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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all' esito dell' udienza del 10.02.2025, tenuta ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 180/2024 R.G.L. vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore, con l'avv. Francesca Banchetti Pt_1
ricorrente – opponente
E
, con gli avv.ti Romeo Tigre e Cristian Mastropasqua Controparte_1
resistente – opposto
OGGETTO: fondo di garanzia, opposizione a decreto ingiuntivo n. n.427/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 9.1.2024 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il D.I. n..427/2023, notificatole il 11.12.2023, con la quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 80.236,40 a titolo di Tfr, oltre accessori e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: la mancata denuncia della contribuzione ed in particolare il mancato accantonamento dei contributi per il Fondo di Garanzia e comunque la misura degli accantonamenti ai sensi dell'art.2, comma 8, della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ; la non opponibilità della sentenza che riconoscerebbe il credito azionato all e, comunque, che il Pt_1 credito di €.66.297,42 ivi indicato si riferisca al TFR;
la spettanza, il computo ed il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria alla somma di €.66.297,42, nonché, in ogni caso, il computo di interessi successivi al fallimento;
che i conteggi effettuati e, comunque, che l'importo richiesto di
80.236,40 corrispondano al TFR maturato;
la presenza di dichiarazioni mendaci ex art.47 D.P.R.
445/2000 all'interno della domanda di accesso al fondo di garanzia, per cui il ricorrente andrebbe comunque assoggettato alla sanzione di decadenza dei benefici ex art. 75 D.P.R. 445/2000; la Contr circostanza che l'ammissione al passivo fallimentare si riferisca ad un soggetto - la - diverso Contr dal dedotto datore di lavoro e, fermo quanto sopra, comunque l'operatività e l'esistenza della nel periodo in cui l'odierno opposto avrebbe lavorato e il diritto al TFR sarebbe maturato e sorto;
la decadenza ex art. 47, c. 3, D.P.R. n. 639/1970; la maturazione della prescrizione.
2.Con ordinanza del 9.12.2024 si rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto.
L'odierna udienza è stata tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate, pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
***
3.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il lavoratore, a sostegno dalla domanda monitoria e nella memoria difensiva, ha dedotto quanto segue:
che ha incardinato un ricorso ex art. 414 cpc in data 17.10.2012 rubricato al RGLn. 8863/2021 con cui deduceva di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della ditta
[...]
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_3 P.IVA_1
sede legale in San Severo (FG) al Viale 2 Giugno n. 260 dal 30.1.1961 al 31.12.2010, con la qualifica di impiegato specializzato sino al 1980 e dal 1981 con la qualifica di capofficina inquadrato al VII livello del CCNL metalmeccanici industria e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, chiedeva il pagamento del TFR;
che il giudizio si è concluso con sentenza n.
1682 del 7.3.2017 che ha così statuito “ accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...] in persona del legale rappresentante pt., a corrispondere a Controparte_3 [...]
, a titolo di trattamento di fine rapporto, la complessiva somma di € 66.297,42 oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione di credito all'effettivo soddisfo;
condanna la resistente a corrispondere alla parte ricorrente e, per essa, all'Avv. Romeo
Tigre, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre IVA,
CAP e spese generali ” (doc. B - all. 1 del fascicolo monitorio); che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 13.3.2017 (divenuta irrevocabile in data 16.4.2017), è stata notificata telematicamente alla società resistente in uno ad atto di precetto il 19.3.2017 (doc. B - all. 2 del fascicolo monitorio); che, dopo aver esperito invano le procedure esecutive (doc. B - all. 3 del fascicolo monitorio – verbale di pignoramento mobiliare negativo dell'11.5.2018) in data 2.11.2018 promuoveva ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti del datore di lavoro Grand Uff.
Mario Cardone & c. Snc R.G. prefall. n. 206/2018 (doc. B – all. n. 4 del fascicolo monitorio), società che, nelle more, come si evince dalla visura camerale storica della società recante P.Iva n.
, cambiava denominazione dapprima in e P.IVA_1 Controparte_4
successivamente in (doc. C – Visura camerale Controparte_5 storica aggiornata); che, all'udienza prefallimentare del 31.1.2019, la ditta Controparte_3
dichiarava di aver presentato in data 30.1.2019 una istanza di concordato
[...]
preventivo, per questo motivo il G.D. disponeva la riunione del fascicolo pre fallimentare recante
RG Fall. n. 206/2018 con il fascicolo del concordato preventivo recante RG Conc. Prev. n. 4/2019
(doc. D. Udienza prefallimentare del 31.1.2019); che, stante l'assenza delle comunicazioni da parte della cancelleria fallimentare, in data 10.10.2019 chiedeva informazioni in merito allo stato di avanzamento della procedura e riceveva una risposta del Gd in data 16.5.2020 (doc. E. richiesta informazioni della procedura del 10.10.2019 e risposta del Gd del 16.5.2020); nel frattempo un'altra società facente capo sempre al medesimo soggetto giuridico ma con denominazione e partita iva differente, ovvero la liquidazione falliva Parte_2
(Sent. di fallimento del 3.10.2017– RG Fall. n. 93/2017) e la Curatela Fallimentare della medesima società fallita, con ricorso del 22.12.2018 chiedeva l'estensione di fallimento della Controparte_6
; che, in data 3.5.2021, il Tribunale di Foggia (provvedimento notificato dalla Cancelleria in
[...]
data 5.10.2021 – Cfr. doc. H), dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla (F. Provvedimento del 3.5.2021 di rigetto della Controparte_4
proposta del concordato preventivo;
che tale provvedimento- che sul PCT risulta essere nominato
“non luogo a provvedere (desistenza del creditore istante)- ha ingenerato una erronea convinzione nell , in quanto il creditore istante che aveva desistito non era il ricorrente ma l' azienda Pt_1
, che ha desistito dall'azione, per cui il Tribunale ha Parte_2 disposto l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo ”); che, con sentenza del
14.9.2021 n. 46/2021 – R.G. Fall. n. 45/2021, il Tribunale di Foggia - accertata la sussistenza di una società di fatto tra la già fallita e la Parte_2 [...]
già e prima Controparte_5 Controparte_4 CP_3 [...]
- dichiarava il fallimento a rito ordinario della di fatto - costituita Controparte_3 CP_6
dalle seguenti società, e dai relativi soci illimitatamente responsabili: - " (già dichiarata fallita);- Parte_2 Controparte_7
" (nuova denominazione della " ", prima
[...] Controparte_4
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_8
corrente in San Severo alla Via Giuseppe Vernola s.n.c. (Codice Fiscale Controparte_5
), nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili " P.IVA_1 Parte_2
" (già dichiarata fallita);- " (nuova
[...] Controparte_7
denominazione della " ", prima Controparte_4 Controparte_8
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , corrente
[...] Controparte_5
in San Severo alla Via Giuseppe Vernola s.n.c. (Codice Fiscale ); nonché, in P.IVA_1
estensione, dei soci illimitatamente responsabili della Controparte_9
" (nuova denominazione della " ", già
[...] Controparte_4 [...]
) (nato a [...] il [...], deceduto il Controparte_10 Controparte_4
28/11/2020 - ; (nata a [...] il [...] – C.F._1 Controparte_5
- , in persona del legale C.F._2 Controparte_11 P.IVA_2
rappresentante amministratore unico , con sede in San Severo via Turati n. Controparte_5
32 (doc. G_ Sentenza dichiarativa di fallimento della SFD – RG Fall. n. 45/2021); che il provvedimento di non luogo a provvedere sulla proposta di concordato preventivo (denominato desistenza del creditore istante) è stato notificato dalla cancelleria solamente in data 5.10.2021 in
Contr uno alla summenzionata sentenza di dichiarazione di fallimento della (H_ PEC e comunicazione di non luogo a procedere del concordato preventivo e comunicazione della sentenza
Cont di fallimento della;
che, tempestivamente, in data 10.11.2021 il ricorrente si è insinuato al Cont passivo fallimentare (R.G. Fall. 45/2021) in quanto creditore della (doc. B_ all. 5 del fascicolo monitorio) ed è stato ammesso integralmente per € 80.236,40 (di cui € 66.297,42 per TFR sorta capitale e gli interessi legali maturati dal 31.12.2010 al 30.9.2021 – come da conteggi cfr. doc. I) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cpc ed inserito al n. 11 – a) dello stato passivo esecutivo del suddetto fallimento del 14.12.2021 (doc. B_ all. 6 del fascicolo monitorio); che ha chiesto in data
2.2.2022 al Curatore Fallimentare della procedura di sottoscrivere il modello SR52 ottenendo una risposta negativa (J. Richiesta sottoscrizione del mod. SR52 e rifiuto del curatore); che in data
15.3.2022 presentava all domanda (protocollo 3191.15/03/2022.0034564) per ottenere Pt_1 Pt_1
il pagamento del TFR al Fondo di garanzia (doc. B_ all. 7 del fascicolo monitorio), allegando Pt_1
tutti i documenti previsti dalla Circolare n. 74 del 15 luglio 2008 (K. Circolare numero Pt_1 Pt_1
74 del 15-7-2008 + Messaggio n. 2084 dell'11.5.2016); che in data 19.9.2022 (racc. n. Pt_1
684997336317 consegnata il 19.9.2022 – la reiezione invece è datata 11.5.2022) l rigettava Pt_1 tale domanda comunicando “reiezione per parziale omessa documentazione richiesta a mezzo raccomandata a/r datata 05/04/2022 – Reiezione per rapporto di lavoro indicato in domanda telematica non congruente/regolarizzato con le banche dati uniemens/unilav a disposizione dell'istituto” (doc. B_ all. 8 fascicolo monitorio); che, tempestivamente, in data 3.10.2022 proponeva ricorso online (RIOL) avverso la reiezione della domanda al fondo di garanzia;
che Pt_1
la fase amministrativa si era conclusa senza esito alcuno.
Ha concluso come segue: “ 1. Rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dall' in persona del suo legale rapp.te p.t.; 2. Per l'effetto, confermare il Decreto Pt_1
Ingiuntivo opposto n. 427/2023 recante R.g.l. n. 9466/2023 emesso dal Tribunale di Foggia – Sez.
Lav. – dott. Mario De Simone – in data 11.12.2023 con condanna dell' al pagamento, in Pt_1 favore del sig. , dell'importo di € 80.236,40 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo ovvero, in subordine, condannare l' al Pt_1
pagamento di una somma nella misura minore o maggiore accertata in corso di causa ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
3.condannare l' al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione in favore dei Pt_1
sottoscritti procuratori antistatari, condannando, altresì, parte opponente per lite temeraria ex art.
96 c.p.c.”
La l. 297/1982, all'art. 2 rubricato “Fondo di Garanzia”, ha istituito “presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”
(comma 1).
La stessa disposizione prevede che “trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte” (comma 2);
“ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse” (comma 4).
Deve, poi, osservarsi quando segue. "Al fine di ottenere, nel caso in esame, la prestazione da parte del Fondo, l'interessato deve presentare apposita domanda amministrativa, la quale, a sua volta, presuppone l'avvenuta verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Va detto peraltro che la disciplina dell'istituto previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, commi da 1 a
7, è stata costantemente interpretata da dalla Corte di legittimità nel senso che il diritto del lavoratore alla prestazione da parte del Fondo - diritto che non nasce direttamente dal rapporto di lavoro, ma dal distinto rapporto assicurativo - sussiste ove concorrano, nella fattispecie in esame, i seguenti presupposti: a) l'insolvenza del datore di lavoro;
b) l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di quest'ultima.
In particolare, è stato affermato che le previsioni di cui alla L. n. 297 del 1982, citato art. 2 da un lato escludono che il Fondo debba intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere;
dall'altro non dettano alcuna disposizione affinché
l' venga informato degli elementi necessari per l'accertamento del diritto e della misura della Pt_1
prestazione, essendo sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo (Cass. 2008 n.
10713).
Va affermato che il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' , in caso di Pt_1
insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito.
Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' , in Pt_1
riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore (Cass. 2010 n.9231, nella specie, l aveva rifiutato il pagamento del Pt_1
TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3- bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno Pt_1
del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)" (così cfr. Corte appello Roma, sez. II, 25/10/2017, n. 4336). Nel caso in esame, il ricorrente, a corredo della domanda per il pagamento del TFR, ha affoliato il decreto di esecutorietà dello stato passivo e la dichiarazione del responsabile della procedura Mod.
SR52, il quale ha attestato di non sottoscrivere lo stesso per pressi invalsa del Tribunale.
Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si tratta di documentazione idonea a verificare la sussistenza del credito chiesto a titolo di t.f.r., né risulta che l abbia provveduto a richiedere Pt_1
all'interessato un'integrazione della domanda o la trasmissione di altri atti ritenuti necessari per la determinazione e liquidazione delle somme spettanti.
Le considerazioni che precedono superano le deduzioni di parte opponente in punto alla quantificazione del credito azionato in via monitoria, assorbendo, inoltre, quelle articolate in punto alla effettiva riconducibilità della sentenza di fallimento del 14.9.2021 n. 46/2021 – R.G. Fall. n.
45/2021 al datore di lavoro del ricorrente.
Invero, nella sentenza citata - accertata la sussistenza di una società di fatto tra la già fallita
[...]
e la già Parte_2 Controparte_5 [...]
e prima - si dichiarava il fallimento a Controparte_4 Controparte_3
Cont rito ordinario della - Società di fatto - costituita dalle società ivi menzionate e dai relativi soci illimitatamente responsabili.
La definitiva esecutività dello stato passivo, che ha accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare del credito per TFR, vincola l sotto il profilo dell' 'an' e del 'quantum debeatur' e Pt_1
comporta il subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente ex art. 2 della l. n. 297 del Pt_1
1982 (v. Cass. 2014 n. 24231; Cass. 2015 n. 24730).
A quest'ultimo proposito, deve osservarsi come nel decreto di esecutorietà dello stato passivo sia indicata la complessiva somma di € 80.236,40 a titolo di trattamento di fine rapporto.
3.1 Quanto all' eccezione di decadenza formulata da parte opponente, si osserva quanto segue.
L'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438 e successive modifiche, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni Controparte_12
o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria……”.
Le Sezioni Unite della cassazione con la sentenza n. 19992 del 2009 hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970.
La Suprema Corte ha quindi precisato (Cass. n. 15531/2014) che deve osservarsi anche per le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia il termine di un anno e trecento giorni- corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n.
533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6- dalla presentazione delle domande amministrative all Pt_1
Ha pure chiarito che la decisione tardiva dell'istituto sulle domande amministrative e la decisione del ricorso tardivamente proposto non sono circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, in quanto si tratta di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere.
Tale assunto risulta consolidato e condiviso all'esito dell'intervento delle Sezioni Unite che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, hanno affermato il principio secondo cui la disposizione individua la "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" nella soglia di trecento giorni, oltre la quale non è consentito lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (Cass. S. U. 12718 del 2009 e n. 19992 del 2009).
Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si
è pure affermato che non rileva al fine di far slittare tale dies a quo la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (Cass. Sez. L, Sentenza n.
19225 del 21/09/2011, Sez. L, Sentenza n. 7148 del 17/03/2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale (Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007) ( cfr. Cda Bari Sentenza n. 860/2024 pubbl. il 05/06/2024 RG n. 895/2023)
Tanto precisato, è infondata l'eccezione di decadenza avanzata dall . Pt_1
Le vicende oggetto di causa sono le seguenti: il ricorrente in data 15.3.2022 presentava all' Pt_1
domanda (protocollo 3191.15/03/2022.0034564) per ottenere il pagamento del TFR al Fondo Pt_1
di garanzia (doc. B_ all. 7 del fascicolo monitorio), in data 19.9.2022 (racc. n. 684997336317 Pt_1 consegnata il 19.9.2022 – la reiezione invece è datata 11.5.2022) l rigettava tale domanda e Pt_1
che, in data 3.10.2022, proponeva ricorso online (RIOL) avverso la reiezione della domanda al fondo di garanzia , rimasto senza riscontro. Pt_1
Il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 9.1.2024 pertanto l'azione giudiziaria è stata intrapresa nel rispetto del termine decadenziale.
3.2Inoltre, l formula una eccezione di prescrizione in maniera assolutamente generica, senza Pt_1
nulla argomentare al riguardo di guisa che non è possibile comprendere il fondamento di tale eccezione.
Ad ogni buon conto si osserva che parte opposta aveva ottenuto, con sentenza n. 1682 del 7.3.2017, il riconoscimento del credito per tfr, che, dopo aver esperito invano le procedure esecutive (doc. B - all. 3 del fascicolo monitorio – verbale di pignoramento mobiliare negativo dell'11.5.2018) in data
2.11.2018 promuoveva ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti del datore di lavoro e che con sentenza del 14.9.2021 n. 46/2021 – R.G. Fall. n. 45/2021, il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento del datore di lavoro che, tempestivamente, in data 10.11.2021 il ricorrente si
è insinuato al passivo fallimentare reso esecutivo il 14.12.2021; che, infine, ha inoltrato domanda all il 15.3.2022 nel pieno rispetto, dunque, dei termini di prescrizione. Pt_1
Il diritto del lavoratore a ottenere dell in caso di fallimento del datore di lavoro, la Pt_1 corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 l. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare.
Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivo lta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Pt_1
Fondo di garanzia. (Cass. 26/2/2004 n. 3939). Nel caso in esame lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 14.12.2021 e la domanda per l'intervento del Fondo di Garanzia è stata presentata il 15.03.2022 (si veda protocollo:
.3191.15/03/2022.0034564), quindi, nel rispetto del termine prescrizionale decennale (Cass. Pt_1
sez. lav. 10824/2015).
L' opposizione deve dunque essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.3. Va, da ultimo, rigettata la domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell'art 96 cpc.
In merito, come dedotto dallo stesso lavoratore, la desistenza dalla procedura di concordato preventivo attestata alla data del 3.5.2021 era imputabile al datore di lavoro, già ammesso alla procedura.
Sicchè l' Ente opponente, basandosi sulle sole comunicazioni di Cancelleria, appare incorso in errore incolpevole, laddove ha interpretato tale desistenza come ascrivibile all' opposto ed al conseguente abbandono delle procedure esecutive preliminari all' istanza di liquidazione al Fondo di Garanzia.
Quanto alla previsione di cui all' art 96 comma 1, va evidenziato che coerentemente con la sua natura risarcitoria, la responsabilità aggravata prevista dal comma citato è ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie (cfr Cassazione civile sez. lav., 27/11/2007, n. 24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4, I, 906). Il presupposto soggettivo è costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, ovviamente riferiti all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio.
La mala fede si fa generalmente consistere nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. In altre parole, si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione, la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. La colpa grave, invece, viene individuata nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. È importante sottolineare che, affinché la parte soccombente sia condannabile per "lite temeraria", occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n. 679). Il presupposto oggettivo è invece costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché dal nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso (prova da parte dell'istante sia dell'anche del "quantum debeatur"). I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio.
A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, nonostante la ravvisata infondatezza della tesi sostenuta dall' opponente, non si riscontrano gli elementi di cui innanzi.
In particolare, lo stesso opposto ha dedotto che la comunicazione di cancelleria relativa all' inammissibilità della domanda di concordato preventivo avrebbe potuto indurre in errore l'Ente previdenziale in merito ad un presupposto dell'azione.
Per quanto, invece, riguarda la prova del danno effettivamente subito dall' opposto, esso non viene nemmeno genericamente dedotto.
Inoltre, secondo la ricostruzione giurisprudenziale: “ la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; cfr
Tribunale Foggia, sez. lav., 02/07/2021, n. 2831).
Nel caso di specie, stante le considerazioni svolte, non è rinvenibile un abuso della 'potestas agendi' in capo all' opponente.
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità e la serialità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 427/2023 e lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell'art 96 cpc;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.115,00, oltre iva, cpa, rimborso spese generali al 15%, con distrazione.
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 10.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli