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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5996 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Savino Piazzolla Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1,
c.p.c., dall'Avv. Sara Lucia Marinozzi
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI,
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e
[...] difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.7.2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento 043 2023
90026839 , notificatagli il 3.7.2023 in forza del preteso, mancato versamento delle Pt_2
somme rivenienti dalle cartelle esattoriali 04320130006931721000 (notificata in data
10.10.2013 per l'importo di euro 5.936,27 ed emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di per sanzioni amministrative relative all'anno 2010), 04320160007907758000 CP_1
(notificata in data 24.8.2016 per l'importo di euro 2.205,16 ed emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia per il recupero di spese di procedimento relative all'anno
2010) e 04320190003684085000 (notificata in data 18.3.2019 per l'importo di euro 2.420,18 ed emessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari per il pagamento di competenze
Avvocati e Procuratori relative all'anno 2016).
Con un primo motivo l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L. n.
689/1981, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la notificazione delle cartelle
04320130006931721000 e 04320160007907758000 e la notificazione dell'intimazione di pagamento.
Quanto alla cartella 04320190003684085000, deduceva che, afferendo il credito a spese legali giudizialmente liquidate, al relativo recupero avrebbe dovuto procedersi non già mediante ruolo esattoriale, bensì in forza della sentenza costituente titolo esecutivo.
Sulla scorta di quanto esposto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE – Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta siccome sussistenti i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora;
− è rilevabile dalla possibile fondatezza dei motivi Controparte_3
d'opposizione; − è costituito dalla circostanza che l' Controparte_4 [...]
ha annunciato l'avvio di azioni esecutive in danno dell'opponente per un credito CP_5
prescritto, che andrebbe a pregiudicare ingiustamente ed illegittimamente il diritto dell'opponente a disporre di beni mobili registrati o di somme di denaro per il sostentamento del proprio nucleo familiare. NEL MERITO - DECLARARE fondati in fatto e diritto i motivi di opposizione all'intimazione di pagamento;
- DECLARARE, per l'effetto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle esattoriali n. 04320130006931721000 notificata in data 10.10.2013 e n.
04320160007907758000 notificata in data 24.08.2016; - DECLARARE, l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per improcedibilità del credito contenuto nella cartella esattoriale n. 04320190003684085000 notificata in data 18.03.2019, non essendo esigibile mediante ruolo esattoriale”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dal CP_6
siccome avente ad oggetto un mero sollecito di pagamento, tale essendo – ad avviso Pt_1
della predetta parte – l'intimazione di pagamento impugnata.
Nel merito, deduceva: che, con sentenza resa in data 28.2.2013, il Tribunale di Foggia-
Sezione distaccata di Trinitapoli aveva rigettato il ricorso di avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 606/2009, notificata in data 11.10.2010, compensando le spese di
2 giudizio;
che, in data 10.10.2013, era stata notificata al ricorrente la cartella di pagamento
0432013000693172100, emessa in forza della suddetta ordinanza;
che, avverso la sentenza di primo grado, il aveva interposto appello e, nel giudizio di secondo grado, Pt_1
l' era stato rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
che la Corte CP_1
d'Appello di Bari, con sentenza n. 148/2016, aveva respinto l'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Controparte_7
di liquidate in complessivi euro 1.830,00, oltre accessori;
che,
[...] CP_1
con raccomandata del 3.3.2016, era stato inutilmente richiesto al debitore il pagamento delle sanzioni indicate nell'ordinanza ingiunzione e delle spese processuali;
che, pertanto, erano state iscritte a ruolo le somme rivenienti dall'ordinanza di ingiunzione nonchè dalla sentenza della Corte territoriale (conformemente alle indicazioni operative del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 20.1.2017); che, solo in seguito al ricorso introduttivo del presente giudizio, l'Amministrazione aveva appreso che anche l'Avvocatura aveva iscritto a ruolo il carico afferente alle spese di lite liquidate in secondo grado, sicchè, con comunicazione del
25.9.2023, aveva operato lo sgravio della cartella di pagamento 04320160007907758000.
Aggiungeva che la prescrizione era stata interrotta da due intimazioni di pagamento notificate il 19.1.2018 e l'11.5.2018 (con riferimento, rispettivamente, alla cartella di pagamento
04320130006931721000 ed alla cartella 04320160007907758000).
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, in ogni caso, per il suo rigetto.
Si costituiva, altresì, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, anche nell'interesse dell' e dell' , richiamando, a sostegno della propria CP_6 Controparte_2
legittimazione, il disposto di cui all'art. 21 del R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933 (a mente del quale “le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione”) e deducendo che, in qualità di distrattaria delle competenze liquidate nel giudizio di impugnazione, ben avrebbe potuto recuperare, mediante lo strumento del ruolo esattoriale, le somme liquidate a tale titolo dalla Corte di Appello di Bari. .
Aggiungeva che, per la cartella 04320130006931721000, erano state notificate, rispettivamente il 26.1.2018 ed il 9.10.2019, le intimazioni di pagamento
04320189000134433 e 04320199008639666, laddove, per la cartella
04320160007907758000, era stata notificata - in data 16.5.2018 - l'intimazione
04320189003402571.
3 Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che non può addivenirsi ad una declaratoria di estinzione del processo per effetto dell'accoglimento, da parte dell' Controparte_2 dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'odierno opponente in data 27.6.2024.
Ed invero, dalla nota di accoglimento emessa dall' (e depositata in Controparte_8
data 27.11.2024) non risulta che la suddetta istanza – peraltro, non prodotta (sebbene richiesta, giusta ordinanza del 9.10.2024) – sia stata proposta ai sensi dell'art. 1, comma 235, della L. n. 197 del 2022.
Del resto, la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione “dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” postula che i relativi debiti possano essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 (v., in tal senso, l'art. 1, comma 231, della L. n. 197 cit.).
Sennonchè, dal prospetto di ammortamento versato in atti emerge la dilazione, in 72 rate mensili, del complessivo carico iscritto a ruolo, aumentato degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.
Né, d'altro canto, risulta l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti (v. art. 1, comma 236, L. n. 197/2022).
Non può, dunque, operare la speciale ipotesi di estinzione ex lege dei giudizi pendenti (art. 1, comma 236, L. n. 197/2022), non trovando applicazione il principio enunciato da Cass. n.
24428/2024, secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su numero, ammontare delle rate e CP_2
relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
4 Neppure può dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (nei termini auspicati dall'opponente nelle note di trattazione depositate in data 3.2.2025 e salvo quanto si dirà infra relativamente alla cartella di pagamento 04320160007907758000), non essendovi prova che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, occorre, pertanto, procedere all'esame dei motivi di opposizione.
3. In questa prospettiva deve, in primo luogo, affermarsi l'ammissibilità della presente opposizione, posto che – contrariamente a quanto eccepito dall' – ben può il debitore CP_6
eccepire, come avvenuto nella fattispecie, la prescrizione maturata successivamente alla notificazione del titolo esecutivo sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Si verte, pertanto, in ipotesi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., tale dovendo essere qualificata l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dell'Agente della riscossione, che equivale ad atto di precetto (Cass. Sez. III n. 30113/2024).
4. Ciò posto, è pacifico – ed è, in ogni caso, documentalmente provato – che, con sentenza n.
148/2016, pubblicata il 10.2.2016 (doc. 6, fascicolo dell' ), la Corte di Appello di CP_1
Bari-Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da per la riforma della sentenza n. 44/2013 (con cui il Tribunale di Parte_1
Foggia-Sez. distaccata di Trinitapoli aveva respinto l'opposizione del avverso Pt_1
l'ordinanza ingiunzione n. 606/2009), abbia rigettato l'appello, condannando, per l'effetto,
l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_9
delle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi euro
[...]
1.830,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
Costituendosi nel presente giudizio, l' ha espressamente dedotto quanto segue: “Solo a CP_6
seguito della lettura del ricorso proposto dal la scrivente amministrazione è venuta Pt_1
a conoscenza che anche l'Avvocatura di Stato aveva provveduto all'iscrizione a ruolo delle spese di lite liquidate in secondo grado. Pertanto con comunicazione del 25.09.23 (che si allega all.n.1) si provvedeva al discarico della cartella di pagamento n.
04320160007907758000 relativa alle spese di giudizio di secondo grado” (pag. 3 della memoria).
Orbene, il sopravvenuto sgravio operato dall'Ente creditore in relazione alla cartella di pagamento 04320160007907758000, notificata il 24.8.2016 per il recupero della complessiva somma di euro 2.205,16, a titolo di “Rec spese proced. l. 689/81 ( Controparte_1
) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato”, postula, in via assorbente, la cessazione della
[...]
5 materia del contendere, limitatamente alla cartella innanzi indicata, essendo venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto e palesandosi ultronea ogni statuizione nel merito.
5. Quanto, poi, alla cartella 04320130006931721000, pacificamente notificata il 10.10.2013 e, tuttavia, non opposta, vero è che – come affermato da un consolidato orientamento di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 23397/2016 – l'irretrattabilità del credito ivi racchiuso non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Sennonchè, relativamente al credito portato dalla suddetta cartella, alcuna prescrizione può dirsi in concreto maturata.
Difatti, a fronte della puntuale allegazione del fatto interruttivo, nella specie integrato dalle intimazioni 04320189000134433 e 04320199008639666, notificate, rispettivamente, il
26.1.2018 ed il 9.10.2019 (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato), alcuna contestazione specifica è stata sollevata dalla parte opponente, col che – pure in assenza di prova documentale in tal senso (non rinvenendosi nel fascicolo delle parti opposte le intimazioni sopra menzionate, né, tantomeno, i relativi referti di notifica) – il fatto medesimo deve reputarsi incontroverso (art. 115 c.p.c.), restando sottratto al controllo probatorio del Giudice.
6. Da ultimo, il ha dedotto, con riguardo alla cartella esattoriale Pt_1
04320190003684085000, che, vertendosi in materia di spese legali, “la fonte del credito è sicuramente in una sentenza o/e provvedimento giudiziale, il cui recupero non può avvenire mediante ruolo esattoriale, bensì tramite la medesima sentenza che costituisce titolo esecutivo per le condanne a somme di denaro ivi contenute” (così, a pag. 3 del ricorso).
La prospettazione dell'opponente non può essere condivisa.
Difatti, il titolo esecutivo sotteso all'intimazione impugnata risiede proprio nella suddetta cartella, notificata il 18.3.2019 in forza della sentenza della Corte di Appello di Bari n.
148/2016, come chiaramente si evince dal “dettaglio degli addebiti” ivi riportato (v. pag. 5).
Pacifico che non sia stata proposta opposizione avverso la cartella medesima, ogni questione sollevata dall'opponente – ivi compresa quella inerente al preteso divieto, per l'Avvocatura, di recuperare mediante iscrizione a ruolo il credito vantato per spese legali – deve intendersi preclusa, stante la sopravvenuta irretrattabilità di detto credito.
7. Conclusivamente, nei termini innanzi esposti, l'opposizione va rigettata.
6 8. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore dei crediti azionati dalle parti opposte, quali desumibili dalle sottostanti cartelle di pagamento – seguono la prevalente soccombenza dell'opponente.
Si precisa che, nei confronti dell' , viene applicata la riduzione del 20% CP_1
sull'importo del compenso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5996/2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla cartella di pagamento 04320160007907758000;
b) rigetta, nel resto, l'opposizione;
c) condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate, quanto Parte_1 all' , in complessivi euro 2.156,00 e, quanto Controparte_1 all'Avvocatura distrettuale dello Stato ed all' in Controparte_2
complessivi euro 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5996 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Savino Piazzolla Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1,
c.p.c., dall'Avv. Sara Lucia Marinozzi
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI,
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e
[...] difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.7.2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento 043 2023
90026839 , notificatagli il 3.7.2023 in forza del preteso, mancato versamento delle Pt_2
somme rivenienti dalle cartelle esattoriali 04320130006931721000 (notificata in data
10.10.2013 per l'importo di euro 5.936,27 ed emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di per sanzioni amministrative relative all'anno 2010), 04320160007907758000 CP_1
(notificata in data 24.8.2016 per l'importo di euro 2.205,16 ed emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia per il recupero di spese di procedimento relative all'anno
2010) e 04320190003684085000 (notificata in data 18.3.2019 per l'importo di euro 2.420,18 ed emessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari per il pagamento di competenze
Avvocati e Procuratori relative all'anno 2016).
Con un primo motivo l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L. n.
689/1981, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la notificazione delle cartelle
04320130006931721000 e 04320160007907758000 e la notificazione dell'intimazione di pagamento.
Quanto alla cartella 04320190003684085000, deduceva che, afferendo il credito a spese legali giudizialmente liquidate, al relativo recupero avrebbe dovuto procedersi non già mediante ruolo esattoriale, bensì in forza della sentenza costituente titolo esecutivo.
Sulla scorta di quanto esposto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE – Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta siccome sussistenti i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora;
− è rilevabile dalla possibile fondatezza dei motivi Controparte_3
d'opposizione; − è costituito dalla circostanza che l' Controparte_4 [...]
ha annunciato l'avvio di azioni esecutive in danno dell'opponente per un credito CP_5
prescritto, che andrebbe a pregiudicare ingiustamente ed illegittimamente il diritto dell'opponente a disporre di beni mobili registrati o di somme di denaro per il sostentamento del proprio nucleo familiare. NEL MERITO - DECLARARE fondati in fatto e diritto i motivi di opposizione all'intimazione di pagamento;
- DECLARARE, per l'effetto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle esattoriali n. 04320130006931721000 notificata in data 10.10.2013 e n.
04320160007907758000 notificata in data 24.08.2016; - DECLARARE, l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per improcedibilità del credito contenuto nella cartella esattoriale n. 04320190003684085000 notificata in data 18.03.2019, non essendo esigibile mediante ruolo esattoriale”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dal CP_6
siccome avente ad oggetto un mero sollecito di pagamento, tale essendo – ad avviso Pt_1
della predetta parte – l'intimazione di pagamento impugnata.
Nel merito, deduceva: che, con sentenza resa in data 28.2.2013, il Tribunale di Foggia-
Sezione distaccata di Trinitapoli aveva rigettato il ricorso di avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 606/2009, notificata in data 11.10.2010, compensando le spese di
2 giudizio;
che, in data 10.10.2013, era stata notificata al ricorrente la cartella di pagamento
0432013000693172100, emessa in forza della suddetta ordinanza;
che, avverso la sentenza di primo grado, il aveva interposto appello e, nel giudizio di secondo grado, Pt_1
l' era stato rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
che la Corte CP_1
d'Appello di Bari, con sentenza n. 148/2016, aveva respinto l'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Controparte_7
di liquidate in complessivi euro 1.830,00, oltre accessori;
che,
[...] CP_1
con raccomandata del 3.3.2016, era stato inutilmente richiesto al debitore il pagamento delle sanzioni indicate nell'ordinanza ingiunzione e delle spese processuali;
che, pertanto, erano state iscritte a ruolo le somme rivenienti dall'ordinanza di ingiunzione nonchè dalla sentenza della Corte territoriale (conformemente alle indicazioni operative del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 20.1.2017); che, solo in seguito al ricorso introduttivo del presente giudizio, l'Amministrazione aveva appreso che anche l'Avvocatura aveva iscritto a ruolo il carico afferente alle spese di lite liquidate in secondo grado, sicchè, con comunicazione del
25.9.2023, aveva operato lo sgravio della cartella di pagamento 04320160007907758000.
Aggiungeva che la prescrizione era stata interrotta da due intimazioni di pagamento notificate il 19.1.2018 e l'11.5.2018 (con riferimento, rispettivamente, alla cartella di pagamento
04320130006931721000 ed alla cartella 04320160007907758000).
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, in ogni caso, per il suo rigetto.
Si costituiva, altresì, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, anche nell'interesse dell' e dell' , richiamando, a sostegno della propria CP_6 Controparte_2
legittimazione, il disposto di cui all'art. 21 del R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933 (a mente del quale “le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione”) e deducendo che, in qualità di distrattaria delle competenze liquidate nel giudizio di impugnazione, ben avrebbe potuto recuperare, mediante lo strumento del ruolo esattoriale, le somme liquidate a tale titolo dalla Corte di Appello di Bari. .
Aggiungeva che, per la cartella 04320130006931721000, erano state notificate, rispettivamente il 26.1.2018 ed il 9.10.2019, le intimazioni di pagamento
04320189000134433 e 04320199008639666, laddove, per la cartella
04320160007907758000, era stata notificata - in data 16.5.2018 - l'intimazione
04320189003402571.
3 Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che non può addivenirsi ad una declaratoria di estinzione del processo per effetto dell'accoglimento, da parte dell' Controparte_2 dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'odierno opponente in data 27.6.2024.
Ed invero, dalla nota di accoglimento emessa dall' (e depositata in Controparte_8
data 27.11.2024) non risulta che la suddetta istanza – peraltro, non prodotta (sebbene richiesta, giusta ordinanza del 9.10.2024) – sia stata proposta ai sensi dell'art. 1, comma 235, della L. n. 197 del 2022.
Del resto, la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione “dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” postula che i relativi debiti possano essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 (v., in tal senso, l'art. 1, comma 231, della L. n. 197 cit.).
Sennonchè, dal prospetto di ammortamento versato in atti emerge la dilazione, in 72 rate mensili, del complessivo carico iscritto a ruolo, aumentato degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.
Né, d'altro canto, risulta l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti (v. art. 1, comma 236, L. n. 197/2022).
Non può, dunque, operare la speciale ipotesi di estinzione ex lege dei giudizi pendenti (art. 1, comma 236, L. n. 197/2022), non trovando applicazione il principio enunciato da Cass. n.
24428/2024, secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su numero, ammontare delle rate e CP_2
relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
4 Neppure può dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (nei termini auspicati dall'opponente nelle note di trattazione depositate in data 3.2.2025 e salvo quanto si dirà infra relativamente alla cartella di pagamento 04320160007907758000), non essendovi prova che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, occorre, pertanto, procedere all'esame dei motivi di opposizione.
3. In questa prospettiva deve, in primo luogo, affermarsi l'ammissibilità della presente opposizione, posto che – contrariamente a quanto eccepito dall' – ben può il debitore CP_6
eccepire, come avvenuto nella fattispecie, la prescrizione maturata successivamente alla notificazione del titolo esecutivo sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Si verte, pertanto, in ipotesi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., tale dovendo essere qualificata l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dell'Agente della riscossione, che equivale ad atto di precetto (Cass. Sez. III n. 30113/2024).
4. Ciò posto, è pacifico – ed è, in ogni caso, documentalmente provato – che, con sentenza n.
148/2016, pubblicata il 10.2.2016 (doc. 6, fascicolo dell' ), la Corte di Appello di CP_1
Bari-Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da per la riforma della sentenza n. 44/2013 (con cui il Tribunale di Parte_1
Foggia-Sez. distaccata di Trinitapoli aveva respinto l'opposizione del avverso Pt_1
l'ordinanza ingiunzione n. 606/2009), abbia rigettato l'appello, condannando, per l'effetto,
l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_9
delle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi euro
[...]
1.830,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
Costituendosi nel presente giudizio, l' ha espressamente dedotto quanto segue: “Solo a CP_6
seguito della lettura del ricorso proposto dal la scrivente amministrazione è venuta Pt_1
a conoscenza che anche l'Avvocatura di Stato aveva provveduto all'iscrizione a ruolo delle spese di lite liquidate in secondo grado. Pertanto con comunicazione del 25.09.23 (che si allega all.n.1) si provvedeva al discarico della cartella di pagamento n.
04320160007907758000 relativa alle spese di giudizio di secondo grado” (pag. 3 della memoria).
Orbene, il sopravvenuto sgravio operato dall'Ente creditore in relazione alla cartella di pagamento 04320160007907758000, notificata il 24.8.2016 per il recupero della complessiva somma di euro 2.205,16, a titolo di “Rec spese proced. l. 689/81 ( Controparte_1
) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato”, postula, in via assorbente, la cessazione della
[...]
5 materia del contendere, limitatamente alla cartella innanzi indicata, essendo venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto e palesandosi ultronea ogni statuizione nel merito.
5. Quanto, poi, alla cartella 04320130006931721000, pacificamente notificata il 10.10.2013 e, tuttavia, non opposta, vero è che – come affermato da un consolidato orientamento di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 23397/2016 – l'irretrattabilità del credito ivi racchiuso non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Sennonchè, relativamente al credito portato dalla suddetta cartella, alcuna prescrizione può dirsi in concreto maturata.
Difatti, a fronte della puntuale allegazione del fatto interruttivo, nella specie integrato dalle intimazioni 04320189000134433 e 04320199008639666, notificate, rispettivamente, il
26.1.2018 ed il 9.10.2019 (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato), alcuna contestazione specifica è stata sollevata dalla parte opponente, col che – pure in assenza di prova documentale in tal senso (non rinvenendosi nel fascicolo delle parti opposte le intimazioni sopra menzionate, né, tantomeno, i relativi referti di notifica) – il fatto medesimo deve reputarsi incontroverso (art. 115 c.p.c.), restando sottratto al controllo probatorio del Giudice.
6. Da ultimo, il ha dedotto, con riguardo alla cartella esattoriale Pt_1
04320190003684085000, che, vertendosi in materia di spese legali, “la fonte del credito è sicuramente in una sentenza o/e provvedimento giudiziale, il cui recupero non può avvenire mediante ruolo esattoriale, bensì tramite la medesima sentenza che costituisce titolo esecutivo per le condanne a somme di denaro ivi contenute” (così, a pag. 3 del ricorso).
La prospettazione dell'opponente non può essere condivisa.
Difatti, il titolo esecutivo sotteso all'intimazione impugnata risiede proprio nella suddetta cartella, notificata il 18.3.2019 in forza della sentenza della Corte di Appello di Bari n.
148/2016, come chiaramente si evince dal “dettaglio degli addebiti” ivi riportato (v. pag. 5).
Pacifico che non sia stata proposta opposizione avverso la cartella medesima, ogni questione sollevata dall'opponente – ivi compresa quella inerente al preteso divieto, per l'Avvocatura, di recuperare mediante iscrizione a ruolo il credito vantato per spese legali – deve intendersi preclusa, stante la sopravvenuta irretrattabilità di detto credito.
7. Conclusivamente, nei termini innanzi esposti, l'opposizione va rigettata.
6 8. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore dei crediti azionati dalle parti opposte, quali desumibili dalle sottostanti cartelle di pagamento – seguono la prevalente soccombenza dell'opponente.
Si precisa che, nei confronti dell' , viene applicata la riduzione del 20% CP_1
sull'importo del compenso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5996/2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla cartella di pagamento 04320160007907758000;
b) rigetta, nel resto, l'opposizione;
c) condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate, quanto Parte_1 all' , in complessivi euro 2.156,00 e, quanto Controparte_1 all'Avvocatura distrettuale dello Stato ed all' in Controparte_2
complessivi euro 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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