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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima
F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. N.R.G. 405 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Domenica Scriva, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
resistente oggetto: indennità di maternità conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare il diritto a percepire l'indennità di maternità per astensione obbligatoria per il periodo dall' 11.06.2024 al 11.10.2024, in relazione al parto avvenuto in data 11 agosto 2024, con conseguente condanna dell' a CP_2
pagare la già menzionata indennità, oltre accessori di legge e vittoria di spese.
La sig.ra esponeva di essere bracciante agricola iscritta negli elenchi dei Pt_1
braccianti agricoli del Comune di Melicucco;
e di aver lavorato, nel 2023 per 10 giornate alle dipendenze dell'azienda e nel 2024, alle dipendenze Controparte_3
sempre della stessa ditta, da gennaio a maggio con le mansioni di bracciante agricola per complessive 102 giornate e che in data 31.05.2024 cessava la sua attività lavorativa per astensione obbligatoria, essendo maturato il termine fissato per la data presunta di parto, poi avvenuto in data 11.08.2024.
In data 27.08.2024, presentava domanda amministrativa di congedo per maternità, non esitata.
Avverso il silenzio dell' , proponeva ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza CP_2
risultato.
Costituitosi in giudizio, l deduceva che la domanda di congedo di maternità CP_2
presentata dalla SI.ra era stata respinta in quanto non risultava iscritta Parte_1
per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del congedo di maternità e nemmeno per i due precedenti. Riservava di procedere al riesame d'ufficio in esito alla pubblicazione degli elenchi agricoli 2024, prevista entro il
30 aprile 2025, con la validazione delle giornate agricole effettivamente effettuate dalla ricorrente per l'anno 2024.
Ritenuta superflua la prova testimoniale offerta dalla ricorrente in quanto il rapporto di lavoro non è oggetto di contestazione, essendosi nelle sue difese l' riservato di CP_2
verificare la validazione delle giornate in agricoltura dopo la pubblicazione degli elenchi;
acquisita la documentazione prodotta, compreso l'elenco nominativo relativo al 2024 degli operai agricoli a tempo determinato allegato da parte ricorrente alle note di trattazione, la cui produzione è da ritenersi ammissibile in quanto pubblicato successivamente all'introduzione del ricorso e rilevante ai fini del decidere, la causa è decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note in sostituzione di udienza.
La domanda merita di essere accolta.
Indispensabile una breve premessa in ordine ai requisiti necessari per la concessione della prestazione richiesta in ricorso.
Pag. 2 di 6 Il diritto delle operaie agricole a tempo determinato all'indennità di maternità per i periodi di astensione dal lavoro pre e post partum, obbligatoria e facoltativa, è disciplinato all'art. 63 del D.lgs. n. 151 del 2001 e succ. modificazioni, a mente del quale:
“ Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. È consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972,
n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel
1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello
Pag. 3 di 6 spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Pertanto, l'indennità è corrisposta alle lavoratrici con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa;
occorre, cioè, che le interessate, nell'anno precedente l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, abbiano svolto almeno 51 giornate lavorative oppure risultino iscritte negli elenchi nominativi dell'anno precedente per almeno 51 giornate. La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento.
Indispensabile per ottenere l'indennità di maternità che viene erogata direttamente CP_ dall' è avere nell'anno della richiesta oppure l'anno precedente almeno 51 giornate di CP_ lavoro risultanti presso l' stesso.
In linea con l'interpretazione giurisprudenziale della norma di cui all'art. 63, c 2, D.lgs.
n. 151 del 2001, ciò che rileva per la erogazione dell'indennità di maternità è che siano state effettuate 51 giornate lavorative prima dell'evento, nello stesso anno o in quello precedente.
Già nella vigenza dell'art. 15, c. 3, della L. n. 1204 del 1971, norma che ha preceduto quella di cui al menzionato art. 63, l'erogazione della indennità di maternità - assimilata a quella di malattia quanto ai criteri per la relativa erogazione - presupponeva la costituzione di un rapporto di lavoro con il compimento di almeno 51 giornate di lavoro (cfr. Corte
Cost n 363 del 1995), atteso che a venire in rilievo è soltanto lo status di bracciante agricolo, riconosciuto, a mente dell'art. 3 D.lgs. n. 212 del 1946, solo a quel lavoratore che dedichi ai lavori agricoli almeno 51 giornate di lavoro nell'anno.
Pag. 4 di 6 Identica lettura deve farsi anche nella vigenza dell'art. 63 D.lgs. n. 51 del 2001, se è vero che la Cassazione ha addirittura ritenuto che, ai fini del riconoscimento in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato del congedo parentale, il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate nell'anno precedente richiesto dall'art. 63 comma 2 D.lgs. n. 51 del 2001, deve intendersi realizzato, in virtù di un'interpretazione delle dette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela maternità, anche nell'ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito di un congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro (Cass 24634 del 2009, 24774 del 2009).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel settore agricolo, ai fini del diritto alle indennità giornaliere di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e per il periodo di astensione facoltativa, al requisito dell'esistenza di un lavoro in atto si sostituisce il possesso della qualifica di lavoratrice agricola, che va comprovata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con l'apposito certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del D.lgs. 9 aprile 946, n. 212
D'altro canto, negare il diritto alla lavoratrice per il fatto che le 51 giornate siano state lavorate nello stesso anno (2024) dell'evento nascita invece che nell'anno precedente sarebbe contrario proprio ai principi di tutela della maternità.
Nella fattispecie che ci occupa, la ricorrente ha prodotto in giudizio copia dell'estratto conto previdenziale dal quale risulta l'iscrizione per 103 giornate nell'anno di riferimento e 10 nell'anno precedente, da intendersi, secondo gli insegnamenti della Cassazione,
“come un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario e non già il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre” (Cass. 14431/2015, Cass. 5969/1995).
Ha altresì prodotto l'elenco nominativo degli operai agricoli che convalida l'attività di lavoro per il 2024 per 103 giornate.
Quanto poi al periodo di astensione obbligatoria, considerato che il parto è avvenuto in data 11 agosto 2024, (successiva rispetto alla data presunta prevista per il 31 luglio 2024), la ricorrente ha diritto all'indennità per il periodo dal 11.06.2024 all'11 novembre 2024.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara che ha diritto alla liquidazione Parte_1 dell'indennità di maternità obbligatoria per il periodo dal 11.06.2024 all' 11.11.2024;
CP_ b) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di maternità per il periodo dal 11.06.2024 all'11.11.2024, nella misura di legge, oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
CP_
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 886,00, esclusa la fase istruttoria, oltre importo forfettario 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Domenica Scriva, dichiaratasi antistataria.
Palmi, lì 12-13-giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima
F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. N.R.G. 405 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Domenica Scriva, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
resistente oggetto: indennità di maternità conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare il diritto a percepire l'indennità di maternità per astensione obbligatoria per il periodo dall' 11.06.2024 al 11.10.2024, in relazione al parto avvenuto in data 11 agosto 2024, con conseguente condanna dell' a CP_2
pagare la già menzionata indennità, oltre accessori di legge e vittoria di spese.
La sig.ra esponeva di essere bracciante agricola iscritta negli elenchi dei Pt_1
braccianti agricoli del Comune di Melicucco;
e di aver lavorato, nel 2023 per 10 giornate alle dipendenze dell'azienda e nel 2024, alle dipendenze Controparte_3
sempre della stessa ditta, da gennaio a maggio con le mansioni di bracciante agricola per complessive 102 giornate e che in data 31.05.2024 cessava la sua attività lavorativa per astensione obbligatoria, essendo maturato il termine fissato per la data presunta di parto, poi avvenuto in data 11.08.2024.
In data 27.08.2024, presentava domanda amministrativa di congedo per maternità, non esitata.
Avverso il silenzio dell' , proponeva ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza CP_2
risultato.
Costituitosi in giudizio, l deduceva che la domanda di congedo di maternità CP_2
presentata dalla SI.ra era stata respinta in quanto non risultava iscritta Parte_1
per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del congedo di maternità e nemmeno per i due precedenti. Riservava di procedere al riesame d'ufficio in esito alla pubblicazione degli elenchi agricoli 2024, prevista entro il
30 aprile 2025, con la validazione delle giornate agricole effettivamente effettuate dalla ricorrente per l'anno 2024.
Ritenuta superflua la prova testimoniale offerta dalla ricorrente in quanto il rapporto di lavoro non è oggetto di contestazione, essendosi nelle sue difese l' riservato di CP_2
verificare la validazione delle giornate in agricoltura dopo la pubblicazione degli elenchi;
acquisita la documentazione prodotta, compreso l'elenco nominativo relativo al 2024 degli operai agricoli a tempo determinato allegato da parte ricorrente alle note di trattazione, la cui produzione è da ritenersi ammissibile in quanto pubblicato successivamente all'introduzione del ricorso e rilevante ai fini del decidere, la causa è decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note in sostituzione di udienza.
La domanda merita di essere accolta.
Indispensabile una breve premessa in ordine ai requisiti necessari per la concessione della prestazione richiesta in ricorso.
Pag. 2 di 6 Il diritto delle operaie agricole a tempo determinato all'indennità di maternità per i periodi di astensione dal lavoro pre e post partum, obbligatoria e facoltativa, è disciplinato all'art. 63 del D.lgs. n. 151 del 2001 e succ. modificazioni, a mente del quale:
“ Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. È consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972,
n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel
1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello
Pag. 3 di 6 spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Pertanto, l'indennità è corrisposta alle lavoratrici con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa;
occorre, cioè, che le interessate, nell'anno precedente l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, abbiano svolto almeno 51 giornate lavorative oppure risultino iscritte negli elenchi nominativi dell'anno precedente per almeno 51 giornate. La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento.
Indispensabile per ottenere l'indennità di maternità che viene erogata direttamente CP_ dall' è avere nell'anno della richiesta oppure l'anno precedente almeno 51 giornate di CP_ lavoro risultanti presso l' stesso.
In linea con l'interpretazione giurisprudenziale della norma di cui all'art. 63, c 2, D.lgs.
n. 151 del 2001, ciò che rileva per la erogazione dell'indennità di maternità è che siano state effettuate 51 giornate lavorative prima dell'evento, nello stesso anno o in quello precedente.
Già nella vigenza dell'art. 15, c. 3, della L. n. 1204 del 1971, norma che ha preceduto quella di cui al menzionato art. 63, l'erogazione della indennità di maternità - assimilata a quella di malattia quanto ai criteri per la relativa erogazione - presupponeva la costituzione di un rapporto di lavoro con il compimento di almeno 51 giornate di lavoro (cfr. Corte
Cost n 363 del 1995), atteso che a venire in rilievo è soltanto lo status di bracciante agricolo, riconosciuto, a mente dell'art. 3 D.lgs. n. 212 del 1946, solo a quel lavoratore che dedichi ai lavori agricoli almeno 51 giornate di lavoro nell'anno.
Pag. 4 di 6 Identica lettura deve farsi anche nella vigenza dell'art. 63 D.lgs. n. 51 del 2001, se è vero che la Cassazione ha addirittura ritenuto che, ai fini del riconoscimento in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato del congedo parentale, il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate nell'anno precedente richiesto dall'art. 63 comma 2 D.lgs. n. 51 del 2001, deve intendersi realizzato, in virtù di un'interpretazione delle dette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela maternità, anche nell'ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito di un congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro (Cass 24634 del 2009, 24774 del 2009).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel settore agricolo, ai fini del diritto alle indennità giornaliere di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e per il periodo di astensione facoltativa, al requisito dell'esistenza di un lavoro in atto si sostituisce il possesso della qualifica di lavoratrice agricola, che va comprovata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con l'apposito certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del D.lgs. 9 aprile 946, n. 212
D'altro canto, negare il diritto alla lavoratrice per il fatto che le 51 giornate siano state lavorate nello stesso anno (2024) dell'evento nascita invece che nell'anno precedente sarebbe contrario proprio ai principi di tutela della maternità.
Nella fattispecie che ci occupa, la ricorrente ha prodotto in giudizio copia dell'estratto conto previdenziale dal quale risulta l'iscrizione per 103 giornate nell'anno di riferimento e 10 nell'anno precedente, da intendersi, secondo gli insegnamenti della Cassazione,
“come un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario e non già il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre” (Cass. 14431/2015, Cass. 5969/1995).
Ha altresì prodotto l'elenco nominativo degli operai agricoli che convalida l'attività di lavoro per il 2024 per 103 giornate.
Quanto poi al periodo di astensione obbligatoria, considerato che il parto è avvenuto in data 11 agosto 2024, (successiva rispetto alla data presunta prevista per il 31 luglio 2024), la ricorrente ha diritto all'indennità per il periodo dal 11.06.2024 all'11 novembre 2024.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara che ha diritto alla liquidazione Parte_1 dell'indennità di maternità obbligatoria per il periodo dal 11.06.2024 all' 11.11.2024;
CP_ b) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di maternità per il periodo dal 11.06.2024 all'11.11.2024, nella misura di legge, oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
CP_
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 886,00, esclusa la fase istruttoria, oltre importo forfettario 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Domenica Scriva, dichiaratasi antistataria.
Palmi, lì 12-13-giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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