Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5044/2024
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 21 maggio 2025, alle ore 10:07, sono comparsi l'avv. Francesco Dentino, per la società opponente e l'avv. Giorgio Musso, in sostituzione dell'avv. Andrea Treppiedi Parte_1
per il i quali discutono oralmente la causa illustrando brevemente le difese di cui ai CP_1
propri atti. L'avv. Musso chiede, inoltre, in caso di esito vittorioso della lite, la distrazione delle spese legali in favore dell'avv. Treppiedi, in quanto antistatario.
Il Giudice
si riserva di dare lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5044/24 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
(P.IVA ), con sede in Palermo, via Imperatore Federico n. 100, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in
Palermo, via Mariano Stabile n.241, presso lo Studio Ribaudo, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Dentino ( , giusta procura speciale rilasciata su foglio Email_1
separato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
con sede in Bolognetta, Piazza Caduti in Guerra 7 (C.F. ), in persona del liquidatore pro P.IVA_2
tempore , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del CP_3
giudizio in Palermo, via T. Tasso 4, presso lo studio dell'Avv. Andrea Treppiedi ( , dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio Email_2
separato depositato telematicamente in uno alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO OPPOSTO
p.q.m.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione o difesa,
- rigetta l'opposizione proposta dalla con atto di citazione notificato in data Parte_1
19.04.2024;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 943/2024 emesso dal Tribunale di Palermo i gg.
08 -11.03.2024 in favore di Controparte_2
in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore;
[...]
- condanna la al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite da Parte_1
quest'ultimo sostenute, che liquida in € 9.142,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Andrea Treppiedi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il giorno 19.04.2024, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 943/2024, emesso dal Tribunale di Palermo i gg. 08-11.03.2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 52.991,83 per sorte capitale, oltre interessi e spese del monitorio, in favore di Controparte_4
(d'ora innanzi denominato soltanto , pari all'ammontare dei
[...] CP_1
contributi previdenziali, per il periodo da settembre a dicembre 2023, trattenuti dalla Parte_1
sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori alle dipendenze di ma in servizio CP_1
temporaneo presso la stessa con obbligo di rimborso a in forza Parte_1 CP_1
dell'accordo di distacco intervenuto tra le parti il 29.09.2023. L'opponente eccepiva, in via preliminare, la incompetenza per materia del giudice adito ai sensi dell'art.428 c.p.c., trattandosi di controversia relativa a rapporti di lavoro subordinato rientranti nella previsione di cui all'art.409 c.p.c..
Nel merito, deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del d.lgs.
276/2023, secondo cui, in caso di distacco, la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al distaccante, il quale, come datore di lavoro, resta responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Assumeva, per l'effetto, la nullità dell'accordo di distacco del 29.09.2023 per violazione di norme imperative di legge ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., con conseguenti inefficacia e/o invalidità
delle obbligazioni da esso derivanti e infondatezza e/o insussistenza della pretesa creditoria.
In ogni caso, deduceva l'assenza di prova della corresponsione agli enti previdenziali dei contributi, di cui chiedeva il rimborso. CP_1
In subordine, eccepiva la nullità dell'accordo di distacco ex art.1341, secondo comma, c.c., per la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie poste a fondamento della pretesa creditoria (contenute negli artt. 9 e 12 dell'accordo di distacco).
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo e, nel merito, dichiararsi la non debenza delle somme ingiunte con conseguente revoca il d.i. opposto.
Il costituitosi, deduceva l'infondatezza della opposizione e ne chiedeva il rigetto, CP_1
previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i..
Con ordinanza riservata del 22.01.2025, il g.i. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. e,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Quindi, all'udienza odierna, la causa veniva posta in decisione a seguito della discussione orale delle parti.
Ciò premesso, per una migliore comprensione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione,
giova premettere che la e il anno stipulato in data 29.09.2023 un accordo Parte_1 CP_1 Co di distacco di lavoratori, con cui il i è impegnato a distaccare presso la ditta VIN. i CP_1
propri dipendenti per lo svolgimento da parte della VIN. del servizio temporaneo di CP_6
raccolta, spazzamento, trasporto, conferimento e smaltimento dei RSU differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati, nel territorio di Bolognetta per 13 settimane, servizio affidato alla dal Comune di Bolognetta con determina n.322 del 14.09.2003 (vedi allegato Parte_1
n.2 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.).
Il distacco era motivato, nell'accordo, dalle previsioni della Legge Regionale in ordine ai requisiti del personale da utilizzare da parte del gestore selezionato con procedura di evidenza pubblica e dalla mancata piena attuazione, all'epoca, delle predette previsioni normative, nonché dall'interesse di e del Comune di Bolognetta di assicurare temporaneamente la piena utilizzazione CP_1
nel servizio dei lavoratori già utilizzati dalla struttura in liquidazione garantendone le tutele dell'art. 19 della Legge regionale n.9/2020 anche attraverso l'Istituto del Distacco di cui all'art.30 d.lgs.
276/2023 e “sussistendo in tal senso l'interesse di tutte le parti a garantire l'equilibrio economico della
gestione e il regolare servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” (vedi premessa dell'accordo sub allegato n.2 citato dell'atto di citazione).
Inoltre, secondo le pattuizioni degli artt. 9 e 12 dell'accordo, il a delegato alla ditta CP_1
VIN. - che ha accettato e si è obbligata -, l'erogazione diretta al personale distaccato delle CP_6
retribuzioni nette, salvo quanto previsto dal successivo punto 11 (art.9) e il era tenuto CP_1
al versamento della relativa contribuzione previdenziale e all'adempimento degli obblighi fiscali e che “Per consentire il corretto adempimento di detti obblighi, la ditta VIN. dietro presentazione dei CP_6
documenti di regolarità contributiva, provvede a trasferire al le somme trattenute ai lavoratori;
tali CP_1
somme, a cura del datore di lavoro, saranno versate all'Erario e agli enti previdenziali e assicurativi, nonché
ad enti cessionari a fronte di eventuali atti di cessione della retribuzione.”.
Tale accordo è stato successivamente prorogato sino al 17.03.2024.
Fatta questa premessa, occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito. L'eccezione è infondata.
Infatti, se è vero che il distacco costituisce una modalità di svolgimento del lavoro, nel caso di specie, la controversia non verte tra il datore di lavoro distaccante e il lavoratore e non ha ad oggetto il rapporto di lavoro, bensì un accordo tra le imprese relativo al distacco.
Pertanto, fuoriesce del tutto dalle controversie di cui all'art.409 c.p.c..
L'opposizione è altresì infondata nel merito.
Non può ravvisarsi, infatti, alcuna nullità degli artt. 9 e 12 dell'accordo di distacco ai sensi dell'art.30 Dlvo n.276/2003.
Invero, secondo l'art.30, primo e secondo comma, del D.Lvo citato:
“
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata
attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.”
Ora, è pacifico che il distacco è legittimo quando risponde ad un interesse del distaccante ed è
temporaneo, mentre è certamente illegittimo quando manca dei requisiti di cui sopra e maschera il carattere fittizio del rapporto di lavoro con il datore di lavoro interposto.
Nella specie, il distacco era temporaneo perché funzionale ad un servizio di raccolta da parte della di natura temporanea e rispondeva ad un interesse sia del Parte_1 CP_1
distaccante (ai fini dell'utilizzo del suo personale specializzato) sia ad un interesse Controparte_4
della in ragione proprio dell'espletamento del servizio di cui era stata affidataria con Parte_1
personale specializzato in possesso dei requisiti di legge.
L'art.30, secondo comma, poi, individua nel distaccante il soggetto responsabile del trattamento economico e normativo a favore dei lavoratori. Detta responsabilità è un corollario necessario della permanenza del rapporto di lavoro in capo al soggetto distaccante e si riferisce al rapporto diretto tra il datore di lavoro e il lavoratore e/o gli enti fiscali e previdenziali.
Ciò, tuttavia, non determina il carattere illecito dell'accordo interno tra distaccante e distaccatario,
relativo alla individuazione di quest'ultimo quale soggetto su cui deve gravare il peso economico della retribuzione e degli oneri previdenziali, fiscali e/o assicurativi, con conseguente rimborso in favore del distaccante, atteso che il distacco è funzionale anche ad un interesse del distaccatario.
Nel caso di specie, certamente vi era un interesse della ad utilizzare il personale per Parte_1
l'esercizio del servizio di affidamento di raccolta da parte del Comune di Bolognetta, in quanto soggetto affidatario temporaneo del servizio.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità per mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole di cui agli artt. 9 e 10 dell'accordo, ciò per la semplice ragione che non si tratta di condizioni predisposte unilateralmente dal CP_1
Per quanto concerne poi, il motivo di opposizione costituito dalla mancata prova del pagamento dei contributi previdenziali, anche questo è infondato.
Ai sensi dell'accordo di distacco, infatti, la avrebbe dovuto corrispondere ai Parte_1
lavoratori le retribuzioni al netto della quota relativa ai contributi previdenziali gravanti sugli stessi lavoratori, trasferendo poi detta quota al roprio al fine di consentire a quest'ultimo di CP_1
adempiere all'obbligo - su di lui gravante quale datore di lavoro - di pagamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale (come chiaramente desumibile dall'art.12 dell'accordo “Per consentire
il corretto adempimento di detti obblighi, la ditta VIN. provvede a trasferire al le somme CP_6 CP_1
trattenute ai lavoratori;
tali somme, a cura del datore di lavoro, saranno versate … agli enti previdenziali...”.
Del resto, diversamente opinando, la VIN. verrebbe a trattenere indebitamente somme CP_6
che ha trattenuto sulle retribuzioni dei lavoratori destinate appunto al pagamento dei contributi previdenziali. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione al d.i. va rigettata e, per l'effetto, il d.i.
confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della Tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi di trattazione/istruzione e decisionale (in considerazione della assenza di istruzione orale e delle forme semplificate della decisione senza deposito di note conclusive), con riferimento allo scaglione da € 52.001 ad € 260.000
(in cui rientra il valore della domanda), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Andrea Treppiedi.
Così deciso in Palermo il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.