Art. 3.
Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 1 e quelle dell'art. 2 si applicano anche all'esame delle domande di contributo governativo nella spesa degli acquedotti rurali.
Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 1 e quelle dell'art. 2 si applicano anche all'esame delle domande di contributo governativo nella spesa degli acquedotti rurali.