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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA ON MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004633946000 RECUPEROCREDITI 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004633946000 R.CR. INTERESSI 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1121/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 615/2025, il Sig. Ricorrente_1, odierno istante, impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 05720259004633946000, notificato in data 07/04/2025, con cui Agenzia delle Entrate – Riscossione gli ha richiesto il pagamento dell'importo di € 79.615,67, in forza della presupposta cartella di pagamento n. 05720207280126345802, asseritamente notificata il 31/10/2011.
A sostegno del ricorso il contribuente ha dedotto plurimi motivi di censura.
Nelle more del presente giudizio, l'ente creditore originario, Società_1 - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nel contesto del parallelo procedimento promosso dal coobbligato Sig. Nominativo_2, ha formalmente comunicato l'annullamento in autottela della pretesa creditoria in oggetto.
Nell'atto tutorio si legge testualmente quanto segue: “Al riguardo, considerato che dall'istruttoria espletata
è risultata l'inesigibilità del credito relativo al prelievo supplementare di cui proprio alla suddetta campagna lattiera 2001/02 per intervenuta prescrizione, "si comunica che Società_1 ne ha disposto l'annullamento e la cancellazione dalla relativa posizione debitoria del Registro Nazionale dei Debiti.”
In data 5.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta al collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensante.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA ON MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004633946000 RECUPEROCREDITI 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004633946000 R.CR. INTERESSI 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1121/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 615/2025, il Sig. Ricorrente_1, odierno istante, impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 05720259004633946000, notificato in data 07/04/2025, con cui Agenzia delle Entrate – Riscossione gli ha richiesto il pagamento dell'importo di € 79.615,67, in forza della presupposta cartella di pagamento n. 05720207280126345802, asseritamente notificata il 31/10/2011.
A sostegno del ricorso il contribuente ha dedotto plurimi motivi di censura.
Nelle more del presente giudizio, l'ente creditore originario, Società_1 - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nel contesto del parallelo procedimento promosso dal coobbligato Sig. Nominativo_2, ha formalmente comunicato l'annullamento in autottela della pretesa creditoria in oggetto.
Nell'atto tutorio si legge testualmente quanto segue: “Al riguardo, considerato che dall'istruttoria espletata
è risultata l'inesigibilità del credito relativo al prelievo supplementare di cui proprio alla suddetta campagna lattiera 2001/02 per intervenuta prescrizione, "si comunica che Società_1 ne ha disposto l'annullamento e la cancellazione dalla relativa posizione debitoria del Registro Nazionale dei Debiti.”
In data 5.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta al collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensante.