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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3190/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3190/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
MO BR
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DURANTI Controparte_1 C.F._2
ANDREA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio in Calvi Dell'Umbria (TR) in data 7.7.2001
(trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Roma, atto n. 01601, parte 2, serie B00, anno
2001).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13.7.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi. Parte resistente non si costituiva.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non aveva luogo in assenza della parte resistente e il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato entrambe le parti si costituivano e integravano le rispettive difese. Parte resistente, in particolare, rappresentava di aver introdotto un procedimento per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 18691/2021), concluso con la dichiarazione di litispendenza in favore del Tribunale di Velletri.
Il G.I., concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettava l'istanza di modifica ex art. 709 comma
4 c.p.c. della resistente e non ammetteva le prove orali;
disponeva invece l'acquisizione della documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti.
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
3. Preliminarmente si rileva, quanto alla eccezione di parte resistente relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo, che, come già osservato dal G.I. con l'ordinanza del 16.12.2022, risultano in atti sia il certificato di irreperibilità della resistente datato 2.12.2020, sia la certificazione delle vane ricerche da parte dell'Ufficiale Giudiziario. La notifica è stata quindi correttamente effettuata e si è perfezionata nei termini di legge.
Si rileva inoltre, quanto alla casa coniugale, che nessuna pronuncia può essere adottata in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
4. Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, dalla documentazione in atti risulta che: 1) il ricorrente detiene il 95% delle quote della società Cleans up e ha dichiarato di avere una quota di partecipazione del 5% di un ristorante (i TRE TERZIERI snc a AR, che riferisce essere in perdita pur non depositando la documentazione relativa); ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto pari ad € 1.000,00 circa (si vedano, tuttavia, le dichiarazioni dei redditi 2019, 2020,
2021, 2022 e 2024 da cui emergono rispettivamente i seguenti redditi complessivi – lordi: €
15.441,00, € 30.321,00, € 42.202,00, € 17.689,00, € 19.866,00). È proprietario al 100% della casa coniugale in Via di Acilia (RM), per la quale ha dichiarato di versare una rata semestrale di mutuo pari ad € 4.200,00 e di corrispondere una ulteriore rata mensile di € 520,00 per il leasing dell'autoveicolo (non risulta in atti la relativa documentazione). Dagli estratti conto trimestrali della società Cleans Up emerge che la stessa è – quasi sempre – in perdita (a mero titolo esemplificativo, al 31.12.2022 risultano entrate per € 14.668,00, uscite per € 15.818,76, con una perdita di € 1.150,18);
2) la resistente dichiara di essere attualmente disoccupata (produce attestato di disoccupazione del
24.4.2021) e di percepire la somma di € 2.700,00 annui come giudice – arbitro cronometrico sportivo (nelle proprie memorie conclusionali dichiara di non percepire più tale somma, senza tuttavia produrre la documentazione relativa). Ha percepito la NASPI fino al novembre 2020.
Quanto alla sua vicenda lavorativa, riferisce che nel corso del matrimonio deteneva una quota di partecipazione nella impresa familiare del marito denominata OL Di Gomito”, per la quale svolgeva attività lavorativa (impresa poi chiusa nel 2015 per mancanza del certificato di regolarità contributiva), e di aver successivamente lavorato alle dipendenze della società fino CP_2
al 15.5.2019, allorquando è stata licenziata. Ha dichiarato di vivere presso la madre e ha negato sia le relazioni extraconiugali allegate dal marito (per le quali, in ogni caso, non ha formulato domanda di addebito), sia di svolgere attività retribuite “in nero” (“babysitter e ripetizioni di tedesco”). È proprietaria al 100% di un immobile sito in AN (per il quale ha dichiarato di pagare un mutuo con rata di € 280,00) e di un immobile sito in AR (per il quale ha dichiarato di pagare un mutuo con rata di € 310,00), nonché per ¼ di diversi immobili (terreni e casale) siti in
NT RI In NE (TR). L'appartamento in Tovaianica è stato locato fino al 2024 per un canone di locazione di € 590,00, come risulta dagli estratti di c/c prodotti (la resistente allega che il contratto sia cessato nel 2024, ma non ha prodotto né il contratto né prova della cessazione); la resistente inoltre nega che l'immobile sito in AR sia affittato a studenti, come asserito dal ricorrente. Risultano inoltre dagli estratti di c/c prodotti (degli Istituti di Credito Intesa San Paolo
e Unicredit) diversi versamenti in contanti (cfr. a mero titolo esemplificativo l'estratto relativo al mese di febbraio 2022, da cui emergono versamenti in contanti per € 250,00 e un “girofondi” di €
1.400,00). Orbene, osserva il Collegio come l'articolo 156, comma 2, c.c. stabilisca che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. In particolare, secondo la Suprema Corte, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato “in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.769).
Nel caso di specie, la resistente risulta essere disoccupata;
tuttavia, è titolare di diverse proprietà tutte almeno potenzialmente produttive di reddito (quanto all'appartamento di AN, per la locazione del quale percepisce un canone di locazione di € 590,00, non è stata prodotta la cessazione del contratto - né il contratto stesso). In ogni caso, la situazione reddituale risulta non del tutto attendibile, atteso quanto sopra riportato in ordine ai versamenti in contanti;
non risulta inoltre sostenibile, alla luce di quanto rappresentato in atti, il pagamento mensile di due rate di mutuo per complessivi € 590,00.
Orbene, la non ha dimostrato quale sia la sua effettiva capacità patrimoniale e i suoi mezzi CP_1
di sostentamento;
pertanto nulla si può dedurre sulla effettiva disparità economica fra le parti, tenuto peraltro conto che anche la situazione reddituale del ricorrente non risulta del tutto attendibile, non essendo sostenibile alla luce di quanto dichiarato il pagamento di una rata di mutuo pari ad € 700,00 mensili, oltre alla rata di leasing di € 520,00.
Si ricorda che, in sede di separazione, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545).
Nel caso di specie, tuttavia, in assenza dei sopra indicati elementi, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno di mantenimento alla ex coniuge, sicché la domanda va rigettata. La resistente, in quanto soccombente, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di provvedere alle incombenze di legge;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4. condanna la resistente alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali di avvocato calcolati sui valori minimi parametrati su una causa di valore indeterminabile di complessità bassa, oltre 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO NO IC SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3190/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
MO BR
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DURANTI Controparte_1 C.F._2
ANDREA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio in Calvi Dell'Umbria (TR) in data 7.7.2001
(trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Roma, atto n. 01601, parte 2, serie B00, anno
2001).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13.7.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi. Parte resistente non si costituiva.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non aveva luogo in assenza della parte resistente e il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato entrambe le parti si costituivano e integravano le rispettive difese. Parte resistente, in particolare, rappresentava di aver introdotto un procedimento per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 18691/2021), concluso con la dichiarazione di litispendenza in favore del Tribunale di Velletri.
Il G.I., concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettava l'istanza di modifica ex art. 709 comma
4 c.p.c. della resistente e non ammetteva le prove orali;
disponeva invece l'acquisizione della documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti.
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
3. Preliminarmente si rileva, quanto alla eccezione di parte resistente relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo, che, come già osservato dal G.I. con l'ordinanza del 16.12.2022, risultano in atti sia il certificato di irreperibilità della resistente datato 2.12.2020, sia la certificazione delle vane ricerche da parte dell'Ufficiale Giudiziario. La notifica è stata quindi correttamente effettuata e si è perfezionata nei termini di legge.
Si rileva inoltre, quanto alla casa coniugale, che nessuna pronuncia può essere adottata in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
4. Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, dalla documentazione in atti risulta che: 1) il ricorrente detiene il 95% delle quote della società Cleans up e ha dichiarato di avere una quota di partecipazione del 5% di un ristorante (i TRE TERZIERI snc a AR, che riferisce essere in perdita pur non depositando la documentazione relativa); ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto pari ad € 1.000,00 circa (si vedano, tuttavia, le dichiarazioni dei redditi 2019, 2020,
2021, 2022 e 2024 da cui emergono rispettivamente i seguenti redditi complessivi – lordi: €
15.441,00, € 30.321,00, € 42.202,00, € 17.689,00, € 19.866,00). È proprietario al 100% della casa coniugale in Via di Acilia (RM), per la quale ha dichiarato di versare una rata semestrale di mutuo pari ad € 4.200,00 e di corrispondere una ulteriore rata mensile di € 520,00 per il leasing dell'autoveicolo (non risulta in atti la relativa documentazione). Dagli estratti conto trimestrali della società Cleans Up emerge che la stessa è – quasi sempre – in perdita (a mero titolo esemplificativo, al 31.12.2022 risultano entrate per € 14.668,00, uscite per € 15.818,76, con una perdita di € 1.150,18);
2) la resistente dichiara di essere attualmente disoccupata (produce attestato di disoccupazione del
24.4.2021) e di percepire la somma di € 2.700,00 annui come giudice – arbitro cronometrico sportivo (nelle proprie memorie conclusionali dichiara di non percepire più tale somma, senza tuttavia produrre la documentazione relativa). Ha percepito la NASPI fino al novembre 2020.
Quanto alla sua vicenda lavorativa, riferisce che nel corso del matrimonio deteneva una quota di partecipazione nella impresa familiare del marito denominata OL Di Gomito”, per la quale svolgeva attività lavorativa (impresa poi chiusa nel 2015 per mancanza del certificato di regolarità contributiva), e di aver successivamente lavorato alle dipendenze della società fino CP_2
al 15.5.2019, allorquando è stata licenziata. Ha dichiarato di vivere presso la madre e ha negato sia le relazioni extraconiugali allegate dal marito (per le quali, in ogni caso, non ha formulato domanda di addebito), sia di svolgere attività retribuite “in nero” (“babysitter e ripetizioni di tedesco”). È proprietaria al 100% di un immobile sito in AN (per il quale ha dichiarato di pagare un mutuo con rata di € 280,00) e di un immobile sito in AR (per il quale ha dichiarato di pagare un mutuo con rata di € 310,00), nonché per ¼ di diversi immobili (terreni e casale) siti in
NT RI In NE (TR). L'appartamento in Tovaianica è stato locato fino al 2024 per un canone di locazione di € 590,00, come risulta dagli estratti di c/c prodotti (la resistente allega che il contratto sia cessato nel 2024, ma non ha prodotto né il contratto né prova della cessazione); la resistente inoltre nega che l'immobile sito in AR sia affittato a studenti, come asserito dal ricorrente. Risultano inoltre dagli estratti di c/c prodotti (degli Istituti di Credito Intesa San Paolo
e Unicredit) diversi versamenti in contanti (cfr. a mero titolo esemplificativo l'estratto relativo al mese di febbraio 2022, da cui emergono versamenti in contanti per € 250,00 e un “girofondi” di €
1.400,00). Orbene, osserva il Collegio come l'articolo 156, comma 2, c.c. stabilisca che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. In particolare, secondo la Suprema Corte, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato “in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.769).
Nel caso di specie, la resistente risulta essere disoccupata;
tuttavia, è titolare di diverse proprietà tutte almeno potenzialmente produttive di reddito (quanto all'appartamento di AN, per la locazione del quale percepisce un canone di locazione di € 590,00, non è stata prodotta la cessazione del contratto - né il contratto stesso). In ogni caso, la situazione reddituale risulta non del tutto attendibile, atteso quanto sopra riportato in ordine ai versamenti in contanti;
non risulta inoltre sostenibile, alla luce di quanto rappresentato in atti, il pagamento mensile di due rate di mutuo per complessivi € 590,00.
Orbene, la non ha dimostrato quale sia la sua effettiva capacità patrimoniale e i suoi mezzi CP_1
di sostentamento;
pertanto nulla si può dedurre sulla effettiva disparità economica fra le parti, tenuto peraltro conto che anche la situazione reddituale del ricorrente non risulta del tutto attendibile, non essendo sostenibile alla luce di quanto dichiarato il pagamento di una rata di mutuo pari ad € 700,00 mensili, oltre alla rata di leasing di € 520,00.
Si ricorda che, in sede di separazione, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545).
Nel caso di specie, tuttavia, in assenza dei sopra indicati elementi, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno di mantenimento alla ex coniuge, sicché la domanda va rigettata. La resistente, in quanto soccombente, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di provvedere alle incombenze di legge;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4. condanna la resistente alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali di avvocato calcolati sui valori minimi parametrati su una causa di valore indeterminabile di complessità bassa, oltre 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO NO IC SS