Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1986, n. 400
CASS
Sentenza 22 gennaio 1986

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L'opposizione del convenuto alla richiesta attrice di pronuncia limitata all'an debeatur, la quale si traduce in un ostacolo alla separazione del giudizio sul quantum, può costituire oggetto di successiva rinuncia, anche tacita, purché evincibile da un comportamento processuale inequivocamente inconciliabile con la volontà di persistere nel dissenso avverso detta scissione. Pertanto, qualora il convenuto si sia costituito, chiedendo il rigetto della domanda avversaria anche in ragione della inammissibilità di quella separazione, la mancata riproposizione esplicita di tale ultima deduzione, in Sede di precisazione delle conclusioni, non può di per sè configurare rinuncia tacita alla suddetta opposizione, dovendosi questa intendere implicitamente richiamata nella richiesta di reiezione della pretesa attrice. ( V 5264/79, mass n 401857; ( V 3488/74, mass n 372000).*

La ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1399 cod. civ., può derivare, sia il "dominus" persona fisica ovvero persona giuridica, non soltanto da dichiarazione espressa, ma anche da Atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto medesimo, ivi inclusa, pertanto, la sua esecuzione, ancorché parziale. ( V 299/75, mass n 373524).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1986, n. 400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 400
    Data del deposito : 22 gennaio 1986

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