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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/10/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 71/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° / 2025
* * * *
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Maria Grazia D'Errico Presidente
. dott. Rita Carosella Consigliere
- dott. Elena Quaranta Consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, il cui termine è scaduto l'
8.10.2025, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Tedeschi del foro di Avellino Parte_1
Appellante in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
appellato causa riassunta da CON RICORSO DEPOSITATO IL 12.5.2023, A SEGUITO DI Parte_1
ANNULLAMENTO CON RINVIO DISPOSTO DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON ORDINANZA 6520/2023
PUBBLICATA IL 3.3.2023
Oggetto: riconoscimento qualifica di vittima del dovere e concessione dei relativi benefici
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 Come in atti.
MOTIVI
Con sentenza n. 9/20, depositata in data 5.3.2020, la Corte d'appello di Campobasso ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso del 11.2.2019. Parte_1 ha proposto ricorso per Cassazione. Parte_1
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6520/2023 ha accolto il secondo motivo di ricorso, annullato la sentenza di appello e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione. ha, quindi, provveduto a riassumere il giudizio di appello innanzi a questa Corte con ricorso in Parte_1 riassunzione depositato in data 12.5.2023.
Il si è costituito nel giudizio riassunto. Controparte_1
All'esito dello scambio di note telematiche il cui termine è scaduto il 8.10.2025 la causa è stata assunta in decisione.
*****
Giova premettere che con sentenza dell'11.2.2019 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso con cui l'odierno appellante aveva impugnato il decreto del
14.11.13 del , con il quale gli era stata rigettata la domanda di riconoscimento dello status di Controparte_1 vittima del dovere con conseguenti benefici assistenziali.
Il in data 5.3.98, impegnato, quale finanziere, in un servizio volto alla repressione del contrabbando di Pt_1 tabacchi lavorati esteri lungo l'Autostrada A14 (nel tratto molisano), era stato investito da un autoarticolato mentre era intento al controllo dei documenti di due autocarri sospetti. La Commissione di Chieti aveva (nel 2000) riconosciuto la causa di servizio e l'ascrivibilità delle infermità subite alla VII categoria Tab. A.
Il aveva rigettato, in data 14.11.2013, la richiesta di riconoscimento di vittima del dovere, ritenendo che CP_1 la norma invocata contempli solo le infermità patite in mansioni non rientranti negli ordinari compiti istituzionali;
in particolare l'art.1 comma 563 lettera a) e b) legge n.266/05 qualifica vittima del dovere il pubblico dipendente che abbia subito una invalidità nel a) contrasto ad ogni tipo di criminalità e b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. Il ricorrente, a sostegno della domanda, aveva allegato una consulenza tecnica di parte che quantificava nel 35% l'invalidità complessiva.
Il si era opposto alla domanda del Fedele, sostenendo che il riconoscimento dello status Controparte_1 presuppone un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello connaturato al servizio istituzionale ordinariamente svolto ed è aspetto non coincidente con quello della causa di servizio;
che, nel caso di specie, il ricorrente non aveva riportato lesioni mentre contrastava il crimine (dovendosi la lettera a) invocata interpretarsi restrittivamente), essendo stato investito da un conducente distrattosi alla guida, né stava svolgendo,
pagina 2 di 9 nell'occasione, un servizio di ordine pubblico (non essendo stato emesso alcuno specifico comando di ordine pubblico).
Avverso la sentenza di primo grado il aveva proposto appello, rigettato dalla Corte di Appello di Pt_1
Campobasso con sentenza n 9 del 2020, con motivazioni analoghe al Giudice di primo grado, sulla base di un'interpretazione restrittiva della norma in questione.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione che denunciava, Parte_1 con il II motivo, violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 563, l. n.266 del 2005.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6520/2023 pubblicata il 3.3.2023, accoglieva il secondo motivo di doglianza, rilevando che “il ricorrente lamenta la violazione dell'art.1 c. 563, l. n.266 del 2005, diposizione che va considerata in tutta la sua estensione;
va ricordato che il Corpo della guardia di finanza, che ai sensi della l.n. 23 aprile 1959, n.189, dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze, fa parte integrante delle
Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha, fra l'altro, il compito di prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
inoltre va ricordato che ai sensi del comma 563 dell'art. 1 cit. “ per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 1980, n.466, e , in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a)nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c)nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e)in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
In effetti, la sentenza impugnata, nel negare la riconducibilità dell'accadimento occorso all'ambito applicativo dell'art.1, comma 563, l. n. 266 del 2005, non ha fatto corretta applicazione della citata disposizione e precisamente ha errato nel ritenere che l'attività di prevenzione dei reati non rientri nella nozione di
“svolgimento di servizi di ordine pubblico” di cui alla lettera b) appena citata;
questa Corte di Cassazione (Cass.
22-03-2021, n.8004) ha avuto modo di precisare, in punto di interpretazione del concetto di “ordine pubblico” richiamato dal comma 563, lett.b), che non può essere revocato in dubbio che la nozione di “servizi di ordine pubblico”(vedi Cass. n. 13881 del 2018 nell'ampia motivazione), già a partire dalla sentenza n. 77/1987, è stata definita dalla Corte costituzionale come la “funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico” e tale definizione è stata, poi, ripresa nelle successive sentenze n. 218/1988, n.740/1988 e n. pagina 3 di 9 162/1990 ed ancora nella sentenza n. 115/1995 in cui è precisato che la polizia di sicurezza ricomprende “le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l'ordinata convivenza civile dei consociati”; essendo questi i contenuti della nozione di sicurezza pubblica, non vi è dubbio che vi rientri lo svolgimento dei controlli annessi al servizio di repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri da parte di un finanziere a ciò comandato che è propria, in modo incontestato del caso di specie;
si trattava, infatti, come riferisce la sentenza impugnata alla pagina 5, secondo quanto era contenuto nella relazione del Capitano Per_1 di un servizio effettuato il 5 marzo 1998 al fine di accertare e reprimere l'attività di contrabbando, dunque, la sentenza impugnata là dove non ha considerato tale ipotesi come sussumibile nella disposizione indicata, deve essere cassata;
Con ricorso per riassunzione depositato il 12.5.2023 reiterando le motivazioni già articolate Parte_1 nei precedenti gradi di giudizio, chiede la riforma della sentenza del 11.2.2019 emessa dal Tribunale di
Campobasso, che aveva rigettato il suo ricorso contro il decreto del , richiamando il Controparte_1 principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione.
Parte appellata si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva del
[...]
e il rigetto nel merito del ricorso. CP_1
Acquisite le note scritte depositate telematicamente da entrambe le parti, la causa è decisa come segue.
********************
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , proposta da Controparte_1 parte appellata, poiché, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 510/99, all'attribuzione delle speciali elargizioni e degli assegni vitalizi di cui alla L. 466/80, L. 302/90, L. 407/98 e L. 206/2004 provvede, per quanto qui di interesse, il , per gli appartenenti alla Polizia di Parte_2
Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell'ordine.
Ritiene la Corte che sia fondato l'appello del dovendosi, pertanto, riformare la sentenza del Tribunale di Pt_1
Campobasso del 11.2.2019.
Osserva preliminarmente il collegio che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente deduce di essere appuntato scelto della Guardia di Finanza, che in data 4.3.1998, durante lo svolgimento di attività di prevenzione e repressione dei reati legati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri lungo l'Autostrada A14(nel tratto molisano), veniva ferito gravemente riportando varie infermità, poiché dopo aver fermato un convoglio sospetto, veniva travolto da un autoarticolato che sopraggiungeva all'improvviso. In considerazione delle conseguenze lesive di carattere permanente, la Commissione di Chieti ha riconosciuto nel 2000 la causa di servizio e l'ascrivibilità delle infermità patite alla VII° categoria Tab. A. Premette altresì di aver richiesto al il Controparte_1
pagina 4 di 9 riconoscimento di vittima del dovere (l. n. 266/2005), con costituzione delle conseguenti prestazioni previdenziali, domanda rigettata in data 14.11.13. Pertanto, nel ricorso in riassunzione, introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza del giudice di prime cure siccome infondata e per l'effetto:
- riconoscere il diritto dell'appellante:
1. alla speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04, da commisurarsi all'invalidità complessiva ex. D.P.R.
181/09 del 35% o alla percentuale che verrà determinata in corso di causa;
2. all'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, elevato dall'art. 4 comma 238 L. 350/2003 (legge finanziaria 2004), con la decorrenza indicata dall'art. 4 DPR 243 del 2006, nonché ex lege dal 01.01.2006, da valere a vita;
3. allo speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4 L. 206/04, con decorrenza ex lege dal 01.01.2008;
4. alla declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma I lett. C
D.P.R. 243/06;
5. al beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 L. 244/07; il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
- condannare l'amministrazione appellata al pagamento delle spese e competenze di tutti i giudizi in favore del procuratore antistatario.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 1 L. 23 dicembre 2005, n. 266 dispone al comma 563:"per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all 'art. 3 L. 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004,
n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od pagina 5 di 9 operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando al comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Pertanto, in materia di provvidenze in favore di vittime del dovere, l'art. 1 co. 563 della l. 23 dicembre 2005 n. 266
-a differenza del comma successivo- non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente anche solo che l'evento lesivo si sia verificato nel contrasto ad ogni forma di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela dell'incolumità pubblica.
Il Collegio, in attuazione del principio di diritto emanato nella predetta ordinanza della Corte di Cassazione, ritiene la ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Nessun dubbio, dunque, può esservi in merito alla spettanza dei benefici assistenziali di cui all' art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005 e all' art. 1 del D.P.R. n. 243/2006. Infatti, le lesioni denunciate sono state riportare dal ricorrente a seguito di un sinistro stradale, verificatosi durante un servizio volto alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
trattasi, con tutta evidenza, di attività posta in essere nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello status di vittima del dovere e al conseguente inserimento del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni di cui all'art. 3 co. 3 D.P.R. n.
243/2006, tenuta dal . Controparte_1
Per quanto concerne la misura dell'invalidità permanente, la quale incide sull'entità delle prestazioni economiche spettanti alle vittime del dovere, in particolare, sulla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n.
206/04, si rappresenta quanto segue. La predetta norma stabilisce: "l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000
Euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 Euro per ogni punto percentuale.” Il successivo comma 3 prevede che “a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di pagina 6 di 9 entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni...”.
L'art. 6 della legge n. 206/2004 dispone: "1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale....".
In merito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'accertamento dell'invalidità debba avvenire secondo i criteri enunciati dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 ( Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 6217 del
24/02/2022).
In base ai richiamati criteri, il c.t.u., dottor dopo accurato esame di tutta la Persona_2 documentazione in atti, ha così concluso: “il sig. di anni 55 nell'incidente del 5.3.98 riportò: Parte_1
“Trauma cranico commotivo con f.l.c. del capo. Frattura di 4 coste all'emitorace dx con pneumotorace post- traumatico trattato con drenaggio pleurico. Frattura clavicola destra. Frattura biossea avanbraccio destro trattata con osteosintesi metallica. Frattura Ulna sinistra. Frattura ala iliaca sx”.
Da queste lesioni residuano postumi invalidanti così qualificati e quantificati:
• Esiti di trauma cranico commotivo con Disturbo post-traumatico da stress di grado lieve e f.l.c. del capo;
• Esiti di fratture costali multiple all'emitorace destro con pneumotorace trattato chirurgicamente e residua sindrome disventilatoria di tipo restrittivo;
• Esiti di frattura biossea all'avanbraccio dx con dismorfia e limitazione dei movimenti del gomito dx in destrimane;
• Esiti di frattura ulna sx con limitazione dei movimenti del polso sinistro;
• Esiti di frattura clavicola dx con limitazione dei movimenti della scapolo-omerale dx;
• Esiti di frattura ala iliaca dx con limitazione dei movimenti della coxo-femorale dx.
L'invalidità Complessiva (IC) è pari al 53% (cinquantatrepercento) di cui:
• Danno biologico permanente secondo le tabelle allegate al d.l. 38/2000: 26%
• Danno morale pari a ½ del danno biologico: 13%
• Invalidità permanente lavorativa: tab. A 7^ cat misura massima(riconosciuta dalla CMO di 2^ istanza) e tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità del 26.2.1992 e tabelle allegate al D.P.R.
n. 915 del 23.12.78: 40%
Le considerazioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente coerenti, sono pienamente condivisibili e vengono integralmente recepite da questo Collegio.
pagina 7 di 9 Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso viene accolto e viene dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 243/06.
Il viene, inoltre, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti prestazioni: Controparte_1
1) speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della legge n. 206/2004 e all'art. 1 della legge n. 302/1990, commisurata alla percentuale di invalidità complessiva (I.C.) del 53%, con decorrenza dall'1/1/2006 (data a partire dalla quale il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla medesima data al saldo;
2) assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00, di cui alla legge n. 407/98, con decorrenza dall'1/1/2006 (data a partire dalla quale il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 1/1/2008 (data a partire dalla quale il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere dalla l.244/2007 art. 2 comma 105), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo:
4) Al ricorrente spettano, inoltre, gli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 206/04, ossia il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 della legge n. 206/04 e art. 4 del D.P.R. 243/06) e il diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (art. 9 legge n. 206/2004 e art. 1 legge n. 203/2000).
5) Al ricorrente spetta il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge n. 206/04.
Con riferimento agli accessori sui crediti va rilevata l' applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che sancisce la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.
Le spese di lite si liquidano per compensi in € 3.291 per il primo grado, in € 3.473,00 per il precedente grado di appello, in € 2.757,00 per il giudizio di cassazione ed in € 3.967,00 per la presente fase di rinvio, oltre oneri di legge. Le spese, stante la peculiarità e la novità della questione portata all'attenzione della Corte, vengono compensate per la metà, mentre per l'altra metà, determinata in € 6.744 vengono poste a carico del
[...]
soccombente. Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico del e si CP_1 Controparte_1 liquidano in euro 290,00.
PQM
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, quale giudice del rinvio dalla Corte di
Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 11.2.2019 accoglie il ricorso e per l'effetto:
-previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 563 l. n. 266/2005, dichiara il ricorrente vittima del dovere;
- dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/06;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5, Controparte_1 comma 1, della legge n. 206/2004 e all'art. 1 della legge n. 302/1990, commisurata alla percentuale di invalidità complessiva (I.C.) del 53%, con decorrenza dall'1/1/2006 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno vitalizio, non reversibile, di Controparte_1 cui alla legge n. 407/98 con decorrenza dal 1/1/2006, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al saldo;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente dello speciale assegno vitalizio, non Controparte_1 reversibile, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 1/1/2008 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, ex art. 9 della legge n. 206/04 e 4 del D.P.R. 243/06;
- dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), ex art. 9 della legge n. 206/2004 e ex art. 1 della legge n. 203/2000;
- dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge n. 206/04;
- compensa per la metà le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna il al rimborso in Controparte_1 favore del procuratore antistatario della restante metà, liquidata in € 6.744,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate in € 290,00 oltre accessori di legge, a carico del appellato. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Campobasso, 8/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Elena Quaranta Dr.ssa Maria Grazia D'Errico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 71/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° / 2025
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La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Maria Grazia D'Errico Presidente
. dott. Rita Carosella Consigliere
- dott. Elena Quaranta Consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, il cui termine è scaduto l'
8.10.2025, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Tedeschi del foro di Avellino Parte_1
Appellante in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
appellato causa riassunta da CON RICORSO DEPOSITATO IL 12.5.2023, A SEGUITO DI Parte_1
ANNULLAMENTO CON RINVIO DISPOSTO DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON ORDINANZA 6520/2023
PUBBLICATA IL 3.3.2023
Oggetto: riconoscimento qualifica di vittima del dovere e concessione dei relativi benefici
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 Come in atti.
MOTIVI
Con sentenza n. 9/20, depositata in data 5.3.2020, la Corte d'appello di Campobasso ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso del 11.2.2019. Parte_1 ha proposto ricorso per Cassazione. Parte_1
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6520/2023 ha accolto il secondo motivo di ricorso, annullato la sentenza di appello e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione. ha, quindi, provveduto a riassumere il giudizio di appello innanzi a questa Corte con ricorso in Parte_1 riassunzione depositato in data 12.5.2023.
Il si è costituito nel giudizio riassunto. Controparte_1
All'esito dello scambio di note telematiche il cui termine è scaduto il 8.10.2025 la causa è stata assunta in decisione.
*****
Giova premettere che con sentenza dell'11.2.2019 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso con cui l'odierno appellante aveva impugnato il decreto del
14.11.13 del , con il quale gli era stata rigettata la domanda di riconoscimento dello status di Controparte_1 vittima del dovere con conseguenti benefici assistenziali.
Il in data 5.3.98, impegnato, quale finanziere, in un servizio volto alla repressione del contrabbando di Pt_1 tabacchi lavorati esteri lungo l'Autostrada A14 (nel tratto molisano), era stato investito da un autoarticolato mentre era intento al controllo dei documenti di due autocarri sospetti. La Commissione di Chieti aveva (nel 2000) riconosciuto la causa di servizio e l'ascrivibilità delle infermità subite alla VII categoria Tab. A.
Il aveva rigettato, in data 14.11.2013, la richiesta di riconoscimento di vittima del dovere, ritenendo che CP_1 la norma invocata contempli solo le infermità patite in mansioni non rientranti negli ordinari compiti istituzionali;
in particolare l'art.1 comma 563 lettera a) e b) legge n.266/05 qualifica vittima del dovere il pubblico dipendente che abbia subito una invalidità nel a) contrasto ad ogni tipo di criminalità e b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. Il ricorrente, a sostegno della domanda, aveva allegato una consulenza tecnica di parte che quantificava nel 35% l'invalidità complessiva.
Il si era opposto alla domanda del Fedele, sostenendo che il riconoscimento dello status Controparte_1 presuppone un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello connaturato al servizio istituzionale ordinariamente svolto ed è aspetto non coincidente con quello della causa di servizio;
che, nel caso di specie, il ricorrente non aveva riportato lesioni mentre contrastava il crimine (dovendosi la lettera a) invocata interpretarsi restrittivamente), essendo stato investito da un conducente distrattosi alla guida, né stava svolgendo,
pagina 2 di 9 nell'occasione, un servizio di ordine pubblico (non essendo stato emesso alcuno specifico comando di ordine pubblico).
Avverso la sentenza di primo grado il aveva proposto appello, rigettato dalla Corte di Appello di Pt_1
Campobasso con sentenza n 9 del 2020, con motivazioni analoghe al Giudice di primo grado, sulla base di un'interpretazione restrittiva della norma in questione.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione che denunciava, Parte_1 con il II motivo, violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 563, l. n.266 del 2005.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6520/2023 pubblicata il 3.3.2023, accoglieva il secondo motivo di doglianza, rilevando che “il ricorrente lamenta la violazione dell'art.1 c. 563, l. n.266 del 2005, diposizione che va considerata in tutta la sua estensione;
va ricordato che il Corpo della guardia di finanza, che ai sensi della l.n. 23 aprile 1959, n.189, dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze, fa parte integrante delle
Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha, fra l'altro, il compito di prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
inoltre va ricordato che ai sensi del comma 563 dell'art. 1 cit. “ per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 1980, n.466, e , in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a)nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c)nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e)in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
In effetti, la sentenza impugnata, nel negare la riconducibilità dell'accadimento occorso all'ambito applicativo dell'art.1, comma 563, l. n. 266 del 2005, non ha fatto corretta applicazione della citata disposizione e precisamente ha errato nel ritenere che l'attività di prevenzione dei reati non rientri nella nozione di
“svolgimento di servizi di ordine pubblico” di cui alla lettera b) appena citata;
questa Corte di Cassazione (Cass.
22-03-2021, n.8004) ha avuto modo di precisare, in punto di interpretazione del concetto di “ordine pubblico” richiamato dal comma 563, lett.b), che non può essere revocato in dubbio che la nozione di “servizi di ordine pubblico”(vedi Cass. n. 13881 del 2018 nell'ampia motivazione), già a partire dalla sentenza n. 77/1987, è stata definita dalla Corte costituzionale come la “funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico” e tale definizione è stata, poi, ripresa nelle successive sentenze n. 218/1988, n.740/1988 e n. pagina 3 di 9 162/1990 ed ancora nella sentenza n. 115/1995 in cui è precisato che la polizia di sicurezza ricomprende “le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l'ordinata convivenza civile dei consociati”; essendo questi i contenuti della nozione di sicurezza pubblica, non vi è dubbio che vi rientri lo svolgimento dei controlli annessi al servizio di repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri da parte di un finanziere a ciò comandato che è propria, in modo incontestato del caso di specie;
si trattava, infatti, come riferisce la sentenza impugnata alla pagina 5, secondo quanto era contenuto nella relazione del Capitano Per_1 di un servizio effettuato il 5 marzo 1998 al fine di accertare e reprimere l'attività di contrabbando, dunque, la sentenza impugnata là dove non ha considerato tale ipotesi come sussumibile nella disposizione indicata, deve essere cassata;
Con ricorso per riassunzione depositato il 12.5.2023 reiterando le motivazioni già articolate Parte_1 nei precedenti gradi di giudizio, chiede la riforma della sentenza del 11.2.2019 emessa dal Tribunale di
Campobasso, che aveva rigettato il suo ricorso contro il decreto del , richiamando il Controparte_1 principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione.
Parte appellata si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva del
[...]
e il rigetto nel merito del ricorso. CP_1
Acquisite le note scritte depositate telematicamente da entrambe le parti, la causa è decisa come segue.
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Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , proposta da Controparte_1 parte appellata, poiché, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 510/99, all'attribuzione delle speciali elargizioni e degli assegni vitalizi di cui alla L. 466/80, L. 302/90, L. 407/98 e L. 206/2004 provvede, per quanto qui di interesse, il , per gli appartenenti alla Polizia di Parte_2
Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell'ordine.
Ritiene la Corte che sia fondato l'appello del dovendosi, pertanto, riformare la sentenza del Tribunale di Pt_1
Campobasso del 11.2.2019.
Osserva preliminarmente il collegio che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente deduce di essere appuntato scelto della Guardia di Finanza, che in data 4.3.1998, durante lo svolgimento di attività di prevenzione e repressione dei reati legati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri lungo l'Autostrada A14(nel tratto molisano), veniva ferito gravemente riportando varie infermità, poiché dopo aver fermato un convoglio sospetto, veniva travolto da un autoarticolato che sopraggiungeva all'improvviso. In considerazione delle conseguenze lesive di carattere permanente, la Commissione di Chieti ha riconosciuto nel 2000 la causa di servizio e l'ascrivibilità delle infermità patite alla VII° categoria Tab. A. Premette altresì di aver richiesto al il Controparte_1
pagina 4 di 9 riconoscimento di vittima del dovere (l. n. 266/2005), con costituzione delle conseguenti prestazioni previdenziali, domanda rigettata in data 14.11.13. Pertanto, nel ricorso in riassunzione, introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza del giudice di prime cure siccome infondata e per l'effetto:
- riconoscere il diritto dell'appellante:
1. alla speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04, da commisurarsi all'invalidità complessiva ex. D.P.R.
181/09 del 35% o alla percentuale che verrà determinata in corso di causa;
2. all'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, elevato dall'art. 4 comma 238 L. 350/2003 (legge finanziaria 2004), con la decorrenza indicata dall'art. 4 DPR 243 del 2006, nonché ex lege dal 01.01.2006, da valere a vita;
3. allo speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4 L. 206/04, con decorrenza ex lege dal 01.01.2008;
4. alla declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma I lett. C
D.P.R. 243/06;
5. al beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 L. 244/07; il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
- condannare l'amministrazione appellata al pagamento delle spese e competenze di tutti i giudizi in favore del procuratore antistatario.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 1 L. 23 dicembre 2005, n. 266 dispone al comma 563:"per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all 'art. 3 L. 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004,
n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od pagina 5 di 9 operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando al comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Pertanto, in materia di provvidenze in favore di vittime del dovere, l'art. 1 co. 563 della l. 23 dicembre 2005 n. 266
-a differenza del comma successivo- non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente anche solo che l'evento lesivo si sia verificato nel contrasto ad ogni forma di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela dell'incolumità pubblica.
Il Collegio, in attuazione del principio di diritto emanato nella predetta ordinanza della Corte di Cassazione, ritiene la ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Nessun dubbio, dunque, può esservi in merito alla spettanza dei benefici assistenziali di cui all' art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005 e all' art. 1 del D.P.R. n. 243/2006. Infatti, le lesioni denunciate sono state riportare dal ricorrente a seguito di un sinistro stradale, verificatosi durante un servizio volto alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
trattasi, con tutta evidenza, di attività posta in essere nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello status di vittima del dovere e al conseguente inserimento del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni di cui all'art. 3 co. 3 D.P.R. n.
243/2006, tenuta dal . Controparte_1
Per quanto concerne la misura dell'invalidità permanente, la quale incide sull'entità delle prestazioni economiche spettanti alle vittime del dovere, in particolare, sulla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n.
206/04, si rappresenta quanto segue. La predetta norma stabilisce: "l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000
Euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 Euro per ogni punto percentuale.” Il successivo comma 3 prevede che “a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di pagina 6 di 9 entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni...”.
L'art. 6 della legge n. 206/2004 dispone: "1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale....".
In merito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'accertamento dell'invalidità debba avvenire secondo i criteri enunciati dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 ( Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 6217 del
24/02/2022).
In base ai richiamati criteri, il c.t.u., dottor dopo accurato esame di tutta la Persona_2 documentazione in atti, ha così concluso: “il sig. di anni 55 nell'incidente del 5.3.98 riportò: Parte_1
“Trauma cranico commotivo con f.l.c. del capo. Frattura di 4 coste all'emitorace dx con pneumotorace post- traumatico trattato con drenaggio pleurico. Frattura clavicola destra. Frattura biossea avanbraccio destro trattata con osteosintesi metallica. Frattura Ulna sinistra. Frattura ala iliaca sx”.
Da queste lesioni residuano postumi invalidanti così qualificati e quantificati:
• Esiti di trauma cranico commotivo con Disturbo post-traumatico da stress di grado lieve e f.l.c. del capo;
• Esiti di fratture costali multiple all'emitorace destro con pneumotorace trattato chirurgicamente e residua sindrome disventilatoria di tipo restrittivo;
• Esiti di frattura biossea all'avanbraccio dx con dismorfia e limitazione dei movimenti del gomito dx in destrimane;
• Esiti di frattura ulna sx con limitazione dei movimenti del polso sinistro;
• Esiti di frattura clavicola dx con limitazione dei movimenti della scapolo-omerale dx;
• Esiti di frattura ala iliaca dx con limitazione dei movimenti della coxo-femorale dx.
L'invalidità Complessiva (IC) è pari al 53% (cinquantatrepercento) di cui:
• Danno biologico permanente secondo le tabelle allegate al d.l. 38/2000: 26%
• Danno morale pari a ½ del danno biologico: 13%
• Invalidità permanente lavorativa: tab. A 7^ cat misura massima(riconosciuta dalla CMO di 2^ istanza) e tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità del 26.2.1992 e tabelle allegate al D.P.R.
n. 915 del 23.12.78: 40%
Le considerazioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente coerenti, sono pienamente condivisibili e vengono integralmente recepite da questo Collegio.
pagina 7 di 9 Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso viene accolto e viene dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 243/06.
Il viene, inoltre, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti prestazioni: Controparte_1
1) speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della legge n. 206/2004 e all'art. 1 della legge n. 302/1990, commisurata alla percentuale di invalidità complessiva (I.C.) del 53%, con decorrenza dall'1/1/2006 (data a partire dalla quale il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla medesima data al saldo;
2) assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00, di cui alla legge n. 407/98, con decorrenza dall'1/1/2006 (data a partire dalla quale il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 1/1/2008 (data a partire dalla quale il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere dalla l.244/2007 art. 2 comma 105), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo:
4) Al ricorrente spettano, inoltre, gli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 206/04, ossia il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 della legge n. 206/04 e art. 4 del D.P.R. 243/06) e il diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (art. 9 legge n. 206/2004 e art. 1 legge n. 203/2000).
5) Al ricorrente spetta il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge n. 206/04.
Con riferimento agli accessori sui crediti va rilevata l' applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che sancisce la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.
Le spese di lite si liquidano per compensi in € 3.291 per il primo grado, in € 3.473,00 per il precedente grado di appello, in € 2.757,00 per il giudizio di cassazione ed in € 3.967,00 per la presente fase di rinvio, oltre oneri di legge. Le spese, stante la peculiarità e la novità della questione portata all'attenzione della Corte, vengono compensate per la metà, mentre per l'altra metà, determinata in € 6.744 vengono poste a carico del
[...]
soccombente. Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico del e si CP_1 Controparte_1 liquidano in euro 290,00.
PQM
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, quale giudice del rinvio dalla Corte di
Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 11.2.2019 accoglie il ricorso e per l'effetto:
-previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 563 l. n. 266/2005, dichiara il ricorrente vittima del dovere;
- dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/06;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5, Controparte_1 comma 1, della legge n. 206/2004 e all'art. 1 della legge n. 302/1990, commisurata alla percentuale di invalidità complessiva (I.C.) del 53%, con decorrenza dall'1/1/2006 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno vitalizio, non reversibile, di Controparte_1 cui alla legge n. 407/98 con decorrenza dal 1/1/2006, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al saldo;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente dello speciale assegno vitalizio, non Controparte_1 reversibile, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 1/1/2008 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, ex art. 9 della legge n. 206/04 e 4 del D.P.R. 243/06;
- dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), ex art. 9 della legge n. 206/2004 e ex art. 1 della legge n. 203/2000;
- dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge n. 206/04;
- compensa per la metà le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna il al rimborso in Controparte_1 favore del procuratore antistatario della restante metà, liquidata in € 6.744,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate in € 290,00 oltre accessori di legge, a carico del appellato. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Campobasso, 8/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Elena Quaranta Dr.ssa Maria Grazia D'Errico
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