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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola n. 6/2018 del
03/01/2018, iscritto al n. 847/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Pietro Sepe (C.F.
) e Angelo Coppola ); C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(P.IVA ) con sede legale in Milano alla Via Benigno Controparte_1 P.IVA_1
Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del procuratore ad negozia
1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di CP_2 appello dall'avv. Edoardo Strazzullo (C.F. ) C.F._4
Appellata
NONCHÈ
(P.IVA con sede legale Controparte_3 P.IVA_2
in Battipaglia alla Via XX Settembre n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta dall'avv. Aniello Salvi (C.F. ) C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Nola la e la per Controparte_3 Controparte_1
ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro, Fiat
Iveco 190 Tg. AR516TY, a seguito dell'incendio dello stesso verificatosi il 24 novembre 2003, alle ore 23.45 circa (sull'autostrada A1 Km 565+570, altezza casello Caserta Sud). Nella prospettazione attorea l'evento sarebbe stato provocato da un tronco di legno caduto dall'autocarro Fiat Iveco 480
Tg. CH478JL - di proprietà della e con alla guida che si Controparte_3 Controparte_4 sarebbe sotto il veicolo dell'attore, determinando la fuoriuscita di liquido infiammabile ed CP_5
il successivo incendio.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al Controparte_1
risarcimento del danno e chiedendo nel merito il rigetto della domanda, evidenziando la sua infondatezza sia in ordine all'an che al quantum.
L è rimasta contumace. Controparte_3
Con la sentenza impugnata il giudice ha rigettato la domanda ritenendola infondata, non avendo l'attore dimostrato la dinamica del sinistro dal momento che i testi escussi avevano riferito circostanze contrastanti e non compatibili con la descrizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato la mancanza di prova del nesso causale tra l'asserito impatto del veicolo con il pezzo di legno e l'incendio.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo che il Tribunale Parte_1
avrebbe erroneamente:
- ritenuto che l'attore non avesse provato la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio;
- ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 2054 II comma c.c.;
- omesso ogni valutazione circa il quantum della domanda risarcitoria.
Alla luce di ciò l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna della , in solido con la società proprietaria del veicolo, al pagamento della Controparte_1 somma di € 30.388,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Si è costituita la deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito. Si è altresì costituita la chiedendo il rigetto del gravame e, nell'ipotesi di Controparte_3 accoglimento dell'appello, di essere manlevata dalla propria assicurazione.
All'udienza del 17/09/2024 l'appellata ha precisato le conclusioni Controparte_1
riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., tenuto conto che la giurisprudenza ha più volte chiarito (cfr. per tutte, Cass.,
SS.UU., 27199/2017) che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza o di parti di essa, dovendosi invece a guardare la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, che, nel caso all'esame, indica con sufficiente chiarezza le parti della sentenza di cui si chiede la riforma.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non fornita la prova della dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, dovuta alla discordanza tra la dinamica descritta dal danneggiato e quella riferita dai testi escussi, i quali avrebbero fornito dichiarazioni tra loro contrastanti. Inoltre, è apparsa sospetta
3 la Tribunale la circostanza che la teste pur avendo affermato di essere stata presente Tes_1 all'arrivo delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente, non era stata da loro sentita.
Infine, secondo il Tribunale mancherebbe anche la prova che l'incendio era stato causato dal tronco di legno caduto dal veicolo dell'appellata, dal momento che il verbale dei Vigili del Fuoco precisava che non era stato possibile accertare la causa dell'incendio.
Secondo l'appellante, nessuna delle precedenti considerazioni sarebbe condivisibile in quanto la discordanza tra le dichiarazioni rese dai testimoni sarebbe ricollegabile alla diversa posizione assunta dai veicoli sui quali essi viaggiavano rispetto a quella degli autocarri coinvolti nel sinistro, anche tenuto conto che l'evento era avvenuto di notte e, quindi, non in perfette condizioni di visibilità. Infine, il danneggiato sostiene che non potrebbe escludersi la sussistenza del nesso tra l'impatto e l'incendio, alla luce della testimonianza del conducente dell'autocarro investitore.
Il motivo di appello in esame è infondato.
Deve innanzitutto premettersi che nel caso in esame non è in discussione la reale verificazione dell'incendio del veicolo dell'appellante, considerato che dal verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente si evince che il 25.11.2003, verso le ore 00:10 gli agenti rinvennero l'autocarro “all'interno della corsia di emergenza [...] ove stava bruciando a causa di incendio sviluppatosi nella parte anteriore”. D'altronde la circostanza che il veicolo sia stato danneggiato da un incendio non è contestata tra le parti.
Tuttavia, non vi è alcuna prova certa che il tronco perso dal veicolo di proprietà della sia finito sotto quello di proprietà dello , danneggiandolo e provocandone CP_3 Parte_1
l'incendio.
Il conducente del veicolo dell'appellata ha dichiarato alla Polizia che, mentre percorreva la corsia di marcia di destra, avrebbe perso “un pezzo di legno” che veniva investito da un altro veicolo che lo seguiva.
La teste ha fornito dichiarazioni parzialmente diverse da quelle rese dal Testimone_2 conducente, affermando testualmente quanto segue: “Ho assistito al sinistro in quanto mi trovavo in auto con mio padre al lato passeggero. Provenivamo da Roma con direzione Napoli, in prossimità della località Prenestina, ci precedeva un camion che trasportava tronchi. Marciavamo ad una certa distanza dal camion. Il camion nello spostarsi sulla corsia di destra incominciò a perdere dei tronchi; uno di questi, che preciso essere di notevoli dimensioni, finì sotto l'autocarro
Fiat che seguiva nella marcia il camion. ADR: L'autocarro non era più marciante ed
4 incominciava a prendere fuoco. Preciso che il camion si fermò all'interno dell'autogrill continuando a perdere tronchi”.
L'altro teste, ha riferito che si trovava “alla guida della mia auto in zona Roma con Tes_3 direzione sud in prossimità di un'area di servizio. La mia auto viaggiava dietro un autocarro Fiat che credo fosse condotto dal sig. . Mentre mi accingevo a spostarmi sulla corsia Parte_1
di centro per superarlo e mi ero quasi immesso in tale corsia, vidi un pezzo di legno uscire da sotto
l'autocarro, anzi precisamente dalle ruote. ADR: a causa di ciò non completai la manovra di soprasso e vidi che l'autocarro fiat continuava a marciare nonostante vedessi del fumo bianco... si trattava, credo, di fumo dovuto alla combustione di olio. A questo punto segnalai con gli abbaglianti al conducente dell'autocarro la situazione che si era venuta a creare. Dopo circa un km l'autocarro si fermò in una piazzola e a questo punto dinanzi all'autocarro”.
Dal confronto delle dichiarazioni rese alla Polizia dal conducente del veicolo con quelle rese in primo grado dai testimoni indicati dal danneggiato emergono insanabili contrasti sulla dinamica dell'incidente.
Ed infatti, mentre il conducente dell'autocarro ha dichiarato di aver perso un solo "pezzo di legno” durante la marcia sulla corsia di destra, la teste ha affermato di aver visto il veicolo Tes_1
perdere più tronchi mentre rientrava nella corsia di destra dopo aver eseguito il sorpasso del veicolo danneggiato. Vi sono, dunque, tra tali dichiarazioni due evidenti contrasti: sul numero di tronchi persi dal veicolo dell'appellata e sull'andamento del mezzo durante la caduta del legno.
Vi è, poi, un'ulteriore insanabile contraddizione tra le dichiarazioni della e quelle Tes_1 dell'altro teste . Mentre la prima ha affermato che dopo l'impatto con il tronco “l'autocarro Tes_3 non era più marciante ed incominciava a prendere fuoco”, secondo lo l'autocarro continuava Tes_3
a marciare per un pò e - solo dopo che il testimone avvisava il conducente dell'uscita di fumo bianco dal veicolo - arrestava la marcia in una piazzola di sosta dopo aver percorso un ulteriore chilometro. Dunque, mentre un testimone ha sostenuto che l'impatto avrebbe determinato l'immediato arresto del veicolo e l'incendio, l'atro ha riferito che dopo l'urto il veicolo avrebbe continuato a marciare, arrestandosi dopo qualche chilometro.
Un ulteriore significativo contrasto riguarda la presenza o meno di trochi sulla sede stradale. Sul punto, mentre la ha affermato che quando giunse la polizia i tronchi caduti si trovavano sia Tes_1 all'interno dell'autostrada che nell'autogrill (dove il camion avrebbe continuato a perdere tronchi), lo ha dichiarato di non ricordare la presenza di altri tronchi sulla carreggiata. Tes_3
5 Su tale aspetto va anche evidenziato che il rapporto della Polizia riferisce che al momento del sopralluogo sulla sede stradale vi era un solo tronco “adagiato sul new jersey centrale all'interno della banchina stradale” situato, però, ben sette chilometri prima del punto dove si trovava il veicolo incendiato. Ciò contrasta apertamente sia con la deposizione della secondo la quale Tes_1 il veicolo avrebbe arrestato la marcia poco dopo l'impatto col tronco, sia con quanto riferito dallo
, che ha affermato che il veicolo si sarebbe fermato dopo circa un chilometro. In entrambi i Tes_3
casi le dichiarazioni rese non sono compatibili con il fatto che la polizia ha rinvenuto sulla sede stradale un unico tronco di legno, posizionato sette chilometri prima del luogo dove il veicolo dell'appellante ha arrestato la propria marcia.
In definitiva, la Corte ritiene che l'istruttoria svolta in primo grado non offra alcun elemento certo che consenta di affermare che vi sia stato un impatto tra il tronco caduto dal veicolo dell'appallata e il veicolo dell'appellante e, conseguentemente, che l'incendio dell'autocarro dello sia stato causato dallo scontro con il pezzo di legno. Parte_1
Per tali ragioni il primo motivo di appello va rigettato.
Il secondo motivo di appello (con il quale lo si duole della mancata applicazione della Parte_1 presunzione prevista dall'art. 2054 II comma c.c.) e il terzo motivo (relativo all'omessa quantificazione del risarcimento) devono ritenersi assorbiti dal rigetto del primo motivo.
In virtù delle considerazioni che precedono l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della nonché della Controparte_1 [...]
da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Controparte_3
Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000, tenuto conto che solo l'assicurazione ha precisato le conclusioni e depositato le memorie conclusionali, mentre l' non è comparsa all'udienza del CP_3
17.9.2024 e non ha depositato le memorie ex art. 190 cpc.
Per lai ragioni la liquidazione in favore della viene eseguita nei seguenti importi: CP_1
Fase di studio € 1.029,00
Fase introduttiva € 709,00
Fase istruttoria € 1.522,50
6 Fase decisionale € 1.735,00
Totale €4.995,50
La liquidazione in favore della viene eseguita nei seguenti importi: CP_3
Fase di studio € 1.029,00
Fase introduttiva € 709,00
Fase istruttoria € 1.522,50
Totale €3.260,50
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6/2018 pronunziata dal Tribunale di Nola, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in Euro 4.995,50 per compenso professionale ed
Euro 749,33 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.2600,5 per
[...]
compenso professionale ed Euro 489,08 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 17.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola n. 6/2018 del
03/01/2018, iscritto al n. 847/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Pietro Sepe (C.F.
) e Angelo Coppola ); C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(P.IVA ) con sede legale in Milano alla Via Benigno Controparte_1 P.IVA_1
Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del procuratore ad negozia
1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di CP_2 appello dall'avv. Edoardo Strazzullo (C.F. ) C.F._4
Appellata
NONCHÈ
(P.IVA con sede legale Controparte_3 P.IVA_2
in Battipaglia alla Via XX Settembre n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta dall'avv. Aniello Salvi (C.F. ) C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Nola la e la per Controparte_3 Controparte_1
ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro, Fiat
Iveco 190 Tg. AR516TY, a seguito dell'incendio dello stesso verificatosi il 24 novembre 2003, alle ore 23.45 circa (sull'autostrada A1 Km 565+570, altezza casello Caserta Sud). Nella prospettazione attorea l'evento sarebbe stato provocato da un tronco di legno caduto dall'autocarro Fiat Iveco 480
Tg. CH478JL - di proprietà della e con alla guida che si Controparte_3 Controparte_4 sarebbe sotto il veicolo dell'attore, determinando la fuoriuscita di liquido infiammabile ed CP_5
il successivo incendio.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al Controparte_1
risarcimento del danno e chiedendo nel merito il rigetto della domanda, evidenziando la sua infondatezza sia in ordine all'an che al quantum.
L è rimasta contumace. Controparte_3
Con la sentenza impugnata il giudice ha rigettato la domanda ritenendola infondata, non avendo l'attore dimostrato la dinamica del sinistro dal momento che i testi escussi avevano riferito circostanze contrastanti e non compatibili con la descrizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato la mancanza di prova del nesso causale tra l'asserito impatto del veicolo con il pezzo di legno e l'incendio.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo che il Tribunale Parte_1
avrebbe erroneamente:
- ritenuto che l'attore non avesse provato la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio;
- ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 2054 II comma c.c.;
- omesso ogni valutazione circa il quantum della domanda risarcitoria.
Alla luce di ciò l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna della , in solido con la società proprietaria del veicolo, al pagamento della Controparte_1 somma di € 30.388,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Si è costituita la deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito. Si è altresì costituita la chiedendo il rigetto del gravame e, nell'ipotesi di Controparte_3 accoglimento dell'appello, di essere manlevata dalla propria assicurazione.
All'udienza del 17/09/2024 l'appellata ha precisato le conclusioni Controparte_1
riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., tenuto conto che la giurisprudenza ha più volte chiarito (cfr. per tutte, Cass.,
SS.UU., 27199/2017) che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza o di parti di essa, dovendosi invece a guardare la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, che, nel caso all'esame, indica con sufficiente chiarezza le parti della sentenza di cui si chiede la riforma.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non fornita la prova della dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, dovuta alla discordanza tra la dinamica descritta dal danneggiato e quella riferita dai testi escussi, i quali avrebbero fornito dichiarazioni tra loro contrastanti. Inoltre, è apparsa sospetta
3 la Tribunale la circostanza che la teste pur avendo affermato di essere stata presente Tes_1 all'arrivo delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente, non era stata da loro sentita.
Infine, secondo il Tribunale mancherebbe anche la prova che l'incendio era stato causato dal tronco di legno caduto dal veicolo dell'appellata, dal momento che il verbale dei Vigili del Fuoco precisava che non era stato possibile accertare la causa dell'incendio.
Secondo l'appellante, nessuna delle precedenti considerazioni sarebbe condivisibile in quanto la discordanza tra le dichiarazioni rese dai testimoni sarebbe ricollegabile alla diversa posizione assunta dai veicoli sui quali essi viaggiavano rispetto a quella degli autocarri coinvolti nel sinistro, anche tenuto conto che l'evento era avvenuto di notte e, quindi, non in perfette condizioni di visibilità. Infine, il danneggiato sostiene che non potrebbe escludersi la sussistenza del nesso tra l'impatto e l'incendio, alla luce della testimonianza del conducente dell'autocarro investitore.
Il motivo di appello in esame è infondato.
Deve innanzitutto premettersi che nel caso in esame non è in discussione la reale verificazione dell'incendio del veicolo dell'appellante, considerato che dal verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente si evince che il 25.11.2003, verso le ore 00:10 gli agenti rinvennero l'autocarro “all'interno della corsia di emergenza [...] ove stava bruciando a causa di incendio sviluppatosi nella parte anteriore”. D'altronde la circostanza che il veicolo sia stato danneggiato da un incendio non è contestata tra le parti.
Tuttavia, non vi è alcuna prova certa che il tronco perso dal veicolo di proprietà della sia finito sotto quello di proprietà dello , danneggiandolo e provocandone CP_3 Parte_1
l'incendio.
Il conducente del veicolo dell'appellata ha dichiarato alla Polizia che, mentre percorreva la corsia di marcia di destra, avrebbe perso “un pezzo di legno” che veniva investito da un altro veicolo che lo seguiva.
La teste ha fornito dichiarazioni parzialmente diverse da quelle rese dal Testimone_2 conducente, affermando testualmente quanto segue: “Ho assistito al sinistro in quanto mi trovavo in auto con mio padre al lato passeggero. Provenivamo da Roma con direzione Napoli, in prossimità della località Prenestina, ci precedeva un camion che trasportava tronchi. Marciavamo ad una certa distanza dal camion. Il camion nello spostarsi sulla corsia di destra incominciò a perdere dei tronchi; uno di questi, che preciso essere di notevoli dimensioni, finì sotto l'autocarro
Fiat che seguiva nella marcia il camion. ADR: L'autocarro non era più marciante ed
4 incominciava a prendere fuoco. Preciso che il camion si fermò all'interno dell'autogrill continuando a perdere tronchi”.
L'altro teste, ha riferito che si trovava “alla guida della mia auto in zona Roma con Tes_3 direzione sud in prossimità di un'area di servizio. La mia auto viaggiava dietro un autocarro Fiat che credo fosse condotto dal sig. . Mentre mi accingevo a spostarmi sulla corsia Parte_1
di centro per superarlo e mi ero quasi immesso in tale corsia, vidi un pezzo di legno uscire da sotto
l'autocarro, anzi precisamente dalle ruote. ADR: a causa di ciò non completai la manovra di soprasso e vidi che l'autocarro fiat continuava a marciare nonostante vedessi del fumo bianco... si trattava, credo, di fumo dovuto alla combustione di olio. A questo punto segnalai con gli abbaglianti al conducente dell'autocarro la situazione che si era venuta a creare. Dopo circa un km l'autocarro si fermò in una piazzola e a questo punto dinanzi all'autocarro”.
Dal confronto delle dichiarazioni rese alla Polizia dal conducente del veicolo con quelle rese in primo grado dai testimoni indicati dal danneggiato emergono insanabili contrasti sulla dinamica dell'incidente.
Ed infatti, mentre il conducente dell'autocarro ha dichiarato di aver perso un solo "pezzo di legno” durante la marcia sulla corsia di destra, la teste ha affermato di aver visto il veicolo Tes_1
perdere più tronchi mentre rientrava nella corsia di destra dopo aver eseguito il sorpasso del veicolo danneggiato. Vi sono, dunque, tra tali dichiarazioni due evidenti contrasti: sul numero di tronchi persi dal veicolo dell'appellata e sull'andamento del mezzo durante la caduta del legno.
Vi è, poi, un'ulteriore insanabile contraddizione tra le dichiarazioni della e quelle Tes_1 dell'altro teste . Mentre la prima ha affermato che dopo l'impatto con il tronco “l'autocarro Tes_3 non era più marciante ed incominciava a prendere fuoco”, secondo lo l'autocarro continuava Tes_3
a marciare per un pò e - solo dopo che il testimone avvisava il conducente dell'uscita di fumo bianco dal veicolo - arrestava la marcia in una piazzola di sosta dopo aver percorso un ulteriore chilometro. Dunque, mentre un testimone ha sostenuto che l'impatto avrebbe determinato l'immediato arresto del veicolo e l'incendio, l'atro ha riferito che dopo l'urto il veicolo avrebbe continuato a marciare, arrestandosi dopo qualche chilometro.
Un ulteriore significativo contrasto riguarda la presenza o meno di trochi sulla sede stradale. Sul punto, mentre la ha affermato che quando giunse la polizia i tronchi caduti si trovavano sia Tes_1 all'interno dell'autostrada che nell'autogrill (dove il camion avrebbe continuato a perdere tronchi), lo ha dichiarato di non ricordare la presenza di altri tronchi sulla carreggiata. Tes_3
5 Su tale aspetto va anche evidenziato che il rapporto della Polizia riferisce che al momento del sopralluogo sulla sede stradale vi era un solo tronco “adagiato sul new jersey centrale all'interno della banchina stradale” situato, però, ben sette chilometri prima del punto dove si trovava il veicolo incendiato. Ciò contrasta apertamente sia con la deposizione della secondo la quale Tes_1 il veicolo avrebbe arrestato la marcia poco dopo l'impatto col tronco, sia con quanto riferito dallo
, che ha affermato che il veicolo si sarebbe fermato dopo circa un chilometro. In entrambi i Tes_3
casi le dichiarazioni rese non sono compatibili con il fatto che la polizia ha rinvenuto sulla sede stradale un unico tronco di legno, posizionato sette chilometri prima del luogo dove il veicolo dell'appellante ha arrestato la propria marcia.
In definitiva, la Corte ritiene che l'istruttoria svolta in primo grado non offra alcun elemento certo che consenta di affermare che vi sia stato un impatto tra il tronco caduto dal veicolo dell'appallata e il veicolo dell'appellante e, conseguentemente, che l'incendio dell'autocarro dello sia stato causato dallo scontro con il pezzo di legno. Parte_1
Per tali ragioni il primo motivo di appello va rigettato.
Il secondo motivo di appello (con il quale lo si duole della mancata applicazione della Parte_1 presunzione prevista dall'art. 2054 II comma c.c.) e il terzo motivo (relativo all'omessa quantificazione del risarcimento) devono ritenersi assorbiti dal rigetto del primo motivo.
In virtù delle considerazioni che precedono l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della nonché della Controparte_1 [...]
da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Controparte_3
Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000, tenuto conto che solo l'assicurazione ha precisato le conclusioni e depositato le memorie conclusionali, mentre l' non è comparsa all'udienza del CP_3
17.9.2024 e non ha depositato le memorie ex art. 190 cpc.
Per lai ragioni la liquidazione in favore della viene eseguita nei seguenti importi: CP_1
Fase di studio € 1.029,00
Fase introduttiva € 709,00
Fase istruttoria € 1.522,50
6 Fase decisionale € 1.735,00
Totale €4.995,50
La liquidazione in favore della viene eseguita nei seguenti importi: CP_3
Fase di studio € 1.029,00
Fase introduttiva € 709,00
Fase istruttoria € 1.522,50
Totale €3.260,50
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6/2018 pronunziata dal Tribunale di Nola, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in Euro 4.995,50 per compenso professionale ed
Euro 749,33 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.2600,5 per
[...]
compenso professionale ed Euro 489,08 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 17.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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