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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2224/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 ottobre 2025 da parte di:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carla Olivieri (c.f.
- pec: fax n. 051/65.68.371), ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Galleria del Toro n. 3,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Cento (FE), via Della Vite n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Tormen c.f. pec. fax. ) ed C.F._4 Email_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belluno, via Zuppani n. 5
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
1 2) La sig.ra rimarrà a vivere nell'immobile, già costituente casa coniugale, sito in Parte_1 via Della Vite n. 26 a Cento (FE), in quanto di sua esclusiva proprietà; le rate residue del mutuo resteranno a suo carico. Il sig. si trasferirà a vivere altrove entro e non oltre la data Controparte_1 del 31/12/2025, portando con sé i propri effetti personali.
Condizioni di affido del figlio minore da considerarsi anche come piano genitoriale. Per_1
3) Il figlio minore , manterrà la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre, Per_1 in via Della Vite n. 26 a Cento (FE), dove ha sempre vissuto.
4) I genitori concorreranno e contribuiranno con pari responsabilità ad allevare ed educare Per_1
a loro affidato congiuntamente, come per legge. In particolare, i sig.ri e assumeranno Pt_1 CP_1 di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e all'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte in autonomia dal genitore con il quale si troverà di volta in volta. Per_1
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i genitori concordano che, in ragione dei turni di lavoro del padre - che lo impegnano anche durante i week end - questi terrà con sé il figlio un week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera, ed un giorno infrasettimanale. Ovviamente, se e quando gli impegni lavorativi del padre glielo consentiranno, questi potrà tenere con sé il figlio anche in altre giornate, da concordarsi tra i genitori, di volta in volta. Durante le vacanze scolastiche invernali, trascorrerà con ciascun genitore un'intera settimana, alternando tra loro, di anno Per_1 in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre compresi, con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, salvo diversi accordi tra i genitori in ragione di eventuali e comprovati rispettivi impedimenti lavorativi. I genitori avranno comunque cura di suddividere equamente tra loro ogni altra festività e/o ponte annuale, comprese le vacanze scolastiche pasquali di . Durante le Per_1 vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane, in periodo che il sig. avrà Per_1 CP_1 cura di concordare con la sig.ra entro il mese di marzo, al fine di consentire anche a lei la Pt_1 pianificazione delle proprie vacanze con il figlio. Nel caso in cui entro il mese di marzo il sig. CP_1 non disponesse ancora del proprio piano ferie, la sig.ra sarà libera di prenotare il periodo di Pt_1 vacanza che le aggrada, al quale il padre si adeguerà di conseguenza ai fini dell'organizzazione delle proprie ferie.
6) A decorrere dal mese del suo effettivo rilascio della casa coniugale, il padre verserà alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario di , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la signora avrà cura di indicare al coniuge,
l'importo di € 380,00= (trecentottanta/00). Detto importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, base ISTAT gennaio 2026. Sino al momento dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del sig. questi continuerà a partecipare alle spese di mantenimento e gestione familiare, CP_1
2 come sino ad ora avvenuto. I genitori concorreranno inoltre in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie per il minore secondo il seguente schema: A) Spese mediche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b)
Cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, apparecchi dentistici ed oculistici se prescritti, nonché spese mediche aventi carattere di urgenza c) Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) Cure termali e fisioterapiche b) Trattamenti sanitari specialisti in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private c) Tutto quanto non previsto tra le spese mediche descritte al punto A) C) Spese scolastiche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche dell'istituto privato presso il quale sta Per_1 frequentando la scuola primaria b) tasse scolastiche della scuola di secondo grado imposte da istituti pubblici c) libri di testo e materiale di corredo scolastico d) gite scolastiche senza pernottamento e) trasporto pubblico f) tasse universitarie e libri di testo universitari D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da eventuali istituti privati di secondo grado b) gite scolastiche con pernottamento c) corsi di recupero e lezioni private b) corsi di specializzazione e master postuniversitari E) Spese extrascolastiche da documentare che
NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato b) mensa scolastica c)attività sportive, ludiche e artistiche, fino al tetto massimo complessivo di spesa di €. 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente d) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni ecc.) non offra tempestive alternative e) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida Per quanto attiene alle spese scolastiche di (retta, mensa e rientro), Per_1 poiché è possibile solo un unico versamento alla scuola, uno dei coniugi pagherà l'intero alla scuola stessa e l'altro provvederà al bonifico della sua quota pari al 50%, sul cc intestato all'altro coniuge entro il 10 del mese. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7) L'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio , spetterà integralmente alla sig.ra Per_1 ed il sig. lo girerà alla moglie, per i periodi in cui eventualmente risulti lui Parte_1 CP_1
l'unico genitore avente i requisiti per percepirlo.
8) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
3 9) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'una dall'altra, a titolo di assegno di separazione.
10) Spese compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 novembre 2025.
In data 31 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 18/09/1977, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Cento (FE) in data 06/09/2014 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento:
Atto n. 35 Parte II Serie A Anno 2014).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2224/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 ottobre 2025 da parte di:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carla Olivieri (c.f.
- pec: fax n. 051/65.68.371), ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Galleria del Toro n. 3,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Cento (FE), via Della Vite n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Tormen c.f. pec. fax. ) ed C.F._4 Email_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belluno, via Zuppani n. 5
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
1 2) La sig.ra rimarrà a vivere nell'immobile, già costituente casa coniugale, sito in Parte_1 via Della Vite n. 26 a Cento (FE), in quanto di sua esclusiva proprietà; le rate residue del mutuo resteranno a suo carico. Il sig. si trasferirà a vivere altrove entro e non oltre la data Controparte_1 del 31/12/2025, portando con sé i propri effetti personali.
Condizioni di affido del figlio minore da considerarsi anche come piano genitoriale. Per_1
3) Il figlio minore , manterrà la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre, Per_1 in via Della Vite n. 26 a Cento (FE), dove ha sempre vissuto.
4) I genitori concorreranno e contribuiranno con pari responsabilità ad allevare ed educare Per_1
a loro affidato congiuntamente, come per legge. In particolare, i sig.ri e assumeranno Pt_1 CP_1 di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e all'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte in autonomia dal genitore con il quale si troverà di volta in volta. Per_1
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i genitori concordano che, in ragione dei turni di lavoro del padre - che lo impegnano anche durante i week end - questi terrà con sé il figlio un week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera, ed un giorno infrasettimanale. Ovviamente, se e quando gli impegni lavorativi del padre glielo consentiranno, questi potrà tenere con sé il figlio anche in altre giornate, da concordarsi tra i genitori, di volta in volta. Durante le vacanze scolastiche invernali, trascorrerà con ciascun genitore un'intera settimana, alternando tra loro, di anno Per_1 in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre compresi, con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, salvo diversi accordi tra i genitori in ragione di eventuali e comprovati rispettivi impedimenti lavorativi. I genitori avranno comunque cura di suddividere equamente tra loro ogni altra festività e/o ponte annuale, comprese le vacanze scolastiche pasquali di . Durante le Per_1 vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane, in periodo che il sig. avrà Per_1 CP_1 cura di concordare con la sig.ra entro il mese di marzo, al fine di consentire anche a lei la Pt_1 pianificazione delle proprie vacanze con il figlio. Nel caso in cui entro il mese di marzo il sig. CP_1 non disponesse ancora del proprio piano ferie, la sig.ra sarà libera di prenotare il periodo di Pt_1 vacanza che le aggrada, al quale il padre si adeguerà di conseguenza ai fini dell'organizzazione delle proprie ferie.
6) A decorrere dal mese del suo effettivo rilascio della casa coniugale, il padre verserà alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario di , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la signora avrà cura di indicare al coniuge,
l'importo di € 380,00= (trecentottanta/00). Detto importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, base ISTAT gennaio 2026. Sino al momento dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del sig. questi continuerà a partecipare alle spese di mantenimento e gestione familiare, CP_1
2 come sino ad ora avvenuto. I genitori concorreranno inoltre in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie per il minore secondo il seguente schema: A) Spese mediche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b)
Cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, apparecchi dentistici ed oculistici se prescritti, nonché spese mediche aventi carattere di urgenza c) Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) Cure termali e fisioterapiche b) Trattamenti sanitari specialisti in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private c) Tutto quanto non previsto tra le spese mediche descritte al punto A) C) Spese scolastiche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche dell'istituto privato presso il quale sta Per_1 frequentando la scuola primaria b) tasse scolastiche della scuola di secondo grado imposte da istituti pubblici c) libri di testo e materiale di corredo scolastico d) gite scolastiche senza pernottamento e) trasporto pubblico f) tasse universitarie e libri di testo universitari D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da eventuali istituti privati di secondo grado b) gite scolastiche con pernottamento c) corsi di recupero e lezioni private b) corsi di specializzazione e master postuniversitari E) Spese extrascolastiche da documentare che
NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato b) mensa scolastica c)attività sportive, ludiche e artistiche, fino al tetto massimo complessivo di spesa di €. 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente d) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni ecc.) non offra tempestive alternative e) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida Per quanto attiene alle spese scolastiche di (retta, mensa e rientro), Per_1 poiché è possibile solo un unico versamento alla scuola, uno dei coniugi pagherà l'intero alla scuola stessa e l'altro provvederà al bonifico della sua quota pari al 50%, sul cc intestato all'altro coniuge entro il 10 del mese. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7) L'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio , spetterà integralmente alla sig.ra Per_1 ed il sig. lo girerà alla moglie, per i periodi in cui eventualmente risulti lui Parte_1 CP_1
l'unico genitore avente i requisiti per percepirlo.
8) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
3 9) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'una dall'altra, a titolo di assegno di separazione.
10) Spese compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 novembre 2025.
In data 31 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 18/09/1977, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Cento (FE) in data 06/09/2014 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento:
Atto n. 35 Parte II Serie A Anno 2014).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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