dell'accordo bilaterale.
Al riguardo, giovano, richiamare le dichiarazioni della sul punto: ella CP_1 puntualizzava che il prezzo di cui alla proposta glielo aveva consigliato lo e Pt_1 che era stato lui a convincerla nonostante le sue perplessità, ponendo in essere delle vere e proprie pressioni.
Si ritiene, infine, non possa essere riconosciuta una somma a titolo di rimborso spese ex art. 1756 c.c. avendo la parte ricorrente rinunciato a tale ristoro nell'incarico di mediazione.
In ordine alle spese legali, in forza del principio di soccombenza, si ritiene che debbano essere poste a carico della parte ricorrente, tenendo conto dei parametri di cui ai valori minimi per la fase di istruttoria e di decisone.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna parte ricorrente a Parte_1 rifondere le spese di lite a favore di che liquida in euro CP_1
2.550,00 per compenso, oltre anticipazioni, spese generali al 15%, iva e cpa. pagina 4 di 5 Così deciso in Treviso, lì 5 dicembre 2025
Il G.O.T. dott.ssa Marica Loschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Marica Loschi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1869/2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Caldato,
ricorrente
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bianchini.
resistente
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale del 13.11.2025.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE EX ART. 132 N. 4 C.P.C.
Con ricorso ex art 281 decies – 281 undecies c.p.c., la società “ 2.0. Pt_1 [...]
, in persona del socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante, signor chiedeva il pagamento in suo favore della Parte_1 somma di € 27.816,00, o di un importo diverso ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento della convenuta alle CP_1 obbligazioni assunte nell'incarico di mediazione del 10 giugno 2022.
Deduceva la ricorrente di aver raccolto, nell'ambito dell'incarico, una proposta di acquisto per l'immobile di proprietà della convenuta sito in Maserada sul Piave, per il prezzo di euro 380.000,00, corrispondente a quello determinato nell'incarico e con versamento di una caparra pari ad euro 20.000,00; sosteneva che nonostante ciò la resistente si rifiutava di sottoscrivere la predetta proposta, pur essendo aderente ed allineata alle condizioni di cui all'atto di conferimento dell'incarico.
Atteso, dunque, il comportamento inadempiente posto in essere dalla alle CP_1 obbligazioni assunte nell'incarico di mediazione, chiedeva il risarcimento dei danni, parametrandolo, nell'importo, alla mediazione, prevista nella misura del 3% che, in caso di conclusione dell'affare, avrebbe percepito da entrambe le parti, sia venditrice che acquirente.
Si costituiva in giudizio la signora , contestando gli avversi assunti e CP_1 deducendo, in particolare, di avere richiesto al mediatore, con mail del 11.9.2020,
a seguito di pareri diversi sulla valutazione della casa, di modificare il prezzo di vendita dell'immobile, chiedendo specificatamente di non porre in vendita l'immobile se non dopo aver concordato una nuova valutazione.
Lamentava che ciò non era accaduto, sottolineando la mala fede del mediatore.
Aggiungeva, inoltre, che la somma richiesta dalla ricorrente era praticamente il compenso provvigionale, essendo del tutto in linea con quello, e che, perciò, ne pagina 2 di 5 eccepiva la prescrizione, oltre alla illegittimità e vessatorietà della clausola di irrevocabilità dell'incarico.
Ammesse le istanze istruttorie, sentiti i testi, all'udienza del 13.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
E' opportuno preliminarmente rilevare che la domanda di parte ricorrente è volta all'ottenimento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e non quale provvigione per l'attività di mediazione, pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente deve essere respinta.
Ora, sul diritto della società ricorrente ad ottenere il ristoro dei danni subiti, si evidenzia che la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi, nel suo libero apprezzamento, della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 cod. civ., non residuando, in capo al committente, alcun obbligo di risarcire i danni che il mediatore deduca di aver patito per non aver percepito la mediazione (rectius provvigione) del caso” (Cass. 5095/2006; cfr. altresì Cass.
11244/2003; Cass. 9904/1998; Cass. 3368/1962).”
Pertanto anche qualora il mediatore, come nel caso di specie, avesse prodotto una proposta del tutto in linea e conforme alle richieste della resistente, la condotta della convenuta non può ritenersi contraria a buona fede o inadempiente in quanto ella si è avvalsa di una facoltà, quella di rifiutare la proposta, riconosciutale dalla legge che altrimenti avrebbe comportato una restrizione inammissibile alla libertà contrattuale. (si condivide l'orientamento della Corte di
Appello di Milano n. 1909/22 del 1.6.2022).
Si rammenta che è necessario, peraltro, che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi di un accordo, non potendosene ravvisare, pertanto, la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, ancorchè qui mancanti, risulti rimessa ad un pagina 3 di 5 tempo successivo la determinazione degli elementi accessori (Cass. n. 14267 del
2006; Cass. n. 11371 del 2010).
Nel caso di specie non si ravvisa né una condotta scorretta da parte della cliente, né è individuato specificatamente il danno che sarebbe derivato alla ricorrente.
A maggior ragione se si tiene conto del fatto che parte resistente ha dato prova di ritenere quel prezzo del tutto ingiustificato in quanto ritenuto troppo basso: ella aveva, per l'appunto, richiesto allo di poter incontrarsi al fine poterlo Pt_1 rettificare alzandolo anche di poco.
A sostegno di ciò, in atti, produceva la mail del 11.9.2020, comunicazione e-mail che, parte ricorrente riteneva genericamente di non aver mai ricevuto, ma che tuttavia risulta essere stata correttamente spedita all'indirizzo contenuto proprio nell'incarico di mediazione del 10.6.2022 e che costituiva la modalità corretta per comunicare un elemento di modificazione dell'accordo bilaterale.
Al riguardo, giovano, richiamare le dichiarazioni della sul punto: ella CP_1 puntualizzava che il prezzo di cui alla proposta glielo aveva consigliato lo e Pt_1 che era stato lui a convincerla nonostante le sue perplessità, ponendo in essere delle vere e proprie pressioni.
Si ritiene, infine, non possa essere riconosciuta una somma a titolo di rimborso spese ex art. 1756 c.c. avendo la parte ricorrente rinunciato a tale ristoro nell'incarico di mediazione.
In ordine alle spese legali, in forza del principio di soccombenza, si ritiene che debbano essere poste a carico della parte ricorrente, tenendo conto dei parametri di cui ai valori minimi per la fase di istruttoria e di decisone.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna parte ricorrente a Parte_1 rifondere le spese di lite a favore di che liquida in euro CP_1
2.550,00 per compenso, oltre anticipazioni, spese generali al 15%, iva e cpa. pagina 4 di 5 Così deciso in Treviso, lì 5 dicembre 2025
Il G.O.T. dott.ssa Marica Loschi
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