Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 17907/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso depositato in data 12.09.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Stefano Marrone, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, CP_1 con l'Avv. Marisa Biasibetti, giusta procura in atti;
-convenuta- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia In punto: divorzio contenzioso/scioglimento del matrimonio. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte per l'udienza del 25.03.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile in Camponogara (VE), in data 5.10.2003, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del predetto Comune al N. 12, Parte I, Serie /, Uff. 1, Anno 2003 (doc. 1). Dal matrimonio sono nati tre figli, nato il [...], maggiorenne economicamente Per_1 autosufficiente, , nato il [...], e nata il [...], questi ultimi entrambi Per_2 Per_3 ancora minorenni. Le parti, dopo essere comparse in data 25.10.2022 dinanzi al Presidente f.f., si sono separate consensualmente come da decreto di omologazione n. cronol. 892/2023 del 20-24.01.2023 di questo Tribunale (doc. 10). La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo. La parte convenuta, costituendosi in giudizio, non ha contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia del divorzio. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 25.03.2025, celebrata dinanzi al Giudice, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni divorzili come trascritte nel verbale d'udienza del 25.03.2025 e hanno chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni in conformità al loro accordo.
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P.Q.M.
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_2
Camponogara (VE) in data 5.10.2003 e trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del predetto Comune al N. 12, Parte I, Serie /, Uff. 1, Anno 2003;
-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
-Ratifica le conclusioni congiuntamente confermate all'udienza del 25.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, ad ogni conseguente effetto di legge;
2. Disporsi l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione presso il padre ed assegnazione Per_2 Persona_4 al medesimo dell'ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà;
3. Salvo diverso accordo tra i genitori, la madre vedrà e terrà con sé i figli: due pomeriggi alla settimana dalle 16.30 fino alle 21.00 nonché secondo l'attuale calendario della separazione nel fine settimana;
da quando la madre garantirà la permanenza di presso una camera autonoma con un suo letto personale nel fine settimana avverrà Per_3 anche il pernotto nella notte tra sabato e domenica;
la madre si impegna a comunicare al padre entro il venerdì sera l'orario di ritiro della figlia ed entro il sabato sera l'orario di riaccompagnamento a casa la domenica sera;
da ultimo la madre si impegna a comunicare al padre eventuali mutamenti di orari in relazione alle visite settimanali la sera prima;
4. Porsi a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma complessiva di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio) Per_2 Per_3 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/9/2019;
5. Non disporre alcun assegno divorzile a carico di ed a favore di;
Parte_1 CP_1
6. Spese di lite compensate.”.
-Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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