Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2118/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2118/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUIANI Parte_1 P.IVA_1
UMBERTO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. STIAFFINI NICOLA,
APPELLATO
avverso la sentenza n. 924/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 11/11/2021
CONCLUSIONI
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate”. Nello specifico, si riportano le conclusioni rese con l'atto di appello:
“Voglia l'Ecc. mo Corte di Appello di Firenze, respinta ogni eccezione avversaria:
pagina 1 di 17
b.- in via principale accogliere l'appello ed in accoglimento dei motivi da 1 a 8: i) annullare la Sentenza n. 924 del 10-11 novembre 2021 nella parte in cui dichiara la nullità del Contratto anticipi 1164/20; ii) in ogni caso rideterminare il saldo di conto, o comunque la somma da ripetere da parte della e dunque respingere la domanda di primo grado della CP_2 [...]
accertando che le somme da ripetere sono pari a “0” (zero); Controparte_1 ata accogliere i motivi di appello da 1 a 8, riformare la Sentenza laddove determina l'importo da ripetere in Euro 64.588,16 e rideterminare tale somma nella misura minore ritenuta di giustizia;
d.- in ulteriore subordine in ogni caso riformare la Sentenza laddove condanna la al versamento di interessi ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c. dalla data della CP_2 da giudiziale al saldo in accoglimento del motivo n. 8; e.- in via ulteriormente gradata riformare la Sentenza in punto di spese come indicato al motivo n. 9; In ogni caso con vittoria di onorari e spese di lite. In via istruttoria stante la inattendibilità della CTU di primo grado, nell'ipotesi subordinata che la domanda di primo grado non sia respinta dal Giudice di Appello vista la possibilità della reiezione anche in assenza di un ausiliario tecnico, si chiede, che la Corte di Appello disponga nuova CTU tesa a determinare il saldo di conto e l'impatto dell'effetto prescrittivo alla luce della eccezione ritualmente svolta in primo grado”.
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, ACCERTARE e DICHIARARE il corretto saldo di conto corrente alla data di chiusura dello stesso (29/3/2017) e CONDANNARE l'appellante principale al pagamento di € 91.174,76 SE&O (come da CTU ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà dimostrata o di Giustizia) oltre spese tecniche (di CTU e CTP) del caso ed oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data del tentativo di conciliazione del primo grado, ovvero quantomeno dalla data della citazione innanzi al Tribunale di prime cure, a quella dell'effettivo saldo. In ogni caso, con VITTORIA delle spese legali e competenze dei gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e vittoria di spese di CTP e di CTU da liquidare e porre a carico di controparte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società citava in giudizio, davanti al Tribunale di Controparte_1
Pistoia, la e della per chiedere di Controparte_3 Controparte_4 dichiarare la nullità dei titoli posti a fondamento degli addebiti contabilizzati dalla convenuta a carico dell'attrice in relazione al conto corrente 1164/00 ed al conto pagina 2 di 17 anticipi 1164/20, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in complessivi € 99.188,28.
In particolare, la parte attrice, premesso di aver intrattenuto con la il CP_2 rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1164/00 (poi 0000/1164) acceso il 18/01/2001 ed estinto il 28/03/2017, nonché il rapporto di conto anticipi n.
1164/20 estinto il 28/05/2009, al quale era stata collegata sin dall'origine una linea di credito utilizzabile per l'anticipazione al salvo buon fine di ricevute bancarie, contestava:
a) quanto al conto corrente anticipi n. 1164/20:
- la nullità ex art. 117 T.u.b. di ogni addebito (interessi passivi ultralegali, capitalizzazione infra-annuale delle competenze bancarie passive, spese, C.S.M.
e/o locuzioni equivalenti) per assenza del contratto in forma scritta, non consegnato dalla nonostante le richieste avanzate ex art. 119 T.u.b.; CP_2
b) quanto al conto corrente di corrispondenza n. 1164/00:
- l'illegittima applicazione di commissione di massimo CO (C.M.S.) per indeterminatezza dell'oggetto così come di commissione di affidamento (o commissione disponibilità fondi e/o locuzione equivalente) applicata dal III trimestre 2009 al I trimestre 2011, in ogni caso entrambe anche per difetto di causa;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/2000 in difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola da parte della correntista;
- l'illegittima applicazione di commissione e spese non specificamente concordati e sottoscritti dalle parti;
- l'illegittimo esercizio di ius variandi.
La costituendosi Controparte_5 ritualmente in giudizio, eccepiva la decadenza del diritto di contestare le risultanze degli estratti conto per mancata impugnazione degli stessi, la prescrizione del diritto della correntista alla rideterminazione dei saldi in riferimento alle operazioni di addebito intercorse antecedentemente al
16/02/2008, ossia prima del decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione pagina 3 di 17 del 16/02/2018, nonché l'inammissibilità della domanda attorea, sia per intervenuto accordo transattivo e riconoscimento di debito del 21/04/2015, sia per la mancata proposizione della domanda di nullità dei contratti e relative clausole negoziali. Nel merito la convenuta contestava quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di una c.t.u. tecnico contabile.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 924/2021 pubblicata il 11/11/2021 il Tribunale di Pistoia così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accerta e dichiara la nullità del contratto di conto anticipi n. 1164/20 per difetto di forma scritta;
in parziale accoglimento della domanda attorea di ripetizione dell'indebito, condanna (già Controparte_6 Controparte_5
al pagamento in favore di della somma
[...] Controparte_1 di € 64.588,16 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna la convenuta alla refusione CP_2 delle spese di lite in favore della società attrice liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali, € 7.984,00 per anticipazioni (comprese le spese di c.t.p.), oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u dott.ssa già liquidate con decreto d.d. Persona_1
09/11/2021 definitivamente e per intero a carico della Banca convenuta”.
Nello specifico, il giudice riteneva preliminarmente ammissibili le domande di parte attrice, non riconoscendo valore transattivo al documento del 21/04/2015, qualificato quale mero accordo di rientro raggiunto tra le parti, e negando che sorgessero preclusioni dalla mancata impugnazione degli estratti conto.
Veniva ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione per gli addebiti antecedenti al pagina 4 di 17 06/12/2006, riconoscendo il valore di atto interruttivo della prescrizione alla notifica della missiva avente per oggetto la “richiesta di copia documentazione contrattuale ed interruzione termini prescrizionali”, nella quale la correntista aveva espressamente allegato che “la documentazione richiesta è necessaria per la puntuale quantificazione degli illegittimi addebiti effettuati da Codesto Istituto per i profili indicati in apertura e per i quali già da ora si richiede opportuna rettifica/ espunzione/ ripetizione. Tali importi … ammonterebbero ad €
112.166,00 ovvero quella minor o maggior somma che risulterà sulla base della nuova documentazione reperita”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE o conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di CP_2
Appello la oggi in liquidazione, (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA o proponendo gravame avverso la sopra Controparte_1 richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza laddove respinge l'eccezione di inammissibilità dell'azione per intervenuto accordo transattivo del 21.04.2015;
2) Violazione del principio della domanda del chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c. - Omessa pronuncia della Sentenza sulla eccezione di inammissibilità per mancata proposizione della domanda di nullità dei contratti e delle clausole contrattuali;
3) Illegittimità della sentenza per non aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova costituito dalla mancata allegazione del Contratto anticipi;
4) Illegittimità della sentenza per non aver rilevato la prescrizione della domanda di nullità (relativa) del Contratto anticipi n. 1164/20;
5) Erroneità della sentenza per non aver rilevato la nullità e/o inattendibilità della CTU di primo grado - Mancata reiezione della domanda per pagina 5 di 17 inattendibilità della CTU e violazione del principio del contraddittorio durante le operazioni peritali;
6) Illegittimità della sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili;
7) Illegittimità della sentenza nella parte in cui accerta l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi a far tempo dal 01.01.2014;
8) Erroneità della sentenza laddove riconosce a parte attrice di interessi ex DL
132/2014 in forza dell'art. 1284, comma 4, c.c.;
9) Illegittimità della sentenza per la condanna alle spese della convenuta di primo grado per illogicità e irragionevolezza;
violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, la , nel costituirsi Controparte_1 in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
La parte appellata proponeva altresì appello incidentale parziale condizionato, chiedendo eventualmente la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) errato rigetto dell'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi dall'apertura del rapporto al 5 aprile 2011, pag. 11, paragrafo 6
a);
2) errato rigetto dell'eccezione di nullità della CMS e CDF per indeterminatezza, pag. 15, II periodo;
3) errato mantenimento delle 'commissioni generiche' nonostante la loro evidente indeterminatezza ed insufficiente quantificazione delle
'commissioni su presentazione sbf ' espunte, pag. 15, III periodo.
pagina 6 di 17 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
14.11.2023 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
Con sentenza non definitiva depositata il 5.4.2024 la Corte così decideva:
“1. accoglie il settimo motivo dell'appello principale, nonché il primo ed il secondo dell'appello incidentale;
2. rigetta tutti gli altri motivi di appello proposti dalle parti;
3. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione dell'istruttoria;
4. spese all'esito”.
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria disponendo CTU sul seguente quesito:
“letti gli atti di causa e valutate le risultanze della consulenza tecnica già svolta in primo grado, dica il CTU quale sia il saldo del conto corrente di corrispondenza n.
1164/00 depurato dagli effetti dell'anatocismo, tenendo conto dei limiti della prescrizione, nonché della commissione di massimo CO e della
Commissione Disponibilità Fondi”.
Terminate le operazioni peritali la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in premessa con ordinanza del 28.11.2024 e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della decisione contenuta nella sentenza non definitiva, con la quale il collegio si è già pronunciato su tutti i motivi di appello, sia principale che incidentale, non residua che la verifica delle ricadute della decisione adottata nel caso concreto alla luce di quanto emerso a seguito degli accertamenti tecnici.
Il CTU ha quindi provveduto a rivedere i calcoli effettuati nella perizia di primo grado, considerando illegittima la capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto fino al 5/4/2011 e legittima dal 6/4/2011 fino al 30/9/2016.
pagina 7 di 17 E' stata quindi applicata la capitalizzazione semplice fino al 31/03/2011, trimestrale fino al 30/09/2016 e successivamente semplice. A partire dal
01/10/2016, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. Del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, gli interessi debitori e creditori sono stati conteggiati annualmente.
Gli interessi sono stati conteggiati al saggio applicato dalla banca.
La Commissione di MO ER è stata espunta nel ricalcolo del saldo del conto corrente, come pure la Commissione Disponibilità Fondi dal III° trimestre
2009 al I° trimestre 2011.
Il CTU ha quindi proceduto con la quantificazione dell'indebito irripetibile anteriormente alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali.
Il valore totale dell'indebito irripetibile è stato rilevato in Euro 5.970,03, calcolato rispetto ad un indebito totale pari a Euro 59.933,73 e un valore totale delle rimesse solutorie pari a Euro 155.144,27.
Le somme da recuperare in favore del correntista sono state quindi quantificate in
Euro 91.174,76, pari alla differenza tra il saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto, pari ad Euro 0,00, e il saldo risultante dal riconteggio effettuato.
La differenza tra i saldi è scomponibile come segue:
- Euro 47.649,03 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati;
- Euro 11.384,70 come Commissioni di MO CO enucleate nel riconteggio;
- Euro 900,00 come Commissione Disponibilità Fido dal III° trimestre 2009 al I° trimestre 2011;
- Euro 31.241,02 per le rettifiche apportate al riconteggio, come da tabella inserita nella consulenza.
La parte appellante ha contestato le risultanze della CTU integrativa affermando che essa “manca di chiarezza e non ha consentito a di verificare i Parte_1 conteggi rispetto ai contratti, alle pattuizioni ed agli e/c integrali (e non agli scalari) … non è possibile verificare i dati assunti (dati trimestrali e non pagina 8 di 17 giornalieri) e i calcoli svolti, oltre a non essere esposte le formule applicate per lo svolgimento dei calcoli”.
Sono state nella sostanza riportate le osservazioni che aveva fatto il CTP in sede di operazioni peritali, alle quali il CTU ha così risposto:
«1. La bozza di relazione inviata dal CTU non è stata accompagnata dai relativi prospetti di ricalcolo dei saldi, per cui lo scrivente ha richiesto al CTU di trasmettere i prospetti di calcolo utilizzati. I prospetti sono stati inviati allo scrivente con pec del 20/9/2024.
Controdeduzione CTU:
Contrariamente a quanto riportato dal consulente tecnico della parte appellante la bozza della relazione contiene i prospetti di ricalcolo dei saldi, sia della banca che ricalcolati. Tali prospetti sono chiaramente riportati nella tabella denominata
“Ricalcolo del conto corrente” esposta a pag. 28 e ss della bozza, dove sono ben evidenziate le colonne “Saldo banca” e “Saldo Ricalcolato”. A seguito di esplicita richiesta sono stati altresì inviati tutti gli ulteriori prospetti di calcolo elaborati dal programma, come affermato dal CTP.
2. Il CTU risulta aver svolto i ricalcoli sulla base dei riassunti scalari, pur avendo a disposizione anche l'elenco delle movimentazioni. Lo scrivente ritiene che l'utilizzo dei soli scalari interessi sia limitativo rispetto alla ricostruzione analitica dei due rapporti oggetto di causa in quanto non precisa.
Una esatta ricostruzione del saldo finale di un rapporto si può avere solo mediante una ricostruzione analitica delle singole movimentazioni […].
Controdeduzione CTU:
Non è corretto quanto rilevato dal consulente di parte appellante;
la sottoscritta ha preliminarmente proceduto ad inserire tutti i movimenti nel programma di calcolo, in assenza dei quali non avrebbe potuto effettuare i conteggi e i ricalcoli.
Per maggiore completezza si allega alla presente relazione il prospetto contenente tutti i movimenti riportati negli estratti conto della banca utilizzati per il ricalcolo degli interessi.
pagina 9 di 17 Tale osservazione era stata presentata anche in primo grado (al punto 6.) e la scrivente aveva replicato come sopra allegando già allora il prospetto contenente tutti i movimenti riportati negli estratti conto della banca.
3. Con riferimento alla individuazione delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione, nel foglio di calcolo denominato “Riconteggio”, risulta che il CTU ha operato esclusivamente sulla base dei saldi a fine trimestre e non sulle singole operazioni risultanti dagli estratti conto ordinate per data disponibile. Pertanto,
l'individuazione delle rimesse aventi natura solutoria è avvenuta su dati di sintesi e non su dati analitici e non segue le indicazioni dettate dalla ormai costante giurisprudenza secondo la quale le operazioni devono essere ordinate per “Data disponibile”. Pertanto, la individuazione delle rimesse solutorie non consente la verifica della esatta individuazione ed imputazione.
Dai prospetti prodotti, inoltre, non risulta comprensibile e controllabile l'esatta applicazione del criterio secondo cui le singole rimesse solutorie individuate sono state imputate alle competenze addebitate dalla e conseguentemente il CP_2 criterio di individuazione delle competenze irripetibili trimestrali (valori della colonna “Indebito trimestrale”), esposti nella bozza di relazione di CTU.
Sempre con riferimento all'individuazione delle rimesse aventi natura solutoria, nel foglio di calcolo denominato “Scalare ricalcolato”, risultano le rimesse solutorie, ma nel prospetto non è indicato l'importo dell'affidamento di cui il CTU ha tenuto conto per la quantificazione dei versamenti come solutori o ripristinatori;
la mancata indicazione nel presente prospetto dell'affidamento in essere, o del fido di fatto, porta a desumere che non sia stato assunto alcun fido e quindi ogni importo versato sul conto non affidato, per la parte che consente il rientro dello CO, dovrebbe ritenersi solutorio. Sarà mia cura richiedere al
CTU che sia data adeguata ed analitica spiegazione del metodo di individuazione delle rimesse solutorie.
Lo scrivente chiede pertanto che il CTU provveda a mettere a disposizione i prospetti analitici a base dei prospetti sintetici trasmessi allo scrivente e di fornire le informazioni richieste, al fine di consentirne il controllo, allo stato impedito.
Controdeduzione CTU:
pagina 10 di 17 Per quanto concerne il primo capoverso il CTP in sostanza ripete l'osservazione del punto 2, presentata anche in primo grado, alla quale la CTU ha già dato risposta: i conteggi sono stati eseguiti in base ai singoli movimenti presenti negli estratti conto ed inseriti nel programma di calcolo. Tale puntuale inserimento è chiaramente visibile dal prospetto denominato “Scalare ricalcolato” inviato al CTP su esplicita richiesta, come dallo stesso precisato al punto 1.
Si precisa inoltre, come già evidenziato a pag. 10, che è stato ricostruito il saldo liquido disponibile per ogni operazione sulla base dell'imputazione di tutti i movimenti del conto corrente per data contabile e valuta. Non è pertanto corretta l'osservazione del CTP laddove lamenta che l'individuazione delle rimesse solutorie è stata effettuata sulla base di dati di sintesi e non analitici.
Per quanto riguarda il secondo capoverso al CTP è forse sfuggito quanto indicato a pag. 27 della bozza di perizia: “ L'indebito è stato considerato come la differenza tra le competenze enucleate e quelle ricalcolate per ogni trimestre.
Detto valore è stato confrontato, per ogni trimestre, con la somma delle rimesse solutorie rilevate. L'indebito è stato considerato irripetibile fino a concorrenza delle rimesse solutorie nel trimestre. Nel caso in cui il valore dell'indebito sia risultato minore del valore delle rimesse solutorie, è stato interamente considerato come somma non più recuperabile. In caso contrario è stato considerato irripetibile solo il valore coperto dalle rimesse solutorie”.
Anche per quanto riguarda il terzo capoverso dell'osservazione, al CTP è sfuggito che gli importi dell'affidamento sono indicati nel prospetto denominato “Prospetto trimestrale del conto corrente con riepilogo competenze” riportato a pag. 16 e ss. della bozza di perizia. Gli affidamenti sono altresì riportati in due dei prospetti di calcolo inviati al CTP a seguito di espressa richiesta: il prospetto denominato
“Competenze” e il prospetto denominato “Configurazioni”. L'analitica spiegazione del metodo di individuazione delle singole rimesse solutorie, richiesta dal CTP, è inoltre riportata a pagina 11 della bozza di perizia: “Per l'individuazione delle rimesse solutorie si è proceduto, quindi, alla ricostruzione del saldo liquido del conto corrente considerando i singoli movimenti presenti negli estratti conto disponibili, operando storni relativi a competenze illegittime. In corrispondenza di pagina 11 di 17 eventuali movimenti in avere, quindi positivi, si è verificato se il saldo liquido del conto corrente, relativo al giorno precedente al movimento, avesse superato l'affidamento concesso. In tal caso il movimento, ovvero la somma di tutti i movimenti positivi di quel giorno, sono assimilabili a rimesse solutorie. Il valore delle rimesse solutorie, quindi, viene conteggiato fino all'eventuale raggiungimento del limite dell'affidato concesso”.
Quanto richiesto al quarto capoverso è già stato ampiamente fornito, come riportato in precedenza.
4. Lo scrivente rileva che il CTU, nei prospetti trasmessi, ha calcolato il TEG riferito al c/c ordinario, esulando dal quesito, che non richiedeva tale accertamento.
Si chiede pertanto l'eliminazione dei calcoli e delle colonne riportate nei prospetti elaborati, in quanto verifica non richiesta dal quesito.
Controdeduzione CTU:
Come già controdedotto in I° grado il calcolo del TEG è stato effettuato per maggiore completezza dal programma in automatico e non si è ritenuto di eliminarlo dalla tabella in quanto del tutto irrilevante ai fini dei conteggi e delle conclusioni raggiunte.
5. I prospetti a disposizione non consentono un adeguato e puntuale controllo, risultano essere stati redatti da un programma di calcolo che, a seguito dell'inserimento dei dati, rende in automatico prospetti non analitici e difficilmente controllabili. In particolare, emergono difficoltà di verifica in merito ai seguenti punti:
I. I conteggi elaborati dal CTU (in particolare quelli denominati “Riconteggio” e
“Scalare ricalcolato”) non risultano comprensibili […] i calcoli non risultano effettuali sulla base delle operazioni analitiche e cronologiche risultanti dagli estratti conto e non risultano riportate le formule applicate per l'ottenimento di ogni singolo valore.
II. Non è chiara la metodologia di calcolo degli importi riportati nella colonna
“Numero creditori” e “Numeri ricalcolati” rispettivamente nei prospetti pagina 12 di 17 “Riconteggio” e “Scalare ricalcolato” in quanto assumono valori differenti alle medesime date di riferimento.
III. Non è chiara la metodologia di determinazione del “Saldo ricalcolato” nei due prospetti “Riconteggio” e “Scalare ricalcolato” in quanto alle medesime date i saldi assumono valori differenti.
Controdeduzione CTU:
Per quanto riguarda il punto I. la scrivente ribadisce che i conteggi sono stati eseguiti inserendo nel programma di calcolo tutte le movimentazioni giornaliere risultanti dagli estratti conto agli atti. Il prospetto denominato “Riconteggio” raggruppa trimestralmente le operazioni giornaliere compiute sul conto corrente, mentre il prospetto “Scalare ricalcolato”, contrariamente a quanto asserito dal
CTP riporta analiticamente tutte le operazioni giornaliere.
Per quanto riguarda il punto II. il CTP dovrebbe aver ben chiaro cosa si intende con il termine “Numeri creditori”. Gli stessi si ottengono moltiplicando il saldo positivo per valuta per i giorni di valuta diviso 100. Tali numeri creditori sono indicati negli estratti conto agli atti e, così come riportati negli estratti conto, sono stati inseriti nel programma di calcolo. I “Numeri creditori” riportati nel prospetto
“Riconteggio” sono la somma dei numeri creditori del trimestre. I “Numeri creditori ricalcolo” riportati nel prospetto “Scalare ricalcolato” sono i numeri creditori giornalieri, essendo tale prospetto dettagliato a livello di singolo movimento e sono pari al saldo liquido ricalcolato moltiplicato per i giorni indicati nell'apposita colonna.
Infine, relativamente al punto III. il CTP ha evidentemente omesso di leggere pag. 27 della bozza di perizia ove è espressamente riportata la metodologia di determinazione del saldo ricalcolato: “SALDO RICALCOLATO: è il saldo liquido finale del trimestre relativo al conto ricalcolato, al lordo delle competenze eventualmente capitalizzate (di norma nell'ultimo giorno utile del trimestre)”.
Inoltre, non è corretta l'affermazione del CTP secondo cui i saldi ricalcolati, nei prospetti denominati “Riconteggio” e “Scalare ricalcolato”, assumono valori differenti alle medesime date di riferimento in quanto è agevole riscontrare la perfetta coincidenza dei saldi ricalcolati al termine dei singoli trimestri. Come già
pagina 13 di 17 riportato sopra il prospetto “Riconteggio” riepiloga le operazioni per trimestre mentre il prospetto “Scalare ricalcolato” evidenzia le operazioni giornaliere. E' pertanto evidente che l'identità di saldo si può riscontrare solo al termine di ciascun trimestre».
Il consulente ha pertanto ampiamente risposto ai rilievi critici, con motivazioni del tutto convincenti, non apparendo ragionevole una critica che metta genericamente in dubbio le risultanze del programma utilizzato per i calcoli, senza evidenziare specifici motivi che inducano a sospettare della sua inattendibilità.
Il difensore della banca ha comunque ulteriormente circostanziato le sue critiche nella comparsa conclusionale con riferimento ai conteggi che hanno determinato gli effetti della prescrizione.
Viene in particolare evidenziata una presunta discrasia tra le tabelle elaborate in primo e secondo grado con riferimento alle rimesse trimestrali, che è però chiaramente spiegabile con il fatto che, mentre nella prima perizia sono state indicate tutte le rimesse trimestrali, nella seconda sono state riportate esclusivamente quelle solutorie, sulla base di una analitica verifica dell'andamento del conto corrente.
Non è quindi condivisibile l'assunto per cui aumentando l'indebito sarebbe dovuta proporzionalmente aumentare anche la quota prescritta, visto che gli effetti della prescrizione dipendono necessariamente dalla natura solutoria o meno delle rimesse, e quindi dall'andamento del conto rispetto all'affidamento.
Il fido, poi, è stato dal CTU desunto dal contratto, e non sulla base del c.d. fido di fatto, mai nominato dallo stesso, come si desume dall'esatta corrispondenza dell'ammontare del fido indicato nelle tabelle con quello risultante dai contratti.
Così descrive infatti il consulente la metodologia di lavoro utilizzata: “A tal fine, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418 del 2 dicembre
2010, hanno distinto tra pagamenti solutori – ossia avvenuti nell'ipotesi di CO di conto corrente non oggetto di affidamento, o in presenza di superamento dell'affidamento concesso – per cui la prescrizione decennale inizia a decorrere da ogni singolo pagamento, e pagamenti ripristinatori – ossia tesi a reintegrare la provvista nei conti correnti oggetto di affidamento – per cui la pagina 14 di 17 prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto. Nella fattispecie si è scelto di verificare la presenza di rimesse solutorie secondo l'impostazione fornita dalla predetta sentenza del Giudice di legittimità. Per
l'individuazione delle rimesse solutorie si è proceduto, quindi, alla ricostruzione del saldo liquido del conto corrente considerando i singoli movimenti presenti negli estratti conto disponibili, operando storni relativi a competenze illegittime.
In corrispondenza di eventuali movimenti in avere, quindi positivi, si è verificato se il saldo liquido del conto corrente, relativo al giorno precedente al movimento, avesse superato l'affidamento concesso. In tal caso il movimento, ovvero la somma di tutti i movimenti positivi di quel giorno, sono assimilabili a rimesse solutorie. Il valore delle rimesse solutorie, quindi, viene conteggiato fino all'eventuale raggiungimento del limite dell'affidato concesso”.
Tale metodologia di lavoro è del tutto coerente con i principi seguiti dalla giurisprudenza dominante, non essendo corretto affermare che le rimesse dovevano essere valutate sulla base del c.d. saldo banca, non potendo che essere valutato l'andamento del conto al netto dei ricalcoli dovuti all'eliminazione delle poste illegittime e tenuto conto del fatto che ogni singola rimessa, in considerazione dell'andamento del conto, abbia o meno avuto l'effetto di coprire interamente l'importo dell'affidamento, determinando quindi un pagamento.
Non sono condivisibili neppure i rilievi formulati in punto di anatocismo, essendosi il CTU attenuto ai criteri indicati nella sentenza non definitiva, che impongono l'eliminazione degli effetti della capitalizzazione degli interessi sul conto principale, essendo del tutto irrilevante a tal fine il fatto che talune annotazioni derivino dai contratti di apertura di credito, visto che la pattuizione dell'anatocismo in questi conti non legittima comunque la sua applicazione sul conto principale nel momento in cui tali annotazioni vengono ivi trasferite.
Alla luce delle risultanze peritali, quindi, che il collegio condivide completamente, le somme ripetibili da parte della società correntista rispetto al conto corrente di corrispondenza n. 1164/00 vanno individuate in € 91.174,76.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata con riferimento a tale importo.
pagina 15 di 17 In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come
[...] modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta.
Non è possibile pronunciarsi però sulle spese della consulenza di parte in appello, non risultando la quietanza del relativo pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 924/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e
[...] pubblicata il 11/11/2021, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le somme che
(già Controparte_6 Controparte_5
è condannata a pagare in favore di in
[...] Controparte_1 misura di € 91.174,76 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere a in Parte_1 Controparte_1 liquidazione le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in in €
13.430,00 per compensi professionali, € 7.984,00 per anticipazioni
(comprese le spese di c.t.p.), oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 14.317 per compensi ed € 770 per spese, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA, per il giudizio di appello, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario;
3. pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1 entrambe le CTU.
pagina 16 di 17 Firenze, camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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