Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2026, n. 3603
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 504 del 1992

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che i parametri dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 siano vincolanti e tassativi. Tuttavia, il giudice di merito, se motiva adeguatamente, può ritenere congruo il valore derivante dal prezzo di vendita, purché questo sia espressivo dei parametri fissati dalla legge. Nel caso specifico, la sentenza ha considerato i limiti imposti dalla convenzione del consorzio che condizionano il valore del terreno, ritenendo congruo il prezzo di acquisto.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

    La Corte di Cassazione ha escluso la contraddittoria applicazione dei criteri di legge, ritenendo che la sentenza di merito abbia effettuato una valutazione di tutti i parametri, calata nel caso concreto, considerando i vincoli specifici del terreno e motivando adeguatamente la congruità del prezzo di acquisto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2026, n. 3603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3603
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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