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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1972/2024 R.G.V.G, avente per oggetto “separazione consensuale dei coniugi”, promossa
DA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Pierangela Immordino
E DA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_2 avvocati Claudio Ginevra e AT Pirrello.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c, depositato in data
6 dicembre 2024, e hanno esposto: di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile a San Cataldo il 1° agosto 2006, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2006, parte I, n. 7; che dal matrimonio sono nati tre figli, AT il giorno 8 gennaio 2008, il 4 agosto 2009 e il 15 febbraio 2014; che nel tempo Per_1 Per_2 il rapporto coniugale si è deteriorato, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza: di qui, la decisione di separarsi.
I ricorrenti, in conseguenza, hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Sull'accordo delle parti, l'udienza di comparizione (del 3 giugno 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa, sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Premesso quanto sopra, osserva il collegio che con il ricorso, con riferimento ai tre figli minori, le parti hanno previsto quanto segue: affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita a San Cataldo nella Contrada Raffondo Decano, dove la predetta si è già trasferita con la prole, a seguito della corresponsione, nel maggio 2023, da parte dello , della somma di euro Pt_2
200.000,00; assegnazione al marito della casa familiare;
dettagliato regime degli incontri tra il padre ed i figli;
obbligo, a carico del marito, di versare una tantum in un conto titoli la somma di euro 200.000,00, in vista dell'attivazione, da effettuare entro giorni 15 dalla pronuncia della sentenza di separazione, di una polizza intestata ai figli;
obbligo, a carico del marito, di versare mensilmente alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei figli, un assegno pari a complessivi euro 3.000,00 (1.000,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di provvedere in via esclusiva alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti.
Con il ricorso le parti, al fine di regolare i loro rapporti economici, hanno previsto, in via principale, la reciproca cessione delle quote di comproprietà dei seguenti immobili, intestati ad entrambi: locale ad uso commerciale sito a Milano nella Via Gallarate n. 105
(lett. J del ricorso); unità immobiliare destinata a civile abitazione sita a San Cataldo in
Viale dei Platani n. 92/D (lett. L del ricorso); unità immobiliari destinate a civile abitazione site a Caltanissetta in Piazza Marconi n. 26, piano secondo e piano quarto (lett.
M del ricorso). Il tutto, come meglio descritto nel ricorso, al quale si rinvia.
In subordine, nel caso in cui il tribunale avesse ritenuto insussistenti i presupposti per il trasferimento con sentenza dei suddetti immobili, le parti hanno previsto l'obbligo,
a loro carico, di provvedere al trasferimento degli stessi entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione. Ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, apparendo, quelle riguardanti i figli minori, rispondenti al loro preminente interesse.
Con riguardo agli immobili su richiamati, si ritiene che con la presente pronuncia non possa essere disposto il trasferimento delle quote di comproprietà, attesa la mancanza della completa documentazione relativamente a quelli siti in territorio di Caltanissetta e San Cataldo.
Al riguardo, si evidenzia, a titolo esemplificativo: che le visure relative alle iscrizioni e trascrizioni non sono aggiornate alla data di deposito del ricorso, arrestandosi al 18 marzo 2024; che l'APE concernente l'immobile sito in San Cataldo è priva di validità, essendo scaduta il 31 dicembre 2022, ecc.
Invece, va dato atto, siccome conforme all'ordinamento, della clausola con cui le parti hanno previsto l'assunzione dell'obbligazione di provvedere ai suddetti trasferimenti immobiliari nel termine di trenta giorni dalla presente pronuncia.
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso, nei limiti sopra specificati per quanto riguarda quelle concernenti i rapporti economici tra i predetti.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente Sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Cataldo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D), D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Gabriella Canto