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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8914/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108727040000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109935442000 ALTRI TRIBUTI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109935442000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230058887422000 ALTRI TRIBUTI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230058887422000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240048747973000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P502969-2023 IRPEF-ALTRO 2019
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 ALTRI TRIBUTI 2018
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 ALTRI TRIBUTI 2019
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 IRPEF-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 IRPEF-ALTRO 2019
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17502/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti sono assenti alle ore 11.20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762025000001915000, notificata il 6.4.2025, limitatamente alle sottese cartelle esattoriali notificate da
Agenzia Entrate DPII Uff. terr. Castellammare aventi ad oggetto Irap, irpef ed Iva.
Deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti , la prescrizione, l'omessa notifica della intimazione ed in subordine la prescrizione delle sole sanzioni ed interessi.
Si costituiva Agenzia Entrate DPII Napoli che contestava i motivi di ricorso e chiedeva dichiararsi la inammissibilità o pronunciarsi il rigetto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Gli atti sottesi, impugnati unitamente all'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono 5:
4 cartelle, n. 0712017….72704, 0712022….5442000, 0712023….7422000, 0712024….7973000, e l'accertamento n. TF501…2969/2023.
Parte resistente ha documentato l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposti n. 0712017…72704,
0712023….7422000, 0712024…7973000 e TF501…2969/2023, i quali tutti risultano notificati a mani di persona convivente in data, rispettivamente, 5.5.2018, 5.7.2023, 19.4.2024 e 20.1.2023.
Non risulta invece documentata la rituale notifica della cartella 0712022….5442000 della quale è documentata la compiuta giacenza ma senza spedizione dell'avviso successivo, non potendosi applicare l'art. 26 DPR 602/73 non trattandosi di notifica diretta ma eseguita a mezzo di operatore privato.
Con riferimento invece alla cartella 0712017….72704 risulta prescritta l'obbligazione accessoria avente ad oggetto le sanzioni ed interessi soggetti a prescrizione quinquennale. Ed invero la prescrizione dei crediti accessori all'obbligazione tributaria resta disciplinata, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 Dlgs 472/1997, e per gli interessi dall'art. 2948 n. 4 c.c., fatto salvo il caso di credito derivanti da sentenza passata in giudicato restando in tal caso l'intero credito (per obbligazione tributaria ed accessoria delle sanzioni) assorbito nel termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati.
La Suprema Corte con molteplici pronunce ha confermato il detto principio “in caso di notifica di intimazione di pagamento aventi ad oggetto crediti per sanzioni e che non siano fondati su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale come previsto dall'art. 20 comma 3 Dlgs 472/1997. Quanto agli interessi la disciplina della prescrizione che attiene alla fase in cui essi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948 n. 4 c.c. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale” (ex multis Cass.
2095/2023, 16415/2023).
Il ricorso va parzialmente accolto con annullamento della impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla cartella n.0712022….5442000 e limitatamente alle sanzioni ed interessi di cui alla cartella n. 0712017….72704.
In ragione del limitato accoglimento del ricorso le spese seguono la soccombenza previa compensazione per ¼.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, all'esito della compensazione per ¼, in € 400,00 per compensi oltre accessori se dovuti, a favore di Agenzia Entrate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8914/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108727040000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109935442000 ALTRI TRIBUTI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109935442000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230058887422000 ALTRI TRIBUTI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230058887422000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240048747973000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P502969-2023 IRPEF-ALTRO 2019
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 ALTRI TRIBUTI 2018
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 ALTRI TRIBUTI 2019
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 IRPEF-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 IRPEF-ALTRO 2019
- INTIMAZIONE n. 07176202500001915000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17502/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti sono assenti alle ore 11.20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762025000001915000, notificata il 6.4.2025, limitatamente alle sottese cartelle esattoriali notificate da
Agenzia Entrate DPII Uff. terr. Castellammare aventi ad oggetto Irap, irpef ed Iva.
Deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti , la prescrizione, l'omessa notifica della intimazione ed in subordine la prescrizione delle sole sanzioni ed interessi.
Si costituiva Agenzia Entrate DPII Napoli che contestava i motivi di ricorso e chiedeva dichiararsi la inammissibilità o pronunciarsi il rigetto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Gli atti sottesi, impugnati unitamente all'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono 5:
4 cartelle, n. 0712017….72704, 0712022….5442000, 0712023….7422000, 0712024….7973000, e l'accertamento n. TF501…2969/2023.
Parte resistente ha documentato l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposti n. 0712017…72704,
0712023….7422000, 0712024…7973000 e TF501…2969/2023, i quali tutti risultano notificati a mani di persona convivente in data, rispettivamente, 5.5.2018, 5.7.2023, 19.4.2024 e 20.1.2023.
Non risulta invece documentata la rituale notifica della cartella 0712022….5442000 della quale è documentata la compiuta giacenza ma senza spedizione dell'avviso successivo, non potendosi applicare l'art. 26 DPR 602/73 non trattandosi di notifica diretta ma eseguita a mezzo di operatore privato.
Con riferimento invece alla cartella 0712017….72704 risulta prescritta l'obbligazione accessoria avente ad oggetto le sanzioni ed interessi soggetti a prescrizione quinquennale. Ed invero la prescrizione dei crediti accessori all'obbligazione tributaria resta disciplinata, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 Dlgs 472/1997, e per gli interessi dall'art. 2948 n. 4 c.c., fatto salvo il caso di credito derivanti da sentenza passata in giudicato restando in tal caso l'intero credito (per obbligazione tributaria ed accessoria delle sanzioni) assorbito nel termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati.
La Suprema Corte con molteplici pronunce ha confermato il detto principio “in caso di notifica di intimazione di pagamento aventi ad oggetto crediti per sanzioni e che non siano fondati su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale come previsto dall'art. 20 comma 3 Dlgs 472/1997. Quanto agli interessi la disciplina della prescrizione che attiene alla fase in cui essi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948 n. 4 c.c. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale” (ex multis Cass.
2095/2023, 16415/2023).
Il ricorso va parzialmente accolto con annullamento della impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla cartella n.0712022….5442000 e limitatamente alle sanzioni ed interessi di cui alla cartella n. 0712017….72704.
In ragione del limitato accoglimento del ricorso le spese seguono la soccombenza previa compensazione per ¼.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in parte motiva;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, all'esito della compensazione per ¼, in € 400,00 per compensi oltre accessori se dovuti, a favore di Agenzia Entrate.