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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6977 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. GO OS AN NT presidente dott. EL GE consigliere rel.
dott. Enrico Colognesi consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5551/2021 e pendente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Chiarantano giusta delega in atti attrice opponente
E
cod. fisc. ), con sede legale in Spagna, rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Valeria Mazzoletti e Alberta Cosmelli per procura in atti convenuta opposta Oggetto: opposizione avverso decreto di esecutorietà di lodo straniero.
CONCLUSIONI
Per l'attrice:”Piaccia all'On. Le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: in via principale, revocare il decreto emesso dalla Corte in data 12.07.2021, n. cronologico 5711/2021,
R.G.N. 51262/2021, Repertorio n.4978/2021 del
12.07.2021, con il quale è stata dichiarata l'immediata efficacia esecutiva del lodo arbitrale emesso da Cpt.
[...]
della in relazione alla vertenza sorta in esecuzione del Charter Party MTM Southport CP_2 CP_3
stipulato tra e in data 25.10.2019 perché, per i motivi di cui in Parte_1 Controparte_4
narrativa, contrario all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 839, quarto comma, n.2 c.p.c. e 840, secondo comma n.2
e quinto comma n.2 c.p.c.; in via subordinata, revocare il decreto limitatamente alla liquidazione del compenso dell'arbitro e delle spese in favore della controparte. Con vittoria delle spese del giudizio”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e difesa, così giudicare:
In via preliminare
1)dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da per le ragioni tutte di cui in Parte_1
narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto n. 5711/2021 emesso in data 12 luglio 2021 dalla
Corte d'Appello di Roma, Sez. I, G.D. il dott. Corrado Maffei, con cui è stata dichiarata l'immediata esecutività del lodo definitivo pronunciato all'estero, in data 15 febbraio 2021, a definizione del giudizio arbitrale tra
[...]
e dall'arbitro nominato dalla ON Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Maritime Arbitrators Association;
2)in subordine, nel merito, respingere l'opposizione proposta da in quanto infondata in Parte_1
fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto n.
5711/2021 emesso in data 12 luglio 2021 dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. I, G.D. il dott. Corrado
Maffei, con cui è stata dichiarata l'immediata esecutività del lodo definitivo pronunciato all'estero, in data 15 febbraio 2021, a definizione del giudizio arbitrale tra e Parte_1 Controparte_1
dall'arbitro nominato dalla ON Maritime Arbitrators Association.” Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Part La società (di seguito, anche solo ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di esecutorietà in Italia del lodo definitivo pronunciato all'estero in data 15.02.2021 dall'arbitro Cpt. della decreto emesso dalla Corte d'Appello di Roma Controparte_2 CP_3
in data 12 luglio 2021.
L'attrice ha lamentato la contrarietà del lodo all'ordine pubblico, in quanto emesso a seguito di violazioni gravissime del principio del contraddittorio che avevano determinato un ingiustificato favore verso la ricorrente in violazione dell'obbligo di imparzialità dell'arbitro. CP_4
In dettaglio ha lamentato: Parte_1
-che a seguito delle memorie concesse a in replica alla comparsa con riconvenzionale CP_4
Part depositata dalla stessa che in quanto contenenti nuove eccezioni mai proposte con l'atto introduttivo dell'arbitrato necessitavano da parte della DP di controdeduzioni, l'arbitro aveva ritenuto di non concedere l'ulteriore termine previsto dal regolamento e decidere allo stato degli atti, precludendo così alla l'esercizio del diritto di replica;
Parte_1
- che inoltre l'arbitro non aveva ritenuto necessario ordinare, come richiesto dalla odierna attrice nel proprio atto di costituzione in seno all'arbitrato e come possibile ai sensi dell'art. 6 del
“procedimento per le controversie di modesta entità” del l'esibizione di documenti CP_3
comprovanti lo scalo a Sfax allegato dal proprietario della nave, necessari affinché si potesse accertare se il suddetto scalo fosse realmente avvenuto e in quali modalità e tempi, circostanze imprescindibili per la valutazione della legittimità o meno delle controstallie richieste dalla controparte;
- che tale seconda omissione era di particolare gravità ai fini dell'accertamento della violazione del contraddittorio e della parzialità dell'arbitro, posto che la circostanza dello scalo a Sfax era stata posta a fondamento della domanda, senza che l'effettivo svolgimento della suddetta tappa fosse
Part stato provato da e comunque in assenza di prova che avesse accettato la CP_4
modificazione dell'itinerario e la tempistica dello scalo.
Le descritte violazioni, ad avviso dell'opponente, avevano comportato “lesioni manifeste e smisurate del diritto alle parti al contraddittorio e alla difesa”, come tali ostative, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., 7.2.2017, n. 16601), alla possibilità di riconoscimento dell'esecutività del lodo nell'ordinamento interno.
Part Con il secondo motivo di opposizione ha lamentato un'ulteriore violazione dell'ordine pubblico, insita nella illegittima liquidazione delle spese del giudizio arbitrale.
In proposito ha evidenziato come l'importo auto liquidato dall'arbitro fosse stato preventivamente versato dalla ricorrente all'atto della richiesta di apertura della procedura CP_4
di arbitrato e non fosse quindi stato mai preventivamente accettato dall'odierna attrice;
per l'effetto, giusto il disposto di cui all'art. 814 c.p.c. (in forza del quale “Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non
l'accettano”), il lodo non sarebbe potuto essere dichiarato esecutivo sotto questo aspetto .
Infine, l'opponente ha addotto l'illegittimità della liquidazione delle spese in favore della ricorrente, pronunciata dall'arbitro nonostante non avesse dimostrato di averne CP_4
sostenute, essendosi difesa senza l'ausilio di un legale;
una simile statuizione, ad avviso dell'opponente, costituiva ulteriore conferma della inequivocabile volontà dell'arbitro di favorire la controparte, in evidente violazione del principio della imparzialità, motivo per cui il lodo, gravemente illegittimo, non era riconoscibile nell'ordinamento interno.
Alla luce di tali considerazioni ha concluso per la revoca del decreto di Parte_1
esecutorietà del lodo emesso da questa Corte in data 12 luglio 2021 o in subordine per la sua parziale revoca, limitatamente alla liquidazione del compenso dell'arbitro e delle spese in favore della controparte.
(di seguito, si è costituita eccependo l'inammissibilità Controparte_5 CP_4
dell'impugnazione, in quanto proposta mediante atto depositato in formato non conforme alle specifiche del processo telematico e comunque in ragione dell'omessa produzione del decreto di esecutorietà impugnato, il che impediva di valutare la tempestività dell'opposizione.
Nel merito, parte opposta ha rilevato l'infondatezza della censura relativa alla pretesa lesione del diritto di difesa. A tal fine ha rilevato come l'arbitro avesse agito in perfetta legittimità, nel rispetto del
Regolamento dell'arbitrato accettato dalle parti all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, in forza del quale il Tribunale arbitrale era legittimato ad avviare il procedimento in decisione ogniqualvolta ritenesse che dalle difese delle parti non emergessero questioni ulteriori rispetto a quelle già dedotte in giudizio (cfr. Sez. 5, lett. (e) della Small Claims Procedure 2017); ha
Part del resto evidenziato come la stesa non si fosse opposta al provvedimento di cui in questa sede si doleva, a conferma della non necessità di concessione di un ulteriore termine a difesa.
Quanto all'altra censura formulata dalla controparte, ha per un verso evidenziato come CP_4
la circostanza dello scalo a Sfax fosse stata addotta dalla stessa DP all'atto della costituzione nel giudizio arbitrale, talché era per definizione provata, con conseguente palese infondatezza degli avversi addebiti, fermo in ogni caso l'apprezzamento discrezionale rimesso all'arbitro circa il governo delle prove, non censurabile in sede di opposizione ex art. 840 c.p.c.
In ogni caso, in via conclusiva, l'opposta ha addotto l'impossibilità di sussumere le violazioni lamentate ex adverso nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 840, quinto comma, c.p.c., ricorrente nel solo caso di contrarietà all'ordine pubblico del “decisum”, evenienza neppure allegata dalla controparte.
Quanto alle doglianze afferenti all'assenza di accordo sulle spese, per un verso ha evidenziato come un'eventuale decisione arbitrale in contrasto con l'art. 814 cod. proc. civ. non potesse ritenersi sufficiente a integrare una violazione dell'ordine pubblico e per altro come l'addebito fosse infondato anche nel merito, posto che l'arbitro aveva fissato le spese del lodo in conformità
“Small Claims Procedure” della ON Maritime Arbitrators Association.
Con riguardo alla loro quantificazione, l'opposta ha rilevato come sempre alla luce del regolamento dell'organismo arbitrale designato dalle parti, la liquidazione delle spese di lite fosse rimessa all'insindacabile decisione dell'arbitro, nei limiti di valore dettati dalla stessa ON
Maritime Arbitrators Association fissati in GBP 5.000,00; la concreta liquidazione operata dall'arbitro, nella minor somma di USD 1.034,64, era conseguita proprio alla considerazione che si CP_1
era difesa in proprio. A fronte di tali considerazioni ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o CP_4
comunque per il rigetto dell'avversa opposizione.
L'opposizione deve essere rigettata.
come indicato in premessa, sostiene la contrarietà del lodo all'ordine pubblico Parte_1
processuale per due concorrenti ragioni:
CP_ i) l'omessa concessione in suo favore di un termine per replicare alla memoria depositata da in replica alla comparsa di costituzione di
[...] Parte_1
ii) l'omessa acquisizione del libro giornale, documentazione che sarebbe stata determinante ai fini del decidere ed in difetto della quale la pronuncia arbitrale doveva ritenersi illegittima.
Condotte, quelle censurate da per effetto delle quali si sarebbe realizzata una Parte_1
abnorme violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, di tale gravità da integrare appunto la lesione dell'ordine pubblico processuale e, per l'effetto, da inibire la possibilità di riconoscere l'esecutorietà del lodo straniero all'interno del Paese.
La conclusione non è condivisibile.
Iniziando la disamina dalla censura sopra menzionata sub i), ritiene questa Corte che le doglianze formulate dall'opponente non siano nemmeno in astratto idonee ad integrare la postulata violazione dell'ordine pubblico processuale.
Perché possa prospettarsi una simile violazione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
Part richiamata dalla stessa Lubrificanti, occorre infatti che si sia verificata un'abnorme violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, tale da consentire di ritenere incisa la sostanza stessa delle facoltà difensive della parte.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, e ciò in ragione delle statuizioni della Corte di Giustizia le cui pronunce (non solo il dispositivo, ma anche i motivi "portanti" della decisione) costituiscono l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione europea e sono vincolanti per il giudice "a quo". Ne consegue che anche il diritto di difesa - tenuto conto degli orientamenti della Corte di Giustizia delle
Comunitità europee. (sentenza 2 aprile 2009, causa C-394/2007, Gambazzi) - non costituisce una prerogativa assoluta ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni. Si è aggiunto (Cass. 17519 del 03/09/2015) che "Il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con
l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire
e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento…
La tutela del diritto fondamentale ad un equo processo, più volte enunciata, non è stata intesa come prerogativa assoluta, cioè intransigente ricerca di qualsivoglia violazione in relazione alle movenze processuali di ogni singolo
Stato, ma come mezzo per impedire, tramite l'esecuzione di sentenze, soltanto lesioni manifeste e smisurate del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa. … Pertanto le lesioni devono essere state tali da intaccare in concreto e in modo sproporzionato … la sostanza stessa delle facoltà difensive” (in questi termini, Cass., Sez. Unite, 31 marzo 2021, n.
9006, enfasi aggiunta).
Ebbene, che nella fattispecie si sia verificata una “compromissione irragionevole e sproporzionata del suo diritto di difesa” non è in alcun modo prospettabile, sulla base delle allegazioni fornite da
[...]
a fondamento all'opposizione all'exequatur. Parte_1
A tal fine occorre in primo luogo considerare che la condotta tenuta dall'arbitro è del tutto conforme al Regolamento del 2017 relativo alle controversie di modesta entità, la cui applicazione era stata espressamente accettata dalle parti all'atto dell'adesione all'arbitrato, regolamento destinato a disciplinare appunto le controversie di non rilevante valore secondo forme semplificate, con l'espressa previsione di uno snello contraddittorio scritto prodromico alla decisione e senza facoltà di appello.
Ebbene, l'art. 5, lett. e) del regolamento suddetto, nello stabilire termini e modalità dello svolgimento del contraddittorio tra le parti nella fase anteriore alla rimessione della controversia in decisione, espressamente prevede che, a seguito della replica del ricorrente alla memoria del convenuto ed alla eventuale riconvenzionale, il convenuto possa a sua volta inviare una ulteriore replica, salvo però il diverso avviso dell'arbitro, che può escludere tale ulteriore replica alla difesa contro la domanda riconvenzionale, qualora da tale ultima difesa non siano insorte “nuove questioni indipendenti da quelle sollevate nella domanda” , ovvero in altri termini, non siano state sollevate questioni ulteriori rispetto a quelle già dedotte in giudizio;
dopo di che, ai sensi del medesimo art. 5, l'arbitro è legittimato a disporre la remissione della causa in decisione (si rimanda al doc. 1 di parte opposta).
Tali prerogative sono state nella fattispecie esercitate dall'arbitro, conformemente alla disciplina cui le parti avevano accettato di sottomettere la lite tra le stesse insorta, e ciò senza che risulti essere stata formulata da alcuna contestazione avverso la decisione dell'arbitro di Parte_1
rimettere la causa in decisione.
Lungi dall'essersi verificata un'abnorme e macroscopica violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, tale “da intaccare in concreto e in modo sproporzionato … la sostanza stessa delle facoltà difensive”, il procedimento ha rispettato le forme per esso stabilite ed accettate dalle parti.
Né una simile conclusione può essere prospettata sotto il profilo sostanziale, volendo cioè ipotizzare la possibilità di vagliare in concreto, in questa sede, l'incidenza che ha avuto la mancata concessione a di un termine per controdedurre rispetto alla replica depositata Parte_1
dalla controparte avverso la memoria costituiva e la domanda riconvenzionale.
Ad escludere una simile conclusione è la dirimente considerazione che nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio l'opponente non ha neppure allegato quali ulteriori eccezione o difese avrebbe formulato nel caso di concessione da parte dell'arbitro di un termine per replicare alle controdeduzioni di parte ricorrente rispetto alla sua comparsa con domanda riconvenzionale, il che impedisce di valutare l'eventuale incidenza dell'allegata menomazione del diritto di difesa rispetto alla decisione.
In altri termini, in assenza di indicazione da parte dell'attrice opponente:
-dei profili nuovi e indipendenti che sarebbero stati sollevati da nella memoria di replica CP_4
alla comparsa di risposta e domanda riconvenzionale,
-delle difese che rispetto ad essi avrebbe svolto e che le sarebbero state Parte_1
ingiustificatamente impedite,
è evidente come non si possa ravvisare in concreto qualsivoglia (tantomeno macroscopica e abnorme) menomazione del suo diritto di difesa in giudizio.
Part Nulla in proposito è contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, nel cui ambito Parte_1
si intrattiene pressoché esclusivamente sull'incidenza, a suo avviso deteriore ai fini della decisione, che avrebbe avuto la decisione dell'arbitro di non richiedere l'acquisizione del libro giornale della nave, che sola avrebbe potuto comprovare l'effettività dello scalo a Sfax e consentire di addivenire ad una corretta decisione in ordine alle domande sottomesse all'arbitro.
Si viene con ciò alla disamina della censura sub ii).
Ebbene, anche tale censura deve essere disattesa, a prescindere da ogni considerazione sulla sua fondatezza nel merito, e ciò in ragione del limitato ambito dell'odierna valutazione, quale enucleato dalla disposizione di cui all'art. 840 c.p.c.
Anche sotto profilo soccorrono i chiari insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero… , il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione” ovvero dall'art. 840, quinto comma,
c.p.c. (così Cass., ord., 2.2.2022, n. 3255; nello stesso senso, tra le altre, Cass., ord., 21.10.2021, n.
29429; Cass., n. 6947/2004). Ed invero, “il quinto comma dell'articolo 840 c.p.c. stabilisce … che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero è rifiutato allorché la Corte d'appello accerti, tra l'altro, che il lodo «contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico»”, violazione che “può aversi solo in caso di violazione manifesta e grave di un principio assolutamente fondamentale per l'ordinamento. ― Sostanzialmente indiscusso, inoltre, tanto in dottrina quanto, soprattutto, in giurisprudenza, non soltanto nazionale, è che lo scrutinio in ordine all'esistenza di «disposizioni contrarie all'ordine pubblico» ha da essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo (Cass. 17 marzo 1982,
n. 1727; Cass. 3 aprile 1987, n. 3221; Cass. 8 aprile 2004, n. 6947; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29429, allo stato non massimata)…. … Il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere dunque identificato, riempito di significato, inteso nella sua concreta portata, attraverso
l'esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del decisum all'ordine pubblico.Ma l'intervento del giudice deve poi arrestarsi lì: deve arrestarsi all'esame del decisum, nei termini indicati. Occorre avere ben chiaro, cioè, che la lettera della Convenzione, ed in particolare l'articolo V, il quale introduce un meccanismo di riconoscimento-esecuzione, recepito dagli articoli 839-840 c.p.c., operante per così dire di default, salvo non risultino specifiche circostanze impedienti ivi elencate, non lascia al giudice del riconoscimento-esecuzione alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata in sede arbitrale. E la lettera è espressione della ratio sottesa alla disciplina convenzionale, e di cui agli articoli 839- 840 c.p.c., la quale è posta a favorire la circolazione dei lodi stranieri, circolazione che rimarrebbe gravemente pregiudicata se il giudizio di riconoscimento potesse assumere i connotati di un controllo di merito sul contenuto del lodo. È per questo che compete al giudice una verifica soltanto estrinseca,
e quindi, sotto tale profilo, limitata al dispositivo, dunque, come si diceva, al contenuto precettivo della statuizione, al decisum, sia pure ricostruito alla luce dell'espositiva e della motivazione del lodo, della contrarietà all'ordine pubblico, verifica che non può così mai ed in nessun caso tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che la Convenzione, e quindi gli articoli
839-840 c.p.c., hanno inteso escludere.
Deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all'ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, e cioè alla complessiva luce del lodo, e non certo, mediatamente, dal raffronto tra il lodo ed il materiale istruttorio considerato dagli arbitri, né tantomeno tra il lodo e dati fattuali di cui gli arbitri neppure disponevano;
né, in sede di riconoscimento-esecuzione, il giudice può rilevare meri errores in iudicando, o errores in procedendo, commessi dagli arbitri, sindacare il percorso motivazionale, rimettere in discussione la ratio decidendi adottata dagli arbitri a sostegno della sentenza arbitrale”.
I principi di diritto esposti sono di per sé soli sufficienti a determinare il rigetto della seconda censura formulata da Parte_1
Con tale rilievo l'opponente sostiene che la mancata acquisizione del libro giornale, che solo avrebbe consentito di ritenere provato lo scalo a Sfax e la sua durata, abbia inficiato la correttezza della decisione, posto che in difetto di una simile prova non sarebbe giustificato la condanna al pagamento delle controstallie richieste dall'armatore.
I suddetti rilievi, come desumibile in modo evidente dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio e ancor più degli scritti conclusivi, si risolvono nell'analitica critica al percorso motivazione del lodo, di cui è appunto messa in discussione la ratio decidendi, che l'odierna opponente assume non giustificata sulla base del materiale istruttorio disponibile da parte dell'arbitro.
Tali considerazioni afferiscono dunque all'apprezzamento degli elementi di prova raccolti nel giudizio ovvero alla rilevanza di quelli non ammessi e dunque ad aspetti di merito che, quand'anche in ipotesi fondati, non sono censurabili nella presente sede di opposizione al decreto di esecutorietà del lodo straniero.
Né si può giungere a sostenere che il dispositivo possa ritenersi contrario all'ordine pubblico in quanto frutto di abnormi lesioni del diritto di difesa, come tali integranti la violazione dell'ordine pubblico.
Al di là del fatto che, così ragionando, si aggirerebbe la portata dei richiamati principi afferenti all'impossibilità di apprezzamento della correttezza del percorso motivazionale e del governo delle prove da parte dell'arbitro, la circostanza della mancata acquisizione del libro giornale non ha determinato alcuna lesione dei diritti di difesa spettanti a Parte_1 Quanto alla domanda proposta da si rileva come fosse in discussione tra le parti la CP_4
possibilità o meno di conteggiare le controstallie con riguardo alle festività natalizie (25 e 26 dicembre) in cui la nave è rimasta ferma presso il porto di Civitavecchia, questione che l'arbitro ha risolto sulla base delle previsioni negoziali che ne contemplavano la debenza.
Quanto invece alla domanda riconvenzionale svolta da appare dirimente Parte_1
evidenziare come la stessa richiesta di declaratoria della nullità del lodo e dunque della non debenza delle somme richieste dalla controparte si fondasse proprio sulla circostanza, affermata
Part dalla stessa dell'esecuzione dello scalo a Sfax, di cui non era stato preventivamente dato atto nel contratto di noleggio.
Non si vede dunque come si possa ritenere lesivo al proprio diritto di difesa l'omessa acquisizione di un documento comprovante una circostanza allegata dalla stessa parte.
Per quanto necessario, anche in questo caso l'arbitro ha deciso la controversia applicando le previsioni negoziali, in forza delle quali la data di consegna era espressamente indicata come meramente orientativa, considerata anche la circostanza che la nave, solo parzialmente occupata dalla merce trasportata per conto dell'odierna opponente, avrebbe dovuto viaggiare a pieno carico
(si rimanda al doc. 6 di parte opponente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la seconda censura proposta dall'opponente deve essere respinta.
Sono infine da disattendere le domande proposte in via subordinata dall'opponente, con la quale si richiede di negare l'esecutorietà al lodo con riguardo alla statuizione sulle spese.
L'eventuale contrarietà all'art. 814 c.p.c. non sarebbe certamente tale da integrare la violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, fermo restando che la censura è anche infondata nel merito, considerato che ha accettato il regolamento dell'arbitrato, così Parte_1
sottomettendosi alla decisione dell'arbitro anche con riguardo alla disciplina sulle spese.
Tantomeno idonea ad integrare la violazione dell'ordine internazionale è l'entità della disposta condanna alle spese, rispetto alla quale questa Corte è all'evidenza del tutto estranea, trattandosi di apprezzamento discrezionale da parte dell'arbitro. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata, non potendo ravvisarsi alcuna violazione dell'ordine pubblico, suscettibile di giustificare il diniego di exequatur ai sensi dell'art. 840 c.p.c.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 5551/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione;
2. condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_5
spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 19 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente
EL GE GO OS AN NT