Articolo 16 della Legge 14 agosto 1967, n. 800
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 ottobre 1967
Art. 16. Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:
a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
b) contributi di enti, associazioni e privati;
c) proventi patrimoniali e di gestione;
d) entrate eventuali.
I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1967
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