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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 12 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 2021/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 556/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 30 ottobre 2019, promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Brolo, via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. Sabrina Ligato che la rappresenta e difende, attrice in opposizione, contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Mons. Paino n. 14, presso lo studio dell'avv. Christian Genovese, che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione,
e nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi rinunciatari di C.F._3 Per_1
(C.F.: ), già attore in opposizione,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Brolo, via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caminiti che li rappresenta e difende, convenuti in riassunzione,
e
nella qualità di curatore dell'eredità giacente di Controparte_3
(C.F.: ), già attore in opposizione, Persona_1 C.F._4 convenuta in riassunzione contumace, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Francesco Minciullo in sostituzione dell'avv. Giuseppe Caminiti e l'avv. Emanuele Amato in sostituzione dell'avv. Christian Genovese, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi in atti e alle note conclusive autorizzate. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2019, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il decreto
[...] Persona_1 ingiuntivo n. 556 emesso dal Tribunale di Patti il 30 ottobre 2019 e notificato in data 4 novembre 2019, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 36.416,88, oltre CP_4 interessi come da domanda e spese di procedura, in virtù di un contratto di finanziamento per il credito di esercizio del 27 agosto 2012 e di un contratto di finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti del 28 marzo 2013.
e hanno chiesto: in via preliminare, Parte_1 Persona_1 di dichiarare improcedibile la domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
nel merito, di dichiarare la nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo per la nullità della clausola fideiussora per mancata specificazione del fideiussore nella domanda di finanziamento per la formazione di scorte in materie prime e/o prodotti finiti e mancata autorizzazione del finanziamento, nonché per la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse;
in via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi di mora ingiunti, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25 marzo 2020, si è costituita la chiedendo, in via preliminare, la provvisoria CP_4 esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi nonché la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c..
Con ordinanza del 25 marzo 2021, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 17 ottobre 2023, il Tribunale, preso atto della morte di
, ha dichiarato l'interruzione del processo, riassunto con Persona_1 atto del 20 dicembre 2023 nei confronti degli eredi , Controparte_2 e che, costituitasi in giudizio Parte_2 Parte_3 con comparsa di risposta del 10 maggio 2024, hanno chiesto dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità di ed il rigetto delle domande avanzate con il ricorso in Persona_1 riassunzione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 14 maggio 2024, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente di entro il termine del 18 luglio 2024, integrato dalla Persona_1 convenuta in data 16 luglio 2024.
La curatela non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Accertato l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità Parte_1 della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. L'eccezione appare infondata. La mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità nei procedimenti monitori fino alla pronuncia sull'istanza di provvisoria esecuzione nella successiva fase di opposizione, correttamente esperita dall'opposta ed il cui esito negativo è stato prodotto in atti (v. note dell'11 maggio 2021).
Ciò posto, gli eredi , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva per avere
[...] rinunciato all'eredità di . Persona_1
L'eccezione è fondata. Gli eredi intervenuti, con la comparsa di costituzione e risposta del 10 maggio 2024, hanno prodotto copia dell'atto pubblico di rinuncia all'eredità, formalizzato innanzi al dott. Antonino Fazio in data 9 novembre 2023.
Ne deriva che va dichiarata il difetto di legittimazione passiva degli eredi intervenuti;
il giudizio di merito, relativo all'accertamento del credito ingiunto, deve proseguire nei confronti del curatore dell'eredità giacente, convenuto contumace, unico titolare e rappresentante dell'asse ereditario, ivi compresi dei contratti da cui derivano i rapporti passivi oggetto di causa. La considerato che la rinuncia all'eredità è avvenuta prima del CP_4 ricorso di riassunzione della causa, deve essere, inoltre, condannata alle spese di lite, sostenute successivamente alla riassunzione dagli eredi rinunciatari, in quanto poteva essere diligentemente a conoscenza del loro difetto di legittimazione passiva rilevabile dall'atto pubblico. Nel merito, gli attori in opposizione hanno eccepito la nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto per la nullità della clausola fideiussora a causa della mancata specificazione dei dati del fideiussore nella domanda di finanziamento per la formazione di scorte in materie prime e/o prodotti finiti e mancata autorizzazione del finanziamento.
Le eccezioni sono infondate.
I dati di , obbligato in solido nella qualità di fideiussore, Persona_1 obbligazioni acquistate per successione mortis causa dal curatore dell'eredità giacente, sono indicati in entrambi i contratti di finanziamento alle voci fideiussori o coobbligati (v. allegati nn.
1-2 comparsa di costituzione . CP_4
Peraltro, la carenza di autorizzazione in una delle domande di finanziamento non è motivo di nullità del contratto intercorso tra le parti ed attiene a rapporti interni della con l'Amministrazione di riferimento. CP_4 ha eccepito la nullità o annullabilità del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse. L'eccezione è infondata. Preliminarmente, occorre rilevare che l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nel caso di specie, grava, pertanto, sulla convenuta provare la fonte del proprio credito per cui si è chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo: la in applicazione del principio della vicinanza della prova, deve CP_4 allegare i contratti di finanziamento fonte dei crediti ingiunti.
La convenuta in opposizione ha prodotto i contratti di finanziamento fonte dei crediti ingiunti, nonché un documento ricognitivo dei crediti insoluti a firma del direttore della così assolvendo al proprio onere probatorio CP_4
(v. allegati nn. 1-2-3 comparsa di costituzione e risposta della . CP_4
Sulla validità dei tassi di interesse corrispettivi e moratori applicati ai crediti ingiunti il Tribunale ha disposto una c.t.u.
Il consulente ha rilevato, d'un verso, l'impossibilità di calcolare il tasso applicato in concreto agli interessi corrispettivi per assenza di allegazione delle parti;
per altro verso, la mancanza di profili di usurarietà dei tassi di mora applicati ad entrambi i contratti con riferimento al tasso soglia applicabile secondo la disciplina vigente al momento della stipulazione dei contratti (v. consulenza, p. 6, ove si rileva un tasso soglia del 17,4875% ed un tasso applicato pari al 6,75%).
Acclarata la misura del tasso di interesse moratorio ampiamente al di sotto del tasso soglia, quanto agli interessi corrispettivi occorre premettere che nel caso di specie sono applicabili i tassi legali previsti dall'art. 16, lett. c, l. reg. Sicilia n. 32/2000; ne consegue che un eventuale tasso di interesse applicato in misura ultra-legale, che non risulti per atto scritto, è da considerarsi nullo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1284, comma 3, c.c. e 117, comma 4, t.u.b., con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma
7, t.u.b.
Tuttavia, la nullità del tasso di interesse corrispettivo per pattuizione in misura ultra-legale, sebbene rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c., deve essere risultante dagli atti del processo.
Il giudice ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass., n. 34590/2023).
In assenza della possibilità, come correttamente rilevato dal c.t.u., di individuare la misura del tasso di interesse corrispettivo applicato ai contratti di finanziamento, non può accertarsi l'eventuale nullità parziale per assenza di prova e si deve presumere la corretta applicazione del tasso legale previsto per i finanziamenti oggetto di giudizio ed indicati nei contratti. Per quanto sopra esposto, l'opposizione e le domande ivi proposte da e dal fideiussiore devono essere rigettate con conferma Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 556/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 30 ottobre 2019, di cui va dichiarata l'esecutorietà. L'opposta ha chiesto la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. La domanda va rigettata in assenza della prova del danno, della mala fede e del dolo degli attori, che non ricorrono nella specie.
Le spese del giudizio, con riferimento alla costituzione in giudizio degli eredi , e , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (parametri minimi attesa la facile risoluzione della questione;
senza attività istruttoria che non ha riguardato essi eredi rinunciatari;
valore della causa compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.00,00), seguono la soccombenza e ne va disposto il pagamento a carico della in favore degli eredi , CP_4 Controparte_2
e , disponendo la distrazione Parte_2 Parte_3 in favore dell'avv. Giuseppe Caminiti che ha formulato relativa istanza. Nei rapporti tra gli attori e la covenuta, le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (parametri minimi atteso il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
valore della causa compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.00,00), seguono la soccombenza e ne va disposto il pagamento a carico di e della Parte_1 curatela dell'eredità giacente di , in solido tra loro ed in Persona_1 favore della Le spese di c.t.u., liquidate con provvedimento del 17 CP_4 ottobre 2023, vanno, parimenti, poste definitivamente a carico di
[...]
e della curatela dell'eredità giacente di . Parte_1 Persona_1
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2021/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 556/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 30 ottobre 2019, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2
e , in quanto eredi Parte_2 Parte_3 rinunciatari;
- rigetta le domande dell'attrice in opposizione e Parte_1 del fideiussore, , deceduto in corso di causa, e, per Persona_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 556/2019 emesso dal Tribunale di Patti, di cui dichiara l'esecutorietà; - rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta in opposizione;
- condanna la alle Controparte_1 Controparte_1
al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_2 [...]
e , delle spese della presente fase di Parte_2 Parte_3 giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Caminiti;
- condanna e la curatela dell'eredità giacente di Parte_1
, al pagamento in solido tra loro, in favore della Persona_1 [...] per il credito alle Imprese , delle spese della CP_1 Controparte_1 presente fase di giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute. Pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico di e della curatela Parte_1 dell'eredità giacente di . Persona_1
Patti, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)