TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 3 aprile 2025 avanti al Giudice, dott.ssa Monica TO, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1342/22 R.G. e promossa da
E_
(Avv.ti A. Corvino e V. Putrignano)
contro
P_
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. l'art. 127 ter c.p.c., le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la conveniva in giudizio, E_ dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir P_ dichiarare l'insussistenza degli obblighi contributivi di cui al verbale n. P_
2022002965/DDL del 23.6.2022.
La ricorrente, nel premettere che l'addebito traeva origine da un accertamento ispettivo all'esito del quale l' aveva contestato P_ la genuinità di un contratto di appalto intercorso con la cooperativa PT
, ritenendo che i rapporti lavorativi
[...] dovessero essere imputati alla E_
, contestava la pretesa dell'istituto.
[...]
La società rilevava, in particolare, che: il personale della era gestito _2 da un responsabile, che Persona_1 si interfacciava con i referenti della ai lavoratori della E_ erano state dedicate tre aree _2 specifiche separate da quelle in cui operava il personale della il E_ lavoratori della si erano _2 occupati esclusivamente delle attività indicate nel contratto di appalto;
l'appaltatrice aveva esibito, nel corso del rapporto, Durc regolari rilasciati dall' . P_
La ricorrente, nell'evidenziare pure come un cospicuo numero di lavoratori indicati nel verbale non fosse mai stato impiegato nell'appalto, mentre altri vi erano stati addetti per un numero di giorni inferiore al mese, rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L' si costituiva regolarmente in P_ giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto, nel rilevare che l'addebito riguardava il contratto di appalto intrattenuto con la fallita _2 per il periodo dal 6/2016 al 5/2017, richiamava l'attività ispettiva svolta e le numerose dichiarazioni assunte dai lavoratori, da cui era emerso che costoro: non conoscevano l'amministratore della avevano firmato il contratto _2 presso la sede della E_ lavoravano a contatto diretto con il personale della non E_ avevano mai ricevuto strumenti o attrezzature dalla né erano _2 stati soggetti al controllo ed all'organizzazione da parte di personale della Concludeva per il _2 rigetto della domanda. La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
Come si evince chiaramente dal verbale ispettivo l'accertamento ha tratto origine da un accesso effettuato in data 7.3.2022 dagli ispettori , e Pt_3 Tes_1
presso lo studio del dott. Parte_4 Per_2 nella sua qualità di Curatore Fallimentare della società cooperativa Global Service (v. verbale ispettivo e dep. ). Tes_2
Dai verbali di interrogatorio dei due amministratori redatti dal dott. era Per_2 emerso che: in carica dal CP_2
14.4.2016 al 20.3.2017, con verbale di interrogatorio del 22.10.2019, aveva dichiarato di non sapere quale fosse stato l'ultimo bilancio depositato in CCIAA;
di non sapere dove si trovassero i beni materiali della società (arredi, macchine per l'ufficio, macchinari, autoveicoli); di non essersi occupato della gestione della società e che anzi ne era solo un prestanome e di non sapere da chi fosse gestita;
di non conoscere fornitori, professionisti e banche con cui operava la società, e di non sapere se la società avesse o meno dei dipendenti;
mentre in carica dal Controparte_3
21.3.2017 all'8.3.2018 in qualità di
Amministratore Unico e dal 9.3.2018 al
17.9.2019 in qualità di liquidatore, con verbale di interrogatorio del 26.9.2019, aveva dichiarato di non sapere dove si trovassero i beni materiali della società
(arredi, macchine per l'ufficio, macchinari, autoveicoli); che i fornitori più importanti erano di IS (BG) (v. E_ verbale ispettivo e dep. ). Tes_2
L'ispettore sentito come teste, Tes_2 confermando di aver visionato le dichiarazioni in questione, ha aggiunto che
“nelle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dagli amministratori della era scritto proprio che la _2 società forniva forza lavoro” (v. dep.
). Tes_2
L'ispettore ha pure aggiunto che il Tes_2 curatore fallimentare della _2 li informò anche della presenza di un'indagine dell'antimafia a carico della cooperativa (v. dep. ). Tes_2
Di conseguenza, gli ispettori, in data
9.3.2022 hanno effettuato un accesso ispettivo presso la sede operativa della in SE (BG) ed hanno E_ acquisito le dichiarazioni spontanee, oltre che del legale rappresentante di questa, del personale della trovato _2 presente nello stabilimento, precisamente: Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] Controparte_7 Persona_3
Persona_4 CP_8 [...]
, CP_9 Persona_5 Persona_6
, (v. verbale
[...] Persona_7 Per_8 ispettivo e dep. ). Tes_2
Sono state successivamente acquisite le dichiarazioni di e di Controparte_3 ulteriori persone, ovvero: Persona_9
Persona_10 _11 [...]
, _12 Persona_13 Persona_14
(v. verbale ispettivo).
[...]
Al termine degli accertamenti, gli ispettori
, ritenendo non genuino l'appalto P_
(rectius il sub-appalto) con la PT
, hanno imputato i rapporti di lavoro
[...] alla constatando E_ peraltro, dall'esame dei dati registrati nel
Libro Unico del Lavoro della cooperativa, la registrazione continuativa di assenze giornaliere e orarie, per la quasi totalità dei dipendenti per il periodo oggetto di accertamento denunciando all' P_ retribuzioni imponibili non commisurate al numero di ore stabilite dal C.C.N.L. con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 338/89 conv. in L.
389/89.
Il tenore delle dichiarazioni acquisite in occasione dell'accesso ispettivo (9.3.2022) ed il giorno seguente (10.3.2022) da parte del personale della trovato _2 intento al lavoro presso la sede della
è assolutamente univoco E_
(v. dichiarazioni in atti).
Tutti i lavoratori hanno dichiarato di non aver mai conosciuto nessuno in particolare della se non _2 [...]
, presente solo al momento della CP_3 sottoscrizione del contratto, peraltro avvenuta presso la sede della E_
(v. dichiarazioni in atti).
[...]
Tutti, nell'escludere la presenza o la conoscenza di responsabili della PT
, hanno unicamente riferito di
[...] ricevere ogni mattina, da parte dei responsabili di E_
(individuati nominativamente) un planning contenente le lavorazioni da effettuare (v. dichiarazioni in atti).
Sempre in maniera concorde è stato riferito che al termine della giornata la consegna del materiale veniva effettuata a favore di personale della che E_ procedeva anche al controllo circa la corretta esecuzione del lavoro (v. dichiarazioni in atti).
Infine, nessun particolare strumento di lavoro era stato messo a disposizione dalla ad eccezione dello scotch o _2 del grembiule (v. dichiarazioni in atti).
In pratica, 12 persone (precisamente
Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] Controparte_7 Persona_3 Persona_4 CP_8 [...]
, CP_9 Persona_5 Persona_6
, , che
[...] Persona_7 Per_8 comprendevano bene l'italiano (come risulta dalla verbalizzazione), sentite al momento dell'accesso hanno reso dichiarazioni assolutamente concordi (v. dichiarazioni in atti).
In proposito, la Suprema Corte ha ormai da tempo chiarito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (v. tra le molte Cass. Civ. 9251/10).
Inoltre, è noto che “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva” (così tra le molte Cass. civ. 13910/01 che, con riferimento all'accertamento dell'omesso versamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato, ha confermato la sentenza di merito che aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell' rispetto a quelle rese P_ in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto).
Addirittura, “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio”
(così, Cass. civ. 24208/2020).
Fatta questa premessa e valutata la sostanziale sovrapponibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'accesso ispettivo, raffrontando le stesse con quelle, diverse, rese in questa sede, è indubbio come costoro, che tuttora continuano a lavorare presso la E_
mediante diverse cooperative, abbiano
[...] inteso modificare il tenore delle rispettive dichiarazioni essendo chiaramente sotto l'influenza della società ricorrente, il cui legale rappresentante era peraltro sempre presente alle udienze.
Del resto, è abbastanza evidente l'inconsistenza delle motivazioni addotte dai lavoratori per sostenere il cambio di versione, affermando che avrebbero sempre preso ordini e disposizioni da tal _1
, mai nominato da alcuno in fase di
[...] sommarie informazioni (v. dep. in atti e sommarie informazioni).
Ad esempio, la per giustificarsi ha Per_6 dichiarato: “ero appena uscita dal Covid e non avevo proprio la mente impressa sulla cooperativa giusta” mentre “adesso è passato un po' di tempo, mi sono messa a posto con la memoria” (v. dep. ). Per_6
Altri, dopo aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, hanno tuttavia precisato, oltre al fatto di essere sempre addetti presso la E_
, che gli ordini venivano impartiti da
[...]
di cui nessuno aveva Persona_1 fatto menzione nell'ambito delle sommarie informazioni (v. dep. in atti e sommarie informazioni).
I lavoratori sentiti in questa sede, come ben si evince dal tenore delle loro dichiarazioni, non hanno saputo offrire spiegazioni inconfutabili circa il motivo per cui nell'ambito delle sommarie informazioni, pur indicando nominativamente i dipendenti della che E_ fungevano da loro responsabili, non avevano minimamente fatto mente locale sulla figura del . _1
Tra l'altro, le dichiarazioni rese dai lavoratori in questa sede neppure convergono con quelle del e ciò conferma _1 ulteriormente la non credibilità della nuova versione dei fatti che hanno cercato di offrire.
Infatti, se da un lato alcuni lavoratori hanno descritto il come il loro _1 responsabile, riferendo però che costui (non rinvenuto al momento dell'accesso ispettivo) era a sua volta impegnato come operaio
( , , , ), il CP_9 _15 CP_8 CP_6
, dopo aver premesso di aver _1 lavorato per la cooperativa dal 2016 al
2017, ha dichiarato che presso la non lavorava come E_ operaio, ma aveva il suo “ufficio”
(circostanza non riferita da nessun altro) ed in caso di problemi faceva da riferimento
(v. dep. ). _1
Inoltre, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata al verbale ispettivo, il risulta dipendente _1 della solo da gennaio 2017 _2
(come risulta dai prospetti elaborati sulla base del LUL), per cui non è veritiero quanto affermato da costui circa la durata del rapporto, dal 2016 al 2017, né quanto affermato dai lavoratori, che come risulta dalle dichiarazioni hanno lavorato presso la per anni, anche prima del E_ periodo oggetto di accertamento ispettivo
(ovvero dall'1.6.2016 al 31.5.2017) e secondo cui il sarebbe sempre stato _1 il loro referente.
Parimenti inattendibili risultano le dichiarazioni rese in questa sede dai lavoratori nel riferire una massiccia presenza dell' presso la CP_3 E_
[...]
Anche in relazione a tale aspetto i lavoratori, in questa sede, hanno tentato di sconfessare quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti agli ispettori, ovvero che l' fu presente solo alla CP_3 stipula del contratto, cosa che avvenne presso la sede della E_
L' , sentito in questa sede, dopo aver CP_3 premesso che era assunto dal
[...]
e la sua sede di lavoro era P_0 ad Inzago, ha dichiarato di essere stato il
“responsabile del personale per tutte le cooperative consorziate” (v. dep. ). CP_3
L' ha aggiunto che nell'arco CP_3 temporale interessato saranno transitate, solo presso la circa E_
“60-70” persone, per cui, tenuto conto che le altre cooperative consorziate avranno movimentato un altrettanto cospicuo numero di personale, è impossibile che l' CP_3 che era responsabile di tutto il personale delle consorziate e che aveva l'ufficio a
Inzago, fosse quotidianamente a SE.
Significativi sono poi gli altri elementi acquisiti dagli ispettori nell'ambito delle verifiche con il curatore fallimentare della a cui, tanto l' _2 CP_3 quanto il avevano univocamente CP_2 dichiarato che la cooperativa era priva di mezzi e materiali e di fatto movimentava solo forza lavoro (v. verbale ispettivo e dep. ). Tes_2
In definitiva, tutti gli elementi appena considerati portano a propendere per la maggiore attendibilità delle univoche e concordanti dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'accesso ispettivo, mentre successivamente hanno cercato di agevolare la ricorrente da cui tuttora continuano a trarre il loro unico e modesto sostentamento.
Gli elementi acquisiti non consentono pertanto di ritenere che nella situazione in esame concorressero gli elementi di un lecito contratto di sub-appalto, considerato soprattutto che i lavoratori impiegati nel sub-appalto erano diretti dall'appaltatore, agendo alle sue dipendenze e nel di lui interesse. L'orientamento della Corte di Cassazione è univoco nel ritenere che “non è lecito l'appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v., tra le molte, Cassazione civ.
23 giugno 2008 n. 17049).
Del resto, l'elemento che caratterizza il contratto di appalto “genuino”, in base alla previsione dell'art. 1655 c.c., è la gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore, concetto che va oltre il mero significato economico in termini di convenienza dell'affare, acquisendo un valore giuridico preciso.
In questo senso, l'assunzione del rischio è
a carico delle parti per quello che ciascuna di esse vi impegna direttamente, per cui, nel caso dell'appaltatore, egli assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto. In pratica, secondo quanto complessivamente emerso, la aveva solo la _2 gestione amministrativa del personale, ma come già evidenziato, nella gestione quotidiana del rapporto è emersa la mancanza di una reale autonomia organizzativa rispetto alla committente, posto che i lavoratori impiegati nell'appalto erano sostanzialmente diretti da quest'ultima, non avendo alcun riferimento con la sub- appaltatrice.
Del resto, anche gli stessi cartellini marcatempo prodotti dalla ricorrente sono intestati a questa e non alla _2
(v. doc. 20 fasc. ricorrente).
Tali conclusioni valgono, evidentemente, con riferimento a tutto il personale impiegato dalla presso la ricorrente, _2 dovendosi ritenere, anche in considerazione del contenuto arco temporale oggetto di indagine, che le modalità di organizzazione del lavoro ampiamente descritte nell'ambito delle sommarie informazioni valessero per tutti coloro che erano addetti al sub- appalto.
Sul punto, l'ispettore ha chiarito Tes_2 che, secondo quanto accertato, “tutti i lavoratori a cui il verbale di accertamento
(si riferisce) erano impiegati nell'appalto”, precisando che “non c'è stato solo l'accesso per stabilire se erano impiegati nell'appalto, c'era l'Unilav che indicava la sede di lavoro oppure il flusso
Uniemens, in cui esiste un codice con il quale viene codificata la sede di lavoro dei dipendenti” (v. dep. ). Tes_2
Tra l'altro, secondo l' in quel CP_3 periodo saranno “transitate 60-70 persone per la ” di cui circa 25 fisse E_
(v. dep. ). CP_3
L' , peraltro, pur essendo stato CP_3 responsabile del personale della PT
(oltre che amministratore unico
[...] della stessa dal marzo 2017 al marzo 2018), non ha fatto il minimo cenno ad altri appalti della ed in ogni caso _2
l'ispettore ha chiarito che sono stati imputati alla ricorrente quei lavoratori per i quali l'Unilav o il flusso Uniemens indicavano SE come sede di lavoro (v. dep. e ). CP_3 Tes_2
Ad esempio, in sede di CP_8 sommarie informazioni, è stata molto precisa nell'affermare di aver iniziato a lavorare presso la da gennaio 2017 E_
e tale dato corrisponde a quello del prospetto allegato al verbale di P_ accertamento, in cui la lavoratrice compare, appunto, solo da gennaio 2017 (v. sommarie informazione e verbale accertamento inatti).
Era quindi onere della E_ dimostrare, con precisione, che parte del personale per il quale le veniva imputato il rapporto di lavoro (con addebito della relativa contribuzione) non era stato addetto in via continuativa all'appalto.
Tale onere non può certamente ritenersi assolto attraverso le dichiarazioni di lavoratori che, come già anticipato, in questa sede sono risultate inattendibili, né attraverso le copie di timbrature che paiono provenire dalla stessa e E_ sono quindi priva di ulteriori elementi di riscontro esterni alla parte (v. doc. 20-21 fasc. ricorrente).
Tra l'altro, tutti i lavoratori sentiti in sede di sommarie informazioni hanno dichiarato di aver sempre lavorato presso la ricorrente con continuità, sulla base di un orario full-time, effettuando anche degli straordinari, e nessuno ha riferito di assenze (v. sommarie informazioni).
Per quanto riguarda, infine, gli orari e le presenze, l'ispettore ha riferito Tes_2 che sono state assoggettate a contribuzione
“anche le ore di assenza ingiustificata” (…)
“in quanto sul LUL o non c'era la giustifica o erano indicate come assenza ingiustificata, in ogni caso non c'era nella legenda alcun giustificativo” e comunque non
è stato prodotto alcun giustificativo (v. dep. ). Tes_2
Questa è quindi la ragione per cui vi sono delle discrasie tra il dato delle presenze derivante dall'accertamento e quello P_ esposto dalla ricorrente nelle timbrature (non essendo del resto dimostrata l'adibizione del personale ad altri appalti).
Tuttavia, è principio pacifico, in questo ambito, quello per cui è onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza di cause di esclusione dall'obbligo contributivo (tra le molte e più recenti, cass. civ. 23051/17; cass. civ. 13011/17).
L'onere della prova deve essere assolto in maniera estremamente rigorosa e certamente a tal fine non possono valere, per le argomentazioni appena esposte, le dichiarazioni dei dipendenti e la scarsa documentazione prodotta dalla ricorrente.
Peraltro, in questa sede non si discute delle retribuzioni, ma della contribuzione e, considerato che il personale della PT
non risultava assunto part-time, va
[...] richiamato il principio del cd. “minimale contributivo” secondo cui “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali
(cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l.
n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n.
389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.”
(v. tra le molte, cass. civ. ord. 19759/24).
In questo ambito, è stato chiarito che “ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo” (v. cass. civ. ord. 23360/21; nonché cass. civ. sent.
4676/21 secondo cui “L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.
"minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore”).
Infine, a nulla rileva l'esito dell'accertamento dell'ITL di Bergamo del
23.6.2021, non avendo riguardato il sub- appalto con la (né l'arco _2 temporale di cui trattasi) e, soprattutto, non essendo state assunte dichiarazioni dal personale impiegato presso la E_
(v. verbale dep. il 13.2.2025).
[...]
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, complessivamente considerate, l'addebito dell' deve ritenersi fondato con P_ esclusione del mese di maggio 2017, posto che dalle sommarie informazioni è emerso in maniera abbastanza univoca che i lavoratori della avrebbero lavorato _2 presso la ricorrente sino ad aprile 2017 e questo parrebbe compatibile con la risoluzione del contratto prodotta dalla
(v. sommarie informazioni E_ in atti e doc. 19 fasc. ricorrente).
Le spese di lite, liquidate per intero come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1342/22 R.G.:
1. in parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo (e delle relative sanzioni) di cui al verbale ispettivo n. P_
2022002965/DDL del 23.6.2022 con esclusione del mese di maggio 2017;
2. condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica TO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 3 aprile 2025 avanti al Giudice, dott.ssa Monica TO, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1342/22 R.G. e promossa da
E_
(Avv.ti A. Corvino e V. Putrignano)
contro
P_
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. l'art. 127 ter c.p.c., le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la conveniva in giudizio, E_ dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir P_ dichiarare l'insussistenza degli obblighi contributivi di cui al verbale n. P_
2022002965/DDL del 23.6.2022.
La ricorrente, nel premettere che l'addebito traeva origine da un accertamento ispettivo all'esito del quale l' aveva contestato P_ la genuinità di un contratto di appalto intercorso con la cooperativa PT
, ritenendo che i rapporti lavorativi
[...] dovessero essere imputati alla E_
, contestava la pretesa dell'istituto.
[...]
La società rilevava, in particolare, che: il personale della era gestito _2 da un responsabile, che Persona_1 si interfacciava con i referenti della ai lavoratori della E_ erano state dedicate tre aree _2 specifiche separate da quelle in cui operava il personale della il E_ lavoratori della si erano _2 occupati esclusivamente delle attività indicate nel contratto di appalto;
l'appaltatrice aveva esibito, nel corso del rapporto, Durc regolari rilasciati dall' . P_
La ricorrente, nell'evidenziare pure come un cospicuo numero di lavoratori indicati nel verbale non fosse mai stato impiegato nell'appalto, mentre altri vi erano stati addetti per un numero di giorni inferiore al mese, rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L' si costituiva regolarmente in P_ giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto, nel rilevare che l'addebito riguardava il contratto di appalto intrattenuto con la fallita _2 per il periodo dal 6/2016 al 5/2017, richiamava l'attività ispettiva svolta e le numerose dichiarazioni assunte dai lavoratori, da cui era emerso che costoro: non conoscevano l'amministratore della avevano firmato il contratto _2 presso la sede della E_ lavoravano a contatto diretto con il personale della non E_ avevano mai ricevuto strumenti o attrezzature dalla né erano _2 stati soggetti al controllo ed all'organizzazione da parte di personale della Concludeva per il _2 rigetto della domanda. La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
Come si evince chiaramente dal verbale ispettivo l'accertamento ha tratto origine da un accesso effettuato in data 7.3.2022 dagli ispettori , e Pt_3 Tes_1
presso lo studio del dott. Parte_4 Per_2 nella sua qualità di Curatore Fallimentare della società cooperativa Global Service (v. verbale ispettivo e dep. ). Tes_2
Dai verbali di interrogatorio dei due amministratori redatti dal dott. era Per_2 emerso che: in carica dal CP_2
14.4.2016 al 20.3.2017, con verbale di interrogatorio del 22.10.2019, aveva dichiarato di non sapere quale fosse stato l'ultimo bilancio depositato in CCIAA;
di non sapere dove si trovassero i beni materiali della società (arredi, macchine per l'ufficio, macchinari, autoveicoli); di non essersi occupato della gestione della società e che anzi ne era solo un prestanome e di non sapere da chi fosse gestita;
di non conoscere fornitori, professionisti e banche con cui operava la società, e di non sapere se la società avesse o meno dei dipendenti;
mentre in carica dal Controparte_3
21.3.2017 all'8.3.2018 in qualità di
Amministratore Unico e dal 9.3.2018 al
17.9.2019 in qualità di liquidatore, con verbale di interrogatorio del 26.9.2019, aveva dichiarato di non sapere dove si trovassero i beni materiali della società
(arredi, macchine per l'ufficio, macchinari, autoveicoli); che i fornitori più importanti erano di IS (BG) (v. E_ verbale ispettivo e dep. ). Tes_2
L'ispettore sentito come teste, Tes_2 confermando di aver visionato le dichiarazioni in questione, ha aggiunto che
“nelle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dagli amministratori della era scritto proprio che la _2 società forniva forza lavoro” (v. dep.
). Tes_2
L'ispettore ha pure aggiunto che il Tes_2 curatore fallimentare della _2 li informò anche della presenza di un'indagine dell'antimafia a carico della cooperativa (v. dep. ). Tes_2
Di conseguenza, gli ispettori, in data
9.3.2022 hanno effettuato un accesso ispettivo presso la sede operativa della in SE (BG) ed hanno E_ acquisito le dichiarazioni spontanee, oltre che del legale rappresentante di questa, del personale della trovato _2 presente nello stabilimento, precisamente: Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] Controparte_7 Persona_3
Persona_4 CP_8 [...]
, CP_9 Persona_5 Persona_6
, (v. verbale
[...] Persona_7 Per_8 ispettivo e dep. ). Tes_2
Sono state successivamente acquisite le dichiarazioni di e di Controparte_3 ulteriori persone, ovvero: Persona_9
Persona_10 _11 [...]
, _12 Persona_13 Persona_14
(v. verbale ispettivo).
[...]
Al termine degli accertamenti, gli ispettori
, ritenendo non genuino l'appalto P_
(rectius il sub-appalto) con la PT
, hanno imputato i rapporti di lavoro
[...] alla constatando E_ peraltro, dall'esame dei dati registrati nel
Libro Unico del Lavoro della cooperativa, la registrazione continuativa di assenze giornaliere e orarie, per la quasi totalità dei dipendenti per il periodo oggetto di accertamento denunciando all' P_ retribuzioni imponibili non commisurate al numero di ore stabilite dal C.C.N.L. con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 338/89 conv. in L.
389/89.
Il tenore delle dichiarazioni acquisite in occasione dell'accesso ispettivo (9.3.2022) ed il giorno seguente (10.3.2022) da parte del personale della trovato _2 intento al lavoro presso la sede della
è assolutamente univoco E_
(v. dichiarazioni in atti).
Tutti i lavoratori hanno dichiarato di non aver mai conosciuto nessuno in particolare della se non _2 [...]
, presente solo al momento della CP_3 sottoscrizione del contratto, peraltro avvenuta presso la sede della E_
(v. dichiarazioni in atti).
[...]
Tutti, nell'escludere la presenza o la conoscenza di responsabili della PT
, hanno unicamente riferito di
[...] ricevere ogni mattina, da parte dei responsabili di E_
(individuati nominativamente) un planning contenente le lavorazioni da effettuare (v. dichiarazioni in atti).
Sempre in maniera concorde è stato riferito che al termine della giornata la consegna del materiale veniva effettuata a favore di personale della che E_ procedeva anche al controllo circa la corretta esecuzione del lavoro (v. dichiarazioni in atti).
Infine, nessun particolare strumento di lavoro era stato messo a disposizione dalla ad eccezione dello scotch o _2 del grembiule (v. dichiarazioni in atti).
In pratica, 12 persone (precisamente
Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] Controparte_7 Persona_3 Persona_4 CP_8 [...]
, CP_9 Persona_5 Persona_6
, , che
[...] Persona_7 Per_8 comprendevano bene l'italiano (come risulta dalla verbalizzazione), sentite al momento dell'accesso hanno reso dichiarazioni assolutamente concordi (v. dichiarazioni in atti).
In proposito, la Suprema Corte ha ormai da tempo chiarito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (v. tra le molte Cass. Civ. 9251/10).
Inoltre, è noto che “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva” (così tra le molte Cass. civ. 13910/01 che, con riferimento all'accertamento dell'omesso versamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato, ha confermato la sentenza di merito che aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell' rispetto a quelle rese P_ in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto).
Addirittura, “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio”
(così, Cass. civ. 24208/2020).
Fatta questa premessa e valutata la sostanziale sovrapponibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'accesso ispettivo, raffrontando le stesse con quelle, diverse, rese in questa sede, è indubbio come costoro, che tuttora continuano a lavorare presso la E_
mediante diverse cooperative, abbiano
[...] inteso modificare il tenore delle rispettive dichiarazioni essendo chiaramente sotto l'influenza della società ricorrente, il cui legale rappresentante era peraltro sempre presente alle udienze.
Del resto, è abbastanza evidente l'inconsistenza delle motivazioni addotte dai lavoratori per sostenere il cambio di versione, affermando che avrebbero sempre preso ordini e disposizioni da tal _1
, mai nominato da alcuno in fase di
[...] sommarie informazioni (v. dep. in atti e sommarie informazioni).
Ad esempio, la per giustificarsi ha Per_6 dichiarato: “ero appena uscita dal Covid e non avevo proprio la mente impressa sulla cooperativa giusta” mentre “adesso è passato un po' di tempo, mi sono messa a posto con la memoria” (v. dep. ). Per_6
Altri, dopo aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, hanno tuttavia precisato, oltre al fatto di essere sempre addetti presso la E_
, che gli ordini venivano impartiti da
[...]
di cui nessuno aveva Persona_1 fatto menzione nell'ambito delle sommarie informazioni (v. dep. in atti e sommarie informazioni).
I lavoratori sentiti in questa sede, come ben si evince dal tenore delle loro dichiarazioni, non hanno saputo offrire spiegazioni inconfutabili circa il motivo per cui nell'ambito delle sommarie informazioni, pur indicando nominativamente i dipendenti della che E_ fungevano da loro responsabili, non avevano minimamente fatto mente locale sulla figura del . _1
Tra l'altro, le dichiarazioni rese dai lavoratori in questa sede neppure convergono con quelle del e ciò conferma _1 ulteriormente la non credibilità della nuova versione dei fatti che hanno cercato di offrire.
Infatti, se da un lato alcuni lavoratori hanno descritto il come il loro _1 responsabile, riferendo però che costui (non rinvenuto al momento dell'accesso ispettivo) era a sua volta impegnato come operaio
( , , , ), il CP_9 _15 CP_8 CP_6
, dopo aver premesso di aver _1 lavorato per la cooperativa dal 2016 al
2017, ha dichiarato che presso la non lavorava come E_ operaio, ma aveva il suo “ufficio”
(circostanza non riferita da nessun altro) ed in caso di problemi faceva da riferimento
(v. dep. ). _1
Inoltre, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata al verbale ispettivo, il risulta dipendente _1 della solo da gennaio 2017 _2
(come risulta dai prospetti elaborati sulla base del LUL), per cui non è veritiero quanto affermato da costui circa la durata del rapporto, dal 2016 al 2017, né quanto affermato dai lavoratori, che come risulta dalle dichiarazioni hanno lavorato presso la per anni, anche prima del E_ periodo oggetto di accertamento ispettivo
(ovvero dall'1.6.2016 al 31.5.2017) e secondo cui il sarebbe sempre stato _1 il loro referente.
Parimenti inattendibili risultano le dichiarazioni rese in questa sede dai lavoratori nel riferire una massiccia presenza dell' presso la CP_3 E_
[...]
Anche in relazione a tale aspetto i lavoratori, in questa sede, hanno tentato di sconfessare quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti agli ispettori, ovvero che l' fu presente solo alla CP_3 stipula del contratto, cosa che avvenne presso la sede della E_
L' , sentito in questa sede, dopo aver CP_3 premesso che era assunto dal
[...]
e la sua sede di lavoro era P_0 ad Inzago, ha dichiarato di essere stato il
“responsabile del personale per tutte le cooperative consorziate” (v. dep. ). CP_3
L' ha aggiunto che nell'arco CP_3 temporale interessato saranno transitate, solo presso la circa E_
“60-70” persone, per cui, tenuto conto che le altre cooperative consorziate avranno movimentato un altrettanto cospicuo numero di personale, è impossibile che l' CP_3 che era responsabile di tutto il personale delle consorziate e che aveva l'ufficio a
Inzago, fosse quotidianamente a SE.
Significativi sono poi gli altri elementi acquisiti dagli ispettori nell'ambito delle verifiche con il curatore fallimentare della a cui, tanto l' _2 CP_3 quanto il avevano univocamente CP_2 dichiarato che la cooperativa era priva di mezzi e materiali e di fatto movimentava solo forza lavoro (v. verbale ispettivo e dep. ). Tes_2
In definitiva, tutti gli elementi appena considerati portano a propendere per la maggiore attendibilità delle univoche e concordanti dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'accesso ispettivo, mentre successivamente hanno cercato di agevolare la ricorrente da cui tuttora continuano a trarre il loro unico e modesto sostentamento.
Gli elementi acquisiti non consentono pertanto di ritenere che nella situazione in esame concorressero gli elementi di un lecito contratto di sub-appalto, considerato soprattutto che i lavoratori impiegati nel sub-appalto erano diretti dall'appaltatore, agendo alle sue dipendenze e nel di lui interesse. L'orientamento della Corte di Cassazione è univoco nel ritenere che “non è lecito l'appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v., tra le molte, Cassazione civ.
23 giugno 2008 n. 17049).
Del resto, l'elemento che caratterizza il contratto di appalto “genuino”, in base alla previsione dell'art. 1655 c.c., è la gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore, concetto che va oltre il mero significato economico in termini di convenienza dell'affare, acquisendo un valore giuridico preciso.
In questo senso, l'assunzione del rischio è
a carico delle parti per quello che ciascuna di esse vi impegna direttamente, per cui, nel caso dell'appaltatore, egli assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto. In pratica, secondo quanto complessivamente emerso, la aveva solo la _2 gestione amministrativa del personale, ma come già evidenziato, nella gestione quotidiana del rapporto è emersa la mancanza di una reale autonomia organizzativa rispetto alla committente, posto che i lavoratori impiegati nell'appalto erano sostanzialmente diretti da quest'ultima, non avendo alcun riferimento con la sub- appaltatrice.
Del resto, anche gli stessi cartellini marcatempo prodotti dalla ricorrente sono intestati a questa e non alla _2
(v. doc. 20 fasc. ricorrente).
Tali conclusioni valgono, evidentemente, con riferimento a tutto il personale impiegato dalla presso la ricorrente, _2 dovendosi ritenere, anche in considerazione del contenuto arco temporale oggetto di indagine, che le modalità di organizzazione del lavoro ampiamente descritte nell'ambito delle sommarie informazioni valessero per tutti coloro che erano addetti al sub- appalto.
Sul punto, l'ispettore ha chiarito Tes_2 che, secondo quanto accertato, “tutti i lavoratori a cui il verbale di accertamento
(si riferisce) erano impiegati nell'appalto”, precisando che “non c'è stato solo l'accesso per stabilire se erano impiegati nell'appalto, c'era l'Unilav che indicava la sede di lavoro oppure il flusso
Uniemens, in cui esiste un codice con il quale viene codificata la sede di lavoro dei dipendenti” (v. dep. ). Tes_2
Tra l'altro, secondo l' in quel CP_3 periodo saranno “transitate 60-70 persone per la ” di cui circa 25 fisse E_
(v. dep. ). CP_3
L' , peraltro, pur essendo stato CP_3 responsabile del personale della PT
(oltre che amministratore unico
[...] della stessa dal marzo 2017 al marzo 2018), non ha fatto il minimo cenno ad altri appalti della ed in ogni caso _2
l'ispettore ha chiarito che sono stati imputati alla ricorrente quei lavoratori per i quali l'Unilav o il flusso Uniemens indicavano SE come sede di lavoro (v. dep. e ). CP_3 Tes_2
Ad esempio, in sede di CP_8 sommarie informazioni, è stata molto precisa nell'affermare di aver iniziato a lavorare presso la da gennaio 2017 E_
e tale dato corrisponde a quello del prospetto allegato al verbale di P_ accertamento, in cui la lavoratrice compare, appunto, solo da gennaio 2017 (v. sommarie informazione e verbale accertamento inatti).
Era quindi onere della E_ dimostrare, con precisione, che parte del personale per il quale le veniva imputato il rapporto di lavoro (con addebito della relativa contribuzione) non era stato addetto in via continuativa all'appalto.
Tale onere non può certamente ritenersi assolto attraverso le dichiarazioni di lavoratori che, come già anticipato, in questa sede sono risultate inattendibili, né attraverso le copie di timbrature che paiono provenire dalla stessa e E_ sono quindi priva di ulteriori elementi di riscontro esterni alla parte (v. doc. 20-21 fasc. ricorrente).
Tra l'altro, tutti i lavoratori sentiti in sede di sommarie informazioni hanno dichiarato di aver sempre lavorato presso la ricorrente con continuità, sulla base di un orario full-time, effettuando anche degli straordinari, e nessuno ha riferito di assenze (v. sommarie informazioni).
Per quanto riguarda, infine, gli orari e le presenze, l'ispettore ha riferito Tes_2 che sono state assoggettate a contribuzione
“anche le ore di assenza ingiustificata” (…)
“in quanto sul LUL o non c'era la giustifica o erano indicate come assenza ingiustificata, in ogni caso non c'era nella legenda alcun giustificativo” e comunque non
è stato prodotto alcun giustificativo (v. dep. ). Tes_2
Questa è quindi la ragione per cui vi sono delle discrasie tra il dato delle presenze derivante dall'accertamento e quello P_ esposto dalla ricorrente nelle timbrature (non essendo del resto dimostrata l'adibizione del personale ad altri appalti).
Tuttavia, è principio pacifico, in questo ambito, quello per cui è onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza di cause di esclusione dall'obbligo contributivo (tra le molte e più recenti, cass. civ. 23051/17; cass. civ. 13011/17).
L'onere della prova deve essere assolto in maniera estremamente rigorosa e certamente a tal fine non possono valere, per le argomentazioni appena esposte, le dichiarazioni dei dipendenti e la scarsa documentazione prodotta dalla ricorrente.
Peraltro, in questa sede non si discute delle retribuzioni, ma della contribuzione e, considerato che il personale della PT
non risultava assunto part-time, va
[...] richiamato il principio del cd. “minimale contributivo” secondo cui “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali
(cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l.
n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n.
389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.”
(v. tra le molte, cass. civ. ord. 19759/24).
In questo ambito, è stato chiarito che “ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo” (v. cass. civ. ord. 23360/21; nonché cass. civ. sent.
4676/21 secondo cui “L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.
"minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore”).
Infine, a nulla rileva l'esito dell'accertamento dell'ITL di Bergamo del
23.6.2021, non avendo riguardato il sub- appalto con la (né l'arco _2 temporale di cui trattasi) e, soprattutto, non essendo state assunte dichiarazioni dal personale impiegato presso la E_
(v. verbale dep. il 13.2.2025).
[...]
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, complessivamente considerate, l'addebito dell' deve ritenersi fondato con P_ esclusione del mese di maggio 2017, posto che dalle sommarie informazioni è emerso in maniera abbastanza univoca che i lavoratori della avrebbero lavorato _2 presso la ricorrente sino ad aprile 2017 e questo parrebbe compatibile con la risoluzione del contratto prodotta dalla
(v. sommarie informazioni E_ in atti e doc. 19 fasc. ricorrente).
Le spese di lite, liquidate per intero come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1342/22 R.G.:
1. in parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo (e delle relative sanzioni) di cui al verbale ispettivo n. P_
2022002965/DDL del 23.6.2022 con esclusione del mese di maggio 2017;
2. condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica TO