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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 778/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 778/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/01/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Claudia Favaretti Parte_1
e
nato a [...] l'[...] con l'avv. Claudia Controparte_1
Favaretti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
19.01.2006 in Dublino (Irlanda), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano Anno 2010, numero 0638, registro 07, parte 2, serie C/1;
• ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere reciprocamente a pretendere in relazione ai rapporti patrimoniali ed economici nascenti dal matrimonio;
• le spese del presente procedimento rimangono a carico del sig. . CP_1
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio il Parte_2 Controparte_1
19.01.2006 in Dublino (Irlanda), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Milano al n. 0638, registro 07, parte 2, serie C1 dell'anno 2010. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Milano il 06.03.2017 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 9066/2017 depositato in data 08.05.2017.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte CP_1
è nato a [...] ed è cittadino irlandese), appare quindi necessario verificare CP_1
per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 27.01.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Milano.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e della concorde volontà delle parti le spese di lite sono poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
contratto il 19.01.2006 in Dublino (Irlanda), matrimonio Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Milano al n. 0638, registro 07, parte 2, serie C1 dell'anno 2010;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite a carico di . Controparte_1
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 778/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/01/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Claudia Favaretti Parte_1
e
nato a [...] l'[...] con l'avv. Claudia Controparte_1
Favaretti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
19.01.2006 in Dublino (Irlanda), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano Anno 2010, numero 0638, registro 07, parte 2, serie C/1;
• ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere reciprocamente a pretendere in relazione ai rapporti patrimoniali ed economici nascenti dal matrimonio;
• le spese del presente procedimento rimangono a carico del sig. . CP_1
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio il Parte_2 Controparte_1
19.01.2006 in Dublino (Irlanda), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Milano al n. 0638, registro 07, parte 2, serie C1 dell'anno 2010. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Milano il 06.03.2017 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 9066/2017 depositato in data 08.05.2017.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte CP_1
è nato a [...] ed è cittadino irlandese), appare quindi necessario verificare CP_1
per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 27.01.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Milano.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e della concorde volontà delle parti le spese di lite sono poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
contratto il 19.01.2006 in Dublino (Irlanda), matrimonio Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Milano al n. 0638, registro 07, parte 2, serie C1 dell'anno 2010;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite a carico di . Controparte_1
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari