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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 5/2023
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentane Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vacatello Rocco Salvatore, con domicilio eletto in Napoli, via Lieti, n. 51/B
OPPONENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Italo Faietti, con domicilio eletto in Modena, V.le Ciro Menotti, n. 80
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.2023 la società (di seguito solo Parte_1
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 361/2022 con cui il Tribunale di Modena le Pt_1
ha ingiunto il pagamento, a favore del Sig. , della somma capitale di € Controparte_1
1 14.435,14, a titolo di differenze retributive maturate nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, dipanatosi dal maggio 2017 sino al dicembre 2020.
Nel contestare, per tutti i motivi analiticamente esposti in ricorso, la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, nell'escludere di essere subentrata ex art. 2112 c.c. nell'appalto originariamente gestito dalla società UITP, nel prospettare l'insaturazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'odierno opposto (e non già di essere cessionaria dell'originario contratto di lavoro siglato dall'opposto con la società UITP), ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia il Giudice del Lavoro adito, previa fissazione della udienza di
discussione e trattazione della presente opposizione, disattesa e respinta ogni contraria
domanda, accogliere i su esposti motivi di impugnazione revocando ed annullando il decreto di
ingiunzione oggetto di opposizione in quanto infondato in fatto e diritto con ristoro delle spese
di giustizia».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Sig. che, ribadita l'esistenza CP_1
della vicenda circolatoria del proprio contratto di lavoro, esclusa l'instaurazione di un nuovo contratto di lavoro con l'opponente, ribadita la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa monitoria, ha concluso per il rigetto delle conclusioni avversarie nonché per la conferma del d.i. opposto.
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Si evidenzia che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituisce la (eventuale)
seconda fase del già pendente procedimento monitorio ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
2 cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto
stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al
momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o
dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il
giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento
formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di
opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza
che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi
del credito all'originario decreto ingiuntivo» (v. Cass., SS. UU. 7.7.1993, n. 14486, e giurisprudenza successiva conforme).
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda dell'odierno opposto, volto alla condanna dell'opponente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, dipanatosi dal maggio 2017 sino al dicembre 2020.
A sostegno della propria pretesa evidenzia di avere originariamente lavorato, come dipendente della società UITP, nel periodo aprile 2016-aprile 2017, come guardia giurata non armata presso gli spazi dell'esercizio commerciale di Modena “Maxi”. Con inquadramento al quinto livello del CCNL “Federpol” per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare.
Riferisce poi come l'odierna opponente sia subentrata alla società UITP nel contratto di appalto e di avere svolto, in virtù della cessione del proprio contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., le medesime mansioni, ma con trattamento retributivo orario deteriore rispetto all'originario
3 datore di lavoro. E tanto in virtù dell'inferiore inquadramento conferito, pari al sesto livello
CCNL agenzia di sicurezza sussidiaria non armata e istituti investigativi.
Trattamento retributivo, inoltre, non ossequioso del dettato del disposto di cui all'art. 7, co. 4,
DL 248/2007.
Evenienza questa che, alla luce dei conteggi sindacali allegati al ricorso monitorio, ha generato la pretesa economica oggi controversa.
Si ritiene fondata tale iniziativa.
In esegesi del disposto di cui all'art. 7, co. 4, DL 248/2007, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: «In tema di società cooperative, l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, impone al
datore di lavoro, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, di corrispondere in favore
dei soci lavoratori subordinati la retribuzione minima assicurata dal contratto collettivo di
categoria concluso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale; ne deriva che, in caso di contestazione, spetta alla cooperativa datrice di lavoro
dimostrare che il trattamento economico accordato non è inferiore a quello riconosciuto dal
contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa, offrendo, altresì,
la prova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale stipulante» (Cass.,
6.12.2022, n. 35796).
In altre parole, in caso di contestazione da parte del prestatore di lavoro circa la congruità del trattamento retributivo percepito, il datore di lavoro ha dunque l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore.
Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare di aver correttamente adempiuto al
dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Ciò premesso e spostando le considerazioni al caso concreto, si osserva quanto segue.
4 Parte opposta ha documentalmente dimostrato (e non sono stati forniti riscontri probatori di segno contrario) come l'originario rapporto lavorativo con la società UITP fosse regolamentato dal CCNL Federpol per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare e di avere percepito una retribuzione tariffaria oraria iniziale pari a
€ 6,506 (v. docc. 1 memoria difensiva), incrementata poi a € 6,68452 (v. doc. 2 memoria difensiva).
Non è contestato poi tra le parti come il contratto di lavoro tra loro intercorso fosse assoggettato alle prescrizioni del diverso CCNL agenzia di sicurezza sussidiaria non armata e istituti investigativi, con inquadramento all'inferiore sesto livello (v. doc. 1 ricorso e doc. 4 memoria difensiva).
Se ne arguisce, quindi, la concorrenza di due distinti CCNL volti a disciplinare il medesimo ambito lavorativo.
Parimenti non è contestata tra le parti la circostanza di fatto per cui il Sig. , in CP_1
esecuzione di tale secondo contratto di lavoro, abbia percepito una retribuzione oraria quantitativamente inferiore rispetto al primo contratto, nei termini analiticamente descritti sia nel ricorso monitorio che a pag. 2 della memoria difensiva.
Ebbene, in tale contesto fattuale e a fronte delle esplicite rimostranze espresse dal prestatore di lavoro anche in virtù del disposto di cui al DL 248/2007, l'odierna parte opponente avrebbe dovuto dimostrare di avere concretamente applicato a favore del Sig. un trattamento CP_1
economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Circostanza non avvenuta giacché la società opponente non ha dimostrato né di avere applicato in concreto il contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa e nemmeno, in ogni caso (e così di avere applicato un CCNL differente), di avere corrisposto a
5 favore dell'opposto il trattamento retributivo previsto da tale ultimo CCNL stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Onere probatorio il cui mancato assolvimento comporta, congiuntamente all'assenza di una analitica e specifica contestazione del quantum indicato sia in ricorso monitorio che in sede di costituzione, l'integrale rigetto dei motivi di opposizione.
Con assorbimento della (oramai irrilevante) questione circa l'esistenza o meno dell'esistenza di una vicenda circolatoria del contratto di lavoro del Sig. . CP_1
Ed infatti, sia che ci si trovi al cospetto della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. oppure nel caso di specie intercorra tra le odierne parti contendenti un nuovo contratto di lavoro subordinato,
l'odierna opponente era in ogni caso astretta all'obbligo retributivo nei termini quantitativi sanciti dall'art. 7, co. 4, DL. 248/2007.
Obbligo retributivo che, in virtù delle specifiche doglianze del prestatore di lavoro e della lacuna probatoria ascrivibile alla società datrice di lavoro, non risulta essere stato assolto.
Con conseguente conferma dell'opposto d.i. e integrale rigetto del ricorso in opposizione.
Le spese di lite di ambedue le fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Somme da porsi a favore dello Stato ex art. 133 T.U.S.G., essendo parte opposta ammessa al gratuito patrocinio (v. doc. 12 memoria difensiva).
Sentenza da ritenersi esecutoria ex art. 654 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso e, per l'effetto, conferma l'opposto d.i.;
6 2) Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma capitale lorda di €
14.435,14, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di esigibilità sino al saldo effettivo;
3) Condanna parte opponente a corrispondere a favore dello Stato la somma complessiva di
€ 4.216,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 2.12025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 5/2023
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentane Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vacatello Rocco Salvatore, con domicilio eletto in Napoli, via Lieti, n. 51/B
OPPONENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Italo Faietti, con domicilio eletto in Modena, V.le Ciro Menotti, n. 80
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.2023 la società (di seguito solo Parte_1
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 361/2022 con cui il Tribunale di Modena le Pt_1
ha ingiunto il pagamento, a favore del Sig. , della somma capitale di € Controparte_1
1 14.435,14, a titolo di differenze retributive maturate nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, dipanatosi dal maggio 2017 sino al dicembre 2020.
Nel contestare, per tutti i motivi analiticamente esposti in ricorso, la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, nell'escludere di essere subentrata ex art. 2112 c.c. nell'appalto originariamente gestito dalla società UITP, nel prospettare l'insaturazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'odierno opposto (e non già di essere cessionaria dell'originario contratto di lavoro siglato dall'opposto con la società UITP), ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia il Giudice del Lavoro adito, previa fissazione della udienza di
discussione e trattazione della presente opposizione, disattesa e respinta ogni contraria
domanda, accogliere i su esposti motivi di impugnazione revocando ed annullando il decreto di
ingiunzione oggetto di opposizione in quanto infondato in fatto e diritto con ristoro delle spese
di giustizia».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Sig. che, ribadita l'esistenza CP_1
della vicenda circolatoria del proprio contratto di lavoro, esclusa l'instaurazione di un nuovo contratto di lavoro con l'opponente, ribadita la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa monitoria, ha concluso per il rigetto delle conclusioni avversarie nonché per la conferma del d.i. opposto.
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Si evidenzia che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituisce la (eventuale)
seconda fase del già pendente procedimento monitorio ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
2 cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto
stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al
momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o
dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il
giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento
formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di
opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza
che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi
del credito all'originario decreto ingiuntivo» (v. Cass., SS. UU. 7.7.1993, n. 14486, e giurisprudenza successiva conforme).
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda dell'odierno opposto, volto alla condanna dell'opponente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, dipanatosi dal maggio 2017 sino al dicembre 2020.
A sostegno della propria pretesa evidenzia di avere originariamente lavorato, come dipendente della società UITP, nel periodo aprile 2016-aprile 2017, come guardia giurata non armata presso gli spazi dell'esercizio commerciale di Modena “Maxi”. Con inquadramento al quinto livello del CCNL “Federpol” per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare.
Riferisce poi come l'odierna opponente sia subentrata alla società UITP nel contratto di appalto e di avere svolto, in virtù della cessione del proprio contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., le medesime mansioni, ma con trattamento retributivo orario deteriore rispetto all'originario
3 datore di lavoro. E tanto in virtù dell'inferiore inquadramento conferito, pari al sesto livello
CCNL agenzia di sicurezza sussidiaria non armata e istituti investigativi.
Trattamento retributivo, inoltre, non ossequioso del dettato del disposto di cui all'art. 7, co. 4,
DL 248/2007.
Evenienza questa che, alla luce dei conteggi sindacali allegati al ricorso monitorio, ha generato la pretesa economica oggi controversa.
Si ritiene fondata tale iniziativa.
In esegesi del disposto di cui all'art. 7, co. 4, DL 248/2007, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: «In tema di società cooperative, l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, impone al
datore di lavoro, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, di corrispondere in favore
dei soci lavoratori subordinati la retribuzione minima assicurata dal contratto collettivo di
categoria concluso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale; ne deriva che, in caso di contestazione, spetta alla cooperativa datrice di lavoro
dimostrare che il trattamento economico accordato non è inferiore a quello riconosciuto dal
contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa, offrendo, altresì,
la prova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale stipulante» (Cass.,
6.12.2022, n. 35796).
In altre parole, in caso di contestazione da parte del prestatore di lavoro circa la congruità del trattamento retributivo percepito, il datore di lavoro ha dunque l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore.
Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare di aver correttamente adempiuto al
dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Ciò premesso e spostando le considerazioni al caso concreto, si osserva quanto segue.
4 Parte opposta ha documentalmente dimostrato (e non sono stati forniti riscontri probatori di segno contrario) come l'originario rapporto lavorativo con la società UITP fosse regolamentato dal CCNL Federpol per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare e di avere percepito una retribuzione tariffaria oraria iniziale pari a
€ 6,506 (v. docc. 1 memoria difensiva), incrementata poi a € 6,68452 (v. doc. 2 memoria difensiva).
Non è contestato poi tra le parti come il contratto di lavoro tra loro intercorso fosse assoggettato alle prescrizioni del diverso CCNL agenzia di sicurezza sussidiaria non armata e istituti investigativi, con inquadramento all'inferiore sesto livello (v. doc. 1 ricorso e doc. 4 memoria difensiva).
Se ne arguisce, quindi, la concorrenza di due distinti CCNL volti a disciplinare il medesimo ambito lavorativo.
Parimenti non è contestata tra le parti la circostanza di fatto per cui il Sig. , in CP_1
esecuzione di tale secondo contratto di lavoro, abbia percepito una retribuzione oraria quantitativamente inferiore rispetto al primo contratto, nei termini analiticamente descritti sia nel ricorso monitorio che a pag. 2 della memoria difensiva.
Ebbene, in tale contesto fattuale e a fronte delle esplicite rimostranze espresse dal prestatore di lavoro anche in virtù del disposto di cui al DL 248/2007, l'odierna parte opponente avrebbe dovuto dimostrare di avere concretamente applicato a favore del Sig. un trattamento CP_1
economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Circostanza non avvenuta giacché la società opponente non ha dimostrato né di avere applicato in concreto il contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa e nemmeno, in ogni caso (e così di avere applicato un CCNL differente), di avere corrisposto a
5 favore dell'opposto il trattamento retributivo previsto da tale ultimo CCNL stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Onere probatorio il cui mancato assolvimento comporta, congiuntamente all'assenza di una analitica e specifica contestazione del quantum indicato sia in ricorso monitorio che in sede di costituzione, l'integrale rigetto dei motivi di opposizione.
Con assorbimento della (oramai irrilevante) questione circa l'esistenza o meno dell'esistenza di una vicenda circolatoria del contratto di lavoro del Sig. . CP_1
Ed infatti, sia che ci si trovi al cospetto della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. oppure nel caso di specie intercorra tra le odierne parti contendenti un nuovo contratto di lavoro subordinato,
l'odierna opponente era in ogni caso astretta all'obbligo retributivo nei termini quantitativi sanciti dall'art. 7, co. 4, DL. 248/2007.
Obbligo retributivo che, in virtù delle specifiche doglianze del prestatore di lavoro e della lacuna probatoria ascrivibile alla società datrice di lavoro, non risulta essere stato assolto.
Con conseguente conferma dell'opposto d.i. e integrale rigetto del ricorso in opposizione.
Le spese di lite di ambedue le fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Somme da porsi a favore dello Stato ex art. 133 T.U.S.G., essendo parte opposta ammessa al gratuito patrocinio (v. doc. 12 memoria difensiva).
Sentenza da ritenersi esecutoria ex art. 654 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso e, per l'effetto, conferma l'opposto d.i.;
6 2) Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma capitale lorda di €
14.435,14, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di esigibilità sino al saldo effettivo;
3) Condanna parte opponente a corrispondere a favore dello Stato la somma complessiva di
€ 4.216,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 2.12025
Il Giudice del Lavoro
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