Versione
1 ottobre 1967
1 ottobre 1967
Art. 16. Entrate degli enti
Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:
a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
b) contributi di enti, associazioni e privati;
c) proventi patrimoniali e di gestione;
d) entrate eventuali.
I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:
a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
b) contributi di enti, associazioni e privati;
c) proventi patrimoniali e di gestione;
d) entrate eventuali.
I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
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- 1. Fondazioni lirico-sinfoniche: forme organizzative specialiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2011 · 0.7752982