Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 174/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA CIARI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente e
, codice fiscale , nata a [...] il CP_1 C.F._2
21/10/1981, rappresentato e difeso dall'avv. SABRINA DE PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 21/02/2025.
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025 da e , al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in pagina 1 di 5
Parte II, Serie A, Anno 1977, alle condizioni che seguono
“pronunciare la separazione personale dei Signori e , i quali Parte_1 Controparte_2
hanno contratto matrimonio concordatario nella Città di Cavallermaggiore in data 03.07.1977
(trascritto nel Comune suddetto, Ufficio di Stato Civile, anno 1977, n. 10, Parte II, Serie A), delle parti, accogliendo le seguenti conclusioni,
1. Il Signor continuerà a risiedere ed abitare nella casa coniugale, sita in CC MA Pt_1
(AL), via Parasio n. 4;
2. quale complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali dipendenti dalla separazione le parti convengono quanto segue:
2.1 il Signor s'impegna a cedere alla RA , che accetta, entro e Parte_1 Controparte_2
non oltre sessanta giorni dalla sentenza di separazione, senza corrispettivo ed a propria cura e spesa,
l'intera quota dell'usufrutto e contestualmente la RA a cedere al Signor la quota CP_1 Pt_1 del 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in CC MA (AL), Piazza Vittorio Veneto, 4
Piano S1-2, divenendo così il marito nudo proprietario e la moglie usufruttuaria dell'intero immobile;
detto immobile è iscritto al Catasto dei Fabbricati di CC MA (AL), Foglio 18, numero 601, sub. 26, categoria A2, classe 3, vani catastali 3,0, rendita catastale €. 185,92, salvi migliori confini, più esatta descrizione e più odierni dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica.
2.2 il Signor si farà carico esclusivo di provvedere alle spese per la stipula dell'atto Parte_1
notarile di cui alla cessione suddetta e ad accollarsi ogni eventuale altro onere e spesa dovesse rendersi necessario per formalizzare le suddette cessioni, nonché ad accollarsi le spese sia di manutenzione straordinaria che ordinaria;
2.3 la RA , successivamente alle cessioni di cui sopra trasferirà la propria Controparte_2 residenza ed abitazione nell'immobile sito in CC MA (AL), Piazza Vittorio Veneto, 4 Piano
S1-2;
2.4 le utenze domestiche, indipendentemente dalla loro intestazione, saranno pagate dal Signor Pt_1
il quale, come detto, continuerà a farsi esclusivo carico dell'amministrazione sia ordinaria che
[...]
straordinaria;
Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l'accordo patrimoniale di cui al presente articolo 2) costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono fin d'ora l'applicazione in loro favore dei benefici fiscali di cui all' art 19 Legge
n 74/1987, alla sentenza della Corte Cost. del 10.05.1999 n 154, alla circolare del Ministero delle
Finanze del 16.03.2000 n 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione del 30.05.2005 n. 11458
pagina 2 di 5 nonché della circolare n 2/E del 22.02.2014 della Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente le parti precisano fin d'ora che il presente accordo che sarà recepito nella sentenza di separazione, sia il redigente atto notarile che verrà sottoscritto in esecuzione del presente accordo,
è atto stipulato al fine della definizione e sistemazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali fra coniugi nell' ottica del generale riassetto patrimoniale conseguente alla separazione.
3. Il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad €. 150,00, somma da versarsi entro il 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
4. le spese di lite saranno integralmente compensate tra le Parti con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 Legge Professionale.” vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Cavallermaggiore (CN) il 03/07/1977;
- il regime patrimoniale dei coniugi è la separazione dei beni;
- dall'unione sono nati il 23/12/1979 e il 17/01/1984, maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e che non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
pagina 3 di 5 Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nato a [...] C.F._1
Chiavari (GE) il 08/09/1957, e , codice fiscale , nata a [...] C.F._2
Sommariva del CO (CN) il 21/10/1981, unitisi in matrimonio con rito concordatario in
Cavallermaggiore (CN) il 03/07/1977, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 10,
Parte II, Serie A, Anno 1977;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavallermaggiore (CN) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 10, Parte II, Serie A,
Anno 1977);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti ed a tal fine dispone che
1. Il Signor continuerà a risiedere ed abitare nella casa coniugale, sita in CC MA Pt_1
(AL), via Parasio n. 4;
2. quale complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali dipendenti dalla separazione le parti convengono quanto segue:
2.1 il Signor s'impegna a cedere alla RA , che accetta, entro e Parte_1 Controparte_2
non oltre sessanta giorni dalla sentenza di separazione, senza corrispettivo ed a propria cura e spesa,
l'intera quota dell'usufrutto e contestualmente la RA a cedere al Signor la quota CP_1 Pt_1 del 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in CC MA (AL), Piazza Vittorio Veneto, 4
Piano S1-2, divenendo così il marito nudo proprietario e la moglie usufruttuaria dell'intero immobile;
detto immobile è iscritto al Catasto dei Fabbricati di CC MA (AL), Foglio 18, numero 601, sub. 26, categoria A2, classe 3, vani catastali 3,0, rendita catastale €. 185,92, salvi migliori confini, più esatta descrizione e più odierni dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica.
2.2 il Signor si farà carico esclusivo di provvedere alle spese per la stipula dell'atto Parte_1
notarile di cui alla cessione suddetta e ad accollarsi ogni eventuale altro onere e spesa dovesse rendersi necessario per formalizzare le suddette cessioni, nonché ad accollarsi le spese sia di pagina 4 di 5 manutenzione straordinaria che ordinaria;
2.3 la RA , successivamente alle cessioni di cui sopra trasferirà la propria Controparte_2 residenza ed abitazione nell'immobile sito in CC MA (AL), Piazza Vittorio Veneto, 4 Piano
S1-2;
2.4 le utenze domestiche, indipendentemente dalla loro intestazione, saranno pagate dal Signor Pt_1
il quale, come detto, continuerà a farsi esclusivo carico dell'amministrazione sia ordinaria che
[...]
straordinaria;
Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l'accordo patrimoniale di cui al presente articolo 2) costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono fin d'ora l'applicazione in loro favore dei benefici fiscali di cui all' art 19 Legge
n 74/1987, alla sentenza della Corte Cost. del 10.05.1999 n 154, alla circolare del Ministero delle
Finanze del 16.03.2000 n 49/E ed alla sentenza della Corte di Cassazione del 30.05.2005 n. 11458 nonché della circolare n 2/E del 22.02.2014 della Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente le parti precisano fin d'ora che il presente accordo che sarà recepito nella sentenza di separazione, sia il redigente atto notarile che verrà sottoscritto in esecuzione del presente accordo,
è atto stipulato al fine della definizione e sistemazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali fra coniugi nell' ottica del generale riassetto patrimoniale conseguente alla separazione.
Dispone altresì che
3. Il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad €. 150,00, somma da versarsi entro il 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
4. le spese di lite saranno integralmente compensate tra le Parti con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 Legge Professionale.”
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 07 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 5 di 5