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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 664/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 664/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], località Controparte_1 C.F._1
Marina di Pisa (PI), Via Dell'Ordine di Santo Stefano n. 35;
e
( ), residente in [...] C.F._2
Benvenuto Supino n. 3 entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera, via Roma n. 56, presso lo studio degli
Avv.ti Serena Leporatti e Cecilia Lancioni, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex art. 83 c.p.c.;
- ricorrenti
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 09.04.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.02.2025 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno Controparte_1 Controparte_2
chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio concordatario in Pisa il 07.04.1991, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa atto n.° 40000, Parte II, Serie A, anno 1991; - che dalla loro unione sono nate le figlie (in Pisa il 12.11.1993) e (in Persona_1 Persona_2
Pisa, il 27.06.1997), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti anche in termini abitativi;
- che, successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis, il ha promosso ricorso per la separazione giudiziale nei confronti della _2
dinanzi al Tribunale di Pisa, iscritto al n. 293272022; - che con decreto n. _3
7463/2023 del 12.5.2023, il Tribunale di Pisa, recependo l'accordo raggiunto dalle parti nelle more del citato procedimento, ha omologato la separazione tra i coniugi disponendo: a) l'assegnazione della casa familiare in via esclusiva a Persona_3
b) l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia _2 [...]
(maggiorenne ma non ancora autosufficiente) mediante versamento di un Per_2 assegno mensile di mantenimento in favore della figlia pari ad € 300,00= (trecento/00), nonché l'obbligo di corrispondere la metà di tutte le spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori purché preventivamente concordate, relative alla vita ed alla crescita della figlia;
c) l'obbligo del corrispondere in favore della il _2 _3
corrispettivo equivalente al 50% della rata mensile del mutuo che insiste sulla casa familiare fino e non oltre alla sua totale estinzione, nonché l'obbligo di rimborsare in favore della della somma relativa alla rata mensile del finanziamento _3 personale agevolato dalla stessa ottenuto per l'acquisto dell'automobile Toyota CHR, tg
FS172LC, di esclusiva proprietà del ed a questo assegnata;
d) che Controparte_2
l'autovettura Ford focus tg. EX677VX di proprietà del sig. verrà Controparte_2
intestata a spese dello stesso a favore della figlia - che la Persona_2
separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che la figlia Per_2
Pag. 2 di 9 dopo aver ultimato il percorso dei propri studi universitari, si è resa economicamente indipendente ed è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso la Nuova
Pignone S.r.l.; - che, pertanto, il d'accordo con la e con la figlia _2 _3
, dal luglio 2023 ha sospeso il pagamento del contributo di mantenimento Per_2
stabilito con gli accordi di separazione nella misura di 300,00 euro mensili;
- che
[...]
maggiorenne, economicamente autosufficiente e non più residente Per_1 nell'abitazione familiare già prima della separazione dei genitori, tanto che negli accordi di separazione non è stata prevista alcuna contribuzione al suo mantenimento da parte dei genitori, salvo la metà delle spese straordinarie, purché preventivamente concordate tra i genitori, è impiegata con contratto a tempo indeterminato;
- che, essendo le figlie autosufficienti ed autonome, anche in termini abitativi, non vi è più ragione di prevedere la prosecuzione di alcun obbligo di mantenimento in favore delle figlie;
- che entrambi i coniugi sono pienamente indipendenti ed economicamente autosufficienti;
- che sebbene l'immobile adibito ad abitazione familiare risulti di proprietà esclusiva della entrambi i coniugi hanno contribuito in egual misura al pagamento del _3
prezzo pagato per il suo acquisto ed al costo dei lavori di ristrutturazione;
- che, nel dettaglio, per coprire la residua parte del prezzo di compravendita i coniugi all'epoca concordarono la stipulazione di due mutui, contratti dalla quale parte _3
mutuataria e con la fideiussione del della durata di anni 25 ciascuno e per _2
un importo complessivo di circa 350.000,00 € i cui ratei sono stati pagati dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- che ad oggi relativamente addetti mutui residua un importo ancora dovuto di euro 90.000 e di relativi ratei mensili come previsto dai richiamati accordi di separazione omologati continuano a gravare nella misura del 50% su ciascuno dei coniugi;
- che il per compensare la quota del prezzo di _2
acquisto della casa coniugale corrisposto dalla con danari di sua esclusiva _3
proprietà, ha sostenuto con danari personali, in accordo con la moglie e senza la previsione di alcun obbligo restitutorio, i costi dei lavori di ristrutturazione eseguiti su detta abitazione;
- che la ha posto in vendita l'abitazione familiare e, in data _3
17/12/2024, ha accettato la proposta irrevocabile di acquisto formulata in pari data dai promittenti acquirenti ed integrata in data 23/12/2024.
Pag. 3 di 9 Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in corso di causa in data
02.08.2024 e in data 02.10.2024, le parti hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti. Si precisa che la previsione della cessazione dell'obbligo di mantenimento in favore delle figlie, maggiorenni ed economicamente indipendenti, così come la previsione relativa alla cessazione dell'obbligo del pagamento del residuo finanziamento personale agevolato ottenuto dalla per l'acquisto _3 dell'automobile Toyota CHR, tg. FS172LS posto a carico del non possono _2
essere considerate “modificative” delle condizioni di separazione, trattandosi di provvedimenti (omologa della separazione e sentenza di divorzio) con contenuto e funzione del tutto diversi.
L'accordo delle parti viene quindi recepito quale condizione autonoma del divorzio, e ciò a prescindere da quanto stabilito in sede di separazione.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Pag. 4 di 9 Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, accoglie le conclusioni svolte dalle parti e provvede in conformità, è precisamente:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Pisa il giorno 7.4.1991, trascritto nei registri dello Persona_3 Controparte_2
stato civile del Comune di Pisa atto n.° 40000, Parte II, Serie A, anno 1991;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Pisa (n.40.000 - parte II -Serie A- Anno 1991);
c) dispone che i coniugi mantengono l'impegno di comunicarsi ogni eventuale cambiamento delle rispettive residenze e/o domicili che entrambi hanno piena facoltà di praticare);
d) dispone che l'obbligo al contributo del mantenimento della figlia
[...]
ed a carico del sig. - fissato nella misura di € 300,00 Per_2 Controparte_2
mensili rivalutabili annualmente in base agli indici Istat e versato a Persona_3
secondo gli accordi di separazione omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del
10.5.2023 - viene definitivamente cessato. Ugualmente viene cessato l'obbligo della partecipazione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore per le spese di carattere straordinario in favore di entrambe le figlie, e in ragione Per_2 Persona_1 dell'ormai raggiunta piena e stabile indipendenza economica delle stesse;
completati, da parte di entrambe, i rispettivi percorsi di studio universitari e già entrambe impiegate lavorativamente;
e) prende atto che, considerato che in pieno accordo con Controparte_2 [...]
ha sospeso il contributo al mantenimento ordinario della figlia dal Persona_3 Per_2
mese di luglio 2023, nonché la partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie, come previsti dagli accordi di separazione, rinuncia a qualsivoglia richiesta di rimborso a tale titolo nei confronti del _3
ed in favore delle figlie;
_2
Pag. 5 di 9 f) dispone che la casa familiare posta in Pisa (PI) frazione di Marina di Pisa Via dell'Ordine di Santo Stefano n. 35 - rappresentata al NCEU del Comune di Pisa al foglio 63 particella 203 subalterni 8 e 9 categoria A/2, quanto all'unità abitativa e foglio
63 particella 225 subalterno 4 categoria C/2 quanto al resede – della quale la sig.ra ne è esclusiva proprietaria, rientra nella piena disponibilità e Persona_3
godimento esclusivi della stessa;
g) prende atto che in ragione della partecipazione economica elargita da
[...]
e riconosciuta da per l'acquisto dell'abitazione già di _2 Persona_3
residenza coniugale ad ella intestata - avvenuto da parte del tramite il _2
pagamento del 50% dei ratei dei mutui assunti dalla ed il pagamento dei _3
costi di ristrutturazione – (i) si obbliga a corrispondere a Persona_3 [...]
l'importo di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) condizionatamente al _2 perfezionarsi della vendita dell'abitazione già di residenza familiare (come catastalmente identificata e rappresentata al precedente punto f), già oggetto di trattative ed all'effettivo pagamento dell'integrale prezzo, come da perfezionata proposta irrevocabile di acquisto e sua accettazione intervenuta tra la parte proponente e la parte venditrice e con termine per la stipula del rogito fissata entro il 30 giugno 2025; detto importo sarà quindi corrisposto dalla al contestualmente alla _3 _2 stipula ed al pagamento dell'integrale prezzo del contratto definitivo di compravendita dell'abitazione già di residenza familiare, a mezzo di assegno circolare;
(ii) provvede in ogni caso a farsi carico del pagamento integrale dei residui ratei dei due mutui, dal mese di dicembre 2024 compreso e sino a loro totale estinzione, liberando il _2 dall'obbligo, che quindi s'intende cessato già a far data dal mese di dicembre 2024, previsto dagli accordi di separazione di corresponsione a suo carico ed in favore della del pagamento del corrispettivo equivalente al 50% della rata mensile dei _3
due mutui che insistono sulla casa familiare sino a sua estinzione;
h) prende atto che la in pieno accordo con il si obbliga a _3 _2
versare condizionatamente al perfezionarsi della vendita dell'abitazione già di residenza coniugale (come catastalmente identificata e rappresentata al punto f) ed all'effettivo pagamento dell'integrale prezzo, la somma di € 50.000,00 in favore della figlia
[...]
e la somma di € 50.000,00 in favore della figlia Detta Per_1 Persona_2
Pag. 6 di 9 dazione è stata concordata tra e in ragione del Persona_3 Controparte_2 riconoscimento della compartecipazione economica da quest'ultimo sostenuta, insieme alla moglie ed in favore della famiglia, per i costi di acquisto e di ristrutturazione dell'abitazione già di residenza familiare e con espressa volontà di di Controparte_2
far destinare detto importo dalla che espressamente acconsente, in favore _3
Per_ delle due figlie. Dette somme saranno corrisposte dalla alle figlie, e _3
a mezzo di assegno circolare/bonifico bancario entro giorni DIECI Persona_2 dal perfezionamento della vendita dell'abitazione già di residenza familiare e dall'effettivo pagamento dell'integrale prezzo, con obbligo della di inviare _3
(a mezzo e-mail) ricevuta della relativa contabile a Controparte_2
i) prende atto che in ragione della prevista vendita dell'abitazione già di residenza familiare, è interesse di reperire un altro immobile da acquistare, dove Persona_3
trasferire la propria residenza, adeguato alle proprie personali esigenze e della di lei madre con ella già convivente, nonché alle acquisite abitudini di vita. A tale riguardo e convengono che ove alla dovesse Persona_3 Controparte_2 _3 residuare una somma dal ricavato della vendita dell'abitazione già di residenza coniugale, dopo aver sottratto il prezzo di acquisto e le ulteriori spese collegate alla futura compravendita della nuova casa e dopo aver dedotto altresì gli importi di €
50.000,00 per ciascuna delle figlie (per una somma complessiva di € 100.000,00) di cui al precedente punto h), tale somma residua sarà ripartita, in uguale misura, tra le figlie e Persona_1 Persona_2
l) prende atto che nella denegata ipotesi in cui la vendita dell'abitazione già di residenza familiare non si perfezioni per qualunque motivo, anche indipendente dalla volontà della sig.ra nei termini previsti dalla siglata proposta irrevocabile di _3
acquisto e dalla sua accettazione, i coniugi concordano che: (i) a seguito e condizionatamente al perfezionamento di un'eventuale futura vendita dell'abitazione già di residenza familiare, posta in Pisa frazione di Marina di Pisa Via dell'Ordine di Santo
Stefano n. 35 ed al pagamento dell'integrale prezzo di detta compravendita, la corrisponderà al il medesimo importo di € 65.000,00 _3 _2
(sessantacinquemila/00), senza alcuna maggiorazione di interessi;
(ii) il medesimo importo di € 100.000,00 (centomila/00) - € 50.000,00 per ciascuna figlia - senza alcuna
Pag. 7 di 9 maggiorazione di interessi, sarà corrisposto dalla in favore delle figlie _3
e all'esito di un'eventuale futura vendita dell'abitazione già di Per_2 Persona_1
residenza familiare posta in Pisa frazione di Marina di Pisa Via dell'Ordine di Santo
Stefano n. 35 e condizionatamente al perfezionamento della stessa ed all'effettivo pagamento integrale del prezzo di compravendita;
m) prende atto che la si farà carico esclusivo - liberando il da _3 _2
tale obbligo così come assunto con gli accordi di separazione - del pagamento del residuo finanziamento personale agevolato (con rata mensile attuale di € 187,89) dalla stessa ottenuto per l'acquisto dell'automobile Toyota CHR, tg. FS172LS di esclusiva proprietà di ed a questi già assegnata in sede di accordi di Controparte_2
separazione;
n) prende atto che l'autovettura Ford Focus tg. EX677VX medio tempore rimasta intestata a ed in uso esclusivo a verrà ad essa Controparte_2 Persona_3
intestata; precisando le parti che non vi è più stata la necessità di intestarla alla figlia come convenuto con gli accordi di separazione, avendo la stessa Persona_2 acquistato con l'aiuto dei genitori una propria autovettura. Il passaggio di proprietà del mezzo dal alla sarà effettuato entro un mese dalla _2 _3
sottoscrizione/deposito del presente ricorso con relative spese a carico delle parti al 50% ciascuno;
o) prende atto che con l'apprensione della somma di € 65.000,00 e Controparte_2 con la dazione dell'importo di € 100,000,00 da parte della sig.ra in Persona_3
Per_ favore delle figlie e (dazioni entrambe condizionate al Persona_2 perfezionamento della vendita dell'abitazione già di residenza coniugale di proprietà della ed al pagamento integrale del prezzo di compravendita) dichiara di _3 non aver null'altro a pretendere e richiedere nei confronti di per la sua Persona_3 compartecipazione economica agli oneri inerenti l'abitazione già di residenza familiare posta in Pisa frazione di Marina di Pisa Via dell'Ordine di Santo Stefano n. 35 e segnatamente in ragione del pagamento, da parte sua, della quota del 50% dei ratei dei mutui (dalla loro concessione e fino al novembre 2024) e dei costi di ristrutturazione sostenuti con danari personali;
Pag. 8 di 9 p) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere, perciò, da pretendere nient'altro l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale;
q) prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento autonomamente e con mezzi propri, dichiarando di rinunciare l'uno verso l'altro a qualsivoglia forma di sostegno economico e/o richiesta di assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento e/o alimentare e ad ogni altra elargizione reciproca e/o rivendicazione, essendo entrambi economicamente indipendenti;
r) pone le spese di lite a carico di Persona_3
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 10 aprile 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
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