CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6592/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5595/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7121/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 5595/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. IX, depositata il 10/04/2024, che ha accolto il ricorso introduttivo, annullando l'ingiunzione di pagamento n. 0023820 del 22.02.2023 relativa alla TARES 2013 ed ha, tuttavia, compensato integralmente le spese di lite. Con l'appello la contribuente ha censurato esclusivamente la parte della sentenza relativa alla compensazione delle spese, chiedendone la riforma.
Si è costituito il Comune, che ha resistito all'appello principale, proponendo, altresì, appello incidentale chiedendo la riforma integrale della decisione, sulla base sia dell'inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione passiva del Comune (essendo l'ingiunzione emessa da SO.G.E.T. S.p.A.), nonché per la mancata impugnazione e definitività dell'atto prodromico (accertamento notificato nel 2019), che determinerebbe l' infondatezza dell'eccezione di prescrizione accolta dal primo giudice e di tutte le censure articolate in primo grado.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello principale da non accogliere in quanto infondato, al contrario l'appello incidentale da accogliere in quanto fondato.
L'appello incidentale del Comune, preliminare e assorbente. Risulta fondato, in quanto l'ingiunzione impugnata è stata emessa da SO.G.E.T. S.p.A., concessionario per la riscossione dei tributi comunali, sulla base della convenzione stipulata con il Comune e prorogata secondo quanto documentato. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione il soggetto che emette l'atto della riscossione è anche il soggetto legittimato a resistere, poiché titolare sia della legittimazione sostanziale sia di quella processuale.
Ne deriva che il ricorso originario, rivolto al solo Comune, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, essendo stato evocato in giudizio soggetto privo di legittimazione passiva. Il primo giudice non ha esaminato tale eccezione, invece fondata.
Sulla pretesa prescrizione del credito, l'accoglimento della censura di prescrizione da parte del primo giudice
è erroneo, in quanto risulta agli atti la notifica dell'avviso di accertamento del 24.04.2018, recapitato agli eredi per compiuta giacenza il 18.02.2019, non impugnato e divenuto definitivo. Gli atti notificati dalla SO.
G.E.T. costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione ed il contribuente non ha impugnato l'atto presupposto, che pertanto è divenuto irretrattabile, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e della consolidata giurisprudenza (Cass. 18019/2007; 9219/2018). Conseguentemente, l'ingiunzione non poteva essere annullata per prescrizione.
In merito alle ulteriori censure accolte o esaminate dal primo giudice relative a motivazione, identificazione dell'immobile, calcolo interessi, violazione diritto di difesa e simili risultano infondate alla luce della documentazione prodotta dal Comune e dell'atto impugnato.
L'appello incidentale è accolto integralmente e per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata, con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione passiva del Comune ed in subordine, infondato nel merito. Ciò assorbe ogni ulteriore motivo.
L'appello principale, relativo alla sola compensazione delle spese, deve essere rigettato. La sentenza di primo grado, nella parte in cui compensa le spese, ha esercitato un potere discrezionale previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non più censurabile in presenza di “giusti motivi”, specie a fronte della mancata costituzione del resistente e della peculiarità della controversia. In ogni caso, l'accoglimento dell'appello incidentale del Comune priva di interesse la doglianza della contribuente, atteso che, una volta dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso originario, la contribuente risulta parte soccombente, con conseguente impossibilità di pretendere la condanna alle spese in proprio favore. L'appello principale va dunque rigettato.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta la soccombenza della contribuente. Le spese del doppio grado seguono il principio di causalità e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello incidentale proposto dal Comune di Castellammare di Stabia e, per l'effetto respinge l'originario ricorso, che dichiara inammissibile: Respinge l'appello principale proposto dalla contribuente, che condanna la pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del
Comune, che liquida complessivamente in euro 280,00 per il primo grado ed euro 310,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6592/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5595/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7121/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 5595/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. IX, depositata il 10/04/2024, che ha accolto il ricorso introduttivo, annullando l'ingiunzione di pagamento n. 0023820 del 22.02.2023 relativa alla TARES 2013 ed ha, tuttavia, compensato integralmente le spese di lite. Con l'appello la contribuente ha censurato esclusivamente la parte della sentenza relativa alla compensazione delle spese, chiedendone la riforma.
Si è costituito il Comune, che ha resistito all'appello principale, proponendo, altresì, appello incidentale chiedendo la riforma integrale della decisione, sulla base sia dell'inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione passiva del Comune (essendo l'ingiunzione emessa da SO.G.E.T. S.p.A.), nonché per la mancata impugnazione e definitività dell'atto prodromico (accertamento notificato nel 2019), che determinerebbe l' infondatezza dell'eccezione di prescrizione accolta dal primo giudice e di tutte le censure articolate in primo grado.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello principale da non accogliere in quanto infondato, al contrario l'appello incidentale da accogliere in quanto fondato.
L'appello incidentale del Comune, preliminare e assorbente. Risulta fondato, in quanto l'ingiunzione impugnata è stata emessa da SO.G.E.T. S.p.A., concessionario per la riscossione dei tributi comunali, sulla base della convenzione stipulata con il Comune e prorogata secondo quanto documentato. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione il soggetto che emette l'atto della riscossione è anche il soggetto legittimato a resistere, poiché titolare sia della legittimazione sostanziale sia di quella processuale.
Ne deriva che il ricorso originario, rivolto al solo Comune, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, essendo stato evocato in giudizio soggetto privo di legittimazione passiva. Il primo giudice non ha esaminato tale eccezione, invece fondata.
Sulla pretesa prescrizione del credito, l'accoglimento della censura di prescrizione da parte del primo giudice
è erroneo, in quanto risulta agli atti la notifica dell'avviso di accertamento del 24.04.2018, recapitato agli eredi per compiuta giacenza il 18.02.2019, non impugnato e divenuto definitivo. Gli atti notificati dalla SO.
G.E.T. costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione ed il contribuente non ha impugnato l'atto presupposto, che pertanto è divenuto irretrattabile, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e della consolidata giurisprudenza (Cass. 18019/2007; 9219/2018). Conseguentemente, l'ingiunzione non poteva essere annullata per prescrizione.
In merito alle ulteriori censure accolte o esaminate dal primo giudice relative a motivazione, identificazione dell'immobile, calcolo interessi, violazione diritto di difesa e simili risultano infondate alla luce della documentazione prodotta dal Comune e dell'atto impugnato.
L'appello incidentale è accolto integralmente e per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata, con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione passiva del Comune ed in subordine, infondato nel merito. Ciò assorbe ogni ulteriore motivo.
L'appello principale, relativo alla sola compensazione delle spese, deve essere rigettato. La sentenza di primo grado, nella parte in cui compensa le spese, ha esercitato un potere discrezionale previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non più censurabile in presenza di “giusti motivi”, specie a fronte della mancata costituzione del resistente e della peculiarità della controversia. In ogni caso, l'accoglimento dell'appello incidentale del Comune priva di interesse la doglianza della contribuente, atteso che, una volta dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso originario, la contribuente risulta parte soccombente, con conseguente impossibilità di pretendere la condanna alle spese in proprio favore. L'appello principale va dunque rigettato.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta la soccombenza della contribuente. Le spese del doppio grado seguono il principio di causalità e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello incidentale proposto dal Comune di Castellammare di Stabia e, per l'effetto respinge l'originario ricorso, che dichiara inammissibile: Respinge l'appello principale proposto dalla contribuente, che condanna la pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del
Comune, che liquida complessivamente in euro 280,00 per il primo grado ed euro 310,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.