CA
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 e promossa
DA
- , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore - Persona_1
- Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
con gli Avvocati CONTI STEFANO e BAIOCCHI NICOLA VIA DELL'ARSENALE 41
PE
APPELLANTE
CONTRO
AZIENDA SANITARIA LE PE E BI con l'Avv. DI P.IVA_1
DONATO GIULIA Via Firenze 117 65122 Pescara .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 229/2023 del 21/03/2023
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, il 10.3.2017, a seguito di un sinistro stradale è stato ricoverato presso l'ospedale S. Controparte_1
Salvatore di Pesaro, per essere dimesso il 12.3.2017 con diagnosi di trauma facciale e broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco); il giorno successivo, presso la propria abitazione, il era improvvisamente deceduto. Pt_2
Ritenendo il decesso ascrivibile ad omessa diagnosi e trattamento medico, i congiunti hanno citato in giudizio l' , onde ottenere il risarcimento dei danno Controparte_2
da perdita parentale.
L' azienda si è costituita resistendo ed il Tribunale ha così deciso:
1) respinge le domande proposte da anche quale genitore della Parte_1 Parte_2
minore , e;
Persona_1 Parte_3 Parte_4
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Hanno appellato la sentenza i soccombenti, si è costituita l' Controparte_3
nel quale è stata incorporata la chiedendo il rigetto.
[...] Controparte_4
Va preliminarmente esaminata l'eccezione degli appellanti per cui, poiché ai sensi dell' art. 42, comma
10 della Legge Regionale Marche n. 19 del 2022: “ Dal 1° gennaio 2023, con la costituzione dell' , l Controparte_5 Controparte_2
è incorporata nella medesima Azienda sanitaria territoriale, che subentra a tutti gli effetti e senza
[...]
soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata” la sentenza potrebbe esser stata resa nei confronti di soggetto inesistente.
L'eccezione è infondata: la citata legge, testualmente, sancisce la incorporazione della
[...]
nella l'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino la quale subentra senza Controparte_4
soluzione di continuità nei rapporti giuridici pendenti.
Primo motivo di appello: La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria
Secondo motivo di appello: Sussistenza del nesso causale.
Ritengono in primo luogo gli appellanti che il primo giudice abbia errato nel considerare la responsabilità della struttura sanitaria di tipo extracontrattuale, laddove anche prima dell'entrata in vigore della legge EL (di vigenza successiva ai fatti all'origine di questa vicenda) che ne ha codificato la natura contrattuale, la giurisprudenza era già pervenuta a tale risultato.
Il problema è mal posto, in quanto nella fattispecie non si discorre della responsabilità della struttura tout court, ma di questa nei confronti del congiunti della vittima, che sono terzi, rispetto al rapporto di questa con la struttura.
La questione è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n.6386 del 03.03.2023.
pagina 2 di 5 La Suprema Corte ha ricordato che il rapporto contrattuale fra paziente e struttura ospedaliera o medico non produce, di regola (fatta eccezione per le prestazioni sanitarie riguardanti la procreazione), effetti protettivi in favore dei terzi, dovendosi applicare il principio generale di cui all'art. 1372, 2 co., c.c.. In questa prospettiva, l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria può essere fatto valere come responsabilità contrattuale unicamente dal creditore paziente che ha stipulato il contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria (in base appunto alla regola per cui il contratto ha efficacia solo fra le parti); mentre i terzi congiunti, per i danni da essi subiti iure proprio quale conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria, potranno far valere unicamente l'azione di responsabilità extracontrattuale;
con le connesse ricadute in tema di onere della prova. La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha quindi ribadito, da un lato, che “non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi” e, dall'altro, che “non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto””.
Inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale l'azione spettante ai congiunti per i danni da essi subiti in proprio quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, la Suprema Corte ha ridefinito gli oneri probatori gravanti sulle parti. In applicazione dei principi sottesi alla responsabilità aquiliana, la Cassazione ha, quindi, stabilito che incombe sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della struttura, vale a dire: il fatto colposo, il danno, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.
Ciò introduce l'esame del secondo motivo, nel quale gli appellanti lamentano che il primo giudice ha errato escludendo il nesso di causalità tra la mancata diagnosi e la morte.
In particolare deducono che il Tribunale:
(a) ha negato la sussistenza del nesso tra omissione / errori ed evento morte, di cui invece esiste prova in giudizio;
(b) si è indebitamente “sostituito” alla convenuta nell'indicazione di presunti elementi di causalità alternativa che avrebbero determinato l'evento morte;
(c) si è contraddetto nel ragionamento deduttivo, utilizzando argomentazioni di presunto buon senso e non leggi statistiche, leggi scientifiche o valutazioni logiche, sostanzialmente senza effettuare un vero e proprio giudizio controfattuale;
(d) ha mal interpretato le prove in relazione al giudizio controfattuale ed ha applicato principi propri del diritto penale (“ oltre ogni ra gionevole dubbio” dubbio”) e non quelli propri del giudizio civile (dell'“ evidenza del probabile” o del “ più probabile che non”.
pagina 3 di 5 Ora, è dato certo che il decesso del SI. sia da ricondursi ad una morte cardiaca improvvisa ed Pt_2
avvenuta in conseguenza di un evento aritmico instauratosi su un quadro pluri-patologico preesistente, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) che fu diagnosticata al pronto soccorso, aggravata da una cardiopatia ischemica cronica ipertensiva ad evoluzione dilatativa.
I periti nominati nel corso delle indagini preliminari, le cui relazioni sono legittimamente state utilizzate dal Tribunale per formare il suo convincimento (essendo state prodotte in giudizio secondo il rito e sottoposte al critico contraddittorio delle parti – cfr Cass. n. 9950 del 15.04.2021) hanno accertato che entrambe tali preesistenze cardio patologiche sono elementi che, di per sé, predispongono all'insorgenza di aritmie maligne e morte cardiaca improvvisa.
Hanno chiarito, inoltre, che “l'insorgenza dell'aritmia maligna si sarebbe verificata con modalità e circostanze temporali analoghe anche in assenza di broncopolmonite”.
Dunque i periti hanno accertato che il SI. sarebbe morto comunque e non v'era nulla che i Pt_2
medici potessero mettere in atto per evitare il decesso.
La chiarezza espositiva della relazione dei periti della Procura, rigorosamente ancorata a dati clinici di natura obiettiva e scientificamente giustificata con abbondanti richiami a letteratura, rende superfluo, come già deciso dal Tribunale, il rinnovo della Ctu.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_5
figlia minore - - nei confronti di Persona_1 Parte_3 Parte_4
AZIENDA SANITARIA LE PE E BI , così provvede: rigetta l'appello condanna alle spese dell'appellante, che liquida in euro 24.064,00 oltre 15% Spese
Generali, cassa avvocati ed I.V.A. di legge e accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL.
pagina 4 di 5 Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 e promossa
DA
- , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore - Persona_1
- Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
con gli Avvocati CONTI STEFANO e BAIOCCHI NICOLA VIA DELL'ARSENALE 41
PE
APPELLANTE
CONTRO
AZIENDA SANITARIA LE PE E BI con l'Avv. DI P.IVA_1
DONATO GIULIA Via Firenze 117 65122 Pescara .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 229/2023 del 21/03/2023
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, il 10.3.2017, a seguito di un sinistro stradale è stato ricoverato presso l'ospedale S. Controparte_1
Salvatore di Pesaro, per essere dimesso il 12.3.2017 con diagnosi di trauma facciale e broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco); il giorno successivo, presso la propria abitazione, il era improvvisamente deceduto. Pt_2
Ritenendo il decesso ascrivibile ad omessa diagnosi e trattamento medico, i congiunti hanno citato in giudizio l' , onde ottenere il risarcimento dei danno Controparte_2
da perdita parentale.
L' azienda si è costituita resistendo ed il Tribunale ha così deciso:
1) respinge le domande proposte da anche quale genitore della Parte_1 Parte_2
minore , e;
Persona_1 Parte_3 Parte_4
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Hanno appellato la sentenza i soccombenti, si è costituita l' Controparte_3
nel quale è stata incorporata la chiedendo il rigetto.
[...] Controparte_4
Va preliminarmente esaminata l'eccezione degli appellanti per cui, poiché ai sensi dell' art. 42, comma
10 della Legge Regionale Marche n. 19 del 2022: “ Dal 1° gennaio 2023, con la costituzione dell' , l Controparte_5 Controparte_2
è incorporata nella medesima Azienda sanitaria territoriale, che subentra a tutti gli effetti e senza
[...]
soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata” la sentenza potrebbe esser stata resa nei confronti di soggetto inesistente.
L'eccezione è infondata: la citata legge, testualmente, sancisce la incorporazione della
[...]
nella l'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino la quale subentra senza Controparte_4
soluzione di continuità nei rapporti giuridici pendenti.
Primo motivo di appello: La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria
Secondo motivo di appello: Sussistenza del nesso causale.
Ritengono in primo luogo gli appellanti che il primo giudice abbia errato nel considerare la responsabilità della struttura sanitaria di tipo extracontrattuale, laddove anche prima dell'entrata in vigore della legge EL (di vigenza successiva ai fatti all'origine di questa vicenda) che ne ha codificato la natura contrattuale, la giurisprudenza era già pervenuta a tale risultato.
Il problema è mal posto, in quanto nella fattispecie non si discorre della responsabilità della struttura tout court, ma di questa nei confronti del congiunti della vittima, che sono terzi, rispetto al rapporto di questa con la struttura.
La questione è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n.6386 del 03.03.2023.
pagina 2 di 5 La Suprema Corte ha ricordato che il rapporto contrattuale fra paziente e struttura ospedaliera o medico non produce, di regola (fatta eccezione per le prestazioni sanitarie riguardanti la procreazione), effetti protettivi in favore dei terzi, dovendosi applicare il principio generale di cui all'art. 1372, 2 co., c.c.. In questa prospettiva, l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria può essere fatto valere come responsabilità contrattuale unicamente dal creditore paziente che ha stipulato il contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria (in base appunto alla regola per cui il contratto ha efficacia solo fra le parti); mentre i terzi congiunti, per i danni da essi subiti iure proprio quale conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria, potranno far valere unicamente l'azione di responsabilità extracontrattuale;
con le connesse ricadute in tema di onere della prova. La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha quindi ribadito, da un lato, che “non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi” e, dall'altro, che “non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto””.
Inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale l'azione spettante ai congiunti per i danni da essi subiti in proprio quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, la Suprema Corte ha ridefinito gli oneri probatori gravanti sulle parti. In applicazione dei principi sottesi alla responsabilità aquiliana, la Cassazione ha, quindi, stabilito che incombe sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della struttura, vale a dire: il fatto colposo, il danno, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.
Ciò introduce l'esame del secondo motivo, nel quale gli appellanti lamentano che il primo giudice ha errato escludendo il nesso di causalità tra la mancata diagnosi e la morte.
In particolare deducono che il Tribunale:
(a) ha negato la sussistenza del nesso tra omissione / errori ed evento morte, di cui invece esiste prova in giudizio;
(b) si è indebitamente “sostituito” alla convenuta nell'indicazione di presunti elementi di causalità alternativa che avrebbero determinato l'evento morte;
(c) si è contraddetto nel ragionamento deduttivo, utilizzando argomentazioni di presunto buon senso e non leggi statistiche, leggi scientifiche o valutazioni logiche, sostanzialmente senza effettuare un vero e proprio giudizio controfattuale;
(d) ha mal interpretato le prove in relazione al giudizio controfattuale ed ha applicato principi propri del diritto penale (“ oltre ogni ra gionevole dubbio” dubbio”) e non quelli propri del giudizio civile (dell'“ evidenza del probabile” o del “ più probabile che non”.
pagina 3 di 5 Ora, è dato certo che il decesso del SI. sia da ricondursi ad una morte cardiaca improvvisa ed Pt_2
avvenuta in conseguenza di un evento aritmico instauratosi su un quadro pluri-patologico preesistente, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) che fu diagnosticata al pronto soccorso, aggravata da una cardiopatia ischemica cronica ipertensiva ad evoluzione dilatativa.
I periti nominati nel corso delle indagini preliminari, le cui relazioni sono legittimamente state utilizzate dal Tribunale per formare il suo convincimento (essendo state prodotte in giudizio secondo il rito e sottoposte al critico contraddittorio delle parti – cfr Cass. n. 9950 del 15.04.2021) hanno accertato che entrambe tali preesistenze cardio patologiche sono elementi che, di per sé, predispongono all'insorgenza di aritmie maligne e morte cardiaca improvvisa.
Hanno chiarito, inoltre, che “l'insorgenza dell'aritmia maligna si sarebbe verificata con modalità e circostanze temporali analoghe anche in assenza di broncopolmonite”.
Dunque i periti hanno accertato che il SI. sarebbe morto comunque e non v'era nulla che i Pt_2
medici potessero mettere in atto per evitare il decesso.
La chiarezza espositiva della relazione dei periti della Procura, rigorosamente ancorata a dati clinici di natura obiettiva e scientificamente giustificata con abbondanti richiami a letteratura, rende superfluo, come già deciso dal Tribunale, il rinnovo della Ctu.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_5
figlia minore - - nei confronti di Persona_1 Parte_3 Parte_4
AZIENDA SANITARIA LE PE E BI , così provvede: rigetta l'appello condanna alle spese dell'appellante, che liquida in euro 24.064,00 oltre 15% Spese
Generali, cassa avvocati ed I.V.A. di legge e accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL.
pagina 4 di 5 Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5