Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 787
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto che la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado fosse discrezionale e motivata da giusti motivi, non censurabile in appello. Inoltre, l'accoglimento dell'appello incidentale del Comune, che ha portato alla soccombenza della contribuente, ha reso priva di interesse la doglianza relativa alla compensazione delle spese.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione passiva del Comune

    La Corte ha accolto l'eccezione, ritenendo che il soggetto che emette l'atto di riscossione sia il soggetto legittimato a resistere in giudizio, avendo sia la legittimazione sostanziale che processuale. Pertanto, il ricorso originario, rivolto al solo Comune, doveva essere dichiarato inammissibile.

  • Accolto
    Infondatezza della prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto erroneo l'accoglimento della prescrizione da parte del primo giudice, dato che l'avviso di accertamento del 2018, notificato agli eredi nel 2019 e non impugnato, era divenuto definitivo. Gli atti notificati da SO.G.E.T. sono validi atti interruttivi della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 787
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 787
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo