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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14972/2025
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
PRESIDENTE est. MICHELE POSIO
IU AU RI
IUANDREA MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14972/2025 promossa da: Parte 1 (c.f. C.F. 1 1) con l'avv. ENRICA DOMENIGHINI
e
Parte 2 (c.f. C.F. 2 ), con l'avv. MARCO BENAGLIO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
"1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale di proprietà del Sig. Parte 1 situata nel Comune di Gianico (BS) Via Tezze n. 8 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al marito ad esclusione dei beni mobili di cui all'elenco che siglato dalle parti costituisce parte integrante delle presenti condizioni.
3. La Signora Pt 2 ha già reperito altra abitazione e si impegna a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre la data del 30/10/2025.
4. Il Sig. Pt 1 corrisponde alla Signora Pt 2 a titolo di assegno una tantum l'importo di euro 18.500,00 che viene versato in due rate, la prima alla data di deposito del presente atto e la seconda rata alla data del rilascio della casa coniugale entro e non oltre il 30/10/2025. 5. Per il resto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti avendo entrambi un impiego a tempo pieno e rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa di carattere economico".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/04/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GIANICO (BS) (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi
-
sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
MI SI
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
PRESIDENTE est. MICHELE POSIO
IU AU RI
IUANDREA MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14972/2025 promossa da: Parte 1 (c.f. C.F. 1 1) con l'avv. ENRICA DOMENIGHINI
e
Parte 2 (c.f. C.F. 2 ), con l'avv. MARCO BENAGLIO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
"1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale di proprietà del Sig. Parte 1 situata nel Comune di Gianico (BS) Via Tezze n. 8 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al marito ad esclusione dei beni mobili di cui all'elenco che siglato dalle parti costituisce parte integrante delle presenti condizioni.
3. La Signora Pt 2 ha già reperito altra abitazione e si impegna a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre la data del 30/10/2025.
4. Il Sig. Pt 1 corrisponde alla Signora Pt 2 a titolo di assegno una tantum l'importo di euro 18.500,00 che viene versato in due rate, la prima alla data di deposito del presente atto e la seconda rata alla data del rilascio della casa coniugale entro e non oltre il 30/10/2025. 5. Per il resto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti avendo entrambi un impiego a tempo pieno e rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa di carattere economico".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/04/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GIANICO (BS) (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi
-
sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
MI SI