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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2736/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Baracco Franca Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a- affidare la figlia minore in via super esclusiva alla madre, Persona_1
signora , in ogni caso stabilendo la residenza e la dimora della minore presso la Parte_1
madre e disponendo che la madre possa prendere anche da sola tutte le decisioni inerenti la bambina, anche medico sanitarie e scolastiche;
b- disporre che la frequentazione con il padre sia sospesa e, in subordine e solo qualora il Tribunale ne valuti l'opportunità, che sia disciplinata individuando modalità idonee a non compromettere la
pagina 1 di 9 sicurezza di madre e figlia e, quindi, solo in forma protetta e presso i Servizi, secondo le modalità ritenute dai Servizi e in presenza degli operatori, con tempi e modalità che tengano conto dell'età e delle esigenze della bambina e del suo preminente interesse;
c- disporsi a carico del signor l'obbligo a contribuire al mantenimento della figlia, ponendo CP_1
a suo carico l'obbligo di versare alla madre, signora un contributo mensile di euro Parte_1
300,00 o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita rilevati dalla Camera di
Commercio;
d- disporsi, altresì, affinché il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la bambina da determinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
disponendo che le spese straordinarie siano rimborsate, per la quota dovuta, al genitore che le ha anticipate nel termine di 5 giorni dalla consegna/trasmissione di copia della documentazione attestante le stesse;
e- adottare ogni eventuale ulteriore provvedimento necessario anche in via di urgenza a tutela della minore.
IN VIA ISTRUTTORIA…
Spese e compensi di lite rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, , premesso di aver intrattenuto con Parte_1 CP_1
dal 2022 una relazione sentimentale, dalla quale era nata la figlia in data 30.11.2023,
[...] Per_1
evidenziava che tale relazione era stata caratterizzata da violenze fisiche e verbali, per le quali aveva sporto querela e allontanato il resistente, e, pertanto, chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate in ricorso.
non si costituiva. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, sentita la ricorrente, rilevata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia di e si Controparte_1
riservava.
Con ordinanza in pari data, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “a) affida la figlia minore alla madre in via super-esclusiva ex art. 337 quater comma Per_1
3 c.c., affinché la madre assuma in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per la minore ed in particolare quelle relative a salute, istruzione, educazione e residenza;
b) dispone la collocazione e la residenza di presso la madre;
Per_1
pagina 2 di 9 c) incarica i Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza della figlia minore di:
- organizzare, ovvero individuare, un percorso riabilitativo relativo agli agiti aggressivi a favore di
, ove vi sia la sua volontà in tal senso;
Controparte_1
- nel caso in cui il sig. manifesti la volontà di riconsiderare i propri agiti, attraverso il CP_1
percorso di cui al punto precedente, e di voler mantenere il rapporto con la minore, i Servizi Sociali potranno organizzare visite esclusivamente in modalità protetta e alla presenza di un operatore, con modalità idonee ad evitare incontri tra la madre e il padre e con facoltà di sospendere gli incontri se disturbanti;
- depositare una relazione di aggiornamento sulle attività intraprese entro il 30.1.2025;
c) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, la somma di € 300,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
2. rigetta le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente”, e fissava nuova udienza per esame della relazione al 13.2.2025.
In tale sede, parte ricorrente chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.; il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce dell'istruttoria esperita, rimetteva la casa al collegio per la decisione.
*********
1.
ha depositato ricorso per la regolamentazione dell'affidamento della figlia minore Parte_1
nata il [...] dalla relazione more uxorio con , chiedendo l'affidamento Per_1 Controparte_1
in via c.d. superesclusiva della minore alla madre, frequentazioni della bambina con il padre sospese e, in subordine, che le stesse siano disciplinate esclusivamente in modalità protetta, oltre ad un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che sin dai primi tempi della conoscenza con il sig. , in Germania nel 2023, lo stesso ha avuto atteggiamenti minacciosi e violenti nei CP_1
confronti della compagna, ingiuriandola, minacciandola e percuotendola;
per tali fatti descritti in ricorso, la sig.ra si era rivolta dapprima ad una casa protetta in Germania e poi, dopo il Parte_1 ritorno in Italia e la nascita della figlia al Consultorio di via Piovese che l'aveva indirizzata al Per_1
pagina 3 di 9 Centro Antiviolenza, da cui è tuttora seguita;
in data 20.2.2024 la ricorrente ha sporto denuncia querela, poi integrata il 16.4.2024 nei confronti del sig. ed è pendente a carico di quest'ultimo il CP_1
procedimento penale n. 9493/2023.
In punto di diritto, va premesso che nel processo civile le prove c.d. atipiche ben possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova;
pertanto, il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. Civ. n. 19521/2019; Cass. Civ. 18025/2019; Cass. Civ., Sez. 2, n.
1593 del 20.1.2017).
Ciò premesso, nel caso di specie le condotte violente, vessatorie e denigranti allegate da parte ricorrente hanno trovato pieno riscontro probatorio nella documentazione prodotta dalla stessa ricorrente e negli atti del fascicolo del Pubblico Ministero relativo al procedimento penale RGNR
9493/2023, nonché dell'ordinanza con cui il G.i.p. di Padova ha disposto la misura cautelare, nei confronti del resistente, del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico (cfr. atti trasmessi ex art. 64 bis disp. att. c.p.p. in data 19.8.2024 e in data
27.8.2024, con riguardo al provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare).
In particolare, come già evidenziato nell'ordinanza del Giudice delegato del 30.7.2024, sono agli atti le fotografie delle ecchimosi conseguenti alla violenza inflitta da alla resistente quando Controparte_1
la coppia viveva in Germania (doc. 6), nonché la documentazione medica del ricovero ospedaliero della ricorrente in stato di gravidanza, avvenuto sempre in Germania il 7.6.2023 (doc. 7), con la diagnosi
“Trauma cranico destro occipitale;
commozione cerebrale, contusione della coscia sinistra, contusione del ginocchio sinistro ed ematoma della parte superiore del braccio… Ieri il paziente è stato colpito più volte alla testa nell'ambito di una violenza domestica e ha ricevuto anche calci nella zona della coscia sinistra. La paziente era tenuta stretta per la parte dele braccia”.
Inoltre, dall'informativa di reato ex art. 347 c.p.p. del 2.12.2023 si evince che il procedimento penale ha preso avvio da una segnalazione della Casa di Cura di Abano Terme, il cui personale ha riferito – confermando quindi le allegazioni di parte ricorrente – che , padre della bimba, aveva Controparte_1
più volte maltrattato e usato violenza nei confronti di , ivi ricoverata in occasione della Parte_1
nascita di avvenuta il 30.11.2023. Per_1
Nelle relazioni del personale della casa di cura, allegate all'informativa di reato, si legge che il giorno
30.11.2023 il marito della compagna di stanza della ricorrente aveva avvisato le infermiere che “la
pagina 4 di 9 paziente in stanza con lei stava subendo offese e minacce molto pesanti da parte del Parte_1 compagno e padre della bambina”; le infermiere, recatesi nella stanza, hanno trovato “ Parte_1
in lacrime e palesemente sconvolta e il compagno molto agitato con atteggiamenti eccessivi e oppressivi nei confronti della compagna che chiedeva di esser lasciata stare..” (cfr. email 1.12.2023
). Testimone_1
L'infermiera nella propria relazione allegata, ha riportato che “….sono passata in CP_2
corridoio volte per cercare di tenere monitorata la situazione nella stanza senza intromettermi troppo, rischiando di mettere ancora più in difficoltà la signora . Ho sentito la signora pronunciare Parte_1 queste chiare parole: “Mi fai male, ho anche la bambina in braccio, mi fai male”. Bussando con una scusa, ovvero avvisandola dell'orario dello screening metabolico della figlia, sono entrata in stanza e ho trovato lui seduto sul letto della signora, mentre lei stava visibilmente piangendo. Alle 22:00 sono tornata in stanza e ho chiesto al signore di uscire poiché era terminato l'orario di visita. Una volta uscito la signora ha avuto un forte attacco di panico che mi ha spinta a chiamare la Parte_1
dottoressa , medico di guardia della notte. Quando è arrivata in stanza la Dottoressa, la paziente Per_2 non riusciva a comunicare verbalmente…..Mi sono ritagliata un'ora circa di tempo per restare sola in stanza con la paziente la quale mi ha confidato la situazione in cui si trova. Mi ha spiegato entrando quanto basta nei dettagli per capire la gravità in cui è esposta. Mi ha anche detto che il compagno l'ha presa per il collo e che sente male a deglutire, fino all'orecchio”.
Il narrato della persona offesa risulta poi riscontrato anche dalle persone sentite a sommarie informazioni.
In particolare, la cognata della ricorrente e il fratello hanno riportato, Parte_2 Parte_3 in maniera tra loro coerente, alcuni preoccupanti episodi da cui emerge l'atteggiamento controllante e ossessivo del sig. nei confronti della compagna: “nella prima settimana di agosto 2023… CP_1
durante il pomeriggio riceveva tantissime telefonate e messaggi da parte di . a Pt_1 CP_1 Pt_1 dette telefonate gli continuava a dire 'io sto lavorando non mi sto divertendo'. Al termine della giornata lavorativa, la situazione tra i due degenerava, proprio quando diceva a che era Pt_1 CP_1
stata invitata a casa di . Lui non voleva assolutamente andasse a cena da perché si sentiva Per_3 Per_3
mancato di rispetto. continuava a dirgli che non faceva nulla di male, che era a casa di , Pt_1 Per_3 con la propria famiglia e basta… durante il tragitto da Ponte San Nicolò a Legnaro, si sentivano telefonicamente e sentivo che diceva 'sei una puttana, dove vai, se mi rispettavi dovevi stare a CP_1 casa ecc.'. era in lacrime, e continuava a dire a che non faceva nulla di male, andava a Pt_1 CP_1
pagina 5 di 9 casa di che era sposata e aveva anche i figli. ricordo che era proprio esasperata…Nei primi Per_3 giorni di dicembre 2023, subito dopo il parto, dopo le dimissioni dall'ospedale faceva ritorno a Pt_1 casa della mamma… Terminato il pranzo, si recava in una stanza per allattare. In quella stanza Pt_1
vi era anche e la mamma. ricordo che rientrava in sala da pranzo ed era molto nervoso. CP_1 CP_1
Subito dopo faceva ritorno anche con la suocera e si notava che avevano pianto, quindi era Pt_1 successo qualcosa. in quel momento aveva su in braccio la piccola , mentre con l'altra CP_1 Per_1
mano gesticolava e continuava a dire che era che sbagliava e non lui. Tutti i presenti dicevano a Pt_1
di stare calmo… gli diceva di stare attento che aveva la bambina in braccio… CP_1 Pt_1
Successivamente chiedevo a perché aveva le lacrime sia lei che la madre di e, la donna Pt_1 CP_1 mi riferiva che l'aveva preso per la testa e se l'avvicinava alla sua fronte. La mamma di in quel CP_1 mentre diceva ad 'figlio mi tu sei proprio malato'…” (cfr. sit 18.4.2024). CP_1 Parte_2
Anche , sentita a sommarie informazioni, ha riportato di aver assistito alle pesanti offese Persona_4 del sig. nei confronti della ricorrente: “in più occasioni ho ascoltato delle telefonate CP_1
minatorie tra di loro, in cui il suo ex la ingiuriava dicendole sostanzialmente sempre la stessa frase:
SEI UNA PUTTANA, SEI UNA BRUTTA PERSONA E MI TRATTI MALE. Lui era praticamente convinto che lo tradisse costantemente… Le loro litigate sono state sempre o per lo più, legate a ossessioni di tradimenti da parte del suo ex Ho ricevuto dei messaggi su messenger Persona_5 da parte di quest'ultimo in cui lo stesso ammette di aver esagerato nei confronti di e che in un Pt_1
certo modo chiedeva scusa incolpando comunque di atteggiamenti sbagliati che secondo lui Pt_1 aveva” (cfr. sit del 23.4.2024).
Infine, madre della ricorrente, ha riferito in sede di sommarie informazioni non solo Testimone_2
di aver spesso sentito molte telefonate tra le parti per motivi di gelosia del compagno, ma anche di alcuni episodi avvenuti mentre lei ospitava la coppia presso la propria abitazione, nell'autunno del
2023: “quasi da subito sono iniziate le liti tra loro due per motivi di gelosia, poi stava calmo per circa
2-3 giorni e poi litigavano di nuovo. Ho assistito personalmente a 2-3 liti in cui minacciava di CP_1
dare fuoco alla casa e che faceva saltare per aria la casa facendo venire dei suoi amici ed inoltre diceva che mia figlia era una prostituta e che andava a letto con molti uomini che faceva venire a casa cosa assolutamente non veritiera. Dopo aver esternato tali frasi decidevo di mandarlo via da casa mia… Durante il mese di novembre 2023 lui veniva a casa bussando con forza alla porta d'ingresso ed alle finestre in quando voleva assolutamente entrare in casa e quindi mia figlia decideva di uscire per paura che spaccasse la porta ed iniziava subito a ricevere insulti sempre per gelosia in quanto diceva
pagina 6 di 9 che non doveva frequentare alcune amicizie e che andava a letto con altri uomini… ad un certo punto ho visto che lui prendeva per le braccia mia figlia stringendola forte e le poneva con forza la sua fronte contro quella di mia figlia e poi mia figlia reagiva graffiandolo per liberarsi finché io minacciavo di chiamare i Carabinieri e quindi a quel punto si allontanava. In un'altra occasione, sempre nel mese di novembre 2023… ha aggredito fisicamente sempre prendendola per le Pt_1
braccia e sbattendola contro il muro e anche in tale occasione si è difesa ma lui le ha rotto Pt_1
anche la giacca che indossava e poi ha cominciato ad insultare anche me che mia figlia è una puttana che non si comporta bene che io non vedo niente perché sono una vecchia rimbambita e quindi lo cacciavo di nuovo di casa. Lui usciva ma voleva rientrare per chiedere scusa a battendo sulla Pt_1
porta forte e urlando finché gli dicevo che avrei contattato i Carabinieri e stavo per farlo ma mia figlia mi ha bloccata avendo paura di una sua reazione anche contro di me” (cfr. sit. del 20.2.2024).
In considerazione degli elementi sopra descritti, il G.i.p. con ordinanza 16.8.2024, ha imposto a il divieto di avvicinamento a tutti i luoghi abitualmente frequentati da Controparte_1 Parte_1
disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e, in difetto di consenso, la misura della
[...]
custodia cautelare in carcere e il divieto di comunicare con con qualsiasi mezzo (cfr. Parte_1
ordinanza G.i.p. di Padova del 16.8.2024).
Dalla successiva ordinanza del 24.8.2024, con cui il G.i.p. ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare avanzata da , si evince inoltre che quest'ultimo, nel corso dell'interrogatorio, Controparte_1 ha negato anche le circostanze riportate dagli informatori e “cercato di nascondere la valenza intimidatoria di un messaggio minatorio a lui riconducibile, dal contenuto inequivocabile ('ho una figlia bellissima, ho una pistola, una pala & un alibi')”.
Le condotte violente nei confronti del coniuge o del convivente more uxorio devono ritenersi ampiamente provate nel caso di specie e denotano una profonda e grave lacuna nelle capacità genitoriali, indipendentemente dalla sussistenza o meno della c.d. violenza assistita da parte dei figli minori.
Per le ragioni sopra esposte, l'affidamento condiviso risulterebbe senz'altro pregiudizievole per la figlia minore anche considerato che il sig. non ha dimostrato in alcun modo di Per_1 CP_1
saper rivedere in maniera critica i propri comportamenti, negando anche con i Servizi Sociali di aver mai assunto comportamenti violenti e rifiutando il percorso per uomini maltrattanti (disposto quale condizione per organizzare visite in contesto protetto con la minore), in quanto a pagamento e ritenuto
“ingiusto” nei suoi confronti;
per quanto si tratti di comportamento non coercibile, dati gli interessi pagina 7 di 9 coinvolti (primo fra tutti la sicurezza e il sano sviluppo della minore), tale contegno costituisce indubbiamente ulteriore elemento valutabile in punto di capacità genitoriale.
Va, pertanto, disposto l'affidamento esclusivo a favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale (come riportato anche dalla relazione con i Servizi Sociali) e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto;
si ritiene altresì che la soluzione più tutelante per la minore sia quella di autorizzare la madre ad adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 quater comma 3 c.c. ed in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio.
In ragione dei provvedimenti in punto di affidamento, la figlia deve essere collocata e avere residenza presso la madre.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre, tenuto conto che il padre non ha intrapreso alcun percorso e, in ogni caso, non ha assunto un atteggiamento collaborante con i Servizi continuando a negare i propri agiti violenti, le visite devono essere sospese in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 473bis. 46 c.p.c. e dell'art. 31 Convenzione di Istanbul già citato.
Ove il padre dovesse tornare a manifestare interesse per la minore, si ribadisce che l'organizzazione delle visite alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali è subordinata al positivo esperimento di un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti, non potendosi altrimenti esporre la figlia minore ad un pericolo di pregiudizio.
Quanto al contributo da parte del padre al mantenimento della minore, l'assenza di informazioni sulla effettiva situazione reddituale dello stesso non può esonerarlo dal relativo obbligo che sorge per effetto della sola instaurazione del rapporto di filiazione.
Nel caso in esame, in assenza di elementi comprovanti il reddito percepito dal padre e tenendo conto che la madre svolge attività lavorativa part-time con contratto a tempo determinato come addetta alle pulizie (doc.15) e deve occuparsi in via esclusiva della bambina, si reputa congruo confermare l'importo di cui ai provvedimenti provvisori di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova.
2.
Le statuizioni di cui alla presente sentenza comportano la condanna del resistente alle spese di lite, tenendo conto del principio di causalità sotteso alla ripartizione delle spese del giudizio.
pagina 8 di 9 Tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità e applicando i valori minimi tenendo conto della natura e del numero delle questioni trattate, le spese si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida in via esclusiva la figlia minore alla madre , attribuendo alla stessa Per_1 Parte_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, con collocazione e residenza presso la madre;
2) sospende le frequentazioni tra il padre e la figlia minore;
dispone che, ove il padre dovesse tornare a manifestare interesse per la minore, l'organizzazione delle visite alla presenza di un operatore dei
Servizi Sociali è subordinata al positivo esperimento di un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti;
3) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, Controparte_1
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da
Protocollo del Tribunale di Padova;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1 Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2736/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Baracco Franca Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a- affidare la figlia minore in via super esclusiva alla madre, Persona_1
signora , in ogni caso stabilendo la residenza e la dimora della minore presso la Parte_1
madre e disponendo che la madre possa prendere anche da sola tutte le decisioni inerenti la bambina, anche medico sanitarie e scolastiche;
b- disporre che la frequentazione con il padre sia sospesa e, in subordine e solo qualora il Tribunale ne valuti l'opportunità, che sia disciplinata individuando modalità idonee a non compromettere la
pagina 1 di 9 sicurezza di madre e figlia e, quindi, solo in forma protetta e presso i Servizi, secondo le modalità ritenute dai Servizi e in presenza degli operatori, con tempi e modalità che tengano conto dell'età e delle esigenze della bambina e del suo preminente interesse;
c- disporsi a carico del signor l'obbligo a contribuire al mantenimento della figlia, ponendo CP_1
a suo carico l'obbligo di versare alla madre, signora un contributo mensile di euro Parte_1
300,00 o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita rilevati dalla Camera di
Commercio;
d- disporsi, altresì, affinché il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la bambina da determinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
disponendo che le spese straordinarie siano rimborsate, per la quota dovuta, al genitore che le ha anticipate nel termine di 5 giorni dalla consegna/trasmissione di copia della documentazione attestante le stesse;
e- adottare ogni eventuale ulteriore provvedimento necessario anche in via di urgenza a tutela della minore.
IN VIA ISTRUTTORIA…
Spese e compensi di lite rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, , premesso di aver intrattenuto con Parte_1 CP_1
dal 2022 una relazione sentimentale, dalla quale era nata la figlia in data 30.11.2023,
[...] Per_1
evidenziava che tale relazione era stata caratterizzata da violenze fisiche e verbali, per le quali aveva sporto querela e allontanato il resistente, e, pertanto, chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate in ricorso.
non si costituiva. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, sentita la ricorrente, rilevata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia di e si Controparte_1
riservava.
Con ordinanza in pari data, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “a) affida la figlia minore alla madre in via super-esclusiva ex art. 337 quater comma Per_1
3 c.c., affinché la madre assuma in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per la minore ed in particolare quelle relative a salute, istruzione, educazione e residenza;
b) dispone la collocazione e la residenza di presso la madre;
Per_1
pagina 2 di 9 c) incarica i Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza della figlia minore di:
- organizzare, ovvero individuare, un percorso riabilitativo relativo agli agiti aggressivi a favore di
, ove vi sia la sua volontà in tal senso;
Controparte_1
- nel caso in cui il sig. manifesti la volontà di riconsiderare i propri agiti, attraverso il CP_1
percorso di cui al punto precedente, e di voler mantenere il rapporto con la minore, i Servizi Sociali potranno organizzare visite esclusivamente in modalità protetta e alla presenza di un operatore, con modalità idonee ad evitare incontri tra la madre e il padre e con facoltà di sospendere gli incontri se disturbanti;
- depositare una relazione di aggiornamento sulle attività intraprese entro il 30.1.2025;
c) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, la somma di € 300,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
2. rigetta le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente”, e fissava nuova udienza per esame della relazione al 13.2.2025.
In tale sede, parte ricorrente chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.; il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, alla luce dell'istruttoria esperita, rimetteva la casa al collegio per la decisione.
*********
1.
ha depositato ricorso per la regolamentazione dell'affidamento della figlia minore Parte_1
nata il [...] dalla relazione more uxorio con , chiedendo l'affidamento Per_1 Controparte_1
in via c.d. superesclusiva della minore alla madre, frequentazioni della bambina con il padre sospese e, in subordine, che le stesse siano disciplinate esclusivamente in modalità protetta, oltre ad un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che sin dai primi tempi della conoscenza con il sig. , in Germania nel 2023, lo stesso ha avuto atteggiamenti minacciosi e violenti nei CP_1
confronti della compagna, ingiuriandola, minacciandola e percuotendola;
per tali fatti descritti in ricorso, la sig.ra si era rivolta dapprima ad una casa protetta in Germania e poi, dopo il Parte_1 ritorno in Italia e la nascita della figlia al Consultorio di via Piovese che l'aveva indirizzata al Per_1
pagina 3 di 9 Centro Antiviolenza, da cui è tuttora seguita;
in data 20.2.2024 la ricorrente ha sporto denuncia querela, poi integrata il 16.4.2024 nei confronti del sig. ed è pendente a carico di quest'ultimo il CP_1
procedimento penale n. 9493/2023.
In punto di diritto, va premesso che nel processo civile le prove c.d. atipiche ben possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova;
pertanto, il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. Civ. n. 19521/2019; Cass. Civ. 18025/2019; Cass. Civ., Sez. 2, n.
1593 del 20.1.2017).
Ciò premesso, nel caso di specie le condotte violente, vessatorie e denigranti allegate da parte ricorrente hanno trovato pieno riscontro probatorio nella documentazione prodotta dalla stessa ricorrente e negli atti del fascicolo del Pubblico Ministero relativo al procedimento penale RGNR
9493/2023, nonché dell'ordinanza con cui il G.i.p. di Padova ha disposto la misura cautelare, nei confronti del resistente, del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico (cfr. atti trasmessi ex art. 64 bis disp. att. c.p.p. in data 19.8.2024 e in data
27.8.2024, con riguardo al provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare).
In particolare, come già evidenziato nell'ordinanza del Giudice delegato del 30.7.2024, sono agli atti le fotografie delle ecchimosi conseguenti alla violenza inflitta da alla resistente quando Controparte_1
la coppia viveva in Germania (doc. 6), nonché la documentazione medica del ricovero ospedaliero della ricorrente in stato di gravidanza, avvenuto sempre in Germania il 7.6.2023 (doc. 7), con la diagnosi
“Trauma cranico destro occipitale;
commozione cerebrale, contusione della coscia sinistra, contusione del ginocchio sinistro ed ematoma della parte superiore del braccio… Ieri il paziente è stato colpito più volte alla testa nell'ambito di una violenza domestica e ha ricevuto anche calci nella zona della coscia sinistra. La paziente era tenuta stretta per la parte dele braccia”.
Inoltre, dall'informativa di reato ex art. 347 c.p.p. del 2.12.2023 si evince che il procedimento penale ha preso avvio da una segnalazione della Casa di Cura di Abano Terme, il cui personale ha riferito – confermando quindi le allegazioni di parte ricorrente – che , padre della bimba, aveva Controparte_1
più volte maltrattato e usato violenza nei confronti di , ivi ricoverata in occasione della Parte_1
nascita di avvenuta il 30.11.2023. Per_1
Nelle relazioni del personale della casa di cura, allegate all'informativa di reato, si legge che il giorno
30.11.2023 il marito della compagna di stanza della ricorrente aveva avvisato le infermiere che “la
pagina 4 di 9 paziente in stanza con lei stava subendo offese e minacce molto pesanti da parte del Parte_1 compagno e padre della bambina”; le infermiere, recatesi nella stanza, hanno trovato “ Parte_1
in lacrime e palesemente sconvolta e il compagno molto agitato con atteggiamenti eccessivi e oppressivi nei confronti della compagna che chiedeva di esser lasciata stare..” (cfr. email 1.12.2023
). Testimone_1
L'infermiera nella propria relazione allegata, ha riportato che “….sono passata in CP_2
corridoio volte per cercare di tenere monitorata la situazione nella stanza senza intromettermi troppo, rischiando di mettere ancora più in difficoltà la signora . Ho sentito la signora pronunciare Parte_1 queste chiare parole: “Mi fai male, ho anche la bambina in braccio, mi fai male”. Bussando con una scusa, ovvero avvisandola dell'orario dello screening metabolico della figlia, sono entrata in stanza e ho trovato lui seduto sul letto della signora, mentre lei stava visibilmente piangendo. Alle 22:00 sono tornata in stanza e ho chiesto al signore di uscire poiché era terminato l'orario di visita. Una volta uscito la signora ha avuto un forte attacco di panico che mi ha spinta a chiamare la Parte_1
dottoressa , medico di guardia della notte. Quando è arrivata in stanza la Dottoressa, la paziente Per_2 non riusciva a comunicare verbalmente…..Mi sono ritagliata un'ora circa di tempo per restare sola in stanza con la paziente la quale mi ha confidato la situazione in cui si trova. Mi ha spiegato entrando quanto basta nei dettagli per capire la gravità in cui è esposta. Mi ha anche detto che il compagno l'ha presa per il collo e che sente male a deglutire, fino all'orecchio”.
Il narrato della persona offesa risulta poi riscontrato anche dalle persone sentite a sommarie informazioni.
In particolare, la cognata della ricorrente e il fratello hanno riportato, Parte_2 Parte_3 in maniera tra loro coerente, alcuni preoccupanti episodi da cui emerge l'atteggiamento controllante e ossessivo del sig. nei confronti della compagna: “nella prima settimana di agosto 2023… CP_1
durante il pomeriggio riceveva tantissime telefonate e messaggi da parte di . a Pt_1 CP_1 Pt_1 dette telefonate gli continuava a dire 'io sto lavorando non mi sto divertendo'. Al termine della giornata lavorativa, la situazione tra i due degenerava, proprio quando diceva a che era Pt_1 CP_1
stata invitata a casa di . Lui non voleva assolutamente andasse a cena da perché si sentiva Per_3 Per_3
mancato di rispetto. continuava a dirgli che non faceva nulla di male, che era a casa di , Pt_1 Per_3 con la propria famiglia e basta… durante il tragitto da Ponte San Nicolò a Legnaro, si sentivano telefonicamente e sentivo che diceva 'sei una puttana, dove vai, se mi rispettavi dovevi stare a CP_1 casa ecc.'. era in lacrime, e continuava a dire a che non faceva nulla di male, andava a Pt_1 CP_1
pagina 5 di 9 casa di che era sposata e aveva anche i figli. ricordo che era proprio esasperata…Nei primi Per_3 giorni di dicembre 2023, subito dopo il parto, dopo le dimissioni dall'ospedale faceva ritorno a Pt_1 casa della mamma… Terminato il pranzo, si recava in una stanza per allattare. In quella stanza Pt_1
vi era anche e la mamma. ricordo che rientrava in sala da pranzo ed era molto nervoso. CP_1 CP_1
Subito dopo faceva ritorno anche con la suocera e si notava che avevano pianto, quindi era Pt_1 successo qualcosa. in quel momento aveva su in braccio la piccola , mentre con l'altra CP_1 Per_1
mano gesticolava e continuava a dire che era che sbagliava e non lui. Tutti i presenti dicevano a Pt_1
di stare calmo… gli diceva di stare attento che aveva la bambina in braccio… CP_1 Pt_1
Successivamente chiedevo a perché aveva le lacrime sia lei che la madre di e, la donna Pt_1 CP_1 mi riferiva che l'aveva preso per la testa e se l'avvicinava alla sua fronte. La mamma di in quel CP_1 mentre diceva ad 'figlio mi tu sei proprio malato'…” (cfr. sit 18.4.2024). CP_1 Parte_2
Anche , sentita a sommarie informazioni, ha riportato di aver assistito alle pesanti offese Persona_4 del sig. nei confronti della ricorrente: “in più occasioni ho ascoltato delle telefonate CP_1
minatorie tra di loro, in cui il suo ex la ingiuriava dicendole sostanzialmente sempre la stessa frase:
SEI UNA PUTTANA, SEI UNA BRUTTA PERSONA E MI TRATTI MALE. Lui era praticamente convinto che lo tradisse costantemente… Le loro litigate sono state sempre o per lo più, legate a ossessioni di tradimenti da parte del suo ex Ho ricevuto dei messaggi su messenger Persona_5 da parte di quest'ultimo in cui lo stesso ammette di aver esagerato nei confronti di e che in un Pt_1
certo modo chiedeva scusa incolpando comunque di atteggiamenti sbagliati che secondo lui Pt_1 aveva” (cfr. sit del 23.4.2024).
Infine, madre della ricorrente, ha riferito in sede di sommarie informazioni non solo Testimone_2
di aver spesso sentito molte telefonate tra le parti per motivi di gelosia del compagno, ma anche di alcuni episodi avvenuti mentre lei ospitava la coppia presso la propria abitazione, nell'autunno del
2023: “quasi da subito sono iniziate le liti tra loro due per motivi di gelosia, poi stava calmo per circa
2-3 giorni e poi litigavano di nuovo. Ho assistito personalmente a 2-3 liti in cui minacciava di CP_1
dare fuoco alla casa e che faceva saltare per aria la casa facendo venire dei suoi amici ed inoltre diceva che mia figlia era una prostituta e che andava a letto con molti uomini che faceva venire a casa cosa assolutamente non veritiera. Dopo aver esternato tali frasi decidevo di mandarlo via da casa mia… Durante il mese di novembre 2023 lui veniva a casa bussando con forza alla porta d'ingresso ed alle finestre in quando voleva assolutamente entrare in casa e quindi mia figlia decideva di uscire per paura che spaccasse la porta ed iniziava subito a ricevere insulti sempre per gelosia in quanto diceva
pagina 6 di 9 che non doveva frequentare alcune amicizie e che andava a letto con altri uomini… ad un certo punto ho visto che lui prendeva per le braccia mia figlia stringendola forte e le poneva con forza la sua fronte contro quella di mia figlia e poi mia figlia reagiva graffiandolo per liberarsi finché io minacciavo di chiamare i Carabinieri e quindi a quel punto si allontanava. In un'altra occasione, sempre nel mese di novembre 2023… ha aggredito fisicamente sempre prendendola per le Pt_1
braccia e sbattendola contro il muro e anche in tale occasione si è difesa ma lui le ha rotto Pt_1
anche la giacca che indossava e poi ha cominciato ad insultare anche me che mia figlia è una puttana che non si comporta bene che io non vedo niente perché sono una vecchia rimbambita e quindi lo cacciavo di nuovo di casa. Lui usciva ma voleva rientrare per chiedere scusa a battendo sulla Pt_1
porta forte e urlando finché gli dicevo che avrei contattato i Carabinieri e stavo per farlo ma mia figlia mi ha bloccata avendo paura di una sua reazione anche contro di me” (cfr. sit. del 20.2.2024).
In considerazione degli elementi sopra descritti, il G.i.p. con ordinanza 16.8.2024, ha imposto a il divieto di avvicinamento a tutti i luoghi abitualmente frequentati da Controparte_1 Parte_1
disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e, in difetto di consenso, la misura della
[...]
custodia cautelare in carcere e il divieto di comunicare con con qualsiasi mezzo (cfr. Parte_1
ordinanza G.i.p. di Padova del 16.8.2024).
Dalla successiva ordinanza del 24.8.2024, con cui il G.i.p. ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare avanzata da , si evince inoltre che quest'ultimo, nel corso dell'interrogatorio, Controparte_1 ha negato anche le circostanze riportate dagli informatori e “cercato di nascondere la valenza intimidatoria di un messaggio minatorio a lui riconducibile, dal contenuto inequivocabile ('ho una figlia bellissima, ho una pistola, una pala & un alibi')”.
Le condotte violente nei confronti del coniuge o del convivente more uxorio devono ritenersi ampiamente provate nel caso di specie e denotano una profonda e grave lacuna nelle capacità genitoriali, indipendentemente dalla sussistenza o meno della c.d. violenza assistita da parte dei figli minori.
Per le ragioni sopra esposte, l'affidamento condiviso risulterebbe senz'altro pregiudizievole per la figlia minore anche considerato che il sig. non ha dimostrato in alcun modo di Per_1 CP_1
saper rivedere in maniera critica i propri comportamenti, negando anche con i Servizi Sociali di aver mai assunto comportamenti violenti e rifiutando il percorso per uomini maltrattanti (disposto quale condizione per organizzare visite in contesto protetto con la minore), in quanto a pagamento e ritenuto
“ingiusto” nei suoi confronti;
per quanto si tratti di comportamento non coercibile, dati gli interessi pagina 7 di 9 coinvolti (primo fra tutti la sicurezza e il sano sviluppo della minore), tale contegno costituisce indubbiamente ulteriore elemento valutabile in punto di capacità genitoriale.
Va, pertanto, disposto l'affidamento esclusivo a favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale (come riportato anche dalla relazione con i Servizi Sociali) e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto;
si ritiene altresì che la soluzione più tutelante per la minore sia quella di autorizzare la madre ad adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 quater comma 3 c.c. ed in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio.
In ragione dei provvedimenti in punto di affidamento, la figlia deve essere collocata e avere residenza presso la madre.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre, tenuto conto che il padre non ha intrapreso alcun percorso e, in ogni caso, non ha assunto un atteggiamento collaborante con i Servizi continuando a negare i propri agiti violenti, le visite devono essere sospese in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 473bis. 46 c.p.c. e dell'art. 31 Convenzione di Istanbul già citato.
Ove il padre dovesse tornare a manifestare interesse per la minore, si ribadisce che l'organizzazione delle visite alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali è subordinata al positivo esperimento di un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti, non potendosi altrimenti esporre la figlia minore ad un pericolo di pregiudizio.
Quanto al contributo da parte del padre al mantenimento della minore, l'assenza di informazioni sulla effettiva situazione reddituale dello stesso non può esonerarlo dal relativo obbligo che sorge per effetto della sola instaurazione del rapporto di filiazione.
Nel caso in esame, in assenza di elementi comprovanti il reddito percepito dal padre e tenendo conto che la madre svolge attività lavorativa part-time con contratto a tempo determinato come addetta alle pulizie (doc.15) e deve occuparsi in via esclusiva della bambina, si reputa congruo confermare l'importo di cui ai provvedimenti provvisori di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova.
2.
Le statuizioni di cui alla presente sentenza comportano la condanna del resistente alle spese di lite, tenendo conto del principio di causalità sotteso alla ripartizione delle spese del giudizio.
pagina 8 di 9 Tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità e applicando i valori minimi tenendo conto della natura e del numero delle questioni trattate, le spese si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida in via esclusiva la figlia minore alla madre , attribuendo alla stessa Per_1 Parte_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, con collocazione e residenza presso la madre;
2) sospende le frequentazioni tra il padre e la figlia minore;
dispone che, ove il padre dovesse tornare a manifestare interesse per la minore, l'organizzazione delle visite alla presenza di un operatore dei
Servizi Sociali è subordinata al positivo esperimento di un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti;
3) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, Controparte_1
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da
Protocollo del Tribunale di Padova;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1 Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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